Rigetto
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/04/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03538/2025REG.PROV.COLL.
N. 04329/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4329 del 2024, proposto da
Formamentis S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli 29;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 06956/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per la Regione l’avv. Beatrice Dell'Isola;
Preso atto della domanda, dell'avv. Vitolo, di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Formamentis s.p.a. – Società Benefit (già Formamentis s.r.l.) ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 63061, notificato in data 8 ottobre 2018, unitamente agli atti presupposti (in particolare del decreto dirigenziale n. 448 del 2014, come integrato da quello n. 313 del 2017), con cui il dirigente della Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili non le ha riconosciuto la somma di euro 102.684,00 per le attività svolte dal 1° maggio al 31 agosto 2017, in relazione alle misure 3 e 5 del Piano di attuazione regionale – Garanzia giovani, approvato con delibera della giunta regionale del 2014 – più precisamente non le ha riconosciuto 1) la somma relativa a 38 assunzioni sul presupposto che la misura è stata erogata prima della validazione del piano di intervento personalizzato; 2) la somma relativa a 7 assunzioni, sul presupposto che i giovani avrebbero già avuto rapporti di subordinazione presso le stesse imprese.
2. Il T.a.r. ha rigettato il ricorso, escludendo la genericità motivazionale del provvedimento, in virtù del richiamo all’apposito verbale di controllo amministrativo-documentale, e precisando che il piano è attivo solo dal momento in cui la Regione, eseguiti i controlli, provvede alla validazione del piano di intervento personalizzato (sottoscritto dal soggetto attuatore e dal giovane ed inviato telematicamente alla Regione), come previsto dal punto 15 del d.d. n. 313 del 21 luglio 2017 (prescrizione già ritenuta, in altre sentenze, pienamente ragionevole). Infine, si è ritenuto conforme alla disciplina delle premialità l’esclusione del finanziamento per le attività di intermediazione dirette alla stabilizzazione occupazionale, visto che l’obiettivo del piano regionale Garanzia Giovani è quello di promuovere l’avviamento al lavoro di giovani esclusi dai circuiti lavorativi attraverso l’orientamento finalizzato al primo ingresso in azienda, ma non quello di sollecitare la trasformazione del precariato in forza lavoro stabile.
3. La ricorrente ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendo: 1) l’error in iudicando relativamente al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della somma dovuta relativamente a n. 38 assunzioni, atteso che, come si legge nel decreto dirigenziale n. 313 del 2017, l’autorità di gestione del PON IOG, con il parere reso con nota ANPAl, prot. 8153 del 2017, ha affermato che per le misure attivate prima della validazione del piano di intervento personalizzato è sufficiente la presenza della dichiarazione riassuntiva unica, a condizione che, sia pure successivamente, intervenga la validazione di detto piano; 2) error in iudicando in relazione al secondo motivo di ricorso, atteso che la prescrizione di cui al punto 15 del decreto dirigenziale n. 313 del 21 luglio 2017 (peraltro, non operativa, in quanto non trasfusa nell’avviso approvato con decreto dirigenziale n. 448/2014) è sicuramente illogica, tenuto conto delle altre prescrizioni ed in particolare di quella di cui al punto 14, di tipo generale, senza alcuna limitazione temporale, e del parare di segno opposto dell’autorità di gestione del PON IONG, ed ha creato confusione ed incertezza; 3) l’error in iudicando in relazione al terzo motivo del ricorso introduttivo, riguardante l’esclusione della somma relativa a 7 assunzioni, sul presupposto che i giovani avrebbero già avuto rapporti di subordinazione presso le stesse imprese, atteso che in nessuna norma del piano, approvato con delibera della giunta regionale n. 117 del 2014, è posta una preclusione in ordine alla stabilizzazione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro dei giovani ed, al contrario, tra i risultati attesi vi è anche l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. Si sono costituite in giudizio la Regione Campania ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, concludendo per il rigetto del ricorso. La Regione ha depositato una serie di precedenti di questo Consiglio sfavorevoli alla controparte.
5.All’udienza del 16 aprile 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Pregiudizialmente occorre precisare che il provvedimento dirigenziale n. 63061 dell’8 ottobre 2018 (oggetto di impugnazione) riguarda la domanda formulata dalla società ricorrente per le attività svolte dal 1 maggio al 31 agosto 2017 (lasso temporale corrispondente a circa 4 mesi, di cui una parte cade in epoca anteriore al 21 luglio 2017 ed una parte in epoca posteriore) ed ha riconosciuto, per le misure di accompagnamento al lavoro, la somma di euro 72.800,00 rispetto a quella richiesta di euro 168.500,00 (conformemente al verbale istruttorio a cui si rinvia).
La sentenza impugnata, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che le premialità oggetto della presente causa (non riconosciute, in conseguenza dalla mancata validazione, da parte della Regione, del piano di intervento personalizzato in epoca anteriore all’attivazione delle misure) ricadono nell’ambito applicativo del punto 15 del decreto dirigenziale n. 313 del 2017, precisando che il punto 14 dello stesso decreto è applicabile esclusivamente alle richieste di pagamento/liquidazione riferibili a periodi anteriori all’entrata in vigore dello stesso decreto dirigenziale. La sentenza ha, dunque, sia pure implicitamente, accertato che le premialità non riconosciute riguardano richieste riferibili a periodi successivi all’entra in vigore del decreto dirigenziale n. 313 del 2017.
Nell’appello proposto (in particolare con i primi due motivi riguardanti le premialità non riconosciute per la mancata validazione, da parte della Regione, del piano di intervento personalizzato in epoca anteriore all’attivazione delle misure) non si è aggredito tale accertamento di fatto, su cui, pertanto, questo giudice non può soffermarsi, in assenza, peraltro, dell’allegazione di difese specifiche e puntuali e dell’indicazione di eventuali elementi probatori idonei a ribatarlo.
Difatti, con il primo motivo si è lamentato che, ai fini dell’erogazione del premio, è sufficiente che la misura sia espletata successivamente all’invio telematico del documento riassuntivo unico e non alla validazione, da parte della Regione, del piano di intervento personalizzato, che, pur restando condizione imprescindibile, può sopravvenire dopo, e, con il secondo motivo, si è denunciata l’irragionevolezza della previsione di cui al punto 15 del decreto dirigenziale n. 313 del 2017.
In definitiva, l’appello concerne esclusivamente l’interpretazione e la legittimità del decreto dirigenziale n. 313 del 2017, mentre non si estende agli accertamenti di fatto sottesi alla decisione e non offre alcun elemento probatorio per una diversa ricostruzione dei fatti. In proposito occorre evidenziare che il principio devolutivo dell’appello, nella sua applicazione, va coordinato con quello della domanda e con la regola della necessaria specificità dei motivi di appello, imposta, nel processo amministrativo, dall’art. 101 c.p.a. In altre parole, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico, l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisividella statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione (Cass., Sez. 3, 13 aprile 2018, n. 9202).
2. La prima e la seconda censura possono essere esaminate congiuntamente, in quanto sono strettamente connesse, avendo ad oggetto la decurtazione prevista in relazione alla Misura 3, fondata sul presupposto dell’erogazione della Misura prima della validazione del p.i.p. (piano di intervento personalizzato).
La società ha lamentato al riguardo che, come evidenziato nel decreto dirigenziale n.313 del 21.07.2017, l’Autorità di gestione del PON IOG, con il parere reso con nota AL prot. n.8153 del 13.06.2017, ha affermato che “in relazione alle misure di politica attiva avviate prima della validazione del PIP da parte della Regione, è sufficiente la presenza nella DRU (Dichiarazione Riassuntiva Unica) della dichiarazione dell’operatore di aver accertato le generalità del ragazzo e di aver acquisito dallo stesso la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso al PAR, a patto che la misura sia avviata successivamente alla presa in carico –come risultante dai sistemi informativi – e che l’ammissibilità della spesa sia subordinata ai controlli che attestino l’avvenuta validazione del PIP, sia pure successiva, da parte della Regione”. Ad avviso dell’odierna appellante, tale parere sarebbe stato recepito dalla Regione, con il decreto dirigenziale n.313 del 21 luglio 2017, adeguando le procedure di attuazione del PAR Campania Garanzia Giovani al parere fornito con nota prot. n. 8153 del 13.06.2017 dall’Autorità di Gestione del PON IOG presso AL, precisando, al punto m) (pag.5) e punto 14 (pag.7), “che è ammissibile la misura avviata prima della validazione del PIP, purché le spese rendicontate sulla stessa misura siano sottoposte al controllo che attesta l’avvenuta validazione del PIP, sia pure successiva, da parte della Regione”.
L’impugnato provvedimento avrebbe, inoltre, omesso di esternare una congrua motivazione, limitandosi a richiamare genericamente, senza altro dato normativo, il parere dell’ADG PON IOG del 13.06.2017, le cui conclusioni, però, come in precedenza chiarito, in tesi di parte appellante, confermerebbero la regolarità dell’operato della Società.
Né potrebbe affermarsi, come sostenuto dal primo giudice, che l’innovativa previsione contenuta nel decreto n.313 del 2017 abbia validità solo per le richieste di pagamento/ liquidazione riferibili a periodi antecedenti l’entrata in vigore del decreto. Ciò risulterebbe palesemente in contrasto con la ratio del decreto in parola, che, proprio in ossequio al principio di affidamento, ha inteso sanare retroattivamente e adeguare definitivamente per il futuro la procedura di cui trattasi, onde salvaguardare la partecipazione dei giovani al programma, prevedendo definitivamente, senza indicazione di limiti temporali, che “è ammissibile la misura avviata prima della validazione del PIP, purchè le spese rendicontate sulla stessa misura siano sottoposte al controllo che attesta l’avvenuta validazione del PIP, sia pure successiva, da parte della Regione”. L’irragionevolezza dell’integrazione di cui al punto 15 del decreto n.313 del 2017 emergerebbe, secondo parte appellante, in maniera ancora più evidente dal momento che la stessa è intervenuta dopo l’acquisizione da parte della Regione del parere di senso opposto reso dall’Autorità di Gestione del PON IOG con nota AL n.8153 del 13 giugno 2017, che, fugando ogni dubbio interpretativo sollevato proprio dalla Regione, ha chiarito, in via generale e senza riferimenti temporali, che “in relazione alle misure di politica attiva avviate prima della validazione del PIP da parte della Regione, è sufficiente la presenza nella DRU (Dichiarazione Riassuntiva Unica) della dichiarazione dell’operatore di aver accertato le generalità del ragazzo e di aver acquisito dallo stesso la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso al PAR, a patto che la misura sia avviata successivamente alla presa in carico – come risultante dai sistemi informativi – e che l’ammissibilità della spesa sia subordinata ai controlli che attestino l’avvenuta validazione del PIP, sia pure successiva, da parte della Regione”.
Tali censure sono destituite di fondamento.
2.1. Come già affermato da questa Sezione, in molte sentenze (tra le tante, Cons.Stato, Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10655 e n. 10657), la normativa regionale del 2014, ossia l’insieme delle disposizioni contenute nel piano regionale di carattere generale di cui alla DGR n. 117 del 24 aprile 2014 (Piano Attuativo Regionale “Garanzia Giovani”, d’ora in avanti PAR) e nell’avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale regionale n. 448 del 24 giugno 2014 prevede una sorta di “doppia conformità”.
La prima conformità è relativa al piano di intervento personalizzato (PIP, il quale prevede studio delle caratteristiche del giovane intercettato, conseguente individuazione delle opportunità occupazionali e promozione del giovane presso il sistema imprenditoriale sino al giusto abbinamento tra impresa e giovane, stipula del contratto ed assistenza nelle prime fasi dell’inserimento lavorativo) rispetto al piano regionale sulla occupazione (PAR) e deve essere verificata mediante validazione regionale. In caso di conformità tra PIP e PAR le misure ipotizzate nel PIP sono idonee e possono essere concretamente attivate: si tratta di programma realizzabile e di spesa in linea teorica ammissibile.
La seconda conformità attiene ai risultati ottenuti, a seguito delle misure approvate o meglio validate dalla Regione, rispetto al PIP.
Tale conformità deve essere verificata mediante rendicontazione regionale che appuri il raggiungimento del “risultato” (ossia stipula di un contratto di lavoro volto all’immissione del giovane nel mondo del lavoro). In caso di conformità, ossia di risultato effettivamente ottenuto, il programma può considerarsi realizzato, passandosi da una spesa ammissibile in linea teorica a una spesa ammissibile in linea concreta ed effettivamente erogabile.
Pertanto il programma deve essere prima considerato realizzabile mediante validazione regionale: a questo punto si attivano le singole misure previste nel PIP. Successivamente, ossia a seguito della attivazione delle singole misure del PIP, occorre appurare se il programma è stato poi effettivamente realizzato mediante rendicontazione regionale. In questa seconda fase si deve stabilire se il “risultato”, ossia la stipula di un contratto, sia stato o meno raggiunto. In caso di esito positivo si attivano i pagamenti. In estrema sintesi: in una prima fase occorre stabilire, mediante validazione regionale, se il programma (PIP) è realizzabile (in quanto conforme al piano regionale PAR). In caso di validazione positiva si attiva la misura ossia il programma. In una seconda fase si stabilisce, mediante rendicontazione regionale, se il programma è stato effettivamente realizzato (ossia raggiunto il “risultato” mediante stipula di un contratto di lavoro). In caso di esito positivo si attiva il pagamento.
2.2. Il primo profilo ostativo posto a base del mancato riconoscimento della premialità nell’atto gravato in prime cure attiene alla mancata preventiva validazione regionale, da collocarsi in un momento precedente rispetto al raggiungimento del risultato, ovvero alla stipula del contratto di lavoro, e, come innanzi precisato, è volta ad accertare se il programma ipotizzato dal soggetto beneficiario dell’intervento sia rispondente o meno ai principi della programmazione regionale (PAR) e dunque suscettivo di positiva attuazione in termini di ammissibilità (in linea teorica) della spesa.
Invero la regola della validazione preventiva regionale (relativa alla realizzabilità del programma individuale o PIP) è stata sempre presente sin dal 2014 e, in particolare, al punto 3.1.2. del PAR di cui alla citata DGR n. 117 del 24 aprile 2014 laddove si afferma, in tema di “presa in carico e … profilazione del giovane”, che “L’attuazione delle azioni previste nel PIP potrà avvenire solo successivamente all’autorizzazione da parte della Regione” (ossia la validazione regionale). Si veda in proposito anche il punto 5 (Modalità di erogazione dei servizi e assegnazione delle attività) dell’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. n. 448 del 24 giugno 2014, a norma del quale (pag. 16): “Successivamente alla compilazione della proposta di PIP e al suo invio telematico al sistema informativo la Regione provvede, ad esito positivo delle verifiche di completezza e di conformità ai requisiti previsti nei provvedimenti attuativi del Par Garanzia Giovani e degli adempimenti di propria competenza, alla validazione del PIP”.
La determinazione n. 313 del 2017, che si pone come atto presupposto del provvedimento impugnato in prime cure, al contrario di quanto addotto da parte appellante, lungi dal contenere “nuove regole” si limita ad applicare le regole contemplate nella normativa del 2014 (PAR e conseguente avviso regionale). In altre parole, la regola della validazione regionale preventiva era presente sin dal 2014 ma non era stata nella sostanza rispettata: di qui il senso dell’intervento regionale dietro segnalazione di AL, che, con il citato parere prot. 8153 del 13 giugno 2017, ha esortato la Regione al rispetto di quanto al riguardo previsto dal PAR (“per il futuro si raccomanda di rispettare le procedure definite dal PAR”), pur consentendo una sanatoria per il passato.
Da tali premesse deriva che la mancata validazione del PIP determina l’inammissibilità della spesa.
Una tale conseguenza (decurtazione o meglio mancato riconoscimento della misura e dunque della ammissibilità in linea teorica della spesa) costituisce diretto corollario dell’obbligo di preventiva validazione regionale e del connesso principio di effettività di simili doverosi adempimenti che, se violati, debbono giocoforza comportare una qualche conseguenza negativa (per l’appunto, non ammissibilità della spesa e dunque decurtazione o meglio disconoscimento a monte delle relative somme). In altre parole, l’avvio della misura e del programma, pur in assenza della prescritta validazione regionale – ipotesi che si rinviene proprio nel caso di cui si controverte – implica, per il rispetto del predetto principio di effettività degli obblighi di matrice pubblicistica, il mancato riconoscimento dei connessi benefici ossia la mancata ammissibilità della spesa.
2.3. Alla stregua di tali precisazioni può essere disattesa anche la censura secondo la quale il decreto dirigenziale del n. 313 del 2017 avrebbe operato un’integrazione postuma del bando 2014.
Il decreto contestato, adottato dietro sollecitazione di AL, la quale ha evidenziato la necessità che ogni programma individuale (PIP) sia previamente validato dalla regione, prevede in particolare che: “è ammissibile la misura avviata prima della validazione del PIP, purché le spese rendicontate sulla stessa misura siano sottoposte al controllo che attesta l’avvenuta validazione del PIP, sia pure successiva, da parte della Regione” (punto 14) nonché, al successivo punto 15, “di integrare l’avviso approvato con DD n. 448 del 24/06/2014 precisando che a decorrere dall’adozione del presente decreto, le Misure del PAR, individuate nel PIP per il destinatario, possono essere avviate solo successivamente alla validazione del PIP da parte della Regione”.
Alla luce di quanto considerato ai punti che precedono, il decreto 313 del 2017 non ha dunque integrato la normativa regionale del 2014 (il termine “integrare” viene utilizzato in modo atecnico), ma ha soltanto offerto una interpretazione conforme alla stessa normativa regionale, rammentando al punto 15 che la validazione regionale costituisce presupposto indefettibile onde attivare le misure del PIP e, cioè, per vedersi riconosciute in linea teorica le relative somme (si tratta nella sostanza di una circolare in questo senso meramente interpretativa, in quanto diretta alla corretta applicazione di leggi e regolamenti in modo da perseguire l’obiettivo di una applicazione uniforme del diritto). Trattasi in particolare di regole già previste, come innanzi precisato, al punto 3.1.2. del PAR del 24 aprile 2014 nonché al punto 5.1. dell’Avviso del 24 giugno 2014.
Non si è in presenza, quindi, di un intervento innovativo ma meramente interpretativo (o esortativo al rispetto delle regole prefissate nell’Avviso).
Quanto ai rapporti pregressi, ossia quelli anteriori alla determinazione n. 313 del 2017, il decreto si pone anche come circolare normativa, atteso che in via pressoché regolamentare introduce una sorta di sanatoria per i programmi comunque già avviati, senza validazione regionale, sino alla data di adozione di quella stessa determinazione, a completo beneficio dei soggetti destinatari delle somme di matrice comunitaria, tra cui la odierna società appellante.
Né si riscontra alcuna contraddizione tra i due contestati punti 14 e 15 della determinazione n. 313 del 2017. La Regione Campania, prendendo atto di alcune contingenti problematiche organizzative, nonché di alcuni doverosi rilievi AL, da un lato (punto 14), ha fatto salve in chiave di sostanziale sanatoria, a condizione di ottenere comunque una validazione regionale postuma, tutte quelle situazioni/programmi attivati sino alla data della sua adozione o meglio pubblicazione, e, dall’altro lato (punto 15), ha rammentato (e non integrato) che la validazione regionale, da quella stessa data (24 luglio 2017) in poi, avrebbe dovuto essere necessariamente acquisita in via preventiva, come del resto già stabilito dal punto 3.1.2. del PAR 2014 nonché dal punto 5.1. dell’Avviso.
2.4. In estrema sintesi: la determinazione n. 313 del 2017 non costituisce mera integrazione postuma della disciplina 2014 ma, piuttosto, in parte interpretazione de futuro (per le situazioni che emergono dopo il 24 luglio 2017) ed in parte intervento “a sanatoria” a tutto vantaggio per i beneficiari delle misure (per le situazioni riscontratesi prima del 24 luglio 2017). Pertanto la Regione ha operato secondo criteri di legalità, buon andamento, ragionevolezza e leale collaborazione con i soggetti beneficiari del programma.
2.5. Alla stregua di tali rilievi può essere disattesa anche la censura riferita al difetto di motivazione dell’atto gravato in prime cure atteso che, come del resto riscontrato dal primo giudice, il provvedimento gravato risulta adeguatamente motivato anche per relationem con rinvio agli atti presupposti ed in particolare al citata parere AL ( cui è stato dato attuazione con la delibera n. 313 del 2017), richiamato nell’atto gravato, nonché al presupposto verbale di controllo, atti questi del tutto conformi alle previsioni del bando del 2014, secondo quanto in precedenza precisato.
3. Con il terzo motivo di appello la società ha denunciato l’error in iudicando in relazione alla terza censura del ricorso introduttivo, riguardante l’esclusione della somma relativa a 7 assunzioni, sul presupposto che i giovani avrebbero già avuto rapporti di subordinazione presso le stesse imprese, atteso che in nessuna norma del piano, approvato con delibera della giunta regionale n. 117 del 2014, è posta una preclusione in ordine alla stabilizzazione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro dei giovani ed, al contrario, tra i risultati attesi vi è anche l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Anche tale censura va rigettata.
Invero nella scheda del PAR G.G. (DGR n.117/14) richiamata dalla Regione (punto 4.6 - pag. 25), ed invocata dalla stessa parte appellante, si legge che “Obiettivo della misura è progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro e tirocinio …”. E i “Risultati attesi/prodotti” sono “Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato”. Nell’ipotesi in cui venga perseguita la stabilizzazione del rapporto di lavoro già in essere non si è in presenza né di attività di scouting, né di matching, attività espressamente richieste perché venga riconosciuta l’attuazione della misura 3; trattasi di fattispecie definita di “stop & go”: aziende che risolvono il contratto e a distanza di poco tempo riprendono la relazione lavorativa.
Pertanto, fermo restando che il risultato de quo può essere raggiunto sin da subito con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’obiettivo della misura è pur sempre il primo inserimento del giovane nel mondo del lavoro, con la conseguenza che gli interventi volti alla mera stabilizzazione del rapporto lavorativo già in essere con il medesimo datore di lavoro non possono essere ammesse alla premialità di cui si discute, non rientrando tra gli obiettivi del PAR.
4. In considerazione dell’infondatezza di tutti i motivi l’appello va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
Rigetta l’appello;
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Regione e dal Ministero costituiti, liquidate, per ciascuno di essi, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO