TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/08/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1749/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1749/2025 R.G. promossa da:
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Edy Guerrini presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati in Solarolo (RA), via Guglielmo Marconi 25, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato dalle parti in data 23/4/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/4/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni riportate nel ricorso sopra richiamato.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta pagina 1 di 2 proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 13/6/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi dei figli minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1749/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 31/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1749/2025 R.G. promossa da:
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Edy Guerrini presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati in Solarolo (RA), via Guglielmo Marconi 25, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato dalle parti in data 23/4/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/4/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni riportate nel ricorso sopra richiamato.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta pagina 1 di 2 proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 13/6/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi dei figli minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1749/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 31/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 2 di 2