Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 816/22 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 21 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 816/22 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), residente a [...], CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in NO di PU (Bt) Via Nicola Amore 4/1 presso l'avv. Giuseppe D'GN (c.f. ), dal quale è rappresentata e CodiceFiscale_2 difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Carmelo Mobilia (c.f.
[...]
con studio in Barcellona P.G. (Me), fax, 0883.614148, pec C.F._3
e -Appellante Email_1 Email_2
CONTRO
(c.f. e p. i.v.a. ), in per- Controparte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante con sede legale in Milazzo, via Lungomare Gari- baldi 160, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Sant'Agata di
Militello presso e nello studio dell'avv. Carmela Teresa Amata (c.f.
[...]
- fax 0941-334207 - pec , che la C.F._4 Email_3 rappresenta e difende–Appellata
OGGETTO: contratto a tempo determinato- appello avverso la sentenza del
Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 635 pubblicata il 14 giugno 2022
CONCLUSIONI
I. Previa declaratoria di nullità parziale ex art. 1 comma 2 D. Parte_1
Lgs. 368/2001, dichiarare che tra le parti è intercorso un unico rapporto a tempo indeterminato. II. dichiarare, in ogni caso, che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della controparte dal 13.03.2008 al 12.3.2009, dall'01.05.2009 al
30.10.2009 e dal 22.01.2010 al 21.01.2012, con la qualifica di cameriera ai piani nei primi due periodi e banconista bar per il terzo periodo, inquadrabili nel 6° livello (i primi due periodi) e 6° livello super (nel terzo periodo), ai sensi degli
44.869,08, per le causali ed i titoli di cui innanzi, ovvero della maggiore o minore somma riveniente dalla c.t.u., che sin d'ora si richiede in caso di contestazione dei conteggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione di ogni rateo. IV. Vittoria di spese e compenso del giudizio.
rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata con qualsiasi CP_1 statuizione, rigettando le domande, di merito e istruttorie, proposte ex adverso.
Vittoria di spese e spettanze di causa, anche del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G. depositato il 10 ottobre
2012, narrava di avere lavorato alle dipendenze Parte_1 di (di seguito " ), società titolare Controparte_1 CP_1 dell'Hotel RI e dell'Hotel Principe, entrambi in Milazzo, con contratti for- malmente a tempo determinato, dal 13 marzo 2008 al 12 marzo 2009 e dall'1 mag- gio al 30 ottobre 2009 con mansioni di cameriera ai piani (livello 6 CCNL) presso l'Hotel RI e dal 22 gennaio 2010 al 21 gennaio 2012 quale banconista
(livello 6 super) anche presso l'Hotel Principe.
Denunciava la violazione dell'art. 1 comma 2 legge 368/2001 perché nei contratti non erano state indicate le "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" che giustificavano l'apposizione del termine.
Lamentava ancora l'insufficienza della retribuzione percepita sia in relazione all'inquadramento quale banconista nell'ultimo periodo sia riguardo alla quantità del lavoro svolto, precisando che, per l'anno 2008, l'aveva pagata per un CP_1 importo pari a quello risultante dagli assegni di cui depositava copia unitamente al ricorso, e per gli altri anni secondo quanto risultante nelle buste paga, anch'esse depositate in copia. Precisava che le buste riportavano un numero di ore lavorate inferiore a quello effettivo.
Chiedeva la condanna di al pagamento di 44.869,08 euro per differenze CP_1 retributive e su trattamento di fine rapporto, indicando analiticamente le voci che componevano l'assunto credito (pag. 5 del ricorso introduttivo del primo grado) e conteggi (pagg. 6 e ss.). Chiedeva inoltre dichiararsi la nullità parziale dei contratti e la conseguente conversione dei rapporti a termine in rapporto a tempo indeterminato. resisteva. CP_1
La ricorrente accettava, ma rifiutava, la proposta transattiva formulata CP_1 all'udienza del 23 giugno 2015 (15.000,00 euro onnicomprensivi), esaminati i testimoni , , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e , con sentenza n° 635 depositata il 14 Testimone_5 Testimone_6 giugno 2022 il tribunale ha rigettato la domanda compensando le spese.
Pag. 2 di 9 ha proposto appello con ricorso depositato in data 30 novembre Parte_1
2022. Resiste Espletata consulenza contabile, depositate note di trattazione CP_1 scritta entro il 21 gennaio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- Conversione del rapporto
Il tribunale ha innanzitutto constatato che non aveva prodotto i Parte_1 contratti di assunzione, il che impediva di verificare se vi fossero state o meno indicate le ragioni della clausola a termine.
Con il primo motivo di appello contesta che fosse proprio onere Parte_1 la produzione dei contratti individuali, osservando che, una volta dimostrato, attraverso le buste paga, che le assunzioni erano avvenute a tempo determinato, era semmai a dovere provare che esistessero le ragioni giustificative, che CP_1 devono risultare da atto scritto che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, cosa che lamenta non essere stata mai fatta. Parte_1
sostiene inoltre che la domanda al punto I del ricorso introduttivo Parte_1
("previa declaratoria di nullità parziale ex art. 1 comma 2… dichiarare ope legis che tra le parti… è intercorso un unico rapporto a tempo indeterminato") era duplice, da un lato di declaratoria di nullità parziale e dall'altro di declaratoria del rapporto unico. La formulazione letterale della domanda, in cui l'ablativo assoluto
"previa declaratoria…" evidenzia un rapporto di causalità fra le due proposizioni, non consente di accedere a tale interpretazione che, peraltro, la appellante fa propria solo in questa sede. Non si vede del resto che senso abbia una mera declaratoria di nullità della clausola temporale se non in vista del risultato giuridico del riconoscimento ab initio della natura indeterminata e unica del rapporto, né come quest'ultima potrebbe essere mai riconosciuta senza la "previa" declaratoria di nullità parziale. fa comunque presente che non ha impugnato il CP_1 Parte_1 licenziamento dopo la scadenza del termine come imposto dall'art. 32 legge
183/2010, visto che con la raccomandata 4 maggio 2012 (all. IV.08 all'atto di appello) ella non lamentava alcuna violazione della disciplina del tempo determinato e invocava soltanto il pagamento delle differenze retributive. Ne discende, continua che non ha alcun interesse ad agire CP_1 Parte_1 perché non potrebbe ottenere alcuna declaratoria di unicità dei rapporti.
Più a monte, questa Corte deve rammentare che, nella disciplina vigente ratione temporis, l'art. 32 comma 3 lett. d) legge 183/20101 prevedeva espressamente che il termine di decadenza si applicasse "all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"
La domanda non può essere pertanto esaminata nel merito.
B- Mansioni
Il tribunale ha rigettato la domanda di inquadramento superiore perché nel ricorso non erano adeguatamente descritte "la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito" e non veniva "operato un raffronto ragionato tra tali mansioni asseritamente svolte e quelle contrattuali".
Il ragionamento del tribunale appare prima facie meramente formalistico ma, superato lo scoglio del modo astratto in cui è stato espresso, e calatolo nella situazione concreta, si coglie la sua sostanziale fondatezza.
L'esame delle qualifiche di cui al CCNL invocato e prodotto (all. IV_09) dalla consente di rilevare che il livello 6super riguarda lavoratori che ab- Parte_1 biano "adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite", e in particolare non qualunque comis di bar ma solo quello "diplomato o che abbia comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro". La predisposizione delle colazioni e la preparazione di bevande calde è operazione semplice, rientrante ictu oculi nelle "attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali" come previsto dalla declaratoria del livello
6, paragonabile in parte alla figura del "caffettiere non barista".
Sarebbe stato onere della lavoratrice dimostrare che la propria prestazione avesse caratteristiche diverse e superiori, ma di contro ella ha provato di avere lavorato al banco bar solo nell'ultimo periodo, per i soli clienti dell'albergo e per le sole colazioni. La sentenza impugnata è pertanto sotto questo aspetto corretta.
C- Orario
Il tribunale non ha ritenuto provata né la durata settimanale della prestazione, né il mancato godimento di ferie e festività, dando conto dell'esito della prova per testi e segnalando che il quadro emerso non è omogeneo, in relazione agli orari sia di inizio che di fine prestazione, ed insufficiente alla luce dell'esigenza di rigorosa prova del lavoro straordinario e supplementare. Il tribunale ha inoltre evidenziato che la deposizione più favorevole alla lavoratrice proviene dal di lei marito
D'GN, in regime di comunione dei beni.
Il Giudice a quo ha inoltre ritenuto che la domanda non riguardasse la
"condanna al pagamento delle retribuzioni spettanti in ragione dell'orario contrattuale", con ciò evidentemente riferendosi a pretese che prescindessero dall'accertamento di lavoro straordinario.
Pag. 4 di 9 La gran parte dei motivi di appello riguardano proprio questo aspetto, ed in particolare si fondano sulla confutazione analitica della valutazione operata dal tribunale sulle prove raccolte in giudizio.
C1- La appellante lamenta che il tribunale non abbia considerato per ammessi i fatti dato che avrebbe disertato l'interrogatorio formale, o quantomeno tratto CP_1 da tale circostanza argomenti di prova e di interpretazione delle altre emergenze istruttorie.
Con l'ordinanza a verbale 6 ottobre 2016 il tribunale aveva ammesso "prova diretta e contraria"… limitando allo stato "a due per parte i testi". L'ammissione riguardava dunque la sola prova testimoniale.
Con l'ordinanza del 19 gennaio 2021 veniva poi ammessa l'audizione di un altro teste per parte e, nel dispositivo, si legge in effetti che il giudice onorario veniva delegato "per l'assunzione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale".
L'ordinanza faceva riferimento alle "note depositate dalle parti", ma nelle note del 13 gennaio 2021 veniva invocata "l'audizione di ulteriori testi fra quelli indicati in ricorso" anche se in una con la generica richiesta di "ammettere ogni altra richiesta istruttoria formulata", senza però alcun riferimento specifico all'interrogatorio formale. Soprattutto, non vi è alcuna esplicita ammissione dell'interrogatorio formale, sicché è evidente che il tribunale sia incappato in un mero refuso.
All'udienza del 14 gennaio 2022, terminata l'audizione dei due testi aggiuntivi, la difesa nulla osservava sull'assenza della controparte ai fini del- Parte_1
l'interrogatorio (assenza che tutti davano semplicemente per scontata) e chiedeva piuttosto disporsi consulenza "anche previa escussione di altri testi".
L'interrogatorio formale non veniva richiesto neppure nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza 14 giugno 2022, ove si insisteva per "ordine di esibizione delle scritture contabili obbligatorie, del libro giornale della resistente, nonché di c.t.u. contabile (già formulate all'udienza 18.11.2013), anche previa assunzione di ulteriori testi fra quelli indicati". È dunque evidente che la stessa correttamente escludesse l'interrogatorio formale dal novero delle Parte_1 prove ammesse.
La censura è dunque infondata.
C2- chiede una rivalutazione delle deposizioni, dandosi massimo Parte_1 rilievo a quanto affermato dalla teste , ormai non più dipendente Tes_2 CP_1 da diversi anni ma collega per tutto il periodo, e dunque particolarmente attendibile, al contrario di e he ancora lavoravano per ed Tes_1 Tes_4 CP_1 erano pertanto soggetti al metus dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro.
Rileva che la deposizione contiene dati significativamente Tes_2 confermativi dei fatti posti a fondamento delle pretese retributive, e cioè la durata
Pag. 5 di 9 ininterrotta del rapporto dal 2007 al 2011, l'inizio della prestazione alle 6 per chi preparava la colazione e alle 7:30 per gli altri, la durata della giornata lavorativa fino alle 16 (con straordinari e lavoro nelle domeniche e festivi soprattutto d'estate) con un'ora di pausa pranzo, il mancato pagamento degli straordinari,
l'usuale piena occupazione delle 26 camere del RI.
Su questa base, la appellante contesta la severa valutazione della deposizione di
D'GN, che il tribunale ha ritenuto scarsamente credibile soltanto perché si tratta del di lei marito. Non senza ragione, la appellante sottolinea che il mero rapporto di coniugio non è di per sé ragione di scarsa credibilità, ponendosi semmai un problema di maggior necessità di riscontri che, nel caso di specie, si individuano per l'appunto nella deposizione di , rispetto alla quale quella Tes_2
D'GN non si presenta più favorevole alla tesi della moglie attrice.
Riguardo poi alla deposizione la appellante segnala come questi Tes_4 fosse addetto alla reception e pertanto non lavorasse fianco a fianco con la
, e oltretutto avesse prestato servizio sempre e solo al RI e Parte_1 mai al Principe. Argomentazione simile spende per svalutare la Parte_1 deposizione trattandosi di addetto alla reception anch'egli, sebbene al Tes_6
RI.
Lamenta poi la che il tribunale non abbia considerato la scarsa Parte_1 credibilità dell'affermazione fatta da e secondo la quale Tes_1 Tes_4 CP_1 era solito consegnare anticipi della retribuzione in contanti, in caso che il dipendente ne manifestasse la necessità. Sostiene infatti che tale circostanza sarebbe smentita in modo decisivo dalle deposizioni e D'GN. Tes_2
C3- Correttamente non si dilunga sulla deposizione Parte_1 Tes_5 cameriera che lavorava al Principe e ha detto ben poco sulla prestazione della appellante. Altrettanto correttamente fa tuttavia notare che anche CP_1 Tes_2 lavorava presso il Principe, sicché non si può affatto sostenere che ella avesse una conoscenza diretta e personale dell'intera prestazione della appellante. La sua deposizione è in gran parte frutto delle circostanze (sporadiche) in cui ella andava a lavorare al RI. La maggior parte dei testimoni hanno del resto fatto intendere o esplicitamente affermato che, sebbene alcuni dipendenti fossero CP_1 assegnati al RI e altri al Principe, distando l'una dall'altra solo un centinaio di metri, quando si creavano particolari necessità (ad esempio l'assenza momentanea di personale), qualcuno poteva essere dirottato all'altra struttura.
L'unica testimone che svolgeva lo stesso lavoro (cameriera ai piani) presso
RI era , la quale pertanto, soprattutto per il primo periodo, è la più Tes_2 informata. Certo è che la sua deposizione contrasta in modo insanabile con quelle di e D'GN, perché ella ha parlato di un orario di 5/6 ore al giorno, e Tes_1 neanche tutti i giorni, perché d'inverno l'albergo era meno occupato. Avendo ella
Pag. 6 di 9 detto che "chi preparava la colazione arrivava alle 7 e le altre cameriere arrivavano alle 8", è ragionevole concludere che le cinque ore venissero osservate dalle seconde e le sei ore dalle prime. Ella non ha negato che potessero essere svolte ore di lavoro straordinario ma per una ventina di giorni in estate e sporadicamente nel resto dell'anno, e per mezz'ora al massimo, concludendo che la giornata lavorativa si chiudeva alle 14:00 circa, dopo la pausa pranzo che durava una ventina di minuti. Si tratta, a ben vedere, di una deposizione che non ricalca integralmente quella sostenuta dal datore di lavoro, ma si pone in posizione intermedia fra l'una e l'altra, in cui esistono in particolare affermazioni specifiche riguardo quantomeno ad una prestazione di straordinario specie nei mesi estivi. Resta tuttavia il fatto che, dall'esame delle buste paga, emerge anche che il datore di lavoro riconosceva mese per mese ore di lavoro straordinario e domenicale e pertanto, nell'insieme, non emerge un quadro che consenta l'accoglimento delle domande.
C4- La appellante lamenta ancora che il tribunale abbia apoditticamente ritenuto non compresa fra le domande quella di pagamento delle differenze retributive comunque dovute in base al solo orario contrattuale.
Correttamente la lavoratrice evidenzia che, per giurisprudenza pacifica
(Marcovecchio cita Cass. sez. lav. 17250/2004, che peraltro si muoveva nel solco di 10398/1998 e 8879/2000), nella domanda in cui il lavoratore chieda il pagamento di quanto gli spetti in base a un determinato titolo è implicita quella generica di adeguamento della retribuzione alla contrattazione collettiva.
Si può ora discutere sulla chiarezza dei conteggi proposti dalla Parte_1 nel proprio ricorso introduttivo, e sul fatto che in essi venivano considerati mansioni superiori, straordinario, domenicale e permessi, tutti titoli non riconoscibili, e altre voci per le quali non è nemmeno presente un motivo di appello, ma resta il fatto che ella aveva introdotto esplicitamente anche una voce
"differenze paga" per l'importo di 14.108,08 che, pur dovendo essere rimodulata tenendo conto del livello 6 e non del 6super anche per l'ultimo anno, costituiva comunque esplicita richiesta non altrimenti interpretabile se non come mancata erogazione della paga ordinaria nella misura corretta.
Come visto supra, aveva del resto specificamente lamentato sia Parte_1 di avere lavorato per un numero di ore maggiore rispetto a quelle risultanti nelle buste paga, sia addirittura di avere ricevuto, nel 2008, somme inferiori rispetto a quelle ivi indicate. Tali doglianze sarebbero semplicemente prive di senso se non riferite ad una pretesa di adeguamento della retribuzione alla quantità di lavoro svolto, anche a prescindere dallo straordinario.
È ragionevole concludere, pur nel contrasto fra le deposizioni, che la prestazione non sia stata inferiore a quella indicata dalla teste , e pertanto l'orario della Tes_1
Pag. 7 di 9 appellante si può ritenere provato nei limiti di cinque ore giornaliere, per sei giorni la settimana, cui vanno aggiunte almeno due ore per due colazioni la settimana, considerando che tre erano le cameriere e si avvicendavano nel servizio, e pertanto un totale di trentadue ore settimanali.
C5- Va a questo punto verificato se la retribuzione erogata da come CP_1 risultante dalle buste paga, fosse sufficiente rispetto a tale orario. A tal fine va precisato che:
- le buste paga del 2008 sono sottoscritte da , ma non recano Parte_1 alcuna dicitura dalla quale emerga che si trattasse di una firma per quietanza piuttosto che per mera ricezione del documento, sicchè il pagamento deve ritenersi coincidere con quello degli assegni;
- il fatto che abbia possibilmente erogato ad altri dipendenti somme in CP_1 contanti non significa automaticamente che altrettanto abbia fatto con
, che ha recisamente negato la circostanza;
Parte_1
- dall'insieme delle deposizioni è emerso lo svolgimento di straordinario non continuativo e di lavoro domenicale e festivo, per cui, quando nelle buste paga risultino tali voci, il relativo importo va aggiunto a quello risultante dalla prestazione ordinaria di trentadue ore settimanali;
- non è emersa prova del mancato godimento di ferie e permessi.
Il consulente nominato da questa Corte, sulla base di tali parametri, e previo accertamento, alla luce della documentazione esaminata, che il rapporto ha avuto effettivo inizio il 14 marzo e non il 13 (circostanza comunque di peso trascurabile nell'economia del giudizio) ha formulato due conteggi, uno considerando le ferie godute in aggiunta alle 32 ore settimanali, l'altro ritenendole comprese nell'orario.
Dato che non vi è prova del mancato godimento di ferie, il secondo conteggio va considerato attendibile. Ne discendono differenze lorde sui tre rapporti per
5.173,95 euro (1.870,73 + 734,96 + 2.568,26) sulla retribuzione e 383,25 (138,57
+ 54,44 + 190,24) sul trattamento di fine rapporto, cui vanno aggiunti 667,12 euro netti di differenze fra gli importi nel prospetto paga e quello risultante dall'assegno o bonifico.
Fa.Sal, con le note depositate il 17 gennaio 2025, pur insistendo per il rigetto delle altrui domande, concorda in subordine con il conteggio ora riassunto, evidenziando che la ricorrente non ha mai addotto di avere lavorato anche nei giorni destinati alle ferie e risultanti dalle buste paga, e men che meno ha dato prova di ciò, com'era suo onere.
non svolge puntuali critiche alla relazione di consulenza, Parte_1 insistendo per l'accoglimento integrale delle pretese economiche.
Nell'insieme questa Corte non individua errori nella relazione e pertanto la pone a fondamento della presente sentenza.
Pag. 8 di 9 D- Conclusioni
L'appello è pertanto fondato solo in minima parte. Data la distanza fra quanto chiesto e quanto ottenuto dalla , le spese, pur seguendo la principale Parte_1 soccombenza, vanno liquidate per tre quarti, con liquidazione secondo il valore del decisum, tariffa inferiore alla media perché l'importo delle somme dovute, pur rientrando nel quarto scaglione, supera di poco il limite dello scaglione inferiore.
Le spese di consulenza, separatamente liquidate, vanno poste invece a carico dell'appellata che vi ha dato causa.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 30 novembre 2022 da
, contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 635 pubblicata in data 14 giugno 2022, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare alla appellante 5.173,95 euro al CP_1 lordo quali differenze retributive e 383,25 al lordo quali differenze sul trattamento di fine rapporto, oltre 667,12 euro al netto per differenze fra gli importi nel prospetto paga e quelli risultanti da assegno o bonifico. Rigetta ogni altra domanda e condanna l'appellata a rimborsare alla appellante un quarto delle spese di lite, che nell'intero liquida in 4.000,00 euro quanto al primo grado e 4.000,00 quanto al secondo, oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi unificati versati, compensando le frazioni rimanenti.
Messina 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1 comma 11 legge 92 del 28 giugno 2012, che peraltro ha spostato la previsione nella lett. a) nell'ambito delle cause in cui si interrompa il rapporto per scadenza del termine.
Pag. 3 di 9