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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
RG N. 1201/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con l'avvocato Rita Persico
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. Pieranna Buizza, nonché contro
CP_2 con l'Avv.to Floriana Collerone
RESISTENTI
OGGETTO: impugnativa intimazione di pagamento e avvisi di addebito.
Nelle note conclusive per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
21.5.2024, il sig. ha convenuto in giudizio e per opporsi all'intimazione di Pt_1 CP_3 CP_2 pagamento n. 019 2023 90102582 92/000 notificata il 8.01.2024 per il pagamento della somma di € 17.835,02, tra le quali € 16.511,29 portati dalla cartella esattoriale n.
1 01920100008070821000 notificata il 29.3.2010 ed emessa dall' di Bergamo, avente ad CP_2 oggetto l'omesso versamento del Modello DM 10/V relativamente agli anni 2007 e 2008, oltre interessi di mora e somme aggiuntive.
La parte ricorrente ha riferito di aver provveduto al pagamento di parte delle cartelle portate dall'intimazione di pagamento e di aver impugnato unicamente la pretesa creditoria portata dalla
PRIMA cartella di pagamento, ossia la n. 01920100008070821000 notificata il 29.3.2010 ed emessa dall' di Bergamo. CP_2
La parte ricorrente ha riferito
- di aver contestato, in data 13.3.2024, la sussistenza del credito di € 16.511,29 asseritamente vantato dall'Istituto di previdenza, precisando che a seguito della notifica della cartella di pagamento gli era stato concesso un piano di pagamento rateale, rispettato sino all'11.6.2013;
- di essere stato coinvolto in un grave sinistro stradale e di non essere più stato in grado di rispettare i pagamenti rateali concordati, dal 11.6.23 con conseguente decadenza dal beneficio del termine,
- di non aver più ricevuto alcuna richiesta di pagamento sino alla notifica dell'atto in oggetto, avvenuta lo scorso 8.1.2024.
In punto di diritto, la parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 3 commi 9 e 10 L. 335/1995 a far tempo dalla data di decadenza dal beneficio del termine
(11.6.23).
***
Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In particolare, ha dedotto che il termine di prescrizione è decennale stante il riconoscimento di debito e che al ricorrente sono state notificate tra l'ultimo pagamento rateale e l'intimazione di pagamento n. 019 2023 90102582 92/000 notificata in data 8.01.2024 due intimazioni di pagamento una in data 2.3.20 (doc. 1) e l'altra in data 9.3.22 (doc. 2)
***
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_2 ricorso;
con vittoria di spese. L' ha, inoltre, eccepito la propria carenza di legittimazione CP_4 passiva non essendo contestato il merito della pretesa, ma esclusivamente la prescrizione di essa. 2 ***
La parte ricorrente, in sede di note, ha ribadito le proprie difese e ha confermato di aver inoltrato istanze di rateazione e definizione agevolata, ma ha rilevato che le intimazioni di pagamento prodotte dall' sono state notificate quando la prescrizione del credito era già CP_3 maturata.
***
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
I. La legittimazione passiva di CP_2
Sussiste, viceversa, la legittimazione passiva nel presente giudizio dell' con riguardo alla CP_2 impugnazione delle cartelle indicate negli estratti di ruolo. infatti, in qualità di ente CP_2 creditore, deve certamente ritenersi portatore di un interesse alla partecipazione al presente giudizio nel quale, come detto, il ricorrente ha domandato l'accertamento della prescrizione dei crediti, che, ove fondato, inciderebbe sulla stessa sussistenza della pretesa relativa al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Da ultimo va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_2 poiché secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, la legittimazione passiva spetta unicamente all'ente impositore quale titolare della pretesa azionata, mentre l'eventuale domanda contestualmente formulata anche nei confronti del concessionario, deve intendersi come mera denuntiatio litis che non vale ad attribuirgli la qualità di parte, sebbene l'annullamento della cartella produca effetti ultra partes verso di esso (Cass. 24371/2019; conf.: Cass. 5625/2019); nondimeno il concessionario è legittimato passivo oltre che litisconsorte necessario nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduca un vizio di notifica o l'omessa notifica, come nel caso di specie, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente impositore che abbia provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi al concessionario (conf. Cass. 12385/2013)
3 Non vi è motivo di discostarsi da tali principi nel caso di specie in cui è stato impugnato il successivo atto del concessionario prodromico alla riscossione coattiva, costituito dall'intimazione di pagamento.
II. La prescrizione e la rateizzazione
Le istanze di rateizzazione interrompono la prescrizione, sul punto si richiamano integralmente le motivazioni di cui alla sentenza della Corte appello Brescia sez. lav.,
29/03/2023, n.103 “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva. E' sufficiente pertanto che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione.”.
Sul punto la giurisprudenza è granitica Cassazione civile sez. VI, 21/12/2022, n.37389 “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” e da ultimo Cass. Lav. ord. n. 27504/2024 del
23.10.2024 “l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno
2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere”.
E' noto che i crediti previdenziali per contributi e premi si prescrivono in cinque anni. A seguito dell'intervento delle S.U. (v. Cass. S.U. n.23397/2016) anche il termine di prescrizione per far valere il credito di cui alla cartella esattoriale è quinquennale, in conformità a quanto previsto dalla legge n.335 del 1995 per la prescrizione dei contributi. Ed 4 infatti “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Sul punto anche Corte d'Appello di Brescia 19.2.20 n. 7 ha statuito “L' Controparte_1 sostiene, in sintesi, che la prescrizione applicabile nella specie sarebbe quella decennale e a tal fine non invoca tanto la prescrizione propria dell'actio judicati di cui all'art.2953 c.c., ma afferma che l'attività dell'ente di riscossione dovrebbe ritenersi assoggettata al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art.2946 c.c..
A sostegno di questo assunto deduce che la natura di titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.49 del d.p.r. 603/1973, e di conseguenza la formazione del ruolo e la notifica della correlata cartella di pagamento, determinerebbero un effetto novativo delle singole obbligazioni dovute originariamente a separate ragioni di credito e poi, con la formazione del ruolo, inglobate in un unico credito senza - 6 - più alcuna possibilità di scorporarle (tanto che anche il rapporto primitivo tra ente creditore e soggetto debitore subirebbe una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'ente di riscossione, quale soggetto avente diritto all'esecuzione), e che, per l'effetto, a decorrere dalla notifica della cartella, non potrebbe più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascun credito portato dal ruolo, ma dovrebbe farsi riferimento all'ordinaria prescrizione dell'unico credito pecuniario in cui sono confluite le singole ragioni di credito.
Deporrebbe in questo senso non solo il disposto degli artt.19 e 20 del d.lgs.112/1999, dal quale si ricaverebbe che il legislatore ha espressamente individuato nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all' ma anche il Controparte_5 principio di cui all'art.1, comma 197, della l.145/2018, il quale nel disciplinare gli effetti sulla riscossione del nuovo istituto di definizione dei carichi pregressi, farebbe riferimento alla prescrizione decennale in relazione all'attività di riscossione, analogamente a quanto previsto dal citato art.20, comma 6, del d.lgs. 112/1999.
In sostanza, secondo AD. la rinnovata natura dell'obbligazione a carico del debitore e del rispettivo diritto di agire per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo da parte dell'agente della riscossione, risulterebbe da diversi 5 indici normativi e sarebbe confermata dalle norme di cui sopra, nell'ambito delle quali l'agente della riscossione sarebbe riguardato come autonomo soggetto legittimato passivo dell'impugnazione proposta dal debitore e comunque responsabile in proprio in caso si mancata chiamata in causa dell'ente creditore.
L'assunto non può essere condiviso.
In tema non possono che richiamarsi i recenti precedenti della giurisprudenza di legittimità che hanno statuito Cont proprio sulle nuove argomentazioni esposte da a sostegno della propria tesi sul termine decennale di prescrizione, precedenti dai quali non vi è ragione di discostarsi, non solo per il rispetto della funzione nomofilattica del giudice che li ha pronunciati, ma anche perché del tutto condivisibili.
Nella sentenza n.31352/2018, la Suprema Corte ha chiarito che “il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell'irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo
2005, n. 6340; Id. 16 agosto - 8 - 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n.
12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131)”.
Con la conseguenza che, sempre secondo la Corte di legittimità, “in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3
e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.”
(gli stessi principi sono stati affermati nella sent.n.11335/2019).
La Co. ha anche precisato che non giova alla tesi del concessionario neppure “il richiamo al d.lgs. n.112 del
1999, art.20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, e che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore”. Cont A questi principi deve aggiungersi che anche le altre norme invocate da non sono significative, trattandosi di disposizioni che riguardano oltre che materia diversa da quella previdenziale (per quanto il d.lgs.
46/99 richiami alcune norme in materia di esazione erariale), anche l'ipotesi particolare della situazione che si determina nel caso di sgravio della cartella. 6 Peraltro neppure può escludersi che in questi casi il legislatore parli di termine decennale di prescrizione riferendolo, appunto, alla prescrizione propria dei crediti erariali (e non al termine prescrizionale dell'azione esecutiva), quando è pacifico che per i crediti contributivi il termine di prescrizione non sia quello ordinario, ma sia quello quinquennale.
Il fatto poi che nelle norme si parli della cartella di pagamento come di “titolo esecutivo” non è per nulla decisivo, perché è indubbio che la cartella sia titolo esecutivo, ossia provvedimento idoneo a legittimare l'esecuzione coattiva, ma ciò non comporta alcuna equiparazione di questo titolo con gli altri promananti dall'autorità giudiziaria e, in quanto tali, unici capaci di acquistare efficacia di cosa giudicata.
In tema soccorre il noto principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nella sentenza n.23397 del 17 novembre 2016), secondo il quale: "la scadenza del termine - pacificamente perentorio
- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs. n.46 del 1999, art.24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la l.n.335 del 1995, art.3, commi 9 e 10) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art.2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga - 10 - un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha CP_2 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. n.78 del 2010, CP_4 art.30 conv., con modif., dalla L.n.122 del 2010)";
In definitiva, deve convenirsi con il giudice di primo grado laddove, aderendo all'orientamento delle Sezioni
Unite di cui si è appena trattato, rileva che il termine di prescrizione dell'azione esecutiva nella specie è quello quinquennale.
Ne deriva che fondatamente il giudice di primo grado ha dichiarato l'estinzione dell'azione esecutiva e del diritto per prescrizione quinquennale, con riferimento alla cartella qui in discussione (è pacifico che tra la prima intimazione di pagamento del 9 febbraio 2009 e la seconda del 5 ottobre 2018, notificate al Pe., non siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione e siano decorsi più di cinque anni).”
***
In conclusione, la convenuta ha offerto valida e completa prova delle notifiche degli CP_3 atti interruttivi della prescrizione, ma tra la decadenza dal beneficio del termine avvenuta nel luglio 2013, stante il pacifico ultimo pagamento (11.6.13), e il primo atto interruttivo della
7 prescrizione notificato da (2.3.2020) è intercorso un lasso di tempo ben superiore a CP_3 cinque anni, pertanto il credito portato dalla cartella opposta si è irrimediabilmente prescritto.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità insegna che la conversione della prescrizione breve in decennale, è ammissibile soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale, ovverossia quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non sia più l'atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.
Per tale ragione, l'inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ciò detto, non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale vantato dall' portato dall'intimazione di pagamento n. 019 2023 90102582 CP_2
92/000 notificata il 8.01.2024 per il pagamento della somma di € 17.835,02.
***
Tanto detto, deve poi ritenersi non fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dalle parti convenute.
In proposito, va ricordato che la nota sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione (n.
19704/2015) ha statuito: "E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata
(validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".
In particolare la sentenza ha precisato: “La inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia
(autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento 8 giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. ”.
“Tuttavia, come già evidenziato, al di là di ogni formale qualificazione, il ricorrente nella specie si è sempre doluto della invalida notificazione della cartella (e quindi anche del ruolo, posto che la sua notificazione coincide con quella della cartella ex art. 21 d.lgs. n. 546 citato) e di questo atto -non del documento rilasciatogli dal concessionario- ha chiesto l'annullamento. Pertanto occorrerà in questa sede affrontare la (diversa) questione della ammissibilità della impugnazione della cartella invalidamente notificata (e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo), con la precisazione che le considerazioni che saranno esposte in proposito devono intendersi riferibili anche alla impugnazione del ruolo, attesa la coincidenza della notificazione della cartella con quella del ruolo”.
La questione chiaramente non interessa il presente giudizio che non ha ad oggetto un estratto di ruolo, bensì una intimazione di pagamento.
***
Osservato che il revirement giurisprudenziale in punto di termini di prescrizione breve è avvenuto proprio nel lasso di tempo nel quale si è prescritto il credito impugnato, si ritiene equo compensare per un terzo le spese di lite, le residue seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo di cui alla cartella n.
01920100008070821000 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione n. 019 2023 90102582 92/000 notificata il 8.01.2024 nella parte in cui viene intimato il pagamento della predetta cartella;
- compensa per un terzo le spese di lite,
- condanna le parti convenute in solido a rimborsare al ricorrente le residue spese di lite che liquida in € 1.260,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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