Articolo 76 della Legge 18 maggio 1967, n. 408
Articolo 75Articolo 77
Versione
4 luglio 1967
Art. 76.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1965 (articolo 71)................. L. 343.658.776.158
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 74)..... " 104.723.730.303
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Residui attivi al 31 dicembre 1965... L. 448.382.506.461
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Entrata in vigore il 4 luglio 1967