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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2023
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 22 maggio 2025, ore 13:20 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi:
per 'avv. LALLI SERGIO Parte_1
per on l'avv. FORCONI MATTEO oggi sostituito dall'avv. VARGIU Controparte_1
RITA I difensori delle parti si riportano agli scritti difensivi e insistono per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. . L'avv. Vargiu produce la sentenza 88/2025 del Tribunale di Prato, pronunciatasi su analoga questione. Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e le parti sono autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 319/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERGIO LALLI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Carrara, viale Turigliano 13, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MATTEO FORCONI ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec:
Email_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere la condanna della società Parte_1 CP_1
sua datrice di lavoro dal 13 maggio 2019 al 20 novembre 2022, al pagamento della somma di
[...]
29.004,18 euro, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario (oltre alla regolarizzazione della situazione previdenziale ed assicurativa).
A sostegno della pretesa, espone di aver svolto la mansione di autista, con inquadramento al livello 3S del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni e di aver osservato l'orario di lavoro di dodici ore al giorno (dalle 5 alle 7 dal lunedì al venerdì e, due volte al mese, il sabato, dalle 8 alle
12), a fronte delle 39 previste contrattualmente.
1 Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, negando l'osservanza di un Controparte_1
orario di lavoro maggiore rispetto a quello previsto contrattualmente e allegando l'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di straordinari, corrisposte come previsto dalla disciplina comunitaria in materia di orario dei lavoratori c.d. mobili, quale è il ricorrente.
Contesta, inoltre, le risultanze dei dischi cronotachigrafi prodotti e i conteggi allegati dal ricorrente (anche perché comprendenti mesi precedenti all'assunzione alle dipendenze della società).
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti depositati e le prove orali richieste dalle parti e calendarizzata per la discussione all'udienza del 22 maggio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.
Invero, la prospettazione di parte ricorrente – secondo la quale egli avrebbe diritto al pagamento delle differenze retributive per il maggiore orario di lavoro, rispetto a quello contrattuale,
sistematicamente osservato – non ha trovato conferma nell'istruttoria svolta.
Per comprendere le ragioni del decidere, giova ricordare che, in via generale, grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'an (ovverosia l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti) e il quantum (sia pure in termini essenziali) di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro (sul punto, cfr.
Cass., n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 19320/2022), configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Con particolare riferimento al tipo di attività svolta, viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 3 D.
Lgs. 234/2007 (che ha dato attuazione della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti), ai sensi del quale la nozione di “orario di lavoro”, comprende ogni periodo tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed
2 esercita le sue funzioni o attività, ossia: “1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o
regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in
particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali”; restano invece esclusi “i periodi di
interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b)”.
La disposizione prosegue poi definendo, tra le altre, i tempi di disponibilità, vale a dire, per quanto qui interessa, “i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In
particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione”.
Il CCNL applicato tre le parti (prodotto sub doc. 2 dalla resistente), nel richiamare la disciplina europea in punto di “orario di lavoro”, stabilisce che sono esclusi “i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo
234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione”, specificando che, in tali evenienze spetta al lavoratore la sola indennità di trasferta.
Quest'ultima altresì nelle ipotesi in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, “deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di
3 iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta”.
È chiaro dunque, che ai fini di ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato,
l'autista dovrà dimostrare non solo di averlo effettivamente svolto (nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in apertura), ma anche specificare la tipologia di attività
prestata, al fine di consentire al giudice di apprezzare se si tratti di attività compresa nella definizione normativa di “orario di lavoro”.
Invece, nell'atto introduttivo, parte ricorrente si limita ad affermare che “l'orario di lavoro era di 12 ore al giorno, dalle 5.00 alle 17.00 per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì; inoltre ogni mese
lavorava solitamente due sabati dalle 8.00 alle 12.00”, senza nulla dire in merito all'attività svolta e all'osservanza o meno delle pause obbligatorie.
Non solo. Nei conteggi prodotti non tiene conto delle ore di straordinario svolte e retribuite,
risultanti dalle stesse buste paga prodotte unitamente al ricorso, e comprende mensilità (gennaio- aprile 2019) durante le quali pacificamente non ha lavorato per la resistente (è lui stesso che allega e documenta l'inizio del rapporto il 13 maggio 2019).
Tanto basterebbe per il rigetto, stante, per un verso, la genericità del ricorso e, per altro verso, la sua sostanziale inattendibilità.
In ogni caso, l'istruttoria svolta ha sconfessato la tesi attorea.
Significativa, in tal senso, la testimonianza di teste di parte ricorrente Testimone_1
e suo collega da marzo/aprile 2021 e fino a fine maggio 2022, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non avendo egli rapporti con alcuna delle parti in causa e non essendo emerso un suo interesse circa l'esito del giudizio.
Sebbene al teste fossero assegnate tratte diverse rispetto al ricorrente, il racconto sulle modalità
con cui si svolgeva la sua prestazione lavorativa (vale a dire: “Il mio orario di lavoro era variabile, in base al programma giornaliero. Solitamente iniziavo intorno alle 5/6 del mattino e l'impegno si protraeva per 13/15 ore al giorno, nel rispetto delle ore consecutive di guida previste dalla normativa in materia di tempi di guida e di riposo. Io lavoravo fisso dal lunedì al venerdì. Il sabato come previsto dalla normativa, si
viaggiava uno sì e uno no. Nel sabato in cui rimanevamo fermi facevamo manutenzione del camion. Lo facevamo dalle 7/8 fino alle 11/12. Ad Giudice: quella che ho detto era una regola generale che valeva per
4 tutti gli autisti. C'erano poi le peculiarità delle singole consegne. Ad Giudice: come ho detto, osservavamo le pause previste dalla normativa. Quindi ogni 4 ore e mezzo di guida c'era la pausa obbligatoria e poi si riprendeva per le altre 4 ore e mezza circa. In base alle consegne, rispettavamo le pause dalla guida”; cfr. verbale del 16 aprile 2024) consente di dubitare che le ore indicate in ricorso fossero da considerare come orario di lavoro, nel senso sopra illustrato.
Si tratta di ricostruzione peraltro coerente con quella di ex dipendente della Persona_1
società resistente e da questa intimato, escusso alla medesima udienza, per il quale valgono le stesse considerazioni in merito all'attendibilità appena svolte per Tes_1
Egli ha spiegato, inoltre, il tipo di attività prestata da (che, come lui, era impegnato Pt_1
principalmente nei trasporti presso i porti di Livorno e La Spezia), escludendo che una volta giunti a destinazione gli autisti dovessero svolgere attività rientranti nell'orario di lavoro, quali,
ad esempio, l'adempimento di obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro: “Io entravo a seconda di quello che dovevamo fare. Di regola entravamo intorno alle 5:30/6:00. Talvolta parcheggiavamo un rimorchio o due in altra azienda, poi
tornavamo attaccavamo il rimorchio e partivamo. Solitamente andavamo a Spezia o a Livorno. Una volta arrivati al porto, se avevamo il container vuoto andavamo in uno dei depositi di Spezia che ci erano stati indicati dalla compagnia. Dopo aver lasciato il container andavamo in porto. A quel punto dovevamo
registrarci a uno sportello: questa attività consisteva nel lasciare la lettera di vettura con una tesserina che ci consentiva di registrarci più velocemente. Ad Giudice: non dovevamo compilare alcun documento. A quel punto, a turno venivamo chiamati presso uno sportello a cui consegnavamo la patente e che ci indicava la posizione del container da ritirare. Tornavamo quindi al camion ed entravamo in porto nella posizione
indicata. Capitava di trovare fila ma il più delle volte non c'era. La gru, una volta posizionati, caricava il container. Ad Giudice: l'unica attività era controllare che il camion fosse in sicurezza nella posizione giusta per ricevere il container. A quel punto nel tornare indietro segnavamo un numero di sigillo (che indica il sigillo del carico) chiudevamo i twist del rimorchio per poi andare all'uscita dove ci consegnavano un foglio
attestante il carico consegnato. A seconda della ditta dove consegnare ci recavamo presso una destinazione, quasi sempre in Toscana, per la consegna. In un giorno, a seconda delle ore che ci rimanevano da fare
5 potevamo anche andare un'altra volta al porto, magari Livorno e non Spezia. Ad Giudice: ogni 4 ore e mezzo ci fermavamo 45 minuti. A scelta dell'autista si possono fare anche due pause da 15 e 30 minuti ciascuna con prima pausa nelle prime due ore e mezzo di guida. Ad Giudice: quando il camion è fermo facevamo pausa. Solitamente prendevamo un caffè o simili. Non svolgevamo attività lavorativa. Ad Giudice:
l'unico foglio che dovevamo compilare è il documento di imbarco. È un foglio di dieci righe da scrivere a penna con le indicazioni scritte nella lettera di vettura. Io per quanto mi riguarda facevo circa 13 ore fisse.
Mi capitava di farne 15. Per quanto riguarda il ricorrente, posso dire che non entravamo sempre tutti insieme. Non so indicare il suo orario. Sul cap. 6: per attaccare un trattore al rimorchio ci vogliono non più
di 5 minuti. Il posizionamento del semirimorchio per il carico del container richiede 5 minuti;
10 se ci sono problemi (…). Mi è capitato più volte (circa una decina) di fare lo stesso tragitto del ricorrente, ma io arrivavo a destinazione prima di lui”.
Il tipo di mansioni svolte dagli autisti sono state confermate da dipendente della Testimone_2
resistente da ottobre 2022, che non ha dimostrato di avere interesse circa l'esito del procedimento e ha reso dichiarazioni coerenti intrinsecamente ed estrinsecamente: “Sono dipendente della resistente dall'ottobre 2022. Ho conosciuto il ricorrente ma dopo poco dalla mia assunzione è andato via.
Era un autista come me, e come me faceva i viaggi per i porti. Faceva i miei stessi orari di lavoro dalle
5.30/6.00 del mattino fino alle 17.00/18.00 di sera, con le pause stabilite dal regolamento. Era permesso due volte a settimana fare dieci ore di guida, anziché nove, ma difficilmente lo facevamo. Sul cap. 1-2: non so
come si regolava con le soste. Non so rispondere. Sul cap.3: sì, è vero. Sul cap.4: è vero, ma io non utilizzo questo sistema. Sul cap.5: assolutamente non facciamo le operazioni di carico e scarico. Agganciamo il semirimorchio o al piazzale o alla ditta con il container sopra. Questa operazione dura al massimo dieci minuti. Sul cap. 7: i porti sono tre, e facevamo le stesse percorrenze. A volte io rientravo prima, a volte
dopo. Gli orari dipendono anche dalla disponibilità dei porti. Ad Giudice: da sempre le operazioni di carico e scarico non le fa l'autista. So che alcuni settori sono autorizzati. Non credo che presso la resistente prima che io fossi assunto lo facessero. Lo dico perché prima facevo il trazionista per loro e il carico e lo scarico non lo facevano gli autisti. Ad avv. Lalli: ci sono solo container da scaricare, non anche merce. Ad avv. Lalli: si
l'autista si assicura che il container sia in sicurezza. Sono 4 twister da avvitare. È un'attività abbastanza veloce” (cfr. udienza del 14 novembre 2024).
6 Non sconfessano le deposizioni appena riportate le dichiarazioni di , della Testimone_3
cui attendibilità vi è più di un motivo di dubitare, avendo egli introdotto un giudizio di analogo tenore rispetto al presente ed essendo l'unico a confermare (neppure integralmente) la prospettazione del ricorrente.
Le sue dichiarazioni sono, peraltro, non solo sono generiche (ad esempio, quando afferma che
“quando ci interrompevamo dalla guida, non facevamo riposo, ma facevamo altri lavori: per esempio andavo
a fare i documenti per il trasposto, oppure aiutavo nell'attività di scarico della merce”), non precisando quante volte e per quanto tempo ciò accadesse;
ma sono altresì contrastanti con quelle rese dagli altri testi rispetto ai quali, per le ragioni illustrate, deve ritenersi l'attendibilità (ci si riferisce alla riferita circostanza della compilazione dei documenti di trasporto).
Non possono essere valorizzate, per ritenere la fondatezza del ricorso, le risultanze dei dischi cronotachigrafi prodotti dal ricorrente, puntualmente contestate dalla resistente, dovendosi anche rilevare come da essi non possa comunque ritrarsi se e quale attività sia stata svolta quando il mezzo non era in movimento.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Deve rilevarsi, infine, in ossequio al principio della ragione più liquida (posto che un'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti previdenziali potenzialmente coinvolti ai sensi dell'art. 102 c.p.c. sarebbe lesiva del principio di ragionevole durata del procedimento),
l'estrema genericità, con conseguente inammissibilità, della domanda di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva (formulata peraltro soltanto nelle conclusioni senza una specifica allegazione dei relativi termini e verso quali enti la stessa sarebbe indirizzata;
cfr. Cass.,
Sez. U, Ordinanza n. 23542 del 18/11/2015, Rv. 637245 - 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, sono liquidate come in dispositivo nella misura minima, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni trattate e della prossimità delle somme pretese a quella minima dello scaglione di riferimento (da 26.001 a 52.000 euro).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della
7 previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, che sono liquidate in euro 4.629 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 22 maggio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
8
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 22 maggio 2025, ore 13:20 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi:
per 'avv. LALLI SERGIO Parte_1
per on l'avv. FORCONI MATTEO oggi sostituito dall'avv. VARGIU Controparte_1
RITA I difensori delle parti si riportano agli scritti difensivi e insistono per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. . L'avv. Vargiu produce la sentenza 88/2025 del Tribunale di Prato, pronunciatasi su analoga questione. Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e le parti sono autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 319/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERGIO LALLI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Carrara, viale Turigliano 13, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MATTEO FORCONI ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec:
Email_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere la condanna della società Parte_1 CP_1
sua datrice di lavoro dal 13 maggio 2019 al 20 novembre 2022, al pagamento della somma di
[...]
29.004,18 euro, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario (oltre alla regolarizzazione della situazione previdenziale ed assicurativa).
A sostegno della pretesa, espone di aver svolto la mansione di autista, con inquadramento al livello 3S del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni e di aver osservato l'orario di lavoro di dodici ore al giorno (dalle 5 alle 7 dal lunedì al venerdì e, due volte al mese, il sabato, dalle 8 alle
12), a fronte delle 39 previste contrattualmente.
1 Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, negando l'osservanza di un Controparte_1
orario di lavoro maggiore rispetto a quello previsto contrattualmente e allegando l'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di straordinari, corrisposte come previsto dalla disciplina comunitaria in materia di orario dei lavoratori c.d. mobili, quale è il ricorrente.
Contesta, inoltre, le risultanze dei dischi cronotachigrafi prodotti e i conteggi allegati dal ricorrente (anche perché comprendenti mesi precedenti all'assunzione alle dipendenze della società).
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti depositati e le prove orali richieste dalle parti e calendarizzata per la discussione all'udienza del 22 maggio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.
Invero, la prospettazione di parte ricorrente – secondo la quale egli avrebbe diritto al pagamento delle differenze retributive per il maggiore orario di lavoro, rispetto a quello contrattuale,
sistematicamente osservato – non ha trovato conferma nell'istruttoria svolta.
Per comprendere le ragioni del decidere, giova ricordare che, in via generale, grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'an (ovverosia l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti) e il quantum (sia pure in termini essenziali) di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro (sul punto, cfr.
Cass., n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 19320/2022), configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Con particolare riferimento al tipo di attività svolta, viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 3 D.
Lgs. 234/2007 (che ha dato attuazione della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti), ai sensi del quale la nozione di “orario di lavoro”, comprende ogni periodo tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed
2 esercita le sue funzioni o attività, ossia: “1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o
regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in
particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali”; restano invece esclusi “i periodi di
interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b)”.
La disposizione prosegue poi definendo, tra le altre, i tempi di disponibilità, vale a dire, per quanto qui interessa, “i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In
particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione”.
Il CCNL applicato tre le parti (prodotto sub doc. 2 dalla resistente), nel richiamare la disciplina europea in punto di “orario di lavoro”, stabilisce che sono esclusi “i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo
234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione”, specificando che, in tali evenienze spetta al lavoratore la sola indennità di trasferta.
Quest'ultima altresì nelle ipotesi in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, “deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di
3 iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta”.
È chiaro dunque, che ai fini di ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato,
l'autista dovrà dimostrare non solo di averlo effettivamente svolto (nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in apertura), ma anche specificare la tipologia di attività
prestata, al fine di consentire al giudice di apprezzare se si tratti di attività compresa nella definizione normativa di “orario di lavoro”.
Invece, nell'atto introduttivo, parte ricorrente si limita ad affermare che “l'orario di lavoro era di 12 ore al giorno, dalle 5.00 alle 17.00 per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì; inoltre ogni mese
lavorava solitamente due sabati dalle 8.00 alle 12.00”, senza nulla dire in merito all'attività svolta e all'osservanza o meno delle pause obbligatorie.
Non solo. Nei conteggi prodotti non tiene conto delle ore di straordinario svolte e retribuite,
risultanti dalle stesse buste paga prodotte unitamente al ricorso, e comprende mensilità (gennaio- aprile 2019) durante le quali pacificamente non ha lavorato per la resistente (è lui stesso che allega e documenta l'inizio del rapporto il 13 maggio 2019).
Tanto basterebbe per il rigetto, stante, per un verso, la genericità del ricorso e, per altro verso, la sua sostanziale inattendibilità.
In ogni caso, l'istruttoria svolta ha sconfessato la tesi attorea.
Significativa, in tal senso, la testimonianza di teste di parte ricorrente Testimone_1
e suo collega da marzo/aprile 2021 e fino a fine maggio 2022, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non avendo egli rapporti con alcuna delle parti in causa e non essendo emerso un suo interesse circa l'esito del giudizio.
Sebbene al teste fossero assegnate tratte diverse rispetto al ricorrente, il racconto sulle modalità
con cui si svolgeva la sua prestazione lavorativa (vale a dire: “Il mio orario di lavoro era variabile, in base al programma giornaliero. Solitamente iniziavo intorno alle 5/6 del mattino e l'impegno si protraeva per 13/15 ore al giorno, nel rispetto delle ore consecutive di guida previste dalla normativa in materia di tempi di guida e di riposo. Io lavoravo fisso dal lunedì al venerdì. Il sabato come previsto dalla normativa, si
viaggiava uno sì e uno no. Nel sabato in cui rimanevamo fermi facevamo manutenzione del camion. Lo facevamo dalle 7/8 fino alle 11/12. Ad Giudice: quella che ho detto era una regola generale che valeva per
4 tutti gli autisti. C'erano poi le peculiarità delle singole consegne. Ad Giudice: come ho detto, osservavamo le pause previste dalla normativa. Quindi ogni 4 ore e mezzo di guida c'era la pausa obbligatoria e poi si riprendeva per le altre 4 ore e mezza circa. In base alle consegne, rispettavamo le pause dalla guida”; cfr. verbale del 16 aprile 2024) consente di dubitare che le ore indicate in ricorso fossero da considerare come orario di lavoro, nel senso sopra illustrato.
Si tratta di ricostruzione peraltro coerente con quella di ex dipendente della Persona_1
società resistente e da questa intimato, escusso alla medesima udienza, per il quale valgono le stesse considerazioni in merito all'attendibilità appena svolte per Tes_1
Egli ha spiegato, inoltre, il tipo di attività prestata da (che, come lui, era impegnato Pt_1
principalmente nei trasporti presso i porti di Livorno e La Spezia), escludendo che una volta giunti a destinazione gli autisti dovessero svolgere attività rientranti nell'orario di lavoro, quali,
ad esempio, l'adempimento di obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro: “Io entravo a seconda di quello che dovevamo fare. Di regola entravamo intorno alle 5:30/6:00. Talvolta parcheggiavamo un rimorchio o due in altra azienda, poi
tornavamo attaccavamo il rimorchio e partivamo. Solitamente andavamo a Spezia o a Livorno. Una volta arrivati al porto, se avevamo il container vuoto andavamo in uno dei depositi di Spezia che ci erano stati indicati dalla compagnia. Dopo aver lasciato il container andavamo in porto. A quel punto dovevamo
registrarci a uno sportello: questa attività consisteva nel lasciare la lettera di vettura con una tesserina che ci consentiva di registrarci più velocemente. Ad Giudice: non dovevamo compilare alcun documento. A quel punto, a turno venivamo chiamati presso uno sportello a cui consegnavamo la patente e che ci indicava la posizione del container da ritirare. Tornavamo quindi al camion ed entravamo in porto nella posizione
indicata. Capitava di trovare fila ma il più delle volte non c'era. La gru, una volta posizionati, caricava il container. Ad Giudice: l'unica attività era controllare che il camion fosse in sicurezza nella posizione giusta per ricevere il container. A quel punto nel tornare indietro segnavamo un numero di sigillo (che indica il sigillo del carico) chiudevamo i twist del rimorchio per poi andare all'uscita dove ci consegnavano un foglio
attestante il carico consegnato. A seconda della ditta dove consegnare ci recavamo presso una destinazione, quasi sempre in Toscana, per la consegna. In un giorno, a seconda delle ore che ci rimanevano da fare
5 potevamo anche andare un'altra volta al porto, magari Livorno e non Spezia. Ad Giudice: ogni 4 ore e mezzo ci fermavamo 45 minuti. A scelta dell'autista si possono fare anche due pause da 15 e 30 minuti ciascuna con prima pausa nelle prime due ore e mezzo di guida. Ad Giudice: quando il camion è fermo facevamo pausa. Solitamente prendevamo un caffè o simili. Non svolgevamo attività lavorativa. Ad Giudice:
l'unico foglio che dovevamo compilare è il documento di imbarco. È un foglio di dieci righe da scrivere a penna con le indicazioni scritte nella lettera di vettura. Io per quanto mi riguarda facevo circa 13 ore fisse.
Mi capitava di farne 15. Per quanto riguarda il ricorrente, posso dire che non entravamo sempre tutti insieme. Non so indicare il suo orario. Sul cap. 6: per attaccare un trattore al rimorchio ci vogliono non più
di 5 minuti. Il posizionamento del semirimorchio per il carico del container richiede 5 minuti;
10 se ci sono problemi (…). Mi è capitato più volte (circa una decina) di fare lo stesso tragitto del ricorrente, ma io arrivavo a destinazione prima di lui”.
Il tipo di mansioni svolte dagli autisti sono state confermate da dipendente della Testimone_2
resistente da ottobre 2022, che non ha dimostrato di avere interesse circa l'esito del procedimento e ha reso dichiarazioni coerenti intrinsecamente ed estrinsecamente: “Sono dipendente della resistente dall'ottobre 2022. Ho conosciuto il ricorrente ma dopo poco dalla mia assunzione è andato via.
Era un autista come me, e come me faceva i viaggi per i porti. Faceva i miei stessi orari di lavoro dalle
5.30/6.00 del mattino fino alle 17.00/18.00 di sera, con le pause stabilite dal regolamento. Era permesso due volte a settimana fare dieci ore di guida, anziché nove, ma difficilmente lo facevamo. Sul cap. 1-2: non so
come si regolava con le soste. Non so rispondere. Sul cap.3: sì, è vero. Sul cap.4: è vero, ma io non utilizzo questo sistema. Sul cap.5: assolutamente non facciamo le operazioni di carico e scarico. Agganciamo il semirimorchio o al piazzale o alla ditta con il container sopra. Questa operazione dura al massimo dieci minuti. Sul cap. 7: i porti sono tre, e facevamo le stesse percorrenze. A volte io rientravo prima, a volte
dopo. Gli orari dipendono anche dalla disponibilità dei porti. Ad Giudice: da sempre le operazioni di carico e scarico non le fa l'autista. So che alcuni settori sono autorizzati. Non credo che presso la resistente prima che io fossi assunto lo facessero. Lo dico perché prima facevo il trazionista per loro e il carico e lo scarico non lo facevano gli autisti. Ad avv. Lalli: ci sono solo container da scaricare, non anche merce. Ad avv. Lalli: si
l'autista si assicura che il container sia in sicurezza. Sono 4 twister da avvitare. È un'attività abbastanza veloce” (cfr. udienza del 14 novembre 2024).
6 Non sconfessano le deposizioni appena riportate le dichiarazioni di , della Testimone_3
cui attendibilità vi è più di un motivo di dubitare, avendo egli introdotto un giudizio di analogo tenore rispetto al presente ed essendo l'unico a confermare (neppure integralmente) la prospettazione del ricorrente.
Le sue dichiarazioni sono, peraltro, non solo sono generiche (ad esempio, quando afferma che
“quando ci interrompevamo dalla guida, non facevamo riposo, ma facevamo altri lavori: per esempio andavo
a fare i documenti per il trasposto, oppure aiutavo nell'attività di scarico della merce”), non precisando quante volte e per quanto tempo ciò accadesse;
ma sono altresì contrastanti con quelle rese dagli altri testi rispetto ai quali, per le ragioni illustrate, deve ritenersi l'attendibilità (ci si riferisce alla riferita circostanza della compilazione dei documenti di trasporto).
Non possono essere valorizzate, per ritenere la fondatezza del ricorso, le risultanze dei dischi cronotachigrafi prodotti dal ricorrente, puntualmente contestate dalla resistente, dovendosi anche rilevare come da essi non possa comunque ritrarsi se e quale attività sia stata svolta quando il mezzo non era in movimento.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Deve rilevarsi, infine, in ossequio al principio della ragione più liquida (posto che un'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti previdenziali potenzialmente coinvolti ai sensi dell'art. 102 c.p.c. sarebbe lesiva del principio di ragionevole durata del procedimento),
l'estrema genericità, con conseguente inammissibilità, della domanda di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva (formulata peraltro soltanto nelle conclusioni senza una specifica allegazione dei relativi termini e verso quali enti la stessa sarebbe indirizzata;
cfr. Cass.,
Sez. U, Ordinanza n. 23542 del 18/11/2015, Rv. 637245 - 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, sono liquidate come in dispositivo nella misura minima, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni trattate e della prossimità delle somme pretese a quella minima dello scaglione di riferimento (da 26.001 a 52.000 euro).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della
7 previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, che sono liquidate in euro 4.629 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 22 maggio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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