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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/09/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 727/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 727/2025 V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MAGNANO MATTEO e dell'avv. SACCUCCI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...]con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. SENATORE ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata in presso il difensore, giusta procura in atti;
resistente
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
resistente contumace
Oggetto: Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione
1 Conclusioni:
per “Voglia codesto Ill.mo Tribunale: Parte_1
1) attribuire a la quota del 50% del trattamento pensionistico spettante al coniuge Parte_1 superstite di , – alla quale conseguentemente rimane Persona_1 Controparte_1 attribuita la restante quota del 50% – a decorrere dal 1° novembre 2019;
2) compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti”;
per : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale: Controparte_1
1) attribuire a la quota del 50% del trattamento pensionistico spettante al coniuge Parte_1 superstite di , – alla quale conseguentemente rimane Persona_1 Controparte_1 attribuita la restante quota del 50% – a decorrere dal 1° novembre 2019;
2) compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti”;
per il PUBBLICO MINISTERO: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione ex art. 9 comma 3 l. divorzio e art. 354 c.p.c., iscritto a ruolo generale in data 6 febbraio 2025, in qualità di ex coniuge del de cuius Parte_1 [...]
, essendo titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, Legge n. 898/1970, Per_1 domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia attribuirle, ai sensi dell'art. 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, la quota che verrà ritenuta di spettanza della pensione e degli altri emolumenti già spettanti all'ex coniuge , nato a [...] il Persona_1
25.6.1947, c.f. , ordinando all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – C.F._3
INPS, p. iva Direzione Provinciale di Bergamo, Viale Vittorio Emanuele n. 5, di P.IVA_2
provvedere alla diretta corresponsione della predetta somma alla signora , residente Parte_1 in Seriate (BG), Via Don Giovanni Minzoni n. 6”.
In particolare, esponeva che, in data 12 aprile 1971, contraeva matrimonio Parte_1
concordatario in CASTELLONE con;
che, con la sentenza n. 12377 Persona_1 pronunciata il 3.7.2014 e depositata il 19.9.2014, integrata dal provvedimento di correzione dell'errore materiale del 15.1.2015, depositato il 29.2.2015, il Tribunale di Bergamo pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e RE Parte_1
2 in CASTELLONE in data 12 aprile 1971; che tale sentenza poneva a carico di Per_1
l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno divorzile, l'importo di Persona_1
euro 500,00 al mese;
che, in data 9 luglio 2015, contraeva nuove nozze Persona_1
con a CUBA;
che decedeva in data 10 Controparte_1 Persona_1
ottobre 2019 a CUBA.
Si costituiva in giudizio la quale domandava l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “che l'adito Tribunale di Bergamo Voglia:
• In via principale, dichiarare l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione;
• In subordine, disporre che il giudizio prosegua secondo il rito ordinario, garantendo la piena istruttoria e la facoltà per tutte le parti di dedurre e provare ogni fatto rilevante ai fini della corretta
e giusta ripartizione della pensione di reversibilità;
• Applicare criteri equi e conformi alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, valorizzando tutte le circostanze concrete e le effettive condizioni di vita delle parti;
Il tutto con condanna alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
Si conferma la riserva di meglio articolare i mezzi istruttori e di indicare i testi non appena saranno note le difese e le allegazioni integrali della controparte”.
All'udienza del 27 maggio 2025, rilevata la rituale notificazione del ricorso-decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio dell' , il Giudice relatore dichiarava la CP_2
CP_ contumacia dell' ex art. 171 c.p.c. e sentiva le parti, riservandosi di provvedere.
In data 6 giugno 2025, le parti depositavano una nota congiunta, con cui davano atto della pendenza di concrete trattative, chiedendo pertanto al Giudice relatore di rinviare l'assunzione dei provvedimenti conseguenti all'udienza di comparizione del 27 maggio 2025 sino al 30 giugno 2025.
In data 30 giugno 2025, le parti depositavano una nota congiunta con cui domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1) attribuire a la quota del 50% del trattamento pensionistico spettante al coniuge Parte_1
superstite di
, – alla quale conseguentemente rimane attribuita la restante Persona_1 Controparte_1
quota del 50%
– a decorrere dal 1° novembre 2019;
3 2) compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti”.
Con la medesima istanza del 30 giugno 2025, le parti domandavano pertanto al Tribunale di decidere la causa con sentenza in conformità alle conclusioni sopra riportate.
Con provvedimento del 7 luglio 2025, il Giudice relatore rinviava la causa all'udienza del 21 luglio
2025, da svolgersi in trattazione scritta ex ar.t 127-ter c.p.c., invitando le parti a depositare unitamente alle predette note scritte il testo dell'accordo sottoscritto personalmente da ciascuna parte.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 22 luglio 2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Presupposti ai fini dell'attribuzione della quota della pensione di reversibilità
Nel merito, ritiene il Tribunale che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possano trovare accoglimento sussistendo i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente e rispondendo l'accordo ai parametri stabiliti dal dettato normativo di riferimento. In particolare, nella specie, sono pacifiche e, comunque, non oggetto di contestazione, le seguenti circostanze, che debbono quindi ritenersi provate, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: Pt_1
in qualità di ex-coniuge di , non è passata a nuove nozze;
la
[...] Persona_1 medesima era titolare di assegno divorzile al momento del decesso dell'ex-coniuge; il rapporto da cui traeva origine il trattamento pensionistico risulta essere anteriore alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Trattasi, comunque, di circostanze documentalmente provate.
Determinazione della quota della pensione di reversibilità e decorrenza
Appurato il diritto di ad ottenere una quota del trattamento di reversibilità Parte_1 dell'ex marito defunto, per la quantificazione della quota stessa, non può che muoversi dalla effettiva e formale durata del matrimonio.
Dagli atti e dai documenti di causa, è emerso: che, in data 12 aprile 1971, Parte_1
contraeva matrimonio concordatario in CASTELLONE con;
che, con la Persona_1
sentenza n. 12377 pronunciata il 3.7.2014 e depositata il 19.9.2014, integrata dal provvedimento di correzione dell'errore materiale del 15.1.2015, depositato il 29.2.2015, il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12 aprile 1971da Pt_1
e in CASTELLONE;
che tale sentenza poneva a carico di
[...] Persona_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno divorzile, Persona_1
4 l'importo di euro 500,00 al mese;
che, in data 9 luglio 2015, contraeva Persona_1
nuove nozze con a CUBA;
che decedeva Controparte_1 Persona_1
in data 10 ottobre 2019 a CUBA.
Per quanto concerne le condizioni economiche delle parti, all'udienza di Parte_1 comparizione del 27 maggio 2025, confermava il contenuto del ricorso introduttivo e dichiarava: “vivo
a Seriate, in una casa in comproprietà al 50% con mio figlio, senza mutuo.
Pago circa 4.000,00 euro all'anno che pago io, perché mio figlio non vive con me.
Io percepisco la pensione di euro circa 700,00 al mese.
Durante la separazione non ho mai percepito niente, mio figlio viveva con me.
Con il divorzio, era stato stabilito l'assegno divorzile di euro 500,00 al mese.
Io ho un conto corrente bancario, sul quale avevo dato la firma di mio marito.
Non ho polizze;
ho un investimento” (v. verbale udienza 27 maggio 2025).
Alla luce degli elementi esaminati, dei documenti in atti, delle valutazioni come sopra evidenziate, in un'ottica di equilibrio delle rispettive posizioni economiche e personali delle parti, il Collegio ritiene equa e congrua, rispetto ai parametri di legge, l'attribuzione della quota del 50% della pensione di reversibilità a e della quota del 50% a quote Parte_1 Controparte_1 sulle quali le parti hanno raggiunto l'accordo con conclusioni congiunte.
L'accordo raggiunto dalle parti tiene quindi conto sia della durata dei matrimoni, sia di quegli ulteriori elementi correttivi, tra i quali vengono in rilievo tanto le condizioni economiche delle parti, quanto l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex-coniuge, che la
Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 491 del 14 novembre 2000 e, prima ancora, con la sentenza n. 419 del 1999, aveva chiarito dovessero essere presi in considerazione ai fini della valutazione giudiziale in un'ottica di maggiore equità economica e sociale (v., ex multis, Cassazione civile sez. 1, sentenza n. 21997 del 05/08/2024; Cassazione civile sez. 1, sentenza n. 18199 del 18/08/2006;
Cassazione civile sez. 1, sentenza n. 2092 del 31/01/2007).
Quanto, invece, alla decorrenza del diritto della parte ricorrente alla percezione della pensione nella quota pattuita dalle parti in favore della medesima, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte dell'ex-marito deceduto in data 10 ottobre 2019 a CUBA, conseguentemente, dal 1° novembre 2019.
Infatti, il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è
l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia già riscosso una quota o l'intera pensione di
5 reversibilità, soggetto che, con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati, difetta di legittimazione passiva. Si intende aderire, in tal modo, all'indirizzo costante della giurisprudenza di merito, coerente con l'interpretazione della Suprema
Corte: “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso” (v. Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 20 marzo 2013; Cassazione civile sez. 1, sentenza n. 2092 del 31/01/2007).
Spese di lite
Stante la richiesta congiunta delle parti e le Parte_1 Controparte_1
spese di lite devono essere integralmente compensate.
Quanto ai rapporti tra e parte attrice, nonché tra e parte resistente, non sussiste CP_2 CP_2
soccombenza in senso tecnico-giuridico: l'ente erogatore è parte necessaria senza essere in opposizione rispetto alle reciproche domande dei soggetti legittimati.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, recependo l'accordo delle parti, come da conclusioni congiunte tra le parti così decide: Parte_1 CP_1 CP_1
1) ATTRIBUISCE a in qualità di ex coniuge, la quota pari al 50% della pensione Parte_1
di reversibilità erogata a seguito del decesso di (deceduto in data 10 Persona_1
ottobre 2019 a CUBA), e a in qualità di coniuge superstite, la Controparte_1
rimanente quota del 50%;
2) ORDINA all' in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, di corrispondere a la quota del 50% della Parte_1
pensione di reversibilità a lei spettante, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso di
6 (e così, dalla mensilità di novembre 2019) e a Persona_1 CP_1
la rimanente quota del 50%;
[...]
3) COMPENSA le spese processuali di lite tra le parti e Parte_1 CP_1
[...]
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 727/2025 V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MAGNANO MATTEO e dell'avv. SACCUCCI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...]con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. SENATORE ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata in presso il difensore, giusta procura in atti;
resistente
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
resistente contumace
Oggetto: Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione
1 Conclusioni:
per “Voglia codesto Ill.mo Tribunale: Parte_1
1) attribuire a la quota del 50% del trattamento pensionistico spettante al coniuge Parte_1 superstite di , – alla quale conseguentemente rimane Persona_1 Controparte_1 attribuita la restante quota del 50% – a decorrere dal 1° novembre 2019;
2) compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti”;
per : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale: Controparte_1
1) attribuire a la quota del 50% del trattamento pensionistico spettante al coniuge Parte_1 superstite di , – alla quale conseguentemente rimane Persona_1 Controparte_1 attribuita la restante quota del 50% – a decorrere dal 1° novembre 2019;
2) compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti”;
per il PUBBLICO MINISTERO: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione ex art. 9 comma 3 l. divorzio e art. 354 c.p.c., iscritto a ruolo generale in data 6 febbraio 2025, in qualità di ex coniuge del de cuius Parte_1 [...]
, essendo titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, Legge n. 898/1970, Per_1 domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia attribuirle, ai sensi dell'art. 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, la quota che verrà ritenuta di spettanza della pensione e degli altri emolumenti già spettanti all'ex coniuge , nato a [...] il Persona_1
25.6.1947, c.f. , ordinando all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – C.F._3
INPS, p. iva Direzione Provinciale di Bergamo, Viale Vittorio Emanuele n. 5, di P.IVA_2
provvedere alla diretta corresponsione della predetta somma alla signora , residente Parte_1 in Seriate (BG), Via Don Giovanni Minzoni n. 6”.
In particolare, esponeva che, in data 12 aprile 1971, contraeva matrimonio Parte_1
concordatario in CASTELLONE con;
che, con la sentenza n. 12377 Persona_1 pronunciata il 3.7.2014 e depositata il 19.9.2014, integrata dal provvedimento di correzione dell'errore materiale del 15.1.2015, depositato il 29.2.2015, il Tribunale di Bergamo pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e RE Parte_1
2 in CASTELLONE in data 12 aprile 1971; che tale sentenza poneva a carico di Per_1
l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno divorzile, l'importo di Persona_1
euro 500,00 al mese;
che, in data 9 luglio 2015, contraeva nuove nozze Persona_1
con a CUBA;
che decedeva in data 10 Controparte_1 Persona_1
ottobre 2019 a CUBA.
Si costituiva in giudizio la quale domandava l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “che l'adito Tribunale di Bergamo Voglia:
• In via principale, dichiarare l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione;
• In subordine, disporre che il giudizio prosegua secondo il rito ordinario, garantendo la piena istruttoria e la facoltà per tutte le parti di dedurre e provare ogni fatto rilevante ai fini della corretta
e giusta ripartizione della pensione di reversibilità;
• Applicare criteri equi e conformi alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, valorizzando tutte le circostanze concrete e le effettive condizioni di vita delle parti;
Il tutto con condanna alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
Si conferma la riserva di meglio articolare i mezzi istruttori e di indicare i testi non appena saranno note le difese e le allegazioni integrali della controparte”.
All'udienza del 27 maggio 2025, rilevata la rituale notificazione del ricorso-decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio dell' , il Giudice relatore dichiarava la CP_2
CP_ contumacia dell' ex art. 171 c.p.c. e sentiva le parti, riservandosi di provvedere.
In data 6 giugno 2025, le parti depositavano una nota congiunta, con cui davano atto della pendenza di concrete trattative, chiedendo pertanto al Giudice relatore di rinviare l'assunzione dei provvedimenti conseguenti all'udienza di comparizione del 27 maggio 2025 sino al 30 giugno 2025.
In data 30 giugno 2025, le parti depositavano una nota congiunta con cui domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1) attribuire a la quota del 50% del trattamento pensionistico spettante al coniuge Parte_1
superstite di
, – alla quale conseguentemente rimane attribuita la restante Persona_1 Controparte_1
quota del 50%
– a decorrere dal 1° novembre 2019;
3 2) compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti”.
Con la medesima istanza del 30 giugno 2025, le parti domandavano pertanto al Tribunale di decidere la causa con sentenza in conformità alle conclusioni sopra riportate.
Con provvedimento del 7 luglio 2025, il Giudice relatore rinviava la causa all'udienza del 21 luglio
2025, da svolgersi in trattazione scritta ex ar.t 127-ter c.p.c., invitando le parti a depositare unitamente alle predette note scritte il testo dell'accordo sottoscritto personalmente da ciascuna parte.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 22 luglio 2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Presupposti ai fini dell'attribuzione della quota della pensione di reversibilità
Nel merito, ritiene il Tribunale che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possano trovare accoglimento sussistendo i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente e rispondendo l'accordo ai parametri stabiliti dal dettato normativo di riferimento. In particolare, nella specie, sono pacifiche e, comunque, non oggetto di contestazione, le seguenti circostanze, che debbono quindi ritenersi provate, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: Pt_1
in qualità di ex-coniuge di , non è passata a nuove nozze;
la
[...] Persona_1 medesima era titolare di assegno divorzile al momento del decesso dell'ex-coniuge; il rapporto da cui traeva origine il trattamento pensionistico risulta essere anteriore alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Trattasi, comunque, di circostanze documentalmente provate.
Determinazione della quota della pensione di reversibilità e decorrenza
Appurato il diritto di ad ottenere una quota del trattamento di reversibilità Parte_1 dell'ex marito defunto, per la quantificazione della quota stessa, non può che muoversi dalla effettiva e formale durata del matrimonio.
Dagli atti e dai documenti di causa, è emerso: che, in data 12 aprile 1971, Parte_1
contraeva matrimonio concordatario in CASTELLONE con;
che, con la Persona_1
sentenza n. 12377 pronunciata il 3.7.2014 e depositata il 19.9.2014, integrata dal provvedimento di correzione dell'errore materiale del 15.1.2015, depositato il 29.2.2015, il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12 aprile 1971da Pt_1
e in CASTELLONE;
che tale sentenza poneva a carico di
[...] Persona_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno divorzile, Persona_1
4 l'importo di euro 500,00 al mese;
che, in data 9 luglio 2015, contraeva Persona_1
nuove nozze con a CUBA;
che decedeva Controparte_1 Persona_1
in data 10 ottobre 2019 a CUBA.
Per quanto concerne le condizioni economiche delle parti, all'udienza di Parte_1 comparizione del 27 maggio 2025, confermava il contenuto del ricorso introduttivo e dichiarava: “vivo
a Seriate, in una casa in comproprietà al 50% con mio figlio, senza mutuo.
Pago circa 4.000,00 euro all'anno che pago io, perché mio figlio non vive con me.
Io percepisco la pensione di euro circa 700,00 al mese.
Durante la separazione non ho mai percepito niente, mio figlio viveva con me.
Con il divorzio, era stato stabilito l'assegno divorzile di euro 500,00 al mese.
Io ho un conto corrente bancario, sul quale avevo dato la firma di mio marito.
Non ho polizze;
ho un investimento” (v. verbale udienza 27 maggio 2025).
Alla luce degli elementi esaminati, dei documenti in atti, delle valutazioni come sopra evidenziate, in un'ottica di equilibrio delle rispettive posizioni economiche e personali delle parti, il Collegio ritiene equa e congrua, rispetto ai parametri di legge, l'attribuzione della quota del 50% della pensione di reversibilità a e della quota del 50% a quote Parte_1 Controparte_1 sulle quali le parti hanno raggiunto l'accordo con conclusioni congiunte.
L'accordo raggiunto dalle parti tiene quindi conto sia della durata dei matrimoni, sia di quegli ulteriori elementi correttivi, tra i quali vengono in rilievo tanto le condizioni economiche delle parti, quanto l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex-coniuge, che la
Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 491 del 14 novembre 2000 e, prima ancora, con la sentenza n. 419 del 1999, aveva chiarito dovessero essere presi in considerazione ai fini della valutazione giudiziale in un'ottica di maggiore equità economica e sociale (v., ex multis, Cassazione civile sez. 1, sentenza n. 21997 del 05/08/2024; Cassazione civile sez. 1, sentenza n. 18199 del 18/08/2006;
Cassazione civile sez. 1, sentenza n. 2092 del 31/01/2007).
Quanto, invece, alla decorrenza del diritto della parte ricorrente alla percezione della pensione nella quota pattuita dalle parti in favore della medesima, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte dell'ex-marito deceduto in data 10 ottobre 2019 a CUBA, conseguentemente, dal 1° novembre 2019.
Infatti, il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è
l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia già riscosso una quota o l'intera pensione di
5 reversibilità, soggetto che, con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati, difetta di legittimazione passiva. Si intende aderire, in tal modo, all'indirizzo costante della giurisprudenza di merito, coerente con l'interpretazione della Suprema
Corte: “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso” (v. Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 20 marzo 2013; Cassazione civile sez. 1, sentenza n. 2092 del 31/01/2007).
Spese di lite
Stante la richiesta congiunta delle parti e le Parte_1 Controparte_1
spese di lite devono essere integralmente compensate.
Quanto ai rapporti tra e parte attrice, nonché tra e parte resistente, non sussiste CP_2 CP_2
soccombenza in senso tecnico-giuridico: l'ente erogatore è parte necessaria senza essere in opposizione rispetto alle reciproche domande dei soggetti legittimati.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, recependo l'accordo delle parti, come da conclusioni congiunte tra le parti così decide: Parte_1 CP_1 CP_1
1) ATTRIBUISCE a in qualità di ex coniuge, la quota pari al 50% della pensione Parte_1
di reversibilità erogata a seguito del decesso di (deceduto in data 10 Persona_1
ottobre 2019 a CUBA), e a in qualità di coniuge superstite, la Controparte_1
rimanente quota del 50%;
2) ORDINA all' in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, di corrispondere a la quota del 50% della Parte_1
pensione di reversibilità a lei spettante, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso di
6 (e così, dalla mensilità di novembre 2019) e a Persona_1 CP_1
la rimanente quota del 50%;
[...]
3) COMPENSA le spese processuali di lite tra le parti e Parte_1 CP_1
[...]
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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