Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5854/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5854/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Verena Gadotti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Baselga di Pinè (TN) in data 25 agosto 2007, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Baselga di Pinè, Parte II, Serie A,
N. 17, Anno 2007, e che dalla loro unione sono nate a Trento le figlie , in data Per_1
8 marzo 2009, e , in data 16 febbraio 2016, entrambe minorenni. Per_2
1
determinato con scadenza del contratto in data 31 gennaio 2025, mentre la IG.ra
[...]
è dipendente a tempo indeterminato di Banca per il Trentino Alto Adige (cfr. Pt_2
docc. 6 e 7 allegati al ricorso).
I coniugi hanno dedotto che la casa coniugale è sita in NE NA (TN) – fraz. Susà, via dei Postini n. 26, in un immobile di proprietà di entrambe le parti contraddistinto in P.T. 212 II, CC Susà, p.ed. 282, p.m. 2 e costituito in fondo patrimoniale;
le relative utenze, eccetto la tariffa dei rifiuti, sono intestate alla moglie.
Le parti hanno dato atto che su detto immobile è intavolata un'ipoteca in favore dell'Agenzia delle Entrate sulla quota di un mezzo di proprietà del IG. inoltre, Pt_1
gravano sui coniugi le rate di quattro distinti mutui, nonché, sulla sola IG.ra
[...]
, le rate di un ulteriore mutuo, tutti contratti con Banca per il Trentino Alto Pt_2
Adige.
Le parti hanno esposto che il IG. considerati i propri debiti con l'Agenzia Pt_1
delle Entrate, intende attivare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca intavolata sulla quota di un mezzo dell'immobile.
I ricorrenti hanno dato atto che la IG.ra è proprietaria di un motociclo e di Pt_2 un'autovettura utilizzati dal marito, nonché di altra autovettura.
Ciascuna parte è intestataria di un conto corrente personale.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale sita in NE NA (Tn) – fraz. Susà, via dei Postini n.
26, contraddistinta in P.T. 212 II, CC Susà, p.ed. 282, p.m. 2, viene assegnata alla IG.ra , con tutti i beni mobili ed arredi in essa presenti, ove Parte_2
continuerà a vivere con le figlie minori;
2 3) la ricorrente si impegna a volturare a suo nome l'utenza della tariffa rifiuti entro
7 giorni dall'uscita del marito dalla casa coniugale, provvedendo altresì a far addebitare i costi di tale utenza su proprio conto corrente personale;
4) il IG. si impegna a lasciare la casa coniugale, asportando i Parte_1
propri beni ed effetti personali, entro 120 giorni dal deposito del presente ricorso presso la competente Cancelleria del Tribunale di Trento, trasferendo altresì la propria residenza formale;
5) le figlie e sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre;
6) fermo l'affido condiviso è diritto-dovere del padre tenere le figlie con sé secondo il seguente protocollo, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, ferma la possibilità dei genitori di accordarsi per tempi di permanenza diversi delle minor i con il IG. : Parte_1
a) ogni 15 giorni dal venerdì dal termine dell'orario di lavoro del padre alla domenica sera ad ore 20.30 in periodo scolastico e 21.30 in periodo non scolastico;
b) un pomeriggio infrasettimanale, da concordare tra i genitori, dal termine dell'orario di lavoro del padre alla sera ad ore 20.30 in periodo scolastico e 21.30 in periodo non scolastico;
c) metà vacanze natalizie, alternando i genitori di anno in anno Vigilia di Natale e giorno di Natale, nonché il periodo 26 dicembre - 1 gennaio e 2 gennaio - 6 gennaio;
d) metà vacanze pasquali, alternando di anno in anno i genitori Pasqua e Pasquetta;
e) ciascun genitore trascorrerà con le minori due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di marzo di ogni anno;
f) eventuali impedimenti dei genitori e/o indisponibilità dei figli verranno reciprocamente comunicate appena possibile e comunque entro la sera precedente all'espletamento del diritto di visita;
g) prevedere che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano le figlie, quali istruzione, salute ed educazione, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
3 1. disporre un contributo al mantenimento di e pari ad Euro 200,00. Per_1 Per_2
- mensili ciascuna, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a decorrere da gennaio 2025;
7) le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse delle figlie, secondo il protocollo del ConIGlio Nazionale Forense (doc. 8), saranno sostenute dai coniugi per la quota del 50% ciascuno;
in relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta;
8) l'assegno unico e universale per le figlie a carico, così come ogni eventuale sussidio al nucleo e qualsiasi misura e/o sostegno al reddito di qualsivoglia genere e specie, sia di carattere nazionale che regionale e/o provinciale, verranno percepiti dalla madre;
9) prevedere che le detrazioni per le figli e a carico e per le spese sostenute saranno beneficiate dalla madre al 100 %;
10) il IG. si impegna, entro e non oltre il giorno della sua uscita Parte_1
dalla casa coniugale, a stipulare una polizza assicurativa caso morte con beneficiaria la moglie, con capitale pari ad Euro 100.000,00., fino alla cancellazione dell'ipoteca di Agenzia delle Entrate intavolata sull'immobile casa coniugale;
11) la IG.ra , al momento dell'uscita del marito dalla casa Parte_2
coniugale e della stipula della polizza di cui al punto che precede, provvederà al versamento in favore del IG. dell'importo di Euro 10.000,00. -, Parte_1 che quest'ultimo si impegna ad utilizzare per una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
12) la IG.ra , a decorrere da gennaio 2025, si accolla Parte_2
l'integrale pagamento dei mutui cointestati ai coniugi prodotti sub doc. 5;
4 13) fino a che la IG,ra continuerà a pagare le rate dei mutui Parte_2
cointestati prodotti sub doc. 5 avrà diritto di godere in via esclusiva della casa coniugale, a prescindere dall'intervenuta autosufficienza economica delle figlie;
14) al momento dell'eventuale vendita della casa coniugale il ricavato della compravendita verrà così destinato:
1. estinzione degli eventuali mutui residui cointestati ai coniugi;
2. “prelievo” da parte della madre dell'importo di Euro
10.000,00. -, nonché dell'importo delle rate dei mutui cointestati corrisposto dalla IG.ra da gennaio 2025 fino al momento della vendita;
3. Parte_2
ripartizione in parti uguali della somma rimanente;
l'importo di Euro 10.000,00. - unitamente all'importo versato dalla madre per il pagamento delle rate dei mutui cointestati da gennaio 2025 verranno scorporati da quanto dovuto al IG.
[...]
dalla moglie qualora quest'ultima decida di acquistare il 50% Parte_1 dell'immobile casa coniugale di proprietà del marito;
15) il motociclo Yamaha MI targato DN62327 verrà venduto ed il ricavato della vendita sarà integralmente trattenuto dal IG. , al netto di Parte_1
eventuali spese di vendita;
fino al momento della vendita il motociclo viene concesso in godimento a titolo di comodato gratuito al IG. , che si impegna Parte_1
a provvedere personalmente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, tagliandi, revisione e di eventuali sanzioni per violazione al codice della strada;
il IG. si impegna altresì a rimborsare alla moglie le Parte_1 spese di assicurazione e bollo entro 30 giorni dall'esibizione del documento di spesa;
16) l'autovettura Ford Focus targata EV319YC viene concessa in godimento a titolo di comodato gratuito al IG. , che si impegna a provvedere Parte_1
personalmente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, tagliandi, revisione e di eventuali sanzioni per violazione al codice della strada;
il IG. si impegna altresì a rimborsare alla moglie le spese di Parte_1 assicurazione e bollo entro 30 giorni dall'esibizione del documento di spesa;
17) qualora il IG. riesca ad estinguere la propria posizione Parte_1
debitoria con Agenzia delle Entrate, la IG.ra si impegna a Parte_2 cedere a titolo gratuito al marito la proprietà dell'autovettura Ford Focus targata
EV319YC, con la previsione che il passaggio di proprietà del veicolo avverrà entro
5 30 giorni dall'estinzione della posizione debitoria stessa;
la IG.ra
[...]
ed il IG. si impegnano pertanto, a semplice richiesta, Parte_2 Parte_1
a sottoscrivere quanto eventualmente si rendesse necessario per consentire l'intestazione del mezzo in favore del marito;
tutte le spese necessarie alla registrazione del predetto passaggio di proprietà saranno a carico del IG.
[...]
; Parte_1
18) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto delle figlie minori;
i medesimi saranno conservati dalla madre e dovranno essere consegnati al padre, nell'ipotesi in cui dovesse recarsi all'estero con le figlie;
19) i coniugi dichiarano che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo in relazione al pregresso rapporto di coniugio, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione;
20) spese legali a carico della IG.ra ”. Parte_2
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di ConIGlio del 19 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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