Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 4564/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ANASTASIO LUCIANO e MICHELINA RUGGIERO, con elezione di domicilio in VIA NAZIONALE 66, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(già ); Controparte_2 CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: scatti anzianità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7-3-2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della società (ora CP_3 Controparte_2
, aggiudicataria dell'appalto di servizi di vigilanza presso
[...]
l'Università degli Studi di Napoli, “Luigi Vanvitelli”, con inquadramento nel livello D del CCNL Vigilanza, esponeva: che era stato addetto al medesimo appalto, alle dipendenze, senza soluzione di continuità, delle diverse società che si erano avvicendate nel servizio sin dal 18-12-2009, con medesimo inquadramento e mansioni;
che, in forza dell'art 5 del
CCNL di settore e del verbale di accordo sindacale del 29-9-2021, dovevano essere riconosciuti gli scatti di anzianità triennale, maturati per il periodo di lavoro precedente a quello alle dipendenze della convenuta;
che, invece, già alla data di assunzione del 29-9-2021, pur avendo già
Tanto premesso chiedeva dichiararsi il proprio diritto agli scatti come indicati in ricorso con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 1035,00 per la predetta causale con accessori di legge e vittoria spese.
La convenuta non si costituiva in giudizio restando contumace.
*****
Va premesso che, a seguito della rinuncia della difesa di parte ricorrente alle domande formulate, in via solidale nei confronti dell' , che, peraltro, non Controparte_4 risulta ritualmente convenuta in giudizio, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso rispetto a tale parte,
Per il resto, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto dell'istante, sulla base delle previsioni della disciplina contrattuale, al riconoscimento degli scatti triennali di anzianità maturati presso le altre società che si sono avvicendate nell'appalto di servizi di vigilanza presso l'Università degli Studi di Napoli, “Luigi Vanvitelli” . Deve ritenersi provato, perché documentato, che il rapporto di lavoro sia regolato dal contratto collettivo per dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari e che il ricorrente ha lavorato, senza soluzione di continuità, presso l'appalto di servizi dell'Università, sin dal 2009 (v. mod. Unilav, mod C2/storico, buste paga e verbale sindacale del 26-9-2021).
Il predetto CCNL, all'art 5 in tema di cambi di gestione, prevede che ai lavoratori assunti nell'ambito della procedura di passaggio diretto ed immediato “verranno mantenuti l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal presente CCNL…” (comma 4). La norma sancisce, quindi, puramente e semplicemente, la conservazione, in caso di successione nell'appalto, della retribuzione da contratto collettivo, comprensiva degli scatti di anzianità maturati. E, d'altra parte, sarebbe di dubbia validità la previsione pattizia che condizionasse il diritto al mantenimento del maturato economico al rispetto da parte dell'azienda cessante delle previsioni contrattuali in tema di anzianità di servizio.
2 L'art. 25, poi, in tema di scatti di anzianità, innanzitutto esclude che- tenuto conto la previsione di cui all'art.5, comma 4- per il personale addetto ai servizi fiduciari, come nella specie, operi il principio per il quale l'anzianità di servizio sia maturata presso la stessa azienda;
stabilisce, quindi, che gli scatti spettano ogni triennio, per un numero massimo di sei, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel verbale di incontro con le OO.SS. (v. verbale del 26-9-2021) si dà conferma che ai lavoratori assunti a seguito di passaggio di cantiere (v., per il personale coinvolto nel passaggio di cantiere, l'elenco allegato all'accordo) viene conservata l'anzianità convenzionale come previsto dal citato art. 5 del ccnl.
Ciò posto, deve senz'altro affermarsi che la società convenuta è obbligata ad applicare il CCNL invocato e, per quanto rileva nella presente fattispecie, l'art 5 che sancisce il diritto al mantenimento degli scatti di anzianità.
Dalle argomentazioni esposte consegue, pertanto, il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità convenzionale ai fini della maturazione degli scatti triennali, dalla data della prima assunzione, ovvero dal 18-12-2009.
Da tanto discende, altresì, che, al momento del passaggio alle dipendenze della società convenuta, il ricorrente aveva maturato, considerando la data di inizio del rapporto, già quattro scatti (v. anche riconoscimento in busta del precedente datore di lavoro G.S.A.), con maturazione del quinto scatto alla data di febbraio 2023, di scadenza dell'ulteriore triennio.
Pertanto, tenuto conto del livello di inquadramento e delle tabelle economiche per la determinazione della misura degli scatti di cui all'art. 25 del ccnl di settore, la società convenuta, secondo il conteggio allegato al ricorso, che risulta essere elaborato secondo corretti criteri contabili, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1035,00 per la causale predetta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono, per legge, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara il diritto del ricorrente agli scatti di anzianità calcolati sulla base dell'anzianità di servizio dalla data del 18-12-2009; 2) condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 1035,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 1300,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA con attribuzione agli avv.ti antistatari.
Così deciso in data 20/02/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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