Sentenza breve 10 gennaio 2025
Decreto presidenziale 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 10/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2024, proposto dal sig. AD Dembele, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura di Campobasso, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
del Decreto n. Prot. 102 Div. Pas./Cat.A12/Imm./2024 – Sez. 2° del 16.11.2024, con il quale il Questore della Provincia di Campobasso ha disposto il rifiuto della conversione del permesso di soggiorno per Protezione Speciale, precedentemente rilasciato in favore dell’interessato, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- l’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale, in corso di validità, rilasciato dal Questore di Campobasso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 1.1., terzo periodo, del D.lgs. n. 286/1998 (TUI.), e 32, comma 3, del D.lgs. n. 25/2008, a seguito di decreto della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale;
- il medesimo cittadino straniero presentava in data 13.06.2024 alla stessa Questura un’istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno per protezione speciale in un nuovo permesso per motivi di lavoro subordinato;
- il Questore, tuttavia, disponeva il rigetto della predetta istanza con il decreto in epigrafe, sull’assunto che il titolo dell’interessato non sarebbe stato più convertibile in ragione della normativa di cui al Decreto Legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito in legge il 5 maggio 2023;
Rilevato che:
- a seguito dell’anzidetto provvedimento di rigetto l’interessato proponeva dinanzi a questo T.A.R. il ricorso in epigrafe, corredato di istanza cautelare, per mezzo del quale chiedeva l’annullamento del decreto questorile, affidandosi all’articolato motivo di gravame così rubricato: « Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 7 D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, nonché della circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere nr. 400/B/2023 del 01.06.2023 e della circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere nr. 49449 del 29.05.2024 »;
- l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con memoria di mera forma e depositava, poco dopo, una nota nella quale si rappresentava che, “ preso atto dell’orientamento indicato da codesta Avvocatura, questo Ufficio procederà all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ed al riesame della posizione di soggiorno del ricorrente e, ove sussistano i presupposti, alla conversione del titolo di soggiorno in argomento ” (cfr. la produzione della difesa erariale del 7.01.2025);
- giunta l’udienza pubblica dell’8.01.2025, la difesa della parte ricorrente, tenuto conto dell’indirizzo formalmente così manifestato dall’Amministrazione, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso avverso il decreto in epigrafe, e su queste conclusioni la causa è stata infine trattenuta per la decisione;
Considerato che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la parte ricorrente ha inequivocabilmente rappresentato -in coerenza con l’univoca dichiarazione d’intendimento espressa dall’Amministrazione- di non avere più interesse alla decisione di merito della causa: onde al Collegio non resta che definire il giudizio con la pertinente pronuncia in rito;
Rammentato difatti, a tal proposito, che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che: « il rito processuale amministrativo, per risalente tradizione, è governato dall’impulso di parte.
Numerose sono le vigenti disposizioni che testimoniano dell’attualità di tale particolare configurazione e tra esse giova ricordare quelle (artt. 35 ed 84 del c.p.a.) secondo cui la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento ed anche nel giudizio di appello, potendo financo rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4274).
Tale –insindacabile da parte del Giudice- diritto potestativo si estende anche alla tutela cautelare, la quale è facoltativamente richiesta dalla parte impugnante » (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 4 del 2018);
Ritenuto allora, alla luce delle coordinate ermeneutiche appena esposte, che, in definitiva, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente ha la piena disponibilità dell'azione, e, quindi, può rinunciare al ricorso, o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che in tal caso il Giudice amministrativo, che ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse al ricorso ove la parte insista per la sua decisione, ma non ha -al contrario- il potere di procedere d'ufficio allorquando la parte deduca di non avere interesse, non potendo in tale secondo caso sostituirsi alla valutazione di questa in ordine all’insussistenza dell'interesse ad agire, è in tale evenienza senz’altro tenuto, in ossequio al principio dispositivo, alla declaratoria dell'improcedibilità del ricorso (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, sentenza n. 3066 del 7 maggio 2021);
Reputato, pertanto, che il ricorso va in conclusione dichiarato improcedibile;
Considerato che le spese possono essere tuttavia compensate tra le parti costituite in giudizio, tenuto conto delle circostanze specifiche della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Lalla | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO