TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5291/2023 R.G. sul ricorso depositato il 07/11/2023 proposto da e (difesi dall' avv. Maria Cristina Mascianà) Parte_1 Parte_2 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio), viste le note di trattazione scritta delle parti, così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda. Nulla per le spese del giudizio . CP_
Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU liquidate come da decreto separato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Nominare il CTU medico legale per accertare lo stato di inabilità totale al 100% del sig.
[...]
con decorrenza dal 1.4.2018 o, in subordine, da quella successiva che verrà Parte_2 accertata dal CTU, al fine di ottenere l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare, maggiorati per coniuge inabile, per il quinquennio precedente la domanda del 23.3.2023 ovvero dal 1.4.2018 e sino al 1.4.2023 ed, in ogni caso, a decorrere dalla data possibile nei limiti prescrizionali di cinque anni;
2) Accertare il diritto di parte ricorrente agli assegni per il nucleo familiare, maggiorati per coniuge inabile, al fine di ottenere l'erogazione dei relativi arretrati per il quinquennio precedente la domanda del 13.3.2023 ovvero dal 1.4.2018 e sino al 1.4.2023 o, in subordine dalla diversa data accertata dal CTU;
3) Condannare, conseguentemente, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente agli assegni per il nucleo familiare, maggiorati Parte_1
1 per coniuge inabile per il quinquennio precedente la domanda del 13.3.2023 ovvero dal 1.4.2018 e sino al 1.4.2023 o, in subordine dalla diversa data accertata dal CTU, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
4) Condannare l' , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
Parte ricorrente deduceva che: in data 23.3.2023, presentava domanda per assegni al nucleo familiare maggiorati per coniuge inabile, in relazione alla condizione di inabilità del proprio coniuge, sig. , Parte_2 che si trovava impossibilitato a svolgere un proficuo lavoro con decorrenza dall' 1. 4 2018;
- la predetta domanda veniva accolta solo parzialmente in quanto l' riconosceva gli assegni CP_1 familiari maggiorati per inabilità del coniuge solo a far data dall'1.4.2023, negando il diritto a percepire gli assegni familiari arretrati per il quinquennio precedente alla domanda, ovvero a far data dall'1.4.2018;
- il mancato riconoscimento degli assegni familiari per coniuge inabile per gli anni dal 2018 al
2023 era illegittimo in quanto il sig. era affetto dalle medesime patologie che hanno Pt_2 determinato lo stato di inabilità sin dal 2018, come risulta dalla documentazione medica allegata in atti.
Parte resistente si costituiva evidenziando, che con riferimento al caso di specie gli CP_1 accertamenti sanitari eseguiti durante la procedura amministrativa avevano messo in evidenza l'inesistenza di infermità o difetto fisico o mentale tali da porre il ricorrente nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro anche per il periodo precedente al riconoscimento statuti dall'Istituto con decorrenza 01/2024 ; si eccepiva , altresì, la prescrizione dei ratei eventualmente spettanti. ; concludeva chiedendo dichiarare la nullità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza delle domande spiegate. Con condanna alle spese e competenze.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
E' in contesa il diritto della parte ricorrente all'assegno per nucleo familiare sulla pensione Cat.
VO n. 001-670010053337 per inabilità del proprio coniuge dall'1.4.2018 all'1.4.2023.
Parte ricorrente deduce la domanda amministrativa del 2023.
2 CP_ L' nega lo stato infermità o difetto fisico o mentale tali da porre il coniuge della parte ricorrente nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro anche per il periodo precedente al riconoscimento .
Ammessa la CTU medica , il ctu ha concluso che < Il periziato, all'epoca dei fatti di cui è causa
(dal 1.4.2018 all'1.4.2023), non si trovava nella condizione di totale inabilità per infermità da cagionarne l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere e di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
> avendo accertato il 71 % di invalidità.
Nessuna contestazione specifica è articolata dalla parte ricorrente , e non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni peritali che possono, pertanto, essere condivise .
In ragione dell'accertamento peritale , la domanda va rigettata
Nulla per spese del giudizio stante l'infondatezza della domanda e la dichiarazione di esonero dalle spese formulata dalla ricorrente in caso di soccombenza .
Spese del ctu a carico dell' . CP_1
Reggio Calabria 12.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5291/2023 R.G. sul ricorso depositato il 07/11/2023 proposto da e (difesi dall' avv. Maria Cristina Mascianà) Parte_1 Parte_2 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio), viste le note di trattazione scritta delle parti, così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda. Nulla per le spese del giudizio . CP_
Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU liquidate come da decreto separato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Nominare il CTU medico legale per accertare lo stato di inabilità totale al 100% del sig.
[...]
con decorrenza dal 1.4.2018 o, in subordine, da quella successiva che verrà Parte_2 accertata dal CTU, al fine di ottenere l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare, maggiorati per coniuge inabile, per il quinquennio precedente la domanda del 23.3.2023 ovvero dal 1.4.2018 e sino al 1.4.2023 ed, in ogni caso, a decorrere dalla data possibile nei limiti prescrizionali di cinque anni;
2) Accertare il diritto di parte ricorrente agli assegni per il nucleo familiare, maggiorati per coniuge inabile, al fine di ottenere l'erogazione dei relativi arretrati per il quinquennio precedente la domanda del 13.3.2023 ovvero dal 1.4.2018 e sino al 1.4.2023 o, in subordine dalla diversa data accertata dal CTU;
3) Condannare, conseguentemente, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente agli assegni per il nucleo familiare, maggiorati Parte_1
1 per coniuge inabile per il quinquennio precedente la domanda del 13.3.2023 ovvero dal 1.4.2018 e sino al 1.4.2023 o, in subordine dalla diversa data accertata dal CTU, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
4) Condannare l' , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.
Parte ricorrente deduceva che: in data 23.3.2023, presentava domanda per assegni al nucleo familiare maggiorati per coniuge inabile, in relazione alla condizione di inabilità del proprio coniuge, sig. , Parte_2 che si trovava impossibilitato a svolgere un proficuo lavoro con decorrenza dall' 1. 4 2018;
- la predetta domanda veniva accolta solo parzialmente in quanto l' riconosceva gli assegni CP_1 familiari maggiorati per inabilità del coniuge solo a far data dall'1.4.2023, negando il diritto a percepire gli assegni familiari arretrati per il quinquennio precedente alla domanda, ovvero a far data dall'1.4.2018;
- il mancato riconoscimento degli assegni familiari per coniuge inabile per gli anni dal 2018 al
2023 era illegittimo in quanto il sig. era affetto dalle medesime patologie che hanno Pt_2 determinato lo stato di inabilità sin dal 2018, come risulta dalla documentazione medica allegata in atti.
Parte resistente si costituiva evidenziando, che con riferimento al caso di specie gli CP_1 accertamenti sanitari eseguiti durante la procedura amministrativa avevano messo in evidenza l'inesistenza di infermità o difetto fisico o mentale tali da porre il ricorrente nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro anche per il periodo precedente al riconoscimento statuti dall'Istituto con decorrenza 01/2024 ; si eccepiva , altresì, la prescrizione dei ratei eventualmente spettanti. ; concludeva chiedendo dichiarare la nullità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza delle domande spiegate. Con condanna alle spese e competenze.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
E' in contesa il diritto della parte ricorrente all'assegno per nucleo familiare sulla pensione Cat.
VO n. 001-670010053337 per inabilità del proprio coniuge dall'1.4.2018 all'1.4.2023.
Parte ricorrente deduce la domanda amministrativa del 2023.
2 CP_ L' nega lo stato infermità o difetto fisico o mentale tali da porre il coniuge della parte ricorrente nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro anche per il periodo precedente al riconoscimento .
Ammessa la CTU medica , il ctu ha concluso che < Il periziato, all'epoca dei fatti di cui è causa
(dal 1.4.2018 all'1.4.2023), non si trovava nella condizione di totale inabilità per infermità da cagionarne l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere e di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
> avendo accertato il 71 % di invalidità.
Nessuna contestazione specifica è articolata dalla parte ricorrente , e non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni peritali che possono, pertanto, essere condivise .
In ragione dell'accertamento peritale , la domanda va rigettata
Nulla per spese del giudizio stante l'infondatezza della domanda e la dichiarazione di esonero dalle spese formulata dalla ricorrente in caso di soccombenza .
Spese del ctu a carico dell' . CP_1
Reggio Calabria 12.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3