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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 26/02/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 425/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NA RE, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3819/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da - Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Pavia - Via Veneroni 18 27100 Pavia PV
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 131/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 30/04/2024
1 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10700-RU DOGANE-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto il diniego di rimborso di somme versate a titolo di addizionale sulle accise energia elettrica (per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011), che la contribuente
(fornitrice) era stata condannata a restituire alla cliente (consumatore finale) Società_1 srl, a seguito di sentenza del Tribunale di Brescia passata in giudicato il 09.01.2023. Si tratta della somma di € 46.266,92. E' noto che la suddetta addizionale è stata riconosciuta incompatibile con il diritto unionale e poi definitivamente abrogata con DL 02.03.2012 convertito in L.
44/2012. L'istanza di rimborso è stata presentata ex art. 14 comma 4 D. Lgs. 504/95 e nei termini previsti, ossia entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza citata.
La Corte in primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, nei limiti della somma effettivamente pagata dalla contribuente a favore di Società_1. Infatti, nel frattempo, la contribuente era andata in procedura concorsuale (concordato preventivo). Il Tribunale di
Milano, all'esito del giudizio ex art. 180 LF, ha omologato la procedura di concordato preventivo di Ricorrente_1 e ha individuato le somme dovute a favore del creditore Società_1 secondo i criteri e le percentuali previste dal piano. Dunque, a dire della Corte di primo grado, la somma da restituire a Ricorrente_1 è pari a quella effettivamente da questa restituita a Società_1 (€ 11.078,27, pagati il 01.08.2023) e non può essere ad essa superiore.
Propone appello la società contribuente. Ripercorre la vicenda e insiste sulle proprie tesi interpretative. Lamenta la erronea applicazione dell'art. 14 comma 4 TUA, laddove la norma
2 non indica come presupposto per il rimborso l'effettiva restituzione al consumatore sicché è sufficiente il titolo giudiziale che la condanna a restituire le somme al consumatore finale, per dimostrare l'an e il quantum del diritto al rimborso. Fra l'altro, aggiunge la contribuente, una volta emessa la bolletta, Ricorrente_1 era tenuta a versare all'Erario l'addizionale indipendentemente dal fatto che il cliente finale avesse in seguito pagato o meno la bolletta e indipendentemente dalle sorti del suo credito, di natura civilistica, verso il cliente finale. Tale indifferenza deve restare anche nella fase inversa del rimborso, nella misura in cui la norma fa esclusivamente riferimento alla presenza di un titolo giuridico che riconosca il diritto alla restituzione e la sua misura. Peraltro, a ragionare come fa l'ufficio è l'Ufficio che si arricchisce indebitamente.
Si lamenta anche la nullità della sentenza di prime cure per difetto di motivazione e/o motivazione apparente per essersi i primi giudici appiattiti sulle posizioni dell'Ufficio in modo acritico;
nonché l'omessa valutazione di un ulteriore motivo di ricorso, laddove l'ufficio aveva obiettato che una diligente condotta processuale nel contenzioso civilistico avrebbe potuto condurre ad un diverso esito (affermazione a cui la parte aveva replicato richiamando la giurisprudenza della CGUE e della Suprema Corte). Si lamenta altresì la violazione del diritto ad un equo processo, laddove si è stati costretti ad attivare un contenzioso inutile e dilatorio, sottraendo risorse ai creditori e ingolfando la giustizia tributaria. Si chiede, anche per questo, la condanna alle spese del doppio grado di giudizio, contestando la compensazione delle spese decisa in primo grado.
L'ufficio si è costituito chiedendo la conferma della sentenza e replicando ai motivi di appello.
Ha depositato successiva memoria la parte privata per ribadire i propri argomenti, allegare ulteriori sentenze di merito favorevoli. Si replica anche alle controdeduzioni della parte pubblica: l'Ufficio non può sindacare né la condotta difensiva di Ricorrente_1 nel processo civile né la decisione dei giudici civili in quella sede (anche perché alla data di messa in mora di Ricorrente_1 da parte del cliente – 2020 - il credito non era prescritto – valendo il termine 10 anni in quanto indebito oggettivo - neppure in parte, sicché è stato corretto decidere di non costituirsi in giudizio.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è infondato e, pertanto, deve essere respinto, con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020;
Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Il punto del contendere sta nel fatto che l'ufficio ritiene che la contribuente, pur in presenza della sentenza del giudice civile di condanna alla restituzione al proprio cliente di un determinato importo, per ottenerne il rimborso integralmente avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta restituzione delle somme (in allora versate in eccedenza e di cui chiede il rimborso) a favore del consumatore finale nella loro interezza;
la contribuente ritiene che l'azione di rimborso spetti sull'unico presupposto dell'esercizio vittorioso (e definitivo stante il passaggio in giudicato della sentenza) dell'azione giudiziaria esercitata da parte del consumatore e della condanna alla restituzione delle somme, versate indebitamente.
La parte privata insiste nel sottolineare la diversità autonomia dei due rapporti giuridici in questione: quello di natura pubblicistica fra sé e l'Erario e quello di natura privatistica fra sé e il consumatore finale controparte del contratto di fornitura dell'energia. La sola presenza di una 4 sentenza passata in giudicato che condanna alla restituzione di un importo pagato indebitamente (indebito oggettivo) legittima e prova il diritto al rimborso di quell'importo; anche perché, l'ufficio ha incamerato indebitamente quelle somme e se ne arricchirebbe ingiustificatamente trattenendole.
Sennonché.
In effetti, nonostante la diversa natura (pubblicistica e privatistica) dei rapporti giuridici di interesse, gli stessi interferiscono sia nella fase fisiologica sia nella fase patologica. Durante la vita del contratto di fornitura, di fatto il fornitore che versa le accise all'Amministrazione, le addebita in rivalsa sul consumatore finale, che è il soggetto che resta definitivamente inciso da quel debito (e non rileva il dato fattuale dell'effettivo pagamento della bolletta, perché in caso di mancato pagamento, il fornitore rimarrebbe titolare del relativo diritto di credito nei suoi confronti).
In altri termini, le addizionali sono state 'sopportate' interamente dal consumatore
Società_1 e ciò implica che il fornitore Ricorrente_1, possa chiedere il rimborso solo entro il limite di quanto ad essa effettivamente restituito;
in caso contrario Ricorrente_1 si avvantaggerebbe ingiustificatamente (indebito arricchimento). Si tratta di un rimborso che deve ristorare il fornitore di quanto restituito perché si tratta di oneri che erano stati traslati su terzi (vedi art. 29 comma 2 L. 428/1990, che pone un limite al rimborso dei diritti doganali versati in applicazione di norme incompatibili con il diritto unionale proprio costituito dal fatto che il relativo onere sia stato trasferito su terzi). Ricostruendo le norme alla luce dei principi generali, dunque, in caso di traslazione su terzi di imposte indebitamente versate, non può ammettersi il rimborso a favore della contribuente di un importo per il quale il consumatore finale non abbia avuto la restituzione effettiva, indipendentemente dal fatto che via abbia rinunciato, che non abbia agito in giudizio o che, per altre ragioni giuridiche, perda il diritto alla restituzione di quegli importi.
Quanto alla sentenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, se è vero che l'ufficio non può sindacare le scelte difensive della società contribuente, è altrettanto vero che l'Amministrazione non ha partecipato a quel giudizio né è stata in esso coinvolta ai fini della opponibilità ad essa di quel giudicato.
5 La presenza di giurisprudenza di merito contrastante e ondivaga giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento a questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello del contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Spese del secondo grado compensate.
Milano, 26 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
ON DI AL UN
6
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NA RE, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3819/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da - Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Pavia - Via Veneroni 18 27100 Pavia PV
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 131/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 30/04/2024
1 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10700-RU DOGANE-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto il diniego di rimborso di somme versate a titolo di addizionale sulle accise energia elettrica (per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011), che la contribuente
(fornitrice) era stata condannata a restituire alla cliente (consumatore finale) Società_1 srl, a seguito di sentenza del Tribunale di Brescia passata in giudicato il 09.01.2023. Si tratta della somma di € 46.266,92. E' noto che la suddetta addizionale è stata riconosciuta incompatibile con il diritto unionale e poi definitivamente abrogata con DL 02.03.2012 convertito in L.
44/2012. L'istanza di rimborso è stata presentata ex art. 14 comma 4 D. Lgs. 504/95 e nei termini previsti, ossia entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza citata.
La Corte in primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, nei limiti della somma effettivamente pagata dalla contribuente a favore di Società_1. Infatti, nel frattempo, la contribuente era andata in procedura concorsuale (concordato preventivo). Il Tribunale di
Milano, all'esito del giudizio ex art. 180 LF, ha omologato la procedura di concordato preventivo di Ricorrente_1 e ha individuato le somme dovute a favore del creditore Società_1 secondo i criteri e le percentuali previste dal piano. Dunque, a dire della Corte di primo grado, la somma da restituire a Ricorrente_1 è pari a quella effettivamente da questa restituita a Società_1 (€ 11.078,27, pagati il 01.08.2023) e non può essere ad essa superiore.
Propone appello la società contribuente. Ripercorre la vicenda e insiste sulle proprie tesi interpretative. Lamenta la erronea applicazione dell'art. 14 comma 4 TUA, laddove la norma
2 non indica come presupposto per il rimborso l'effettiva restituzione al consumatore sicché è sufficiente il titolo giudiziale che la condanna a restituire le somme al consumatore finale, per dimostrare l'an e il quantum del diritto al rimborso. Fra l'altro, aggiunge la contribuente, una volta emessa la bolletta, Ricorrente_1 era tenuta a versare all'Erario l'addizionale indipendentemente dal fatto che il cliente finale avesse in seguito pagato o meno la bolletta e indipendentemente dalle sorti del suo credito, di natura civilistica, verso il cliente finale. Tale indifferenza deve restare anche nella fase inversa del rimborso, nella misura in cui la norma fa esclusivamente riferimento alla presenza di un titolo giuridico che riconosca il diritto alla restituzione e la sua misura. Peraltro, a ragionare come fa l'ufficio è l'Ufficio che si arricchisce indebitamente.
Si lamenta anche la nullità della sentenza di prime cure per difetto di motivazione e/o motivazione apparente per essersi i primi giudici appiattiti sulle posizioni dell'Ufficio in modo acritico;
nonché l'omessa valutazione di un ulteriore motivo di ricorso, laddove l'ufficio aveva obiettato che una diligente condotta processuale nel contenzioso civilistico avrebbe potuto condurre ad un diverso esito (affermazione a cui la parte aveva replicato richiamando la giurisprudenza della CGUE e della Suprema Corte). Si lamenta altresì la violazione del diritto ad un equo processo, laddove si è stati costretti ad attivare un contenzioso inutile e dilatorio, sottraendo risorse ai creditori e ingolfando la giustizia tributaria. Si chiede, anche per questo, la condanna alle spese del doppio grado di giudizio, contestando la compensazione delle spese decisa in primo grado.
L'ufficio si è costituito chiedendo la conferma della sentenza e replicando ai motivi di appello.
Ha depositato successiva memoria la parte privata per ribadire i propri argomenti, allegare ulteriori sentenze di merito favorevoli. Si replica anche alle controdeduzioni della parte pubblica: l'Ufficio non può sindacare né la condotta difensiva di Ricorrente_1 nel processo civile né la decisione dei giudici civili in quella sede (anche perché alla data di messa in mora di Ricorrente_1 da parte del cliente – 2020 - il credito non era prescritto – valendo il termine 10 anni in quanto indebito oggettivo - neppure in parte, sicché è stato corretto decidere di non costituirsi in giudizio.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è infondato e, pertanto, deve essere respinto, con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020;
Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Il punto del contendere sta nel fatto che l'ufficio ritiene che la contribuente, pur in presenza della sentenza del giudice civile di condanna alla restituzione al proprio cliente di un determinato importo, per ottenerne il rimborso integralmente avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta restituzione delle somme (in allora versate in eccedenza e di cui chiede il rimborso) a favore del consumatore finale nella loro interezza;
la contribuente ritiene che l'azione di rimborso spetti sull'unico presupposto dell'esercizio vittorioso (e definitivo stante il passaggio in giudicato della sentenza) dell'azione giudiziaria esercitata da parte del consumatore e della condanna alla restituzione delle somme, versate indebitamente.
La parte privata insiste nel sottolineare la diversità autonomia dei due rapporti giuridici in questione: quello di natura pubblicistica fra sé e l'Erario e quello di natura privatistica fra sé e il consumatore finale controparte del contratto di fornitura dell'energia. La sola presenza di una 4 sentenza passata in giudicato che condanna alla restituzione di un importo pagato indebitamente (indebito oggettivo) legittima e prova il diritto al rimborso di quell'importo; anche perché, l'ufficio ha incamerato indebitamente quelle somme e se ne arricchirebbe ingiustificatamente trattenendole.
Sennonché.
In effetti, nonostante la diversa natura (pubblicistica e privatistica) dei rapporti giuridici di interesse, gli stessi interferiscono sia nella fase fisiologica sia nella fase patologica. Durante la vita del contratto di fornitura, di fatto il fornitore che versa le accise all'Amministrazione, le addebita in rivalsa sul consumatore finale, che è il soggetto che resta definitivamente inciso da quel debito (e non rileva il dato fattuale dell'effettivo pagamento della bolletta, perché in caso di mancato pagamento, il fornitore rimarrebbe titolare del relativo diritto di credito nei suoi confronti).
In altri termini, le addizionali sono state 'sopportate' interamente dal consumatore
Società_1 e ciò implica che il fornitore Ricorrente_1, possa chiedere il rimborso solo entro il limite di quanto ad essa effettivamente restituito;
in caso contrario Ricorrente_1 si avvantaggerebbe ingiustificatamente (indebito arricchimento). Si tratta di un rimborso che deve ristorare il fornitore di quanto restituito perché si tratta di oneri che erano stati traslati su terzi (vedi art. 29 comma 2 L. 428/1990, che pone un limite al rimborso dei diritti doganali versati in applicazione di norme incompatibili con il diritto unionale proprio costituito dal fatto che il relativo onere sia stato trasferito su terzi). Ricostruendo le norme alla luce dei principi generali, dunque, in caso di traslazione su terzi di imposte indebitamente versate, non può ammettersi il rimborso a favore della contribuente di un importo per il quale il consumatore finale non abbia avuto la restituzione effettiva, indipendentemente dal fatto che via abbia rinunciato, che non abbia agito in giudizio o che, per altre ragioni giuridiche, perda il diritto alla restituzione di quegli importi.
Quanto alla sentenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, se è vero che l'ufficio non può sindacare le scelte difensive della società contribuente, è altrettanto vero che l'Amministrazione non ha partecipato a quel giudizio né è stata in esso coinvolta ai fini della opponibilità ad essa di quel giudicato.
5 La presenza di giurisprudenza di merito contrastante e ondivaga giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento a questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello del contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Spese del secondo grado compensate.
Milano, 26 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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