Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/06/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Venera Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n14016 /2021 R.G. promossa
DA
Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO CATANIA
- Attore -
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
PAPPALARDO ROSSELLA , giusta procura in atti;
-Convenuto -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la curatela del
[...] Controparte_1
in persona del curatore, e proponeva opposizione avverso il D.I. n. 3674/2021 emesso dal Tribunale di Catania in data 7.9.2021 e notificato il 21.9.2021, con il quale veniva ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 44.130,01, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente eccepiva l'estinzione dell'obbligazione per asserito pagamento. A conforto di tale eccezione di pagamento produceva un elenco contenente dei numeri di procedure esecutive e degli importi asseritamente pagati.
Si costituiva in giudizio la curatela convenuta, contestando in fatto e in diritto il fondamento della proposta opposizione;
rappresentava in particolare che la documentazione prodotta era inconducente ai fini dell'odierno giudizio, in quanto dall'elenco non poteva trarsi prova di pagamento alcuno (prima ancora della prova dell'esattezza e conferenza dei dati ivi elencati) e che le procedure indicate dalla in ogni caso, facevano riferimento a crediti relativi a progetti Pt_1
diversi rispetto a quello oggetto del presente giudizio;
chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, con conferma del DI opposto.
Con ordinanza dell' 8.2.2022 il GI rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, su istanza delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc.
All'udienza del 21.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Con sentenza n. 139/2017 il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della
[...]
Controparte_1
L'associazione in bonis si occupava di formazione professionale nell'ambito dei progetti POR
Sicilia e, dunque, riceveva, per le attività approvate, finanziamenti regionali (legge regionale n.
24/1976), erogati dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale. Tra i molteplici corsi di formazione approvati e svolti vi era quello relativo ai percorsi formativi attivati dall'ente in bonis – giusta ammissione al finanziamento di cui al DDG n. 2079 del 31/5/2012. Esaurito il corso ed approvata la rendicontazione, la , con DDS n. 7027 del 15/11/2016 riconosceva Parte_2 all' l'importo ancora da erogare per €. 44.130,01. CP_1
In seguito al fallimento dell' il curatore, verificata la pendenza della procedura CP_2
esecutiva presso terzi RGEM n. 28882/16, interveniva nella detta esecuzione ove richiedeva, in sostituzione di tutti i creditori (ai sensi dell'art. 107 LF) l'assegnazione (oltre che di crediti diversi da quello portato dal D.I. opposto) della detta somma (già richiesta dai creditori procedenti nel detto giudizio in sede di accertamento, stante la contumacia della di €. 44.130,01 su DDG 7027 Pt_1
del 15.11.2016.
Il G.E., con ordinanza del 19.03.2019, ritenuto che “… le uniche somme assegnabili alla Curatela intervenuta, con riferimento a questa procedura esecutiva, sono quelle la cui esistenza è stata accertata a seguito del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 549 c.p.c….; che il recupero di eventuali ed ulteriori crediti potrà e dovrà essere esperito dalla Curatela con gli ordinari mezzi processuali a propria disposizione…”, assegnava solo la complessiva somma di €. 186.183,51 (relativa ai due progetti di cui ai D.D.S. 189 del 23.01.17 e n. 349 del 31.01.2017). La curatela pertanto si attivava per il recupero, fra l'altro, dell'importo di €. 44.130,01 (DDS 7027/16), credito che veniva ingiunto con il D.I. n. 3674/21 oggi opposto.
Tanto premesso, è consolidato il principio secondo cui, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, a cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697
e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà quindi luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa.
Nella specie parte opposta ha dato prova dell'esistenza del credito (peraltro non contestato) mediante la produzione del DDG n. 7027 del 15.11.2016, assolvendo così all'onere probatorio sulla stessa gravante.
L'Assessorato opponente ha eccepito il pagamento del credito, deducendo di aver estinto il debito attraverso varie procedure di pignoramento presso terzi eseguite dai creditori di non risulta CP_1
tuttavia prodotta documentazione idonea a dimostrare il pagamento (pur attraverso eventuali procedure presso terzi) del progetto di cui al D.I. in oggetto. Ed invero, al di là di un mero elenco formato e proveniente dalla stessa (prontamente contestato dalla curatela), nulla ha Pt_1 prodotto la al fine di comprovare l'eccezione sollevata. Pt_1
La convenuta ha rilevato che le voci indicate nel “report” non riguardavano l'oggetto del D.I. opposto e che nessuna delle ordinanze di assegnazione indicate dall'opponente in sede di costituzione in giudizio era relativa all'oggetto del D.I.; ha inoltre dimostrato (attraverso i documenti partitamente prodotti per ogni numero di RG di cui al Report) che le procedure di cui all'elenco erano relative a progetti e finanziamenti ben diversi e distinti da quello oggetto del D.I. opposto o a soggetti diversi dall' CP_2
L'odierna opponente non ha dunque assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, deducendo fatti che sono stati smentiti sulla scorta della documentazione versata in atti dall'opposta.
L'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Venera Condorelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
14016/2021 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta dall' Parte_2
[...]
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 3674/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 7.6.2025
Il GIUDICE dott.ssa Venera Condorelli