Cass. civ., sez. II, sentenza 25/10/1989, n. 4355
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Sentenza 25 ottobre 1989

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Il titolare di un impianto di trasmissioni televisive via etere, il quale, senza autorizzazione dell'amministrazione, utilizzi di fatto e con preuso un determinato canale o banda di frequenza, ancorché effettuando soltanto prove tecniche di trasmissione, è portatore, nel rapporto con altro imprenditore privato che, anche esso privo di autorizzazione, interferisca con altra emittente su detto canale o banda, di posizioni soggettive tutelabili non solo in Sede possessoria, ma anche in Sede petitoria, con l'Azione negatoria a norma dell'art. 949, secondo comma, cod. civ., potendo inoltre, ove eserciti attività imprenditoriale, mediante la diffusione di programmi televisivi, proporre l'Azione diretta alla tutela del diritto di impresa, attraverso il conseguimento ex art. 2599 cod. civ. di provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti dello atto di concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 cod. civ.), salvo il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2600 cod. civ.. ( V 7440/87, mass n 455430; ( V 3179/87, mass n 452245; ( V 6335/84, mass n 437937; ( V. C. cost. 28 luglio 1976 n. 202).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/10/1989, n. 4355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4355
    Data del deposito : 25 ottobre 1989

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