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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 1.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a SE (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Fava, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
6.10.1967 a San Secondo Parmense (PR), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcellina Dall'Asta, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 1.7.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“Quanto alle figlie :
1. Le figlie ed , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, dimoreranno in via preferenziale presso la ex casa familiare di SE (PC), in via Kennedy 64, dove al momento continueranno a risiedere;
2. Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento per ed la somma complessiva di € 700,00 Per_1 Per_2
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fintanto che le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
3. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di carattere straordinarie relative alle figlie, al fine di una corretta individuazione di quali spese debbano essere considerate ordinarie od straordinarie ovvero richiedenti o meno il consenso di entrambi i genitori, gli stessi concordano nel far riferimento a quanto disposto dalle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” adottate dal Tribunale Ordinario di
Milano in data 14 novembre 2017 che in questa sede si intendono integralmente richiamate.
4. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail, messaggio Wapp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla effettiva spesa ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Qualora un genitore decida di effettuare una spesa straordinaria di rilevante impegno finanziario, e/o comunque eccedente gli € 150,00 a figlia senza aver ottenuto il consenso preventivo dell'altro genitore,
agendo, pertanto, di propria iniziativa, dovrà affrontare per intero la spesa, senza poter ottenere il rimborso pro quota dall'altro. Il rifiuto a compartecipare alla spesa, in ogni caso dovrà essere adeguatamente giustificato. Qualora il genitore non dovesse dare riscontro entro 5
giorni alla richiesta scritta di effettuare una spesa straordinaria, verrà
applicata la regola del silenzio assenso, e pertanto, sarà obbligato a versare il 50% dell'ammontare.
6. gli sgravi fiscali relativi alle spese sostenute a favore delle figlie,
ancora carico dei genitori, saranno suddivisi al 50% tra gli stessi.
7. i sig.ri e dovranno reciprocamente mantenere un CP_1 Pt_1
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di poter garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie ed , e si impegnano, altresì, ad evitare di Per_1 Per_2
esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie e di terzi.
Quanto alla casa familiare ed agli arredi di proprietà del marito:
8. la casa coniugale di esclusiva proprietà della sig.ra verrà Pt_1
assegnata alla medesima, e che all'uopo la stessa dovrà integralmente far fronte a tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria connesse con il predetto immobile e sue pertinenze.
9. Quanto agli arredi ivi ancora presenti e di proprietà esclusiva od ereditati dal sig. nello specifico alcune stampe antiche CP_1 (raffiguranti una cartina europea, un cavallo e un matrimonio regale in Parma -eredità della nonna materna-), nonché due quadri di paesaggi dipinti dalla nonna materna, due composizioni floreali realizzate dalla zia paterna, il sig. li lascerà nella ex casa CP_1
familiare, fintanto che le figlie continueranno a risiedere li entrambe,
dopodiché provvederà al loro legittimo asporto.
Quanto alle autovetture
10. L'autovettura Mini Country Man color verde, TG FS623XP,
intestata alla sig.ra resta in uso ed assegnata alla medesima. Pt_1
11. L'autovettura MG, modello ZS, colore argento, tg. GT084JN,
intestata al Sig. resta in uso ed assegnata al medesimo. CP_1
Quanto ai rapporti patrimoniali dei coniugi:
12. I coniugi hanno già provveduto alla regolarizzazione delle loro posizioni patrimoniali, in sede separativa.
13. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto reciprocamente nulla è dovuto.
14. Con le pattuizioni che precedono, i coniugi dichiarano di avere definito fra loro ogni e qualsiasi pendenza di carattere economico,
dando atto di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
15. Le presenti condizioni cominciano a decorrere dal deposito del ricorso.
16. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. 17. I sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle CP_1 Pt_1
già menzionate condizioni che accettano senza riserva alcuna e che sottoscrivono.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 7.10.1995 in Fidenza (PR) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 70 ,
parte 2, serie A, anno 1995 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fidenza (PR)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti. COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 1.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a SE (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Fava, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
6.10.1967 a San Secondo Parmense (PR), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcellina Dall'Asta, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 1.7.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“Quanto alle figlie :
1. Le figlie ed , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, dimoreranno in via preferenziale presso la ex casa familiare di SE (PC), in via Kennedy 64, dove al momento continueranno a risiedere;
2. Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento per ed la somma complessiva di € 700,00 Per_1 Per_2
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fintanto che le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
3. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di carattere straordinarie relative alle figlie, al fine di una corretta individuazione di quali spese debbano essere considerate ordinarie od straordinarie ovvero richiedenti o meno il consenso di entrambi i genitori, gli stessi concordano nel far riferimento a quanto disposto dalle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” adottate dal Tribunale Ordinario di
Milano in data 14 novembre 2017 che in questa sede si intendono integralmente richiamate.
4. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail, messaggio Wapp con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla effettiva spesa ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Qualora un genitore decida di effettuare una spesa straordinaria di rilevante impegno finanziario, e/o comunque eccedente gli € 150,00 a figlia senza aver ottenuto il consenso preventivo dell'altro genitore,
agendo, pertanto, di propria iniziativa, dovrà affrontare per intero la spesa, senza poter ottenere il rimborso pro quota dall'altro. Il rifiuto a compartecipare alla spesa, in ogni caso dovrà essere adeguatamente giustificato. Qualora il genitore non dovesse dare riscontro entro 5
giorni alla richiesta scritta di effettuare una spesa straordinaria, verrà
applicata la regola del silenzio assenso, e pertanto, sarà obbligato a versare il 50% dell'ammontare.
6. gli sgravi fiscali relativi alle spese sostenute a favore delle figlie,
ancora carico dei genitori, saranno suddivisi al 50% tra gli stessi.
7. i sig.ri e dovranno reciprocamente mantenere un CP_1 Pt_1
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di poter garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie ed , e si impegnano, altresì, ad evitare di Per_1 Per_2
esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie e di terzi.
Quanto alla casa familiare ed agli arredi di proprietà del marito:
8. la casa coniugale di esclusiva proprietà della sig.ra verrà Pt_1
assegnata alla medesima, e che all'uopo la stessa dovrà integralmente far fronte a tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria connesse con il predetto immobile e sue pertinenze.
9. Quanto agli arredi ivi ancora presenti e di proprietà esclusiva od ereditati dal sig. nello specifico alcune stampe antiche CP_1 (raffiguranti una cartina europea, un cavallo e un matrimonio regale in Parma -eredità della nonna materna-), nonché due quadri di paesaggi dipinti dalla nonna materna, due composizioni floreali realizzate dalla zia paterna, il sig. li lascerà nella ex casa CP_1
familiare, fintanto che le figlie continueranno a risiedere li entrambe,
dopodiché provvederà al loro legittimo asporto.
Quanto alle autovetture
10. L'autovettura Mini Country Man color verde, TG FS623XP,
intestata alla sig.ra resta in uso ed assegnata alla medesima. Pt_1
11. L'autovettura MG, modello ZS, colore argento, tg. GT084JN,
intestata al Sig. resta in uso ed assegnata al medesimo. CP_1
Quanto ai rapporti patrimoniali dei coniugi:
12. I coniugi hanno già provveduto alla regolarizzazione delle loro posizioni patrimoniali, in sede separativa.
13. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto reciprocamente nulla è dovuto.
14. Con le pattuizioni che precedono, i coniugi dichiarano di avere definito fra loro ogni e qualsiasi pendenza di carattere economico,
dando atto di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
15. Le presenti condizioni cominciano a decorrere dal deposito del ricorso.
16. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. 17. I sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle CP_1 Pt_1
già menzionate condizioni che accettano senza riserva alcuna e che sottoscrivono.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 7.10.1995 in Fidenza (PR) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 70 ,
parte 2, serie A, anno 1995 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fidenza (PR)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti. COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti