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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. n. 435/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Medici n. 73, presso lo studio dell'avv. Rosa Tomasi Scianò che lo rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Pascoli n. 22, presso lo studio dell'avv. Calogero Cicero che la rappresenta e difende, resistente, con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Patti;
oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale;
conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale del 10 aprile 2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19 aprile 2024, ha Parte_1 premesso: di avere avuto una relazione affettiva con Controparte_1 da cui era nato il figlio in data 20 settembre 2018;
[...] Per_1 che – giusta ordinanza del 30 novembre 2021 emessa in esito al procedimento R.G.V.G. n. 1435/2020 – il Tribunale aveva disposto l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre e prevedendo un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili a suo carico;
che la Corte di
Appello di Messina – giusto decreto del 4 novembre 2022 – aveva rigettato il reclamo avverso l'ordinanza emessa;
che – nel corso del tempo – il minore aveva rifiutato la frequentazione con il padre, così da rendere maggiormente difficoltoso l'esercizio della responsabilità genitoriale. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di adottare i provvedimenti necessari a tutela ed assistenza del minore, modificando la precedente ordinanza e disponendo che il diritto di visita del padre potesse avvenire tramite l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti con un percorso di supporto alla genitorialità, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 7 agosto 2024, si
è costituita in giudizio la quale, Controparte_1 contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, ha chiesto di rigettare le domande escludendo le videochiamate da parte del padre in assenza di preventiva autorizzazione, nonché che gli incontri con i servizi sociali potessero avvenire in presenza di un'ulteriore figura professionale di supporto al minore;
con vittoria di spese e compensi.
Espletata la c.t.u., il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del 10 aprile 2025, all'esito della quale ha assunto la causa in decisione. Il ricorrente ha chiesto la modifica dell'ordinanza del 30 novembre 2021, emessa dal Tribunale di Patti in esito al procedimento n. 1435/2020, disponendo che l'esercizio del diritto di visita avvenga tramite l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti e che i genitori intraprendano un percorso di mediazione familiare.
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 19/09/2022, n.
27348; conforme, Cass. civ. Sez. I Ord., 04/07/2023, n. 18828). Invero, l'art. 337 ter c.c. attribuisce in modo condiviso ad entrambi i genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale di modo da potere ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché conservare e mantenere i rapporti di parentela con ciascun ramo genitoriale;
il legislatore della riforma del diritto di famiglia del 2013 era mosso dallo scopo di attribuire una maggiore tutela alla crescita del minore che necessita, invero, di entrambe le figure genitoriali per raggiungere lo sviluppo personale, morale e sociale nel corso della propria infanzia.
La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass., n. 12474/2024). L'affido condiviso dei figli minori rappresenta la regola, derogabile solo se tale regime risulti pregiudizievole per l'interesse della prole, compromettendone l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico. L'affido esclusivo deve dunque essere motivato tenendo conto, da un lato, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso e dall'altro lato della idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento e educazione (Trib. Bari, n. 3114/2023).
In materia di affidamento dei minori, il principio di bigenitorialità impone che il regime di collocamento e visita sia strutturato in modo da assicurare il diritto del minore a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, tenendo conto delle esigenze di stabilità, dell'età del bambino e della distanza geografica tra i genitori (Corte d'Appello di Milano, 3 ottobre 2024). All'udienza del 10 aprile 2025, le parti hanno dato atto della loro disponibilità a recepire le modalità di visita indicate dalla c.t.u..
Nel dettaglio, dalla relazione finale della c.t.u. è emerso che le competenze genitoriali del ricorrente presentano talune criticità, dovute al rifiuto alla frequentazione opposto dal figlio, che si sostanziano nella mancata partecipazione ad eventi riguardanti la vita del minore e che vengono da lui percepite quale un difetto di affetto paterno (cfr. p. 26 relazione c.t.u.). Tuttavia, nonostante il rifiuto opposto, il figlio desidera una maggiore presenza del padre nella sua vita;
sicché, nel corso degli incontri, dopo avere manifestato una sorta di resistenza iniziale, il minore ha assunto atteggiamenti affettuosi verso il padre che, a sua volta, ha adottato un comportamento collaborativo, conformandosi alle esigenze del figlio (cfr.
p. 27 relazione c.t.u.).
In questo contesto, gli incontri hanno mostrato una situazione di conflittualità tra i genitori che hanno inciso sulla psicologia del minore che vorrebbe la presenza di entrambe le figure genitoriali.
La consulente, pertanto, ha concluso dichiarando che “le ragioni del rifiuto del minore a frequentare il padre sono legate alle criticità nelle competenze genitoriali del padre (…) e alla conflittualità della coppia genitoriale”. Dalla relazione è, pertanto, emersa una situazione in cui il figlio desidera una maggiore presenza del padre, che possa, tuttavia, conformarsi alle sue esigenze, di modo da garantire il suo sviluppo morale e materiale.
Pertanto, rimangono fermi i presupposti per mantenere l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, stante l'assenza di un pregiudizio che siffatto affidamento possa arrecare al minore: il minore necessita, per il suo migliore interesse morale e sociale, la compresenza di entrambe le figure genitoriali in un'ottica di collaborazione reciproca finalizzata al perseguimento della crescita del figlio. Allo stato, inoltre, atteso l'esito della consulenza e l'atteggiamento collaborativo mostrato dalle parti nel concordare un calendario di incontri tra il padre ed il figlio, nonché considerata l'esigenza manifestata dal figlio stesso di frequentare più abitualmente il padre, non appare necessario il supporto dei servizi sociali.
Tuttavia, occorre considerare che – come anche emerso dalla consulenza tecnica – gli atteggiamenti ambigui del minore, che alterna stati affettuosi a momenti di rifiuto, sono indice sintomatico di una impossibilità di mantenere, allo stato, i pernottamenti presso il padre;
ne discende che occorre regolamentare l'esercizio del diritto di visita in modo tale da conseguire un graduale ripristino del rapporto tra padre e figlio nel rispetto della sua volontà ed esigenze (cfr. relazione p. 29).
In tema di affidamento condiviso dei figli, nonostante sia da promuovere una frequentazione paritaria tra genitore e figlio, è possibile che l'interesse morale e materiale del minore possa richiedere un diverso assetto per cui il giudice di merito ha il potere di stabilire un regime di frequentazione che si discosti dalla parità, senza che ciò costituisca una lesione del diritto alla bigenitorialità, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass., n. 22083/2024).
Le parti, nel migliore interesse del figlio, hanno concordato sulle modalità di esercizio del diritto di visita del padre, come proposte dal c.t.u., tenendo in considerazione le esigenze e la volontà del minore.
Il padre potrà, pertanto, vedere il figlio due giorni a settimana: il mercoledì
e, a settimane alterne, il venerdì o il sabato, dalle ore 17:30 alle ore 20:30. Nel caso in cui il minore si opponga a recarsi presso l'abitazione del padre, gli incontri si terranno presso l'abitazione della madre o presso luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il sabato che spetta al padre, se il minore acconsente, potrà cenare con lui, variando e concordando gli orari precedentemente definiti. Durante le festività il minore incontrerà il padre, in maniera alternata: (i) il 24 o il 25 dicembre;
(ii) il 31 dicembre o il 1° gennaio;
(iii) la domenica o il lunedì di Pasqua;
con possibilità, conformemente alla volontà del minore, di consumare il pranzo e la cena con il padre. Il padre può trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno e della Festa del Papà, con possibilità, conformemente alla volontà del minore, di consumare il pranzo o la cena con il padre, che dovrà essere coinvolto nell'organizzazione di compleanni, eventi e altre attività che riguardano la vita del figlio. La madre può trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno e della Festa della Mamma. Nel caso in cui il minore non possa incontrare il padre nei giorni concordati, per qualsivoglia impedimento, dovrà essere concordato un giorno diverso in conformità alle esigenze del figlio previo accordo con il minore, questi potrà pernottare presso il padre nel rispetto delle esigenze ed impegni del figlio.
Il padre può chiamare il figlio, anche tramite videochiamata, (i) nei giorni feriali, dalle ore 19.30 alle ore 20.30; (ii) nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 11.00, salva la possibilità di concordare con il minore diverse fasce orarie nel rispetto delle sue esigenze ed impegni.
Appare opportuno – tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio – raccomandare ai genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare di modo da favorire la comunicazione tra i genitori e trovare soluzioni concordate nel migliore interesse del minore.
Appare, altresì, opportuno – tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio – suggerire al ricorrente di intraprendere un percorso di psicoterapia personale, finalizzato a ristrutturare le proprie competenze genitoriali, acquisire gli strumenti per riconoscere, esprimere e fronteggiare i propri stati emotivi, gestire adeguatamente la relazione con l'ex compagna ed acquisire consapevolezza di limiti e risorse possedute.
Per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, rimangono ferme le statuizioni del provvedimento del 30 novembre 2021, emesso dal Tribunale di Patti in esito al procedimento R.G.V.G. n.
1435/2020, come confermato dal decreto del 4 novembre 2022, emesso dalla Corte di Appello di Messina.
Con riferimento alle spese di lite, tenuto conto della natura necessaria del presente provvedimento di modifica del precedente provvedimento, nonché dell'assenza di una soccombenza di una delle parti rispetto all'altra, le medesime spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 435/2024 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dispone che il ricorrente possa vedere il figlio due giorni a settimana: il mercoledì e, a settimane alterne, il venerdì o il sabato, dalle ore 17:30 alle ore 20:30, come da prospetto della relazione tecnica in atti. Nel caso in cui il minore si opponga a recarsi presso l'abitazione del padre, gli incontri si terranno presso l'abitazione della madre o presso luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il sabato che spetta al padre, se il minore acconsente, potrà cenare con lui, variando e concordando gli orari precedentemente definiti. Durante le festività il minore incontrerà il padre, in maniera alternata: (i) il 24 o il 25 dicembre;
(ii) il 31 dicembre o il 1° gennaio;
(iii) la domenica o il lunedì di
Pasqua; con possibilità, conformemente alla volontà del minore, di consumare il pranzo e la cena con il padre. Il padre può trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno e della Festa del Papà, con possibilità, conformemente alla volontà del minore, di consumare il pranzo o la cena con il padre, che dovrà essere coinvolto nell'organizzazione di compleanni, eventi e altre attività che riguardano la vita del figlio. La madre può trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno e della Festa della Mamma. Nel caso in cui il minore non possa incontrare il padre nei giorni concordati, per qualsivoglia impedimento, dovrà essere concordato un giorno diverso in conformità alle esigenze del figlio Previo accordo con il minore, questi potrà pernottare presso il padre nel rispetto delle esigenze ed impegni del figlio. Il padre può chiamare il figlio, anche tramite videochiamata, (i) nei giorni feriali, dalle ore 19.30 alle ore 20.30; (ii) nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 11.00, salva la possibilità di concordare con il minore diverse fasce orarie nel rispetto delle sue esigenze ed impegni;
conferma, per quanto non diversamente modificato dal presente provvedimento, le statuizioni del provvedimento del 30 novembre 2021, emesso dal Tribunale di Patti in esito al procedimento R.G.V.G. n.
1435/2020;
- raccomanda al ricorrente ed alla resistente di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso una figura professionale abilitata, di modo da favorire la comunicazione circa l'educazione e la crescita del minore;
- raccomanda al ricorrente di intraprendere un percorso di psicoterapia personale, finalizzato a ristrutturare le proprie competenze genitoriali, acquisire gli strumenti per riconoscere, esprimere e fronteggiare i propri stati emotivi, gestire adeguatamente la relazione con l'ex compagna ed acquisire consapevolezza di limiti e risorse possedute;
- compensa le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u. liquidate separatamente.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti, il 23 aprile
2025
Il giudice rel. Il presidente
(Serena Andaloro) (Mario Samperi)