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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.1049/ 2024 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RUSSO CodiceFiscale_1
NA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO GIANLUIGI e NT AS che lo rappresentano e difendono per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.7.2025 la causa veniva posta in decisione
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.12.2024 , premesso che con Parte_1 sentenza n. 3/2020 - R.G. n. 778/2019 - , il Tribunale di Caltagirone aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con confermando le disposizioni che, le CP_1 parti, congiuntamente avevano statuito nel ricorso congiunto relativamente all'affidamento dei figli minori ed aveva conseguentemente statuito l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre , chiedeva la modifica del relativo capo della sentenza e disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori ad essa ricorrente,
A tale fine esponeva che il resistente non aveva esercitato diritto di visita nei confronti dei figli Per_1
e (di anni 15 e 12 ) ,disinteressandosi della salute, della carriera scolastica e della vita sociale Per_2 di entrambi i figli, lasciandoli alle esclusive cure della madre limitandosi meramente a versare l'importo dell'assegno di mantenimento e , in definitiva, che il da ormai più di tre anni era CP_1 un padre assolutamente assente .
Deduceva che tale situazione, aveva creato forti disagi nei minori che, ormai, manifestavano un netto rifiuto nei confronti della figura paterna, mentre la mancanza di qualsiasi rapporto tra il padre ed i figli e tra i genitori rendeva difficile l'adozione delle scelte inerenti la vita degli stessi, dovendo essa ricorrente contattare il padre per le vie formali per ottenere il necessario consenso .
Chiedeva pertanto affidare in via esclusiva i minori e ad essa ricorrete. CP_2 Persona_3
In quanto unico genitore presente nella vita dei figli minori.
Chiedeva altresì che venisse disposto un amento del contributo per il mantenimento dei figli disposto con la detta sentenza quantificandolo in € 600,00 mensili , ovvero nella minore o maggiore misura da ritenersi congrua e di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio , contestava integralmente la richiesta spiegata da parte avversa CP_1
e rappresentava che a far data dalla separazione tra i coniugi e fino al mese di marzo dell'anno 2020, aveva mantenuto un rapporto equilibrato e sereno con entrambi i figli minori ed Per_1 Per_2 che successivamente a causa di comportamenti ostativi posti in essere dalla Sig.ra ed Pt_1 intervenuti in concomitanza con l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tale rapporto non era più proseguito, avendo la ricorrente posto in essere “un comportamento non consono
e soprattutto preordinato ad impedire allo stesso l'esercizio del proprio legittimo diritto di visita nei confronti dei figli”
Deduceva che nonostante ciò, attraverso l'invio di messaggi, telefonate ed incontri fissati per l'esercizio del diritto di visita, aveva cercato di vedere i figli, ma le giustificazioni in senso negativo, quali l'assenza in casa, nonostante la data concordata per il prelievo dei figli, avevano reso sempre più vano il diritto di visita del e che per tale ragione aveva sporto denuncia-querela nei CP_1 confronti di parte avversa, oggetto di procedimento penale n. 2314/2020 R.G.n.r., ad oggi, pendente presso codesto Tribunale, nel quale la ricorrente era imputata del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 388 co. 2° c.p.
Quanto alla richiesta di aumento del contributo fissato per il mantenimento deduceva che nessun fatto nuovo rispetto a quelli presupposti nella sentenza di divorzio era intervenuto.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Espletata la prima udienza di comparizione, il presidente istruttore disponeva l'audizione dei figli minori della coppia, espletata la quale la causa , rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva posta in decisione, previa fissazione di udienza ai sensi dell'art .473 bis 28 c.p.c.
Il ricorso proposto da parte ricorrente è fondato e va pertanto accolto.
La prospettazione della parte ricorrente secondo cui il padre avrebbe sostanzialmente abbandonato i figli senza più curarsi affettivamente di loro con i quali, da almeno 4 anni non avrebbe più alcun tipo di rapporto è rimasta sufficientemente provata e giustifica, pertanto, l'adozione del chiesto provvedimento.
In via del tutto generale, va premesso che , stante il deciso favore del legislatore nei riguardi del regime di affidamento condiviso dei minori , siccome quello maggiormente rispondente all'interesse del minore alla bigenitorialità e, dunque, a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, il regime di affidamento esclusivo è preferibile, quando (tenuto conto delle specifiche vicende familiari) l'affidamento condiviso si riveli contrario all'interesse dei minori, giacché impedisce al genitore collocatario l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la loro educazione, istruzione, salute e cura.
Tale scelta si impone, altresì, quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
Venendo al caso di specie, mentre l'attrice appare senza dubbio il genitore più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità dei minori non altrettanto può dirsi per il padre dato che le modalità con cui quest'ultimo ha svolto il proprio ruolo dopo il divorzio rivelano carenze genitoriali evidenti (v. Cass.
Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI, 23/9/2015, n. 18817), rappresentate , in particolare, dal mancato esercizio del diritto di visita per un rilevante periodo temporale (circa 4 anni) durante il quale non risulta che lo stesso abbia neanche sentito o contattato i minori.
Esaminando le risultanze istruttorie in atti va, al riguardo, osservato quanto segue: il resistente ha sostanzialmente ammesso di non avere rapporti continuativi con i figli già a partire dall'anno 2020, deducendo che la cessazione dei rapporti con i figli sarebbe da attribuire al comportamento ostruzionistico della ricorrente che gli avrebbe di fatto impedito ogni rapporto con i figli.
A sostegno di tale ricostruzione produce decreto di citazione a giudizio emesso da questo Tribunale
a carico della ricorrente per il reato di cui agli artt 81 e 388 c.p.c.
Va al riguardo tuttavia rilevato che non è stata allegata al procedimento copia della relativa querela, sicchè non risultano neanche per relationem individuati i comportamenti specificamente contestati alla ricorrente , né è dato conoscere l'attuale stato e l'esito del procedimento sul quale nessuna delle parti ha dedotto alcunchè, neanche in comparsa conclusionale.
Le prove che il resistente aveva articolato sul punto, correttamente non sono state ammesse dal
Presidente istruttore vertendo su circostanze antecedenti la cessazione dei rapporti tra il padre ed i figli .
In tale contesto la circostanza che nell'anno 2020 il padre abbia presentato un querela nei confronti della madre, è fatto sostanzialmente neutro, atteso che il ricorrente non ha neanche dedotto di avere successivamente tentato di ricucire il rapporto con i figli, né risulta che lo stesso abbia promosso idonea azione davanti al competente giudice civile per ottenere provvedimenti che sarebbero stati certamente più incisivi, al fine di recuperare il rapporto con i figli, rispetto ad una eventuale sentenza di condanna emessa dal giudice penale.
A fronte della carente prova in ordine ad un preteso comportamento ostruzionistico della madre risalente al 2020, non può questo Collegio non sottolineare la valenza anche probatoria delle dichiarazioni rese da entrambi i figli della coppia in sede di audizione innanzi al Presidente istruttore, che in palese stato di disagio emotivo (e ciò va sottolineato con particolare riguardo al figlio più piccolo della coppia che è anche scoppiato in lacrime durante l'audizione) hanno sottolineato la totale assenza del padre nelle loro vite da almeno 4 anni, escludendo del tutto che la madre in qualche modo abbia impedito il regolare esercizio del diritto di visita del padre e, comunque , l'esistenza di un rapporto, anche solo telefonico tra il padre ed i figli.
Significativi appaiono alcuni passaggi dell'audizione: il figlio maggiore : In passato gli incontri erano anche con la compagna del papà, circa 5 Per_1 anni fa, l'imbarazzo della presenza della persona estranea è stato segnalato, ma mio padre ha detto che quella persona era la sua famiglia, insieme ai suoi genitori, senza menzionare i figli. Io sono molto dispiaciuto, a Natale non ci ha fatto nemmeno gli auguri. Io non voglio avere un rapporto con mio padre, ho avuto un nonno materno che mi ha fatto da padre, era un compagno di sport. Mio fratello è campione italiano di padel ed è tra i primi 4 campioni al mondo, mio padre non si Per_2
è mai complimentato con lui. E' uscito un articolo di giornale su mio fratello , mio padre non Per_2 ha detto niente….. La mamma non c'entra niente, è stata messa in mezzo. E' morto il nonno materno
e mio padre non è venuto al funerale e non ha detto nemmeno una parola.
Dal canto suo ha dichiarato dice che il padre non ha mai chiesto il suo numero di telefono, Per_2 scrive al fratello;
che il papà gli da urto e gli causa problemi morali, esplicitando che non vuole essere aiutato da qualcuno a riprendere i rapporti con il papà.
Alla luce delle chiare espressioni dei minori non condivisibile appare l'interpretazione della difesa del resistente per la quale “dall'audizione dei minori, all'udienza del 10.04.2025, il Decidente ha rilevato che, in capo ai minori, , inequivocabilmente, dagli stessi la necessità di ristabilire Per_4 un rapporto con il Sig. , motivo per cui il Decidente, al fine di meglio comprendere lo stato CP_1 emotivo dei minori, e , ovvero al fine di fornirvi un supporto psicologico e tentare una Per_1 Per_2 ripresa del rapporto padre-figli, ha disposto la presa in carico degli stessi da parte dell'
[...]
”. Al contrario , avendo i minori decisamente escluso la volontà e il bisogno di CP_3 riprendere il rapporto con il padre , proprio per questa ragione è apparsa necessaria la presa in carico Contr da parte dell' apparendo i minori fortemente provati dalla carenza della figura genitoriale paterna
,e, in particolare dalla mancata manifestazione di supporto e sostegno da parte del padre.
Ciò non significa che , in questo particolare momento della vita dei ragazzi, sia preferibile il coinvolgimento del padre delle scelte di vita inerenti gli stessi (finora inesistente), che, potrebbe essere, al contrario vissuta come una imposizione e che potrà essere recuperata, eventualmente, solo se all'esito del percorso a cui i minori sono sottoposti sia ritenuto conforme ai loro interessi una tale scelta.
Alla luce di quanto sopra , la domanda di modifica del regime di affidamento va accolta e disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, al fine di consentirle di prendere da sola, anche formalmente e con valenza esterna, le decisioni inerenti ai figli.
Atteso lo stato di disagio nei confronti della figura paterna va confermata la presa in carico da parte Contr dell' ei due minori e lasciata alla libera regolamentazione delle parti l'esercizio del diritto di visita. Parimenti va accolta la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento , essendo evidente che il decorso del tempo e la crescita dei minori ha comportato un aumento delle esigenze degli stessi , e ciò anche in ragione delle condizioni di vita degli stessi, dei loro attuali interessi (ivi compresa l'attività agonistica dagli stessi svolta).
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 29/04/2022, n.13664) In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
In considerazione delle condizioni economiche delle parti, della necessità che pur il genitore affidatario contribuisca con le proprie risorse al mantenimento dei figli, della somma inizialmente concordata tra le parti a titolo di mantenimento, il contributo per il mantenimento va quantificato in
€ 550.00 . Tale somma sarà dovuta a far data dal deposito del ricorso e dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
Va infine dichiarato il diritto della ricorrente, quale genitore affidatario in via esclusiva dei minori a percepire per intero l'assegno unico per i figli.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico del resistente. bile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente e dalla stessa domanda di addebito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe accoglie il ricorso e - a modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 3/2020 resa inter partes da questo
Tribunale - dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, Per_1 Persona_3 lasciando il diritto di visita del padre alla libera regolamentazione delle parti;
Contr conferma la presa in carico dei minori da parte del competente dispone che il padre versi alla madre la somma di € 550.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat per il mantenimento dei due figli con decorrenza dalla data del deposito del ricorso e che contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie;
dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per i figli;
condanna il resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in €
3.809.00 per compensi oltre IVA CPA e spese generali.
Così deciso in Caltagirone nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.1049/ 2024 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RUSSO CodiceFiscale_1
NA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO GIANLUIGI e NT AS che lo rappresentano e difendono per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.7.2025 la causa veniva posta in decisione
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.12.2024 , premesso che con Parte_1 sentenza n. 3/2020 - R.G. n. 778/2019 - , il Tribunale di Caltagirone aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con confermando le disposizioni che, le CP_1 parti, congiuntamente avevano statuito nel ricorso congiunto relativamente all'affidamento dei figli minori ed aveva conseguentemente statuito l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre , chiedeva la modifica del relativo capo della sentenza e disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori ad essa ricorrente,
A tale fine esponeva che il resistente non aveva esercitato diritto di visita nei confronti dei figli Per_1
e (di anni 15 e 12 ) ,disinteressandosi della salute, della carriera scolastica e della vita sociale Per_2 di entrambi i figli, lasciandoli alle esclusive cure della madre limitandosi meramente a versare l'importo dell'assegno di mantenimento e , in definitiva, che il da ormai più di tre anni era CP_1 un padre assolutamente assente .
Deduceva che tale situazione, aveva creato forti disagi nei minori che, ormai, manifestavano un netto rifiuto nei confronti della figura paterna, mentre la mancanza di qualsiasi rapporto tra il padre ed i figli e tra i genitori rendeva difficile l'adozione delle scelte inerenti la vita degli stessi, dovendo essa ricorrente contattare il padre per le vie formali per ottenere il necessario consenso .
Chiedeva pertanto affidare in via esclusiva i minori e ad essa ricorrete. CP_2 Persona_3
In quanto unico genitore presente nella vita dei figli minori.
Chiedeva altresì che venisse disposto un amento del contributo per il mantenimento dei figli disposto con la detta sentenza quantificandolo in € 600,00 mensili , ovvero nella minore o maggiore misura da ritenersi congrua e di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio , contestava integralmente la richiesta spiegata da parte avversa CP_1
e rappresentava che a far data dalla separazione tra i coniugi e fino al mese di marzo dell'anno 2020, aveva mantenuto un rapporto equilibrato e sereno con entrambi i figli minori ed Per_1 Per_2 che successivamente a causa di comportamenti ostativi posti in essere dalla Sig.ra ed Pt_1 intervenuti in concomitanza con l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tale rapporto non era più proseguito, avendo la ricorrente posto in essere “un comportamento non consono
e soprattutto preordinato ad impedire allo stesso l'esercizio del proprio legittimo diritto di visita nei confronti dei figli”
Deduceva che nonostante ciò, attraverso l'invio di messaggi, telefonate ed incontri fissati per l'esercizio del diritto di visita, aveva cercato di vedere i figli, ma le giustificazioni in senso negativo, quali l'assenza in casa, nonostante la data concordata per il prelievo dei figli, avevano reso sempre più vano il diritto di visita del e che per tale ragione aveva sporto denuncia-querela nei CP_1 confronti di parte avversa, oggetto di procedimento penale n. 2314/2020 R.G.n.r., ad oggi, pendente presso codesto Tribunale, nel quale la ricorrente era imputata del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 388 co. 2° c.p.
Quanto alla richiesta di aumento del contributo fissato per il mantenimento deduceva che nessun fatto nuovo rispetto a quelli presupposti nella sentenza di divorzio era intervenuto.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Espletata la prima udienza di comparizione, il presidente istruttore disponeva l'audizione dei figli minori della coppia, espletata la quale la causa , rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva posta in decisione, previa fissazione di udienza ai sensi dell'art .473 bis 28 c.p.c.
Il ricorso proposto da parte ricorrente è fondato e va pertanto accolto.
La prospettazione della parte ricorrente secondo cui il padre avrebbe sostanzialmente abbandonato i figli senza più curarsi affettivamente di loro con i quali, da almeno 4 anni non avrebbe più alcun tipo di rapporto è rimasta sufficientemente provata e giustifica, pertanto, l'adozione del chiesto provvedimento.
In via del tutto generale, va premesso che , stante il deciso favore del legislatore nei riguardi del regime di affidamento condiviso dei minori , siccome quello maggiormente rispondente all'interesse del minore alla bigenitorialità e, dunque, a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, il regime di affidamento esclusivo è preferibile, quando (tenuto conto delle specifiche vicende familiari) l'affidamento condiviso si riveli contrario all'interesse dei minori, giacché impedisce al genitore collocatario l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la loro educazione, istruzione, salute e cura.
Tale scelta si impone, altresì, quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
Venendo al caso di specie, mentre l'attrice appare senza dubbio il genitore più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità dei minori non altrettanto può dirsi per il padre dato che le modalità con cui quest'ultimo ha svolto il proprio ruolo dopo il divorzio rivelano carenze genitoriali evidenti (v. Cass.
Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI, 23/9/2015, n. 18817), rappresentate , in particolare, dal mancato esercizio del diritto di visita per un rilevante periodo temporale (circa 4 anni) durante il quale non risulta che lo stesso abbia neanche sentito o contattato i minori.
Esaminando le risultanze istruttorie in atti va, al riguardo, osservato quanto segue: il resistente ha sostanzialmente ammesso di non avere rapporti continuativi con i figli già a partire dall'anno 2020, deducendo che la cessazione dei rapporti con i figli sarebbe da attribuire al comportamento ostruzionistico della ricorrente che gli avrebbe di fatto impedito ogni rapporto con i figli.
A sostegno di tale ricostruzione produce decreto di citazione a giudizio emesso da questo Tribunale
a carico della ricorrente per il reato di cui agli artt 81 e 388 c.p.c.
Va al riguardo tuttavia rilevato che non è stata allegata al procedimento copia della relativa querela, sicchè non risultano neanche per relationem individuati i comportamenti specificamente contestati alla ricorrente , né è dato conoscere l'attuale stato e l'esito del procedimento sul quale nessuna delle parti ha dedotto alcunchè, neanche in comparsa conclusionale.
Le prove che il resistente aveva articolato sul punto, correttamente non sono state ammesse dal
Presidente istruttore vertendo su circostanze antecedenti la cessazione dei rapporti tra il padre ed i figli .
In tale contesto la circostanza che nell'anno 2020 il padre abbia presentato un querela nei confronti della madre, è fatto sostanzialmente neutro, atteso che il ricorrente non ha neanche dedotto di avere successivamente tentato di ricucire il rapporto con i figli, né risulta che lo stesso abbia promosso idonea azione davanti al competente giudice civile per ottenere provvedimenti che sarebbero stati certamente più incisivi, al fine di recuperare il rapporto con i figli, rispetto ad una eventuale sentenza di condanna emessa dal giudice penale.
A fronte della carente prova in ordine ad un preteso comportamento ostruzionistico della madre risalente al 2020, non può questo Collegio non sottolineare la valenza anche probatoria delle dichiarazioni rese da entrambi i figli della coppia in sede di audizione innanzi al Presidente istruttore, che in palese stato di disagio emotivo (e ciò va sottolineato con particolare riguardo al figlio più piccolo della coppia che è anche scoppiato in lacrime durante l'audizione) hanno sottolineato la totale assenza del padre nelle loro vite da almeno 4 anni, escludendo del tutto che la madre in qualche modo abbia impedito il regolare esercizio del diritto di visita del padre e, comunque , l'esistenza di un rapporto, anche solo telefonico tra il padre ed i figli.
Significativi appaiono alcuni passaggi dell'audizione: il figlio maggiore : In passato gli incontri erano anche con la compagna del papà, circa 5 Per_1 anni fa, l'imbarazzo della presenza della persona estranea è stato segnalato, ma mio padre ha detto che quella persona era la sua famiglia, insieme ai suoi genitori, senza menzionare i figli. Io sono molto dispiaciuto, a Natale non ci ha fatto nemmeno gli auguri. Io non voglio avere un rapporto con mio padre, ho avuto un nonno materno che mi ha fatto da padre, era un compagno di sport. Mio fratello è campione italiano di padel ed è tra i primi 4 campioni al mondo, mio padre non si Per_2
è mai complimentato con lui. E' uscito un articolo di giornale su mio fratello , mio padre non Per_2 ha detto niente….. La mamma non c'entra niente, è stata messa in mezzo. E' morto il nonno materno
e mio padre non è venuto al funerale e non ha detto nemmeno una parola.
Dal canto suo ha dichiarato dice che il padre non ha mai chiesto il suo numero di telefono, Per_2 scrive al fratello;
che il papà gli da urto e gli causa problemi morali, esplicitando che non vuole essere aiutato da qualcuno a riprendere i rapporti con il papà.
Alla luce delle chiare espressioni dei minori non condivisibile appare l'interpretazione della difesa del resistente per la quale “dall'audizione dei minori, all'udienza del 10.04.2025, il Decidente ha rilevato che, in capo ai minori, , inequivocabilmente, dagli stessi la necessità di ristabilire Per_4 un rapporto con il Sig. , motivo per cui il Decidente, al fine di meglio comprendere lo stato CP_1 emotivo dei minori, e , ovvero al fine di fornirvi un supporto psicologico e tentare una Per_1 Per_2 ripresa del rapporto padre-figli, ha disposto la presa in carico degli stessi da parte dell'
[...]
”. Al contrario , avendo i minori decisamente escluso la volontà e il bisogno di CP_3 riprendere il rapporto con il padre , proprio per questa ragione è apparsa necessaria la presa in carico Contr da parte dell' apparendo i minori fortemente provati dalla carenza della figura genitoriale paterna
,e, in particolare dalla mancata manifestazione di supporto e sostegno da parte del padre.
Ciò non significa che , in questo particolare momento della vita dei ragazzi, sia preferibile il coinvolgimento del padre delle scelte di vita inerenti gli stessi (finora inesistente), che, potrebbe essere, al contrario vissuta come una imposizione e che potrà essere recuperata, eventualmente, solo se all'esito del percorso a cui i minori sono sottoposti sia ritenuto conforme ai loro interessi una tale scelta.
Alla luce di quanto sopra , la domanda di modifica del regime di affidamento va accolta e disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, al fine di consentirle di prendere da sola, anche formalmente e con valenza esterna, le decisioni inerenti ai figli.
Atteso lo stato di disagio nei confronti della figura paterna va confermata la presa in carico da parte Contr dell' ei due minori e lasciata alla libera regolamentazione delle parti l'esercizio del diritto di visita. Parimenti va accolta la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento , essendo evidente che il decorso del tempo e la crescita dei minori ha comportato un aumento delle esigenze degli stessi , e ciò anche in ragione delle condizioni di vita degli stessi, dei loro attuali interessi (ivi compresa l'attività agonistica dagli stessi svolta).
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 29/04/2022, n.13664) In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
In considerazione delle condizioni economiche delle parti, della necessità che pur il genitore affidatario contribuisca con le proprie risorse al mantenimento dei figli, della somma inizialmente concordata tra le parti a titolo di mantenimento, il contributo per il mantenimento va quantificato in
€ 550.00 . Tale somma sarà dovuta a far data dal deposito del ricorso e dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
Va infine dichiarato il diritto della ricorrente, quale genitore affidatario in via esclusiva dei minori a percepire per intero l'assegno unico per i figli.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico del resistente. bile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente e dalla stessa domanda di addebito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe accoglie il ricorso e - a modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 3/2020 resa inter partes da questo
Tribunale - dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, Per_1 Persona_3 lasciando il diritto di visita del padre alla libera regolamentazione delle parti;
Contr conferma la presa in carico dei minori da parte del competente dispone che il padre versi alla madre la somma di € 550.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat per il mantenimento dei due figli con decorrenza dalla data del deposito del ricorso e che contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie;
dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per i figli;
condanna il resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in €
3.809.00 per compensi oltre IVA CPA e spese generali.
Così deciso in Caltagirone nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo