Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di AN
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1439/2023 r.g.v.g. (cui è riunito il n. 1440/2023 r.g.v.g.)
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere estensore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1439/2024 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto reclamo avverso sentenza di estensione ex art. 147 della legge fallimentare del fallimento di società a soci occulti, vertente tra:
c.f. in persona dal suo amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , codice fiscale CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Fargnoli, con indirizzo di posta elettronica certificata , elettivamente domiciliata presso il Email_1
suo studio professionale in Roma, via Monte Zebio n. 32, come da procura posta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.; reclamante nel procedimento n. 1439/2023 r.g.v.g.
, codice fiscale in persona dal suo liquidatore Parte_1 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, dott. codice fiscale Parte_2
1
posta elettronica certificata , ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il suo studio professionale, in Roma, via Ruggero Bacone n. 6, come da procura posta in calce al reclamo;
reclamante nel procedimento n. 1440/2023 r.g.v.g.
e
, codice fiscale e partita I.v.a. n. Controparte_3
, con sede in Satriano (CZ), via Trav. , in persona del P.IVA_3 Controparte_4
curatore fallimentare, dott. codice fiscale Controparte_5
, con studio professionale in Lamezia Terme, via dei Mille n. 150, C.F._3
elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, in via Calatafimi n. 26, presso lo studio legale dell'avv. Sante Luca Roperto che la rappresenta e difende, in forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con indirizzo di posta elettronica certificata e al n. di telefax: 0968.1945042; Email_3
reclamata
Conclusioni delle parti:
1) il procuratore della chiede: “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni CP_1
contraria istanza disattesa e/o respinta, revocare, per i motivi illustrati, la sentenza n.
27/2023 emessa in data 2.11.2023 dal Tribunale di AN, sezione procedure concorsuali, nell'ambito del procedimento prefallimentare n. 6-1/2023, dichiarativa del fallimento, ex art. 147, co 4 e 5 L.F., della Con vittoria di compensi e spese”; CP_1
2) il procuratore della chiede: “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni Parte_1
contraria istanza disattesa e/o respinta, revocare, per i motivi illustrati, la sentenza n.
27/2023 emessa in data 2.11.2023 dal Tribunale di AN, sezione procedure concorsuali, nell'ambito del procedimento prefallimentare n. 6-1/2023, dichiarativa del fallimento, ex art. 147, co 4 e 5 L.F., della . Con vittoria di Parte_1 compensi e spese.”;
2 3) il procuratore della Curatela del fallimento della chiede: “l'Ill.ma Corte di CP_3
Appello adita voglia rigettare il reclamo proposto dalla e dalla CP_1 Parte_1
, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del
[...] giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il procedimento di primo grado dinanzi il Tribunale di AN
Con ricorso presentato il 5.12.2022, la Curatela del fallimento della società ha CP_3
chiesto al Tribunale di AN di estendere il fallimento della suddetta società, dichiarato con sentenza n. 11/2021, alla ed alla sul presupposto che, di fatto, Parte_1 CP_1 facessero parte di un'unica società insieme alla società fallita (ossia costituissero “una supersocietà di fatto”).
In particolare, la curatela ha evidenziato che: a) nel corso dell'audizione del 10.5.2021 dell'amministratore della società fallita, , erano emerse cointeressenze fra le Tes_1
tre società suddette, per ragioni sia economiche che familiari, tanto da far ritenere, anche alla luce delle indagini svolte, nonché dell'esame dei libri e delle scritture contabili della società fallita, che la e la avessero Pt_1 Parte_1 CP_1 sistematicamente svolto un'opera di sostegno finanziario dell'attività sociale della CP_3
con commistione e continuità aziendale;
b) la società inoltre, era
[...] Parte_1
comproprietaria, unitamente alla società fallita, di un opificio industriale nonché di un terreno adiacente nel Comune di Satriano.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.9.2023, il giudice delegato alle procedure concorsuali - dato atto della mancata comparizione dei rappresentanti delle società resistenti, malgrado la notificazione effettuata alla presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata risultante dal registro delle imprese ed alla presso la sede CP_1
legale della società e presso l'indirizzo dell'amministratore; nonché della documentazione acquisita (informazioni provenienti dall'I.n.p.s. e da Agenzia delle Entrate Riscossione;
bilanci societari) - si è riservato di riferire al Collegio.
Il procedimento è stato, quindi, definito con sentenza del Tribunale di AN, sezione procedure concorsuali, n. 27/2023, del 26.10.2023, depositata in cancelleria il 2.11.2023.
3 2. La sentenza del Tribunale di AN n. 27/2023 di estensione del fallimento della alla ed alla CP_3 Parte_1 CP_1
Con la suddetta sentenza n. 27/2023, il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato, ai sensi dell'art. 147 della legge fallimentare, il fallimento della e della in Parte_1 CP_1 estensione al fallimento della , già dichiarato con sentenza n. 11/2021, CP_3
ritenendo la sussistenza di una società di fatto delle stesse insieme alla società fallita.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la prova di una società di fatto tra le tre società, sulla base dei seguenti indici: a) la riconducibilità degli assetti proprietari e delle cariche sociali di tutte e tre le società a familiari di , amministratore della società fallita Tes_1
; b) la comunanza dell'oggetto sociale, rappresentato per tutte e tre le società CP_3
dallo svolgimento di attività edilizia in ambito residenziale e non residenziale;
c) la comunanza di sedi operative di e e la condivisione di un immobile, CP_3 Parte_1
composto da un opificio e da un terreno in comproprietà; d) il reciproco sostegno finanziario tra le società senza apparente giustificazione economica (posto che la e la Parte_1
avevano sostenuto finanziariamente la e che, per contro, la CP_1 CP_3 CP_3
vantava un credito nei confronti della la aveva finanziato,
[...] CP_1 CP_1
anche, la in più occasioni e, per contro, la risultava avere un debito Parte_1 CP_1
nei confronti della;
e) la cessazione di attività commerciale autonoma da parte Parte_1
di e Parte_1 CP_1
Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, la condizione di insolvenza delle suddette società (cfr. la sentenza del Tribunale).
3. Il presente giudizio di reclamo
Avverso la sentenza del Tribunale di AN, ha presentato reclamo, la CP_1
lamentando, in sintesi: a) la nullità della sentenza per omessa notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo del procedimento, presentato dalla Curatela del fallimento, dato che il difensore di quest'ultima aveva documentato la notificazione alla tramite CP_1
ufficiale giudiziario, dei soli verbali delle udienze del 3.5.2023 e del 4.7.2023 (e non anche del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza) e sebbene la notificazione effettuata presso la residenza dell'amministratore, , non si fosse CP_2
perfezionata, essendo stata compiuta in un luogo diverso dalla sua residenza;
b)
l'insussistenza della prova di una società di fatto tra la fallita ( ), la CP_3 CP_1
4 e la in quanto: 1) gli atti della erano stati compiuti come socia Parte_1 CP_1
effettiva della e non certo come socia occulta, essendo del tutto normale, in CP_3
particolare, che quale socia della avesse sostenuto CP_1 CP_3
economicamente quest'ultima società e partecipato ai suoi risultati economici e non rilevando nemmeno il fatto che le due società fossero riconducibili ai medesimi assetti proprietari e svolgessero entrambe attività edilizia;
2) considerazioni identiche valevano ad escludere l'esistenza di un rapporto societario tra e visto che la CP_1 Parte_1
prima era socia (“palese” e non occulta) anche di quest'ultima.
Ha concluso, quindi, come sopra riportato.
Il reclamo, iscritto a ruolo il 4.12.2023, ha dato origine al procedimento n. 1439/2024
r.g.v.g.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio suddetto (n. 1439/2023 r.g.v.g.) la
Curatela del fallimento della , contestando il fondamento del reclamo ed CP_3
affermando, in sintesi, che: a) quanto alla eccepita mancata notifica alla della CP_1
istanza di estensione del fallimento ex art. 147 della legge fallimentare: 1) la società, per sua colpa, era priva di un domicilio digitale funzionante, cosicché, all'udienza del 3.5.2023, il giudice delegato aveva disposto la notifica del verbale alle due società resistenti e, in mancanza, che la notifica fosse effettuata dal creditore istante con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 40 e 361 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza e, quindi, il difensore della curatela aveva notificato, per due volte, alla i verbali CP_1
delle udienze del 3.5.2023 e del 4.7.2023 (notificazione perfezionatasi ex art. 40, comma
8°, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza con il solo deposito presso la casa comunale, vendo l'Ufficiale giudiziario trovato ripetutamente chiusa la sede della società);
2) nessuna rilevanza assumeva l'esito della tentata notifica all'amministratore, CP_2
3) la notifica del solo verbale delle udienze aveva, comunque, raggiunto lo scopo di
[...]
instaurare il contraddittorio nei confronti della società, anche perché l'intestazione dei due verbali notificati (“Tribunale di AN -Procedure Concorsuali- Verbale dell'Istruttoria per l'Apertura della Liquidazione Giudiziale n. 6-2023”) avrebbe consentito all'amministratore della tra l'altro, socio anche della di CP_1 Parte_1
partecipare alla procedura prefallimentare in corso;
4) il Tribunale di AN, del resto, aveva rilevato che le notifiche erano andate a buon fine, compresa quella nei confronti della
; b) quanto al merito, il Tribunale di AN aveva correttamente valutato CP_1
gli elementi che comprovavano l'esistenza di una “supersocietà di fatto”, composta dalle predette tre società, tutte riconducibili alla famiglia in quanto: 1) lo stesso CP_2 Tes_1
5 fratello dell'amministratore della ed amministratore della CP_2 CP_1 CP_3
in sede di audizione davanti al Curatore, aveva dichiarato che la era Parte_1
riconducibile ad un gruppo si società a base familiare e che costituisse la “cassaforte per la
; 2) come affermato nella sentenza impugnata, esistevano tra le tre società flussi CP_3
finanziari reciproci, in assenza di un'apparente giustificazione;
3) le società suddette non erano operative da tempo. Ha chiesto, quindi, il rigetto del reclamo.
Avverso la sentenza del Tribunale di AN ha proposto reclamo, anche, la Parte_1
con ricorso presentato il 4.12.2023, contestando la valutazione del Tribunale circa la sussistenza di elementi idonei a comprovare una società di fatto tra la reclamante, la CP_1
e la fallita
[...] CP_3
Ha sostenuto, in particolare, che: a) il fatto che la nel 2014, avesse finanziato Parte_1
la non era indice di un rapporto societario, in assenza della prova che le società CP_3
conducessero la medesima attività economica attraverso l'impiego di una comune e stabile organizzazione aziendale, allo scopo di dividerne gli utili (o di sopportarne le relative perdite), trovando, semmai, conferma, al più, la diversa fattispecie dell'abuso di direzione;
b) non era sufficiente, segnatamente, che entrambe le società fossero riconducibili al medesimo assetto proprietario ed avessero lo stesso oggetto sociale, avendo sempre svolto attività ben distinte, visto che la prima era operativa nel settore degli appalti pubblici, laddove la seconda si occupava esclusivamente di edilizia residenziale e privata;
c) le due società, del resto, pur avendo entrambe come socio la non avevano la stessa CP_1
compagine sociale;
d) la circostanza che la e la avessero acquistato CP_3 Parte_1
in comproprietà un terreno ed un capannone industriale in Satriano era, di per sé, scarsamente indiziante della costituzione di un fondo comune;
e) nessuna prova era stata fornita quanto al fatto che la partecipasse ai risultati economici dell'attività Parte_1
svolta dalla o viceversa;
f) non era vero che tutte le società erano di fatto CP_3
riconducibili al potere di direzione di;
g) il finanziamento rilevato era un Tes_1
evento isolato e non programmato, posto in essere in circostanze eccezionali, come estremo tentativo di evitare il fallimento di un'altra società appartenente alla medesima famiglia;
h) non sussisteva la presunta insolvenza della proprietaria, oltre che dell'opificio Parte_1
e del terreno in comunione con la di altri immobili siti in AN, Roma, CP_3
Cosenza e Soverato. Ha concluso, quindi, come sopra trascritto.
Il reclamo ha dato origine al procedimento n. 1440/2023 r.g.v..g.
6 Anche in questo procedimento, si è costituita la Curatela del fallimento della , CP_3 chiedendo il rigetto dell'impugnazione sulla base di argomentazioni analoghe a quelle esposte nel processo n. 1439/2023 r.g.v.g. , amministratore della Tes_1 CP_3
aveva dichiarato che la era riconducibile ad un gruppo si società a base Parte_1 familiare e che costituiva la “cassaforte per la ; esistevano tra le tre società flussi CP_3
finanziari reciproci, in assenza di un'apparente giustificazione;
3) le società suddette non erano operative da tempo). Ha chiesto, quindi, il rigetto del reclamo.
Con ordinanza del 28.3.2024, pronunciata all'esito della trattazione dell'udienza del
27.3.2024 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte di
Appello ha disposto la riunione dei due procedimenti (trattandosi di impugnazioni della medesima sentenza di fallimento.
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione sulle istanze delle parti all'esito dell'udienza dell11.12.2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito, in via telematica, di note di trattazione scritta delle parti, con relative conclusioni.
Motivi della decisione
Premesso quanto sopra esposto sullo svolgimento del processo, appare opportuno, preliminarmente, illustrare l'oggetto del giudizio di reclamo, alla luce del contenuto della sentenza impugnata, dei motivi di impugnazione e delle difese della . Controparte_3
1. L'oggetto del giudizio di reclamo
Richiamato quanto sopra illustrato nella parte dedicata allo svolgimento del processo e, segnatamente, i paragrafi n. 2 e n. 3, è opportuno evidenziare che l'oggetto del giudizio di reclamo concerne: a) l'esame della eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata dalla difesa della con il proprio reclamo, per difetto di regolare instaurazione CP_1
del contraddittorio nei suoi confronti del procedimento svoltosi davanti al Tribunale di
AN e, segnatamente, per mancata notificazione nei suoi confronti della istanza della curatela del fallimento della di estensione ex art. 147 della legge fallimentare CP_3
del fallimento alla ed alla quali parti, insieme alla fallita, di una CP_1 Parte_1
società di fatto;
b) le questioni di merito e, segnatamente, i presupposti della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147, comma 4°, della legge fallimentare, nei confronti delle due società reclamanti, e CP_1 Parte_1
7 2. La nullità della sentenza del Tribunale per irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di CP_1
L'eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata dalla difesa della CP_1
con il primo motivo del proprio reclamo, per difetto di regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti nel procedimento svoltosi davanti al Tribunale di
AN (segnatamente, per la mancata notificazione nei suoi confronti della istanza della
Curatela del fallimento della di estensione, ex art. 147 della legge fallimentare, CP_3
del fallimento alla ed alla , è fondata. CP_1 Parte_1
In effetti, per come è pacifico e documentato, la Curatela del fallimento della CP_3 non ha notificato alla l'istanza di estensione del fallimento, ma soltanto i verbali CP_1
delle udienze del 3.5.2023 e del 4.7.2023, attività, certamente, di per sé, inidonea a instaurare un valido contraddittorio nei confronti della società resistente.
Né, sotto altro profilo, può ritenersi che la notifica del solo verbale delle suddette udienze avesse, comunque, raggiunto lo scopo di instaurare il contraddittorio nei confronti della società, sia perché, contrariamente all'assunto della Curatela del fallimento, dalla intestazione dei due verbali notificati (“Tribunale di AN -Procedure Concorsuali-
Verbale dell'Istruttoria per l'Apertura della Liquidazione Giudiziale n. 6-2023”) non si evince l'oggetto specifico del procedimento, sia perché solo il contenuto dell'istanza, esplicitando causa petendi e petitum della domanda, avrebbe consentito al legale rappresentante della di interloquire compiutamente sulle questioni di merito CP_1
del procedimento.
D'altra parte, la ipotizzata conoscenza, di fatto, del procedimento stesso in capo all'amministratore della quale socio anche della non vale ad CP_1 Parte_1
escludere il vizio derivante dalla mancata regolare instaurazione del contraddittorio.
La nullità della sentenza del Tribunale per difetto di regolare contraddittorio comporta il regresso dell'intero procedimento al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., trattandosi di cause in rapporto di dipendenza reciproca, dato che, fondandosi la sentenza impugnata sulla esistenza di cointeressenze di carattere economico e familiare tra i soci e gli amministratori delle tre società e, in particolare, sui rapporti di reciproco finanziamento tra loro, la valutazione dell'ipotizzato rapporto sociale con la non può che CP_3
riguardare entrambe le società reclamanti.
8 Si tratta, infatti, di rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da presupposti di fatto comuni, cosicché occorre evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (cfr. Cass. n. 4597/2018; n. 14253/2016).
Ne consegue, quindi, che, pur non essendovi un litisconsorzio necessario sostanziale (cfr.
Cass., sez. I, n. 14365/2021; n. 122/1998), trattandosi, tuttavia, di cause tra loro dipendenti, il procedimento necessita di una trattazione unitaria, con l'ulteriore conseguenza che la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. investe l'intero giudizio, dovendo necessariamente proseguire in modo unitario (cfr., Cass, sez. III, n. 4794/2006; sull'applicazione dell'art. 354 c.p.c. alle procedure concorsuali, v., del resto, Cass., sez. I,
n. 386/2019).
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
3. Le spese processuali del giudizio di reclamo.
La natura processuale della decisione, in parte d'ufficio (quanto al regresso dell'intero procedimento), giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AN - II^ sez. civile - definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla e su quello proposto dalla avverso la CP_1 Parte_1
sentenza n. 27/2023, del 26.10.2023, depositata in cancelleria il 2.11.2023, del Tribunale di
AN - dichiarativa del fallimento della e della ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 147 della legge fallimentare, in estensione al fallimento della “ , già CP_3
dichiarato con sentenza del Tribunale di AN n. 11/2021 - disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- visto l'art. 354 c.p.c., dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di AN;
- compensa per intero le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso, il 18.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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