Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Sentenza 8 maggio 2024
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7194 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07194/2025REG.PROV.COLL.
N. 09155/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9155 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Nanula, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Milano, via Besana 3,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 393/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con provvedimento del 7 settembre 2022, notificato il successivo 20 settembre, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, d.l. n. 34 del 2020, presentata il giorno 1° luglio 2020 nell’interesse del cittadino -OMISSIS- -OMISSIS- dal suo datore di lavoro.
L’Amministrazione ha fondato il diniego sull’asserita inidoneità delle osservazioni di replica dell’istante, attestanti il domicilio del richiedente presso il Comune di -OMISSIS- come ospite di un soggetto terzo rispetto alla procedura di emersione, a superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ossia il presunto carattere fittizio della documentazione originariamente allegata per dimostrare lo stato di famiglia e la disponibilità di un alloggio idoneo destinato al lavoratore - nello specifico, la dichiarazione di cessione di fabbricato e il certificato di idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio, disconosciuta dal Comune di -OMISSIS-, che avrebbe dovuto emetterla.
2. – Con ricorso proposto al TAR per la Lombardia, l’interessato ha impugnato il summenzionato provvedimento deducendo, da un lato, la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 103, co. 1, d.l. n. 34/2020, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, posto che, a suo dire, la Prefettura avrebbe fatto conseguire in modo del tutto automatico alla esibizione di documentazione asseritamente falsa - inerente, come detto, all’alloggio a disposizione del lavoratore - il rigetto della domanda di emersione, mentre la norma di legge non prevedrebbe tra le cause di rigetto dell’istanza in questione la presentazione di false dichiarazioni o attestazioni, la quale sarebbe produttiva, invece, ai sensi del comma 18 dell’art. 103 d.l. 34/2020, di nullità del contratto di soggiorno ex art. 1344 cod. civ..
Dall’altro lato, l’istante ha lamentato la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per motivazione apparente, rappresentando come l’Amministrazione si fosse limitata a “ ricorrere ad una mera formula di stile, inidonea a chiarire persino quali osservazioni nello specifico le fossero pervenute e per quali ragioni le stesse non sarebbero state ritenute sufficienti ad influire sull’esito del procedimento amministrativo avviato ”.
3. – Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso infondato, ritenendo, in generale, che l’allegazione di documentazione contraffatta nell’ambito della procedura di emersione da parte del datore di lavoro non possa essere sanata da successive produzioni, in quanto integrante una violazione degli obblighi di correttezza e leale collaborazione. Alla luce di tale premessa, il TAR, considerando non genuina la documentazione presentata nel caso di specie e non attendibili, ai fini della dimostrazione del requisito alloggiativo, le allegazioni sostitutive depositate dal ricorrente in sede integrativa, nel fare riferimento a quanto previsto dall’art. 103, co. 22, d.l. n. 34/2020 – che, rinviando per il caso di false dichiarazioni alle sanzioni penali ex art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, richiamerebbe implicitamente anche la decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per l’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni – e ai principi del diritto europeo in materia di immigrazione, ha affermato che la relativa sanzione dovesse essere l’esclusione del beneficio dell’emersione dal lavoro irregolare.
4. – Lo straniero ha adìto, quindi, questo Consiglio di Stato con ricorso in appello per ottenere, previa sospensione cautelare, la riforma integrale della sentenza e l’annullamento del provvedimento prefettizio.
4.1. – Con un primo motivo di censura, l’appellante ha dedotto l’ error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 103 d.l. n. 34/2020 e degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000. Segnatamente, stigmatizza l’interpretazione fornita dal giudice di prime cure con riguardo all’art. 103, co. 22, d.l. n. 34/2020, il quale si limiterebbe a “ prevedere che colui che produce documentazione contraffatta nell’ambito della procedura di emersione ne risponda ai sensi del codice penale ”. Evidenziando la “ funzione sanante ” della procedura in questione, “ volta a garantire un soggiorno legale nel Paese a quanti più lavoratori irregolari possibile ”, l’appellante propugna una lettura dei requisiti, dei presupposti e delle sanzioni previste per le ipotesi di violazione di legge in subiecta materia all’insegna dei principi di tassatività e nominatività, concludendo per l’ammissibilità della sanatoria dell’allegazione di documentazione falsa tramite successive produzioni idonee - sanabilità che risulterebbe condivisa dalla P.A., la quale, a fronte della nuova produzione dell’odierno appellante con memoria ex art. 10- bis della l. 241/90, aveva condotto una nuova istruttoria, volta a verificare l’effettiva presenza dello stesso al domicilio dichiarato.
A suffragio della propria tesi, la difesa dell’appellante riporta la circostanza per cui l’attestazione di idoneità alloggiativa non sarebbe ricompresa nell’elenco dei contenuti della dichiarazione di emersione prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 5 del D.M. del 27 maggio 2020, e ne fa derivare l’assenza di obbligo di presentazione nell’ambito della procedura de qua , rientrando tale attestazione, piuttosto, tra le obbligazioni assunte dal datore di lavoro con la stipula del contratto di soggiorno ex art. 5- bis del d.lgs. n. 286/1998. In più, l’appellante richiama la sentenza n. 660/2023 del TAR per la Lombardia (sez. staccata di Brescia) per sostenere la ricorrenza, nel caso di specie, del c.d. falso innocuo - configurabile, secondo le parole del giudice bresciano, “ quando vengano forniti elementi falsi non necessari allo scopo perseguito, in quanto l’interessato avrebbe avuto a disposizione anche fonti di prova autentiche ” -, ritenendo di aver prodotto documentazione genuina in seguito al secondo preavviso di rigetto, successivo a quello con cui era stata segnalata la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo forfettario per l’occupazione irregolare del lavoratore, poi fatta pervenire all’Ufficio Territoriale in data 31 maggio 2022.
4.2. – Tramite la seconda doglianza, l’appellante ha lamentato l’ error in iudicando per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di motivazione e dell’erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Tale motivo si concentra sulla (ritenuta) raggiunta prova del possesso del c.d. requisito alloggiativo, a fronte di un’istruttoria della P.A. reputata lacunosa per le modalità di espletamento e inidonea ad accertare la non veridicità delle informazioni fornite dallo straniero appellante sul suo domicilio, poiché basata, da un lato, sull’assunzione di informazioni dal cittadino straniero e dal suo ospitante, dalle quali sarebbe emersa l’effettiva convivenza all’indirizzo indicato, dall’altro, sull’effettuazione di alcuni sopralluoghi da parte della Polizia locale del Comune di -OMISSIS-, non indicati puntualmente dall’Amministrazione, che avevano avuto esito negativo.
4.3. – Da ultimo, l’appellante ha denunciato l’ error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quale causa di nullità della sentenza di prime cure. Secondo la sua tesi, il giudice di prime cure si sarebbe astenuto dal pronunciarsi sul secondo motivo di ricorso, con cui lo straniero aveva censurato la violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/1990 da parte dell’Amministrazione per non aver statuito alcunché sulle memorie presentate in riscontro al secondo preavviso di rigetto, e aveva eccepito il difetto di motivazione del provvedimento prefettizio in ragione dell’omessa indicazione delle ragioni sulla base delle quali le nuove allegazioni documentali erano state giudicate inidonee ad incidere sull’esito del procedimento.
Più precisamente, il primo giudice si sarebbe limitato ad affermare – al punto 9, lett. f ), della sentenza impugnata – che “ non vi era neppure l’obbligo di prolungare ulteriormente la procedura con un terzo preavviso di diniego, in quanto il ricorrente era consapevole di trovarsi all’interno del segmento procedimentale aperto con il secondo preavviso di data 4 luglio 2022, espressamente dedicato alla verifica del requisito alloggiativo ”.
5. – All’esito della trattazione cautelare il Collegio, con ordinanza n. 4877 del 23 dicembre 2024, ha accolto l’istanza sospensiva facendo leva sul difetto di pericolosità sociale dell’appellante e sul duplice rilievo che il tema decisorio della decadenza dello straniero per un falso ascrivibile al datore di lavoro meriti l’approfondimento della fase di merito, mentre le modalità di espletamento dei controlli di rito da parte della Polizia locale del Comune di -OMISSIS- non hanno prima facie assicurato le garanzie partecipative dell’appellante.
6. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con comparsa di mero stile.
7. – All’udienza pubblica del 19 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. – L’appello è fondato per quanto si espone di seguito.
9. – La fattispecie che viene all’attenzione del Collegio si contraddistingue peculiarmente per la configurabilità di un falso documentale il cui rilievo procedimentale va messo a fuoco circoscrivendo la portata generale della condotta decettiva nei procedimenti amministrativi di emersione, individuando poi i corollari da applicare in concreto nella fattispecie in esame.
In punto di fatto, il Collegio deve preliminarmente constatare che nel caso de quo è pienamente comprovata la falsificazione dei documenti ascrivibili al Comune di -OMISSIS-, puntualmente disconosciuti dagli uffici comunali: del resto, l’appellante non contesta il mendacio in sé, bensì disconosce la paternità di tali produzioni documentali, affidate ad un intermediario che si sarebbe mosso in modo evidentemente fraudolento.
9.1. – In linea generale, preme evidenziare la riprovevolezza con cui l’ordinamento giuridico italiano guarda al mendacio commesso in materia migratoria: prendendo le mosse della disamina del corpus normativo speciale sull’emersione del 2020, viene in rilievo l’art. 103, co. 22, d.l. n. 34/2020 che introduce una fattispecie incriminatrice ad hoc nei confronti di “ chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell’ambito delle procedure previste dal presente articolo ”, il quale “ è punito ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”, senza tuttavia nulla aggiungere sulle sorti del sotteso procedimento amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 18 del medesimo articolo che commina la nullità testuale ex art. 1344 cod. civ. del “ contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero ”.
Ad una ricognizione più ampia del panorama normativo soccorrono poi altri indici interpretativi, di portata più generale, che testimoniano il disvalore attribuito dal legislatore nazionale alle condotte poste in essere da chi produce falsità documentali nel momento in cui si interfaccia con le Autorità italiane preposte al controllo dell’ingresso di stranieri nel territorio dello Stato: si rileva, in particolare, nel testo unico sull’immigrazione l’art. 4, co. 2, giusta il quale “ la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda ” e l’art. 5, co. 8- bis, che reca una fattispecie incriminatrice di portata più generale (“ Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un’autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un’autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni ”).
Orbene, l’esegesi combinata dei richiamati parametri normativi conduce plausibilmente ad affermare, quale principio generale della materia, l’inammissibilità della domanda di soggiorno basata su documentazione contraffatta o la revoca del permesso conseguito in modo fraudolento ( arg. ex art. 9, co. 7, d.lgs. n. 286/1998) senza necessità di invocare l’applicazione in via analogica dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, non percorribile di primo acchito poiché siffatta previsione concerne la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione sostitutiva non veritiera - dunque ideologica, mentre nel caso di specie si è al cospetto di un vero e proprio falso materiale essendo state confezionate false attestazioni comunali in ordine al requisito di idoneità alloggiativa, oltre alla falsa carta di identità elettronica.
9.2. – Nondimeno, la ricostruzione normativa appena svolta peccherebbe di astrattezza laddove trascurasse la dirimente considerazione che, ad avviso del Collegio, nel caso di specie ricorre l’ipotesi del c.d. falso innocuo, essendosi lo straniero immediatamente adoperato, appena saputo della contraffazione dei certificati, per ottenere e produrre la documentazione genuina relativa all’immobile presso il quale era effettivamente ospitato, in particolare, la dichiarazione di ospitalità nel Comune di -OMISSIS-, il certificato di idoneità alloggiativa e lo stato di famiglia dell’ospitante.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, “ si ha falso innocuo, od inutile, (e quindi, una concreta manifestazione di un “reato impossibile” per inesistenza dell’oggetto od inidoneità dell’azione ex art. 49 comma 2 c.p.) quando - secondo un giudizio da svolgersi ex ante - non v’era alcuna possibilità di offendere l’interesse protetto ” (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2016, n. 3014). La figura – di derivazione penalistica – può trovare applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che il dato normativo rappresentato dall’art. 5 del D.M. 27 maggio 2020 non contempla, tra i requisiti di ammissibilità della domanda di emersione di rapporti di lavoro, l’attestazione dell’idoneità alloggiativa, sulla quale si è appuntata la condotta del datore dell’appellante. Essa rileva piuttosto, ex art. 5- bis del d.lgs. n. 286/1998, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato fra datore e prestatore di lavoro, essendo richiesta dalla norma di legge soprammenzionata “ la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ”.
In più, da un’attenta disamina della documentazione in atti emerge come lo straniero fosse ignaro, prima della notifica avvenuta in data 4 luglio 2022 del preavviso di rigetto, dell’effettivo contenuto dei documenti presentati e della circostanza che la dichiarazione e i certificati esibiti fossero falsi. Avendo il cittadino extracomunitario fatto incolpevolmente affidamento su un intermediario che lo assisteva nelle varie fasi della procedura di emersione (ivi compresa quella di preparazione della documentazione richiesta per l’emersione) a causa della mancata conoscenza della lingua italiana e dell’incapacità di leggere atti scritti in tale idioma, il falso che viene qui in rilievo non è ascrivibile subiettivamente allo straniero, plausibilmente tratto in inganno dall’intermediario malevolo, come desumibile dal fatto che l’appellante ha prontamente disconosciuto quanto prodotto in allegato alla richiesta ex art. 103 d.l. n. 34/2020 per poi surrogarlo immediatamente con la documentazione autentica.
10. – L’innocuità del falso in cui è incappato incolpevolmente l’appellante unitamente alla sua condotta pienamente riparatoria conducono il Collegio ad escludere che la falsità documentale possa rivestire efficacia viziante nel procedimento in esame. Ne costituisce ulteriore riprova la circostanza che, a seguito delle osservazioni di replica dello straniero corredate dalla produzione della documentazione genuina, la stessa Prefettura di Mantova, come emerge dalla nota protocollo -OMISSIS- depositata in giudizio il 19 dicembre 2022, ha disposto accertamenti – effettuati poi dal Corpo di Polizia Locale di -OMISSIS- – sul secondo domicilio dichiarato dall’appellante in risposta al preavviso di rigetto del 4 luglio 2022.
La circostanza appena indicata, innanzitutto, sconfessa quanto affermato dal TAR nella sentenza gravata per escludere il beneficio dell’emersione, ossia che, basandosi la procedura di cui si discute “ su dichiarazioni del datore di lavoro, che costituiscono prova del possesso dei requisiti, salvo prova contraria fornita dallo Sportello Unico ”, la produzione “ di documentazione non genuina non può essere sanata da successive produzioni, in quanto rappresenta una violazione degli obblighi di correttezza e leale collaborazione ”. In proposito, il Collegio non ritiene di poter condividere l’argomento per cui “ il datore di lavoro e il lavoratore formano un’unica controparte rispetto alle autorità nazionali chiamate a valutare l’istanza di emersione, e dunque le conseguenze sanzionatorie di carattere oggettivo, come l’esclusione dalla sanatoria, non possono essere differenziate in base alla posizione rispettivamente assunta all’interno del rapporto di lavoro ”, dovendosi tutelare l’interesse del cittadino straniero a partecipare attivamente al procedimento avviato dall’Amministrazione, anche consentendogli di sanare eventuali carenze documentali imputabili – come nel caso di specie – esclusivamente al datore di lavoro, specie in una procedura, come quella di emersione, volta a promuovere la regolarizzazione dello status giuridico e/o lavorativo della persona extra-comunitaria presente in Italia.
11. – L’avvio da parte della P.A. di nuovi accertamenti istruttori a seguito della produzione documentale dell’appellante denota anche l’evidente discrasia sussistente nel caso che occupa questo Consesso tra iter procedimentale e apparato motivazionale del provvedimento conclusivo. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova, infatti, nel provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione, si è limitato a richiamare la nota con la quale, ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241/1990, era stato comunicato all’interessato il motivo che ostava all’accoglimento dell’istanza di emersione – ossia la produzione di documentazione contraffatta – e ad affermare che “ il dichiarante, entro il termine assegnato, ha prodotto osservazioni che non sono valse a superare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ”.
Solo successivamente, nel corso del giudizio di primo grado (più nello specifico, in data 19 dicembre 2022), l’Amministrazione intimata ha depositato – nel costituirsi in giudizio – una relazione nella quale precisava che, a fronte delle nuove allegazioni attestanti il domicilio del richiedente presso il Comune di -OMISSIS-, erano stati svolti alcuni accertamenti da parte della Polizia Locale, senza che risultasse alcun riscontro circa la sua effettiva presenza all’indirizzo dichiarato, e affermava la legittimità del provvedimento gravato innanzi al TAR, ritenendo non soddisfatto il requisito essenziale dell’effettiva disponibilità di un alloggio igienicamente idoneo ad ospitare il lavoratore.
Oltre alla già indicata non essenzialità del requisito alloggiativo ai fini dell’accoglimento dell’istanza di emersione e all’evidente andamento ondivago dell’agire della Prefettura, il Collegio osserva anche come le modalità di espletamento dei controlli di rito da parte della Polizia locale del Comune di -OMISSIS- non abbiano adeguatamente assicurato le garanzie partecipative dell’appellante. Come indicato nella nota protocollo -OMISSIS- del Corpo di Polizia locale, i sopralluoghi sono stati infatti eseguiti nel mese di agosto senza specificare i giorni specifici in cui sono state effettuate le verifiche, poi in data 7 settembre 2022 alle ore 11:27 e, successivamente a tale data, senza, però, precisare quando, ma non hanno permesso di rintracciare lo straniero ospitato. Considerati elementi quali la mancata specificazione del giorno e dell’orario di effettuazione dei sopralluoghi - avvenuti, tra l’altro, in periodo estivo o comunque in orario di lavoro -, l’assenza di verbalizzazione o il mancato rilascio di comunicazioni utili affinché il lavoratore si presentasse presso il Comando locale per poter giustificare la sua assenza al domicilio dichiarato, le verifiche di polizia risultano inidonee a dimostrare la non genuinità della dichiarazione di ospitalità ed elezione di domicilio prodotta dallo straniero.
12. – Quanto esposto poco sopra nel trattare i primi due motivi di appello – meritevoli di accoglimento alla luce della disamina svolta – consente di scrutinare favorevolmente anche il terzo profilo di censura avanzato dall’appellante, con cui è stato dedotto l’ error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quale causa di nullità della sentenza di prime cure, sul rilievo che il TAR per la Lombardia abbia omesso l’esame del secondo motivo di ricorso di primo grado tramite cui era stata censurata la violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/1990 ed eccepito il difetto di motivazione del provvedimento prefettizio.
E’ stato, infatti, acclarato che l’Amministrazione ha illegittimamente pretermesso di enunciare, nel decreto impugnato dinanzi al TAR per la Lombardia, le ragioni per cui i nuovi documenti prodotti non fossero stati ritenuti idonei a soddisfare il requisito dell’idoneità alloggiativa. Solo con la costituzione in giudizio, la P.A. ha reso noto al cittadino straniero di aver emesso il provvedimento di diniego in ragione del fatto che il medesimo non era stato rinvenuto all’indirizzo dichiarato in occasione dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale del Comune di -OMISSIS- (mettendo a sua disposizione il verbale degli accertamenti espletati), e non dell’allegazione di documentazione non genuina, violando così l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo – la quale, ex art. 3, co. 1, l. n. 241/1990, “ deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria ” – e dell’obbligo, previsto dall’art. 10- bis l. cit., in capo all’Autorità procedente di dare ragione, nella motivazione del provvedimento finale di diniego, dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’istante, “ indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni ”.
13. – In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di prime cure, deve essere annullato il provvedimento prefettizio originariamente impugnato, con salvezza delle determinazioni ulteriori dell’autorità amministrativa cui resta rimesso di pronunciarsi sull’istanza di emersione.
14. – Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO