Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 18/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 737/2023 promossa da
IO EN (c.f./p.iva ),
AP LE (c.f./p.iva [...]), con il patrocinio dell'avv. PERSICHILLI WALTER ENZO contro
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI (c.f./p.iva 00053810149), con il patrocinio dell'avv. CARRARA MAURIZIO
e contro
Luzzatti Pop NPLs 2023 S.r.l., e per essa, quale mandataria, doValue S.p.A., con il patrocinio dell'avv. Roberto Calabresi
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
La Banca Popolare di Sondrio incardinava procedura esecutiva immobiliare in danno dei sig.ri OS
DE e NI CO in forza di contratto di mutuo fondiario concluso in data 13/08/2014.
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Si costituiva in giudizio la Banca, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Respinta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, veniva fissato termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e disposta la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare.
Veniva così introdotto il giudizio di merito.
La Cedente Banca Popolare di Sondrio si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione, piaccia a codesto Ecc.mo Giudice respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
In data 13/02/2024 Luzzatti Pop Npls 2023 depositava atto di intervento ex art 111 cpc riportandosi agli atti ed alle attività compiute dalla propria dante causa, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con acquisizione documentale e con ordinanza 19 2 25 trattenuta in decisione sulle conclusioni della terza intervenuta.
L'opposizione non merita accoglimento.
Le contestazioni di parte opponente, invero, si appalesano generiche e non dettagliate, non supportate da alcun principio di prova e non accompagnate dalla quantificazione della somma ritenuta in effetti dovuta.
Con contratto di mutuo fondiario concluso ad agosto 2014 ai sensi degli artt. 38 ss Dlgs 385/1993, la
Banca Popolare di Sondrio consegnava ai sig.ri OS DE e NI CO la somma di €
560.000,00 e i beneficiari dichiaravano di aver ricevuto tale somma e rilasciavano quietanza.
pagina 2 di 4 Ebbene, quanto alle modalità di determinazione degli interessi da parte della cedente, si osserva che il
TAEG è indicato nell'allegato A del contratto di mutuo e nell'allegato C è indicato il piano di ammortamento.
Trattandosi di un contratto di mutuo a tasso variabile il tasso applicato è quello collegato all'Euribor.
Concorda il giudicante con quella interpretazione giurisprudenziale a mente della quale la scelta di ricorrere ad un mutuo a tasso variabile la cui determinazione è legata all'oscillazione di un indice finanziario non comporta di per sé la nullità della relativa clausola, poiché la previsione risulta determinabile, ancorché non conoscibile al momento della conclusione del contratto.
Dunque l'impiego dell'indice Euribor per quantificare la quota variabile degli interessi del mutuo a tasso variabile non dà luogo ad alcuna invalidità degli interessi così come pattuiti.
La cd clausola floor, poi, è considerata legittima dalla giurisprudenza in quanto funzionale al soddisfacimento di una giustificata necessità dell'istituto di credito di ricavare, dall'operazione di finanziamento, un minimo di lucro, come condivisibilmente precisato da parte terza intervenuta.
Tale clausola non va ritenuta vessatoria se espressa con chiarezza e sottoscritta dal cliente.
L'opposizione viene pertanto respinta, con conseguente statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite di parte terza intervenuta, liquidate in euro 8433 (2552 per la fase di studio, 1628 per quella introduttiva, 4253 per quella decisionale), oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 18 3 25
Il Giudice
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