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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11425/2021RG
promossa da
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Al l cui iardini di Vittorio Veneto n.8 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall' sso il c Giardini di Vittorio Veneto n.8 è eletto domicilio
– parti attrici – contro
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 d resso l c.so Orazio Raimondo n. 53 al Largo Quinto Alpini n. 15 è eletto domicilio
–parte convenuta –
conclusioni delle parti costituite
⁃ per le parti attrici e Parte_1 Controparte_2 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respinte le eccezioni preliminari del convenuto relative alla improcedibilità della domanda degli attori ed alla nullità dell'atto di citazione, previa occorrendo, in subordine, fissazione di un termine perentorio per integrare la domanda ex art. 164, 5° co. Cpc, e previa occorrendo ammissione della prova per testi dedotta sulle circostanze di cui alla 2° memoria istruttoria ex art. 183, 6° co. del 21.1.22, e della prova contraria diretta richiesta nella memoria ex art. 183, 6° co. n. 3 Cpc del 18.2.2022, con gli stessi testi già indicati nella nostra memoria ex art. 183 6° co. n. 2 Cpc, del 21.1.22 da aversi qui per trascritte, condannare il convenuto a titolo di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., ovvero, in subordine, ex art. 2043 cod.civ.: a) in Controparte_1 principalità, al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, a sensi dell'art. 2058 cod. civ., mediante l'esecuzione delle opere descritte dal C.T.U. nelle sue relazioni del 23.6.23 e del 26.6.24, con relativi allegati, oltre al risarcimento dei danni per equivalente da liquidarsi occorrendo in via equitativa, a titolo di lucro cessante e danno emergente conseguenti alla mancata utilizzazione, da parte degli attori, dei fondi di loro proprietà dal gennaio 2020 sino alla data del completo ripristino;
oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
b) in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, mediante liquidazione integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali a titolo di lucro cessante e danno emergente conseguenti ai fatti per cui è causa, da valutarsi a sensi dell'art. 2056 cod. civ., e da liquidarsi, secondo le risultanze delle C.T.U. in atti succitate, in € 48.448,00 e in € 7.246,47 oltre IVA di legge, oltre al risarcimento dei danni per equivalente da liquidarsi, occorrendo, in via equitativa, conseguenti alla mancata utilizzazione, da parte degli attori, dei fondi di loro proprietà dal gennaio 2020 sino alla data del completo risarcimento;
oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Con vittoria di spese e compensi (ivi incluse quelle di C.T.U.) oltre accessori di legge»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1 «Voglia il Tribunale, dato comunque atto dell'offerta del convenuto di ripristinare lo stato dei luoghi anteriore alla frana, rifiutata da parte attrice, respingere ogni diversa ulteriore domanda, con vittoria o, quanto meno, compensazione delle spese di causa»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione (1) Abstract. e quali comproprietari pro- Parte_1 Parte_2 indiviso, per la quota del 50% ciascuno, dei terreni siti nella Regione Roche del comune di Taggia censiti a CT al F.32/Part. 220–229–235, lamentato che, in data 5.1.2020, nel fondo sovrastante di proprietà di si era sviluppato un Controparte_1 movimento franoso che, all'esito della caduta, nei loro terreni, di una grande quantità di terra e di grossi macigni, aveva provocato il crollo di quattro muri di sostegno in pietra a secco, la demolizione di una vasca irrigua ed il danneggiamento di un'altra nonché la rottura di una tubazione ad uso irriguo, allegato che si era Controparte_1 limitato alla sola demolizione di un grosso masso, dedotti una danno conseguente alla mancata utilizzazione dei loro fondi, invocata una responsabilità ex artt. 2051/2043 cc, evocavano in giudizio per sentirlo condannare, ex art. 2058 Controparte_1
Cc, al risarcimento del danno in forma specifica con riduzione in pristino dei luoghi nonché al risarcimento dei danni patiti a titolo di lucro cessante e danno emergente, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepito il mancato Controparte_1 esperimento della negoziazione assistita e la genericità/indeterminatezza della domanda attorea, rilevato che la frana propagatasi dalla sua proprietà aveva occupato solo una porzione, centro–meridionale, dei mappali 229/230 non intaccando il mappale 235, danneggiando parzialmente una sola vasca ad uso irriguo, contestato l'asserito danno da mancato guadagno o lucro cessante, allegato di aver dato la disponibilità per il ripristino dei luoghi, instava per il rigetto della domanda, con vittoria, o compensazione, delle spese di causa. 1.2) Licenziata una prima CTU estimativa dei costi delle opere di ripristino ed ina seconda CTU volta a verificare ulteriori smottamenti all'interno della proprietà degli attori e se gli stessi avessero arrecato ulteriori danni, la causa veniva assunta in decisione nell'udienza figurata del 15.11.2014, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sul merito della domanda attorea. La esistenza di danni subiti dai terreni di proprietà attorea per effetto di un movimento franoso sviluppatosi nel fondo limitrofo sovrastante di proprietà di che aveva causato la caduta di quantitativi di Controparte_1 terra e di gross non è contestata. È noto che debbono ritenersi ammessi i fatti rispetto ai quali la controparte svolga una difesa incompatibile con la loro negazione (cass. UU n.2951/2016, § 54 dei “Motivi della decisione”). Nel caso di specie per il fatto stesso di «essersi dichiarato disponibile ad Controparte_1 eseguire un intervento finalizzato alla demolizione dei massi, al trasporto del materiale dal terreno e al rispristino della vasca», cui seguivano interventi «consistiti nella demolizione del masso più grande e degli altri distaccatisi dalla parete rocciosa e nella pulizia del terreno» ha perciò solo ammesso che i terreni dei un danno l'avessero subito. Parte_1
2.1) Quanto al danno prodotto, per effetto del suo intrinseco dinamismo, dal fondo di proprietà di , il CTU veniva onerato di due accertamenti: (i) nel primo CP_1
(“accertare in primo luogo se i muretti travolti dalla frana fossero 2 oppure 4 nonché l'estensione e le condizioni della superficie interessata dal fenomeno provvedendo altresì ad indicare analiticamente gli interventi di ripristino necessari demandandosi inoltre al CTU di stimare i costi delle opere di ripristino”), premesso che la superficie in cui era avvenuto l'evento franoso si presentava come un ammasso di detriti che avevano acquisto un declivio di tipo naturale, rompendo il profilo terrazzato imposto artificialmente dai muri a secco preesistenti, considerata la criticità idrogeologica del sito (“frana quiescente” PG3b e “frana attiva” PG4)
2 dott. Pasquale LONGARINI che sconsigliava la realizzazione di opere strutturali, individuava le seguenti attività di ripristino, il cui costo veniva stimato in € 48.448 esclusa IVA (vedi computo metrico allegato alla CTU del 23.06.2023): pulizia dell'area: 523,5 mq;
regolarizzazione del pendio, per un movimento di terra di circa 785.25 mc;
realizzazione di una trincea drenante trasversale per la raccolta delle acque piovane, posta a monte ed a valle dell'area, idonea a ridurre l'imbibizione del terreno in caso di eventi meterorici particolarmente intensi (per una lunghezza di circa 61 m ed un movimento di terra di circa 15 mc); (ii) nel secondo (“verificare se si siano manifestati ulteriori smottamenti all'interno della proprietà dei convenuti e se essi hanno arrecato danni supplementari a quelli già arrecati, con particolare riguardo alla vasca irrigua. In tal caso proceda il CTU ad indicare le opere necessarie al ripristino e a quantificarne i costi”), accertato il verificarsi di ulteriori smottamenti («più precisamente, dal costone roccioso di proprietà convenuta, si sono staccati n. 2 massi che sono rotolati lungo il ripido pendio nella proprietà sottostante») che, lungo il percorso, Parte_1 danneggiavano la vasca irrigua e un muro di contenimento del tipo “a secco” in pietra, individuava le seguenti, ulteriori, opere di ripristino, il cui costo veniva stimato in € 7.246,47 esclusa IVA (vedi computo metrico allegato alla CTU del 26.06.2024): ricostruzione della vasca irrigua;
demolizione del masso caduto dal costone roccioso con recupero di pietre;
ricostruzione del muro a secco, utilizzando le pietre di cui esso era costituito e quelle ricavate dalla demolizione del masso caduto dal costone roccioso. 2.2) Non avendo provato (e neppure allegato) il fortuito (ovvero che l'evento era stato cagionato da un fatto estraneo alla cosa in custodia, del tutto eccezionale secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, si da essere imprevedibile, e perciò inevitabile), riscontrato il nesso di causalità tra il movimento franoso sviluppatosi nel fondo di parte convenuta e l'evento dannoso lamentato dalla parte attrice, pacifica è la responsabilità di ai Controparte_1 sensi dell'articolo 2051 Cc che pone a carico del custode l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla res custodita, per effetto del suo intrinseco dinamismo, salvo il caso fortuito. 2.3) Mentre gli artt. 2056 e 2057 cc disciplinano il risarcimento pecuniario per equivalente, in cui il danneggiato riceve una somma di danaro corrispondente all'entità del danno subito, che viene individuata nella differenza tra il valore del bene integro e del bene leso, il codice civile, con l'art. 2058 cc, prevede la possibilità alternativa che il risarcimento avvenga in forma specifica. 2.3.1) Tale forma di tutela, invocata da parte attrice in via principale, consiste nel ripristino della situazione giuridico-materiale che sarebbe esistita se non fosse intervenuto l'atto determinante l'obbligazione risarcitoria. Il risarcimento in forma specifica, col quale viene rimossa la fonte di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli con l'attribuzione al danneggiato della medesima utilità giuridico-economica lesa dalla condotta illecita, non è un rimedio eccezionale o sussidiario ma semplicemente una delle modalità attraverso le quali un danno può essere ristorato. 2.3.2) La detta forma di tutela può anche consistere nell'obbligo di consegnare una somma di danaro corrispondente alle spese necessarie al ripristino della situazione materiale cui il creditore, seppur non tenuto all'impiego effettivo delle somme ricevute, intenda provvedere, o abbia già provveduto, da sé medesimo, come chiesto da parte attrice in via subordinata. 2.4) Spetta esclusivamente al danneggiato il potere di scegliere espressamente tra la richiesta di risarcimento in forma specifica oppure per equivalente, il quale può rifiutare la riparazione specifica spontaneamente offerta dal responsabile in corso di causa. Come già rilevato, i danneggiati hanno optato per il risarcimento in forma specifica, in una delle due forme sopra evidenziate.
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.4.1) Purtuttavia, il potere di scelta del danneggiato tra i due rimedi è subordinato: in primis, alla circostanza che la reintegrazione sia, in senso naturalistico e giuridico, in tutto o in parte possibile. Come espressamente affermato dall'art. 2058 cc, l'impossibilità materiale della reintegrazione priva la parte lesa di richiederla e/o di ottenerla nella sua interezza (o solo parzialmente), di guisa che è ammissibile la sua sostituzione con il risarcimento per equivalente, potendo ciò essere disposto direttamente dal giudice, senza che pronuncia comporti un vizio di extrapetizione;
in secundis, alla circostanza che essa non risulti eccessivamente onerosa per il debitore. 2.5) Ebbene, nel caso di specie la reintegrazione in forma specifica: è naturalisticamente e giuridicamente possibile, mediante la realizzazione delle opere come descritte dall'ausiliario del giudice nelle due relazioni del 23.6.2023 e del 26.6.2024; non è eccessivamente onerosa per il debitore, tanto che lo stesso, oltre a non averla specificatamente eccepita, confermava «la propria disponibilità ad eseguire i lavori descritti dal CTU (comparsa conclusionale, pag. 6). Per_1
2.6) Pertanto, in accoglimento della domanda attorea svolta in via principale, va condannato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi Controparte_1 lle seguenti opere descritte nei citati elaborati peritali: pulizia dell'area: 523,5 mq;
regolarizzazione del pendio, per un movimento di terra di circa 785.25 mc;
realizzazione di una trincea drenante trasversale per la raccolta delle acque piovane, posta a monte ed a valle dell'area, idonea a ridurre l'imbibizione del terreno in caso di eventi meterorici particolarmente intensi (per una lunghezza di circa 61 m ed un movimento di terra di circa 15 mc); ricostruzione della vasca irrigua;
demolizione del masso caduto dal costone roccioso con recupero di pietre;
ricostruzione del muro a secco, utilizzando le pietre di cui esso era costituito e quelle ricavate dalla demolizione del masso caduto dal costone roccioso 2.7) Le parti attrici, hanno, altresì, fatto richiesta di risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno emergente e lucro cessante, conseguenti alla mancata utilizzazione dei fondi di loro proprietà, nel periodo da gennaio 2020 sino alla data del completo ripristino. 2.7.1) L'accertamento di un danno–conseguenza (patrimoniale, in questo caso) ha valenza pregiudiziale nel giudizio di responsabilità, costituendo elemento costitutivo, non solo dell'obbligazione risarcitoria, ma anche della connessa responsabilità (cass. n. 1236/2023). Come le Sezioni Unite della corte di Cassazione hanno recentemente puntualizzato che «in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 cc non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare, perché non vi è alcun danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223 cc) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 cc. Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 cc non è altra cosa del
di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto, il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della consequenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica non cronologica» (cass. UU. n. 33645/2022). Ne segue che l'individuazione di un danno risarcibile è elemento essenziale ai fini della responsabilità civile.
4 dott. Pasquale LONGARINI 2.7.2) Essendo rimasta priva di adeguato supporto probatorio, la domanda va respinta. Invero, non è stata offerta la prova che la porzione di terreno interessata dal moto franoso, prima dei fatti fosse coltivata né è stata fornita la prova delle coltivazioni che erano state danneggiate dal crollo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, seppur parziale, deve Controparte_1 essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a e Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_2 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché del comportamento processuale ed extraprocessuale del convenuto soccombente, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa: _ per la fase introduttiva, € 851,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(3) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti costituite, in solido tra loro.
PQM
5 dott. Pasquale LONGARINI Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi Controparte_1 mediante l'es comune di Taggia/regione Roche–Croaie censiti a CT Fg.32/Part.220, 229, 235 e nel fondo sito nel comune di Riva Ligure censito a CT F.3/Part. 546, delle seguenti opere: pulizia dell'area: 523,5 mq;
regolarizzazione del pendio, per un movimento di terra di circa 785.25 mc;
realizzazione di una trincea drenante trasversale per la raccolta delle acque piovane, posta a monte ed a valle dell'area, idonea a ridurre l'imbibizione del terreno in caso di eventi meterorici particolarmente intensi (per una lunghezza di circa 61 m ed un movimento di terra di circa 15 mc); ricostruzione della vasca irrigua;
demolizione del masso caduto dal costone roccioso con recupero di pietre;
ricostruzione del muro a secco, utilizzando le pietre di cui esso era costituito e quelle ricavate dalla demolizione del masso caduto dal costone roccioso
2) respinge la domanda risarcimento del danno patrimoniale da mancata utilizzazione dei fondi
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 e i giudizio che liquida in c Parte_2 d penso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre
€ 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 22 febbraio 2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11425/2021RG
promossa da
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Al l cui iardini di Vittorio Veneto n.8 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall' sso il c Giardini di Vittorio Veneto n.8 è eletto domicilio
– parti attrici – contro
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 d resso l c.so Orazio Raimondo n. 53 al Largo Quinto Alpini n. 15 è eletto domicilio
–parte convenuta –
conclusioni delle parti costituite
⁃ per le parti attrici e Parte_1 Controparte_2 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respinte le eccezioni preliminari del convenuto relative alla improcedibilità della domanda degli attori ed alla nullità dell'atto di citazione, previa occorrendo, in subordine, fissazione di un termine perentorio per integrare la domanda ex art. 164, 5° co. Cpc, e previa occorrendo ammissione della prova per testi dedotta sulle circostanze di cui alla 2° memoria istruttoria ex art. 183, 6° co. del 21.1.22, e della prova contraria diretta richiesta nella memoria ex art. 183, 6° co. n. 3 Cpc del 18.2.2022, con gli stessi testi già indicati nella nostra memoria ex art. 183 6° co. n. 2 Cpc, del 21.1.22 da aversi qui per trascritte, condannare il convenuto a titolo di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., ovvero, in subordine, ex art. 2043 cod.civ.: a) in Controparte_1 principalità, al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, a sensi dell'art. 2058 cod. civ., mediante l'esecuzione delle opere descritte dal C.T.U. nelle sue relazioni del 23.6.23 e del 26.6.24, con relativi allegati, oltre al risarcimento dei danni per equivalente da liquidarsi occorrendo in via equitativa, a titolo di lucro cessante e danno emergente conseguenti alla mancata utilizzazione, da parte degli attori, dei fondi di loro proprietà dal gennaio 2020 sino alla data del completo ripristino;
oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
b) in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, mediante liquidazione integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali a titolo di lucro cessante e danno emergente conseguenti ai fatti per cui è causa, da valutarsi a sensi dell'art. 2056 cod. civ., e da liquidarsi, secondo le risultanze delle C.T.U. in atti succitate, in € 48.448,00 e in € 7.246,47 oltre IVA di legge, oltre al risarcimento dei danni per equivalente da liquidarsi, occorrendo, in via equitativa, conseguenti alla mancata utilizzazione, da parte degli attori, dei fondi di loro proprietà dal gennaio 2020 sino alla data del completo risarcimento;
oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Con vittoria di spese e compensi (ivi incluse quelle di C.T.U.) oltre accessori di legge»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1 «Voglia il Tribunale, dato comunque atto dell'offerta del convenuto di ripristinare lo stato dei luoghi anteriore alla frana, rifiutata da parte attrice, respingere ogni diversa ulteriore domanda, con vittoria o, quanto meno, compensazione delle spese di causa»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione (1) Abstract. e quali comproprietari pro- Parte_1 Parte_2 indiviso, per la quota del 50% ciascuno, dei terreni siti nella Regione Roche del comune di Taggia censiti a CT al F.32/Part. 220–229–235, lamentato che, in data 5.1.2020, nel fondo sovrastante di proprietà di si era sviluppato un Controparte_1 movimento franoso che, all'esito della caduta, nei loro terreni, di una grande quantità di terra e di grossi macigni, aveva provocato il crollo di quattro muri di sostegno in pietra a secco, la demolizione di una vasca irrigua ed il danneggiamento di un'altra nonché la rottura di una tubazione ad uso irriguo, allegato che si era Controparte_1 limitato alla sola demolizione di un grosso masso, dedotti una danno conseguente alla mancata utilizzazione dei loro fondi, invocata una responsabilità ex artt. 2051/2043 cc, evocavano in giudizio per sentirlo condannare, ex art. 2058 Controparte_1
Cc, al risarcimento del danno in forma specifica con riduzione in pristino dei luoghi nonché al risarcimento dei danni patiti a titolo di lucro cessante e danno emergente, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepito il mancato Controparte_1 esperimento della negoziazione assistita e la genericità/indeterminatezza della domanda attorea, rilevato che la frana propagatasi dalla sua proprietà aveva occupato solo una porzione, centro–meridionale, dei mappali 229/230 non intaccando il mappale 235, danneggiando parzialmente una sola vasca ad uso irriguo, contestato l'asserito danno da mancato guadagno o lucro cessante, allegato di aver dato la disponibilità per il ripristino dei luoghi, instava per il rigetto della domanda, con vittoria, o compensazione, delle spese di causa. 1.2) Licenziata una prima CTU estimativa dei costi delle opere di ripristino ed ina seconda CTU volta a verificare ulteriori smottamenti all'interno della proprietà degli attori e se gli stessi avessero arrecato ulteriori danni, la causa veniva assunta in decisione nell'udienza figurata del 15.11.2014, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sul merito della domanda attorea. La esistenza di danni subiti dai terreni di proprietà attorea per effetto di un movimento franoso sviluppatosi nel fondo limitrofo sovrastante di proprietà di che aveva causato la caduta di quantitativi di Controparte_1 terra e di gross non è contestata. È noto che debbono ritenersi ammessi i fatti rispetto ai quali la controparte svolga una difesa incompatibile con la loro negazione (cass. UU n.2951/2016, § 54 dei “Motivi della decisione”). Nel caso di specie per il fatto stesso di «essersi dichiarato disponibile ad Controparte_1 eseguire un intervento finalizzato alla demolizione dei massi, al trasporto del materiale dal terreno e al rispristino della vasca», cui seguivano interventi «consistiti nella demolizione del masso più grande e degli altri distaccatisi dalla parete rocciosa e nella pulizia del terreno» ha perciò solo ammesso che i terreni dei un danno l'avessero subito. Parte_1
2.1) Quanto al danno prodotto, per effetto del suo intrinseco dinamismo, dal fondo di proprietà di , il CTU veniva onerato di due accertamenti: (i) nel primo CP_1
(“accertare in primo luogo se i muretti travolti dalla frana fossero 2 oppure 4 nonché l'estensione e le condizioni della superficie interessata dal fenomeno provvedendo altresì ad indicare analiticamente gli interventi di ripristino necessari demandandosi inoltre al CTU di stimare i costi delle opere di ripristino”), premesso che la superficie in cui era avvenuto l'evento franoso si presentava come un ammasso di detriti che avevano acquisto un declivio di tipo naturale, rompendo il profilo terrazzato imposto artificialmente dai muri a secco preesistenti, considerata la criticità idrogeologica del sito (“frana quiescente” PG3b e “frana attiva” PG4)
2 dott. Pasquale LONGARINI che sconsigliava la realizzazione di opere strutturali, individuava le seguenti attività di ripristino, il cui costo veniva stimato in € 48.448 esclusa IVA (vedi computo metrico allegato alla CTU del 23.06.2023): pulizia dell'area: 523,5 mq;
regolarizzazione del pendio, per un movimento di terra di circa 785.25 mc;
realizzazione di una trincea drenante trasversale per la raccolta delle acque piovane, posta a monte ed a valle dell'area, idonea a ridurre l'imbibizione del terreno in caso di eventi meterorici particolarmente intensi (per una lunghezza di circa 61 m ed un movimento di terra di circa 15 mc); (ii) nel secondo (“verificare se si siano manifestati ulteriori smottamenti all'interno della proprietà dei convenuti e se essi hanno arrecato danni supplementari a quelli già arrecati, con particolare riguardo alla vasca irrigua. In tal caso proceda il CTU ad indicare le opere necessarie al ripristino e a quantificarne i costi”), accertato il verificarsi di ulteriori smottamenti («più precisamente, dal costone roccioso di proprietà convenuta, si sono staccati n. 2 massi che sono rotolati lungo il ripido pendio nella proprietà sottostante») che, lungo il percorso, Parte_1 danneggiavano la vasca irrigua e un muro di contenimento del tipo “a secco” in pietra, individuava le seguenti, ulteriori, opere di ripristino, il cui costo veniva stimato in € 7.246,47 esclusa IVA (vedi computo metrico allegato alla CTU del 26.06.2024): ricostruzione della vasca irrigua;
demolizione del masso caduto dal costone roccioso con recupero di pietre;
ricostruzione del muro a secco, utilizzando le pietre di cui esso era costituito e quelle ricavate dalla demolizione del masso caduto dal costone roccioso. 2.2) Non avendo provato (e neppure allegato) il fortuito (ovvero che l'evento era stato cagionato da un fatto estraneo alla cosa in custodia, del tutto eccezionale secondo il principio della regolarità e probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, si da essere imprevedibile, e perciò inevitabile), riscontrato il nesso di causalità tra il movimento franoso sviluppatosi nel fondo di parte convenuta e l'evento dannoso lamentato dalla parte attrice, pacifica è la responsabilità di ai Controparte_1 sensi dell'articolo 2051 Cc che pone a carico del custode l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla res custodita, per effetto del suo intrinseco dinamismo, salvo il caso fortuito. 2.3) Mentre gli artt. 2056 e 2057 cc disciplinano il risarcimento pecuniario per equivalente, in cui il danneggiato riceve una somma di danaro corrispondente all'entità del danno subito, che viene individuata nella differenza tra il valore del bene integro e del bene leso, il codice civile, con l'art. 2058 cc, prevede la possibilità alternativa che il risarcimento avvenga in forma specifica. 2.3.1) Tale forma di tutela, invocata da parte attrice in via principale, consiste nel ripristino della situazione giuridico-materiale che sarebbe esistita se non fosse intervenuto l'atto determinante l'obbligazione risarcitoria. Il risarcimento in forma specifica, col quale viene rimossa la fonte di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli con l'attribuzione al danneggiato della medesima utilità giuridico-economica lesa dalla condotta illecita, non è un rimedio eccezionale o sussidiario ma semplicemente una delle modalità attraverso le quali un danno può essere ristorato. 2.3.2) La detta forma di tutela può anche consistere nell'obbligo di consegnare una somma di danaro corrispondente alle spese necessarie al ripristino della situazione materiale cui il creditore, seppur non tenuto all'impiego effettivo delle somme ricevute, intenda provvedere, o abbia già provveduto, da sé medesimo, come chiesto da parte attrice in via subordinata. 2.4) Spetta esclusivamente al danneggiato il potere di scegliere espressamente tra la richiesta di risarcimento in forma specifica oppure per equivalente, il quale può rifiutare la riparazione specifica spontaneamente offerta dal responsabile in corso di causa. Come già rilevato, i danneggiati hanno optato per il risarcimento in forma specifica, in una delle due forme sopra evidenziate.
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.4.1) Purtuttavia, il potere di scelta del danneggiato tra i due rimedi è subordinato: in primis, alla circostanza che la reintegrazione sia, in senso naturalistico e giuridico, in tutto o in parte possibile. Come espressamente affermato dall'art. 2058 cc, l'impossibilità materiale della reintegrazione priva la parte lesa di richiederla e/o di ottenerla nella sua interezza (o solo parzialmente), di guisa che è ammissibile la sua sostituzione con il risarcimento per equivalente, potendo ciò essere disposto direttamente dal giudice, senza che pronuncia comporti un vizio di extrapetizione;
in secundis, alla circostanza che essa non risulti eccessivamente onerosa per il debitore. 2.5) Ebbene, nel caso di specie la reintegrazione in forma specifica: è naturalisticamente e giuridicamente possibile, mediante la realizzazione delle opere come descritte dall'ausiliario del giudice nelle due relazioni del 23.6.2023 e del 26.6.2024; non è eccessivamente onerosa per il debitore, tanto che lo stesso, oltre a non averla specificatamente eccepita, confermava «la propria disponibilità ad eseguire i lavori descritti dal CTU (comparsa conclusionale, pag. 6). Per_1
2.6) Pertanto, in accoglimento della domanda attorea svolta in via principale, va condannato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi Controparte_1 lle seguenti opere descritte nei citati elaborati peritali: pulizia dell'area: 523,5 mq;
regolarizzazione del pendio, per un movimento di terra di circa 785.25 mc;
realizzazione di una trincea drenante trasversale per la raccolta delle acque piovane, posta a monte ed a valle dell'area, idonea a ridurre l'imbibizione del terreno in caso di eventi meterorici particolarmente intensi (per una lunghezza di circa 61 m ed un movimento di terra di circa 15 mc); ricostruzione della vasca irrigua;
demolizione del masso caduto dal costone roccioso con recupero di pietre;
ricostruzione del muro a secco, utilizzando le pietre di cui esso era costituito e quelle ricavate dalla demolizione del masso caduto dal costone roccioso 2.7) Le parti attrici, hanno, altresì, fatto richiesta di risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno emergente e lucro cessante, conseguenti alla mancata utilizzazione dei fondi di loro proprietà, nel periodo da gennaio 2020 sino alla data del completo ripristino. 2.7.1) L'accertamento di un danno–conseguenza (patrimoniale, in questo caso) ha valenza pregiudiziale nel giudizio di responsabilità, costituendo elemento costitutivo, non solo dell'obbligazione risarcitoria, ma anche della connessa responsabilità (cass. n. 1236/2023). Come le Sezioni Unite della corte di Cassazione hanno recentemente puntualizzato che «in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 cc non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare, perché non vi è alcun danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223 cc) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 cc. Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il
4 dott. Pasquale LONGARINI 2.7.2) Essendo rimasta priva di adeguato supporto probatorio, la domanda va respinta. Invero, non è stata offerta la prova che la porzione di terreno interessata dal moto franoso, prima dei fatti fosse coltivata né è stata fornita la prova delle coltivazioni che erano state danneggiate dal crollo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, seppur parziale, deve Controparte_1 essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a e Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_2 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia, del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché del comportamento processuale ed extraprocessuale del convenuto soccombente, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa: _ per la fase introduttiva, € 851,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(3) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti costituite, in solido tra loro.
PQM
5 dott. Pasquale LONGARINI Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi Controparte_1 mediante l'es comune di Taggia/regione Roche–Croaie censiti a CT Fg.32/Part.220, 229, 235 e nel fondo sito nel comune di Riva Ligure censito a CT F.3/Part. 546, delle seguenti opere: pulizia dell'area: 523,5 mq;
regolarizzazione del pendio, per un movimento di terra di circa 785.25 mc;
realizzazione di una trincea drenante trasversale per la raccolta delle acque piovane, posta a monte ed a valle dell'area, idonea a ridurre l'imbibizione del terreno in caso di eventi meterorici particolarmente intensi (per una lunghezza di circa 61 m ed un movimento di terra di circa 15 mc); ricostruzione della vasca irrigua;
demolizione del masso caduto dal costone roccioso con recupero di pietre;
ricostruzione del muro a secco, utilizzando le pietre di cui esso era costituito e quelle ricavate dalla demolizione del masso caduto dal costone roccioso
2) respinge la domanda risarcimento del danno patrimoniale da mancata utilizzazione dei fondi
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 e i giudizio che liquida in c Parte_2 d penso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre
€ 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 22 febbraio 2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI