CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 14/01/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
NE AO, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 696/2024 depositato il 10/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9610/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 17/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0126513549 000 RECUPEROTICKET
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
il difrensore di ADER si riporta agli atti il Dispositivo verrà inviato alle parti entro i termini previsti dalla normativa vigente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 09 febbraio 2024 all'Agenzia delle Entrate IO (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”), il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza n.9610/7/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 14 aprile 2023 e depositata il
17 luglio 2023.
Nel giudizio di prime cure il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 097 2020 0126513549 000
a titolo di “recupero ticket sanitario” riferito all'anno d'imposta 2010 notificata il 10 gennaio 2022 per complessivi €.207,92.
Eccepiva il contribuente la decadenza e la prescrizione della pretesa.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'ADER eccependo il difetto di contraddittorio in quanto non veniva convenuto in giudizio l'Ente creditore ovvero la Regione Lazio.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. Venivano compensate le spese di lite in ragione dell'orientamento altalenante della giurisprudenza di merito e dell'assenza di pronunciamenti di legittimità sul punto specifico.
Eccepisce l'appellante l'erroneità declaratoria di carenza di giurisdizione da parte del Giudice di prime cure indicando giurisprudenza favorevole.
Nel merito sostiene l'illegittimità della cartella per intervenuta prescrizione della pretesa.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 10 febbraio 2024.
In data 08 luglio 2024 si costituisce in giudizio l'ADER sostenendo la legittimità della decisione di prime cure in ordine alla carenza di giurisdizione del Giudice tributario.
Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di contraddittorio non avendo il contribuente convenuto in giudizio la Regione Lazio ovvero l'Ente titolare del credito.
Conclude con la richiesta di inammissibilità dell'appello ed in subordine con la richiesta di rigetto con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva la Corte che la questione della giurisdizione in materia di ticket sanitario non risulta essere stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità e che la giurisprudenza di merito risulta altalenante.
In particolare le SS.UU. della Corte di Cassazione con ordinanza n.20248 del 19 luglio 2025 hanno così deciso: “Il Collegio rileva che la specifica questione di giurisdizione posta dal giudice confliggente non risulta esser stata in precedenza esaminata dalla giurisprudenza di questa Corte e involge un tema quello della qualificazione giuridica del c.d. ticket sanitario in termini di tributo o meno che presenta particolare rilevanza nomofilattica, così da rendere opportuno sia richiedere all'Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento, sia disporne il rinvio a nuovo perché venga fissata , ai sensi dell'art. 375, primo comma, c.p.c., la trattazione in udienza pubblica.”.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (da ultimo,
CGT di secondo grado della Campania n.2760/8/2025 de 01 aprile 2025) secondo la quale il c.d. "ticket sanitario" deve essere considerato come prestazione patrimoniale di natura non tributaria tesa a mitigare il costo per la finanza pubblica ed evitare un uso inappropriato dei servizi resi dall'amministrazione sanitaria, con conseguente insussistenza della giurisdizione del giudice tributario essendo la controversia di natura assistenziale, in quanto attinente il diritto del privato ad ottenere prestazioni assistenziali pubbliche gratuitamente o con contributi ridotti rispetto agli altri.
L'appello è pertanto rigettato.
In ordine alle spese di lite ritiene la Corte che l'altalenante orientamento della giurisprudenza di merito e la mancanza di un pronunciamento di legittimità in ordine alla individuazione del Giudice competente costituisca grave ed eccezionale ragione per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa le spese del grado
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
NE AO, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 696/2024 depositato il 10/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9610/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 17/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0126513549 000 RECUPEROTICKET
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
il difrensore di ADER si riporta agli atti il Dispositivo verrà inviato alle parti entro i termini previsti dalla normativa vigente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 09 febbraio 2024 all'Agenzia delle Entrate IO (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”), il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza n.9610/7/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 14 aprile 2023 e depositata il
17 luglio 2023.
Nel giudizio di prime cure il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 097 2020 0126513549 000
a titolo di “recupero ticket sanitario” riferito all'anno d'imposta 2010 notificata il 10 gennaio 2022 per complessivi €.207,92.
Eccepiva il contribuente la decadenza e la prescrizione della pretesa.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'ADER eccependo il difetto di contraddittorio in quanto non veniva convenuto in giudizio l'Ente creditore ovvero la Regione Lazio.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. Venivano compensate le spese di lite in ragione dell'orientamento altalenante della giurisprudenza di merito e dell'assenza di pronunciamenti di legittimità sul punto specifico.
Eccepisce l'appellante l'erroneità declaratoria di carenza di giurisdizione da parte del Giudice di prime cure indicando giurisprudenza favorevole.
Nel merito sostiene l'illegittimità della cartella per intervenuta prescrizione della pretesa.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 10 febbraio 2024.
In data 08 luglio 2024 si costituisce in giudizio l'ADER sostenendo la legittimità della decisione di prime cure in ordine alla carenza di giurisdizione del Giudice tributario.
Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di contraddittorio non avendo il contribuente convenuto in giudizio la Regione Lazio ovvero l'Ente titolare del credito.
Conclude con la richiesta di inammissibilità dell'appello ed in subordine con la richiesta di rigetto con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva la Corte che la questione della giurisdizione in materia di ticket sanitario non risulta essere stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità e che la giurisprudenza di merito risulta altalenante.
In particolare le SS.UU. della Corte di Cassazione con ordinanza n.20248 del 19 luglio 2025 hanno così deciso: “Il Collegio rileva che la specifica questione di giurisdizione posta dal giudice confliggente non risulta esser stata in precedenza esaminata dalla giurisprudenza di questa Corte e involge un tema quello della qualificazione giuridica del c.d. ticket sanitario in termini di tributo o meno che presenta particolare rilevanza nomofilattica, così da rendere opportuno sia richiedere all'Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento, sia disporne il rinvio a nuovo perché venga fissata , ai sensi dell'art. 375, primo comma, c.p.c., la trattazione in udienza pubblica.”.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (da ultimo,
CGT di secondo grado della Campania n.2760/8/2025 de 01 aprile 2025) secondo la quale il c.d. "ticket sanitario" deve essere considerato come prestazione patrimoniale di natura non tributaria tesa a mitigare il costo per la finanza pubblica ed evitare un uso inappropriato dei servizi resi dall'amministrazione sanitaria, con conseguente insussistenza della giurisdizione del giudice tributario essendo la controversia di natura assistenziale, in quanto attinente il diritto del privato ad ottenere prestazioni assistenziali pubbliche gratuitamente o con contributi ridotti rispetto agli altri.
L'appello è pertanto rigettato.
In ordine alle spese di lite ritiene la Corte che l'altalenante orientamento della giurisprudenza di merito e la mancanza di un pronunciamento di legittimità in ordine alla individuazione del Giudice competente costituisca grave ed eccezionale ragione per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa le spese del grado