CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1093/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12246/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014444702000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 789/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26.6.2025 ed iscritto al nr di RG 12246/2025 la parte ricorrente impugnava
Lintimazione di pagamento n. 07120259014444702-000 dell'importo complessivo di euro 502,16, notificata il 1-04-2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120130048407013- 000 relativa al mancato pagamento della Tassa automobilistica anno 2008. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'atto.
L'agente della riscossione e l'ente creditore si costituivano
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso di specie la regione ha prodotto una serie di atti interruttivi, con l'ultimo notificato nel 2019; ne deriva che al momento della notifica dell'odierna intimazione il bollo auto anno 2008 era già prescritto.
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato relativamente a quanto dovuto per il bollo auto anno 2008;
2) compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice dr MA De SI
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12246/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014444702000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 789/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26.6.2025 ed iscritto al nr di RG 12246/2025 la parte ricorrente impugnava
Lintimazione di pagamento n. 07120259014444702-000 dell'importo complessivo di euro 502,16, notificata il 1-04-2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120130048407013- 000 relativa al mancato pagamento della Tassa automobilistica anno 2008. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'atto.
L'agente della riscossione e l'ente creditore si costituivano
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso di specie la regione ha prodotto una serie di atti interruttivi, con l'ultimo notificato nel 2019; ne deriva che al momento della notifica dell'odierna intimazione il bollo auto anno 2008 era già prescritto.
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato relativamente a quanto dovuto per il bollo auto anno 2008;
2) compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice dr MA De SI