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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 12.3.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 8828/2022 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Dibitonto e Velia Scarnecchia Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Paolo Sedda)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.11.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere una bracciante agricola a tempo determinato regolarmente iscritta negli elenchi OTD, ha esposto di aver lavorato negli anni 2019 e 2020, per 52 giornate (dal 3.8.2019 al 14.10.2019 e dall'1.7.2020 al
31.10.2020), alle dipendenze dell'azienda agricola “Azienda Agricola Naturagri S.R.L.S.” ed ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto totalmente insussistente il suddetto rapporto di CP_2
lavoro, provvedendo alla cancellazione totale di tali giornate dagli elenchi OTD 2019 e 2020.
La ricorrente in esame ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, anche ai fini contributivi e previdenziali, tra la ricorrente e l'Azienda Agricola Naturagri S.R.L.S. per n. 52 giornate lavorate nell'anno 2019 per il periodo dal 03.08.2019 al 14.10.2019 e per n. 52 giornate lavorate nell'anno 2020 per il periodo dal
01.07.2020 al 31.10.2020; 2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di Orta Nova per l'anno 2019 per n. 52 giornate e per
1 l'anno 2020 per n. 52 giornate, anche ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter, comma 2, della L.608/96, e per l'effetto 3. condannare l' ad iscrivere CP_2
la ricorrente negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Orta
Nova per l'anno 2019 per n. 52 giornate e per l'anno 2020 per n. 52 giornate con le modalità previste alla legge n. 111/2011. Con vittoria nelle spese da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Si è tempestivamente costituito in giudizio l' , il quale ha contestato la fondatezza del ricorso, CP_2
stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile e/o infondato.
All'odierna udienza, cui la causa è pervenuta, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, sulle conclusioni rassegnate ai procuratori delle parti, trascritte nel verbale di udienza che precede, la causa è stata decisa con la presente sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429, co. 1 c.p.c.
e depositata telematicamente, assenti i procuratori delle parti (i quali hanno rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo).
2. - In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia all'azione depositata dalla ricorrente in data
7.3.2025.
Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato. Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, è stata depositata la rinuncia all'azione sottoscritta personalmente dalla ricorrente
Parte_1
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. - Le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione dell'atteggiamento processuale della ricorrente, che ha rinunciato all'azione in corso di causa, agevolando per tal via la definizione della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
2 - dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 12.3.2025
3
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 12.3.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 8828/2022 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Dibitonto e Velia Scarnecchia Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Paolo Sedda)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.11.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere una bracciante agricola a tempo determinato regolarmente iscritta negli elenchi OTD, ha esposto di aver lavorato negli anni 2019 e 2020, per 52 giornate (dal 3.8.2019 al 14.10.2019 e dall'1.7.2020 al
31.10.2020), alle dipendenze dell'azienda agricola “Azienda Agricola Naturagri S.R.L.S.” ed ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto totalmente insussistente il suddetto rapporto di CP_2
lavoro, provvedendo alla cancellazione totale di tali giornate dagli elenchi OTD 2019 e 2020.
La ricorrente in esame ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, anche ai fini contributivi e previdenziali, tra la ricorrente e l'Azienda Agricola Naturagri S.R.L.S. per n. 52 giornate lavorate nell'anno 2019 per il periodo dal 03.08.2019 al 14.10.2019 e per n. 52 giornate lavorate nell'anno 2020 per il periodo dal
01.07.2020 al 31.10.2020; 2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di Orta Nova per l'anno 2019 per n. 52 giornate e per
1 l'anno 2020 per n. 52 giornate, anche ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art. 9 ter, comma 2, della L.608/96, e per l'effetto 3. condannare l' ad iscrivere CP_2
la ricorrente negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Orta
Nova per l'anno 2019 per n. 52 giornate e per l'anno 2020 per n. 52 giornate con le modalità previste alla legge n. 111/2011. Con vittoria nelle spese da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Si è tempestivamente costituito in giudizio l' , il quale ha contestato la fondatezza del ricorso, CP_2
stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile e/o infondato.
All'odierna udienza, cui la causa è pervenuta, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, sulle conclusioni rassegnate ai procuratori delle parti, trascritte nel verbale di udienza che precede, la causa è stata decisa con la presente sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429, co. 1 c.p.c.
e depositata telematicamente, assenti i procuratori delle parti (i quali hanno rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo).
2. - In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia all'azione depositata dalla ricorrente in data
7.3.2025.
Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato. Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, è stata depositata la rinuncia all'azione sottoscritta personalmente dalla ricorrente
Parte_1
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. - Le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione dell'atteggiamento processuale della ricorrente, che ha rinunciato all'azione in corso di causa, agevolando per tal via la definizione della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
2 - dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 12.3.2025
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La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina di Leo