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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2382/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Alessandra Guerrieri Presidente
D.ssa Isabella Mariani Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 2382/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. IODICE Parte_1 C.F._1
ANDREA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. POGGIAGLIOLMI DEANNA
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._3 procura in atti;
APPELLATO
all'udienza del 18/03/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso in fatto
Con decreto ingiuntivo n. 1344/2018 il Tribunale di Arezzo ingiungeva a il Parte_1 pagamento in favore di (di seguito, per brevità, solo Controparte_2 [...]
della somma di € 6.122,57, oltre interessi legali e spese, a fronte di un servizio di CP_2 trasloco. proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, deducendo di essersi Parte_1 rivolta a per traslocare la propria mobilia da un'abitazione in San Giovanni CP_2
NO (AR) a due destinazioni: a Milano e al proprio indirizzo di residenza in Capolona
(frazione Castelluccio – AR); che il trasloco verso Milano era stato affidato direttamente dalla stessa ad altra ditta di traslochi ed era stato effettuato nei giorni 4, 5 e 6 luglio CP_2
2018; che durante le operazioni di carico, trasporto e scarico a Milano erano stati arrecati danni ai beni trasportati e all'immobile da dove essi erano stati asportati, danni contestati all'immediato verbalmente durante tali operazioni di carico/scarico e poi per iscritto;
che, infatti, la con mail dell'11.7.2018, alla quale allegava varie fotografie, lamentava che Pt_1 il lavoro non era stato effettuato a regola d'arte (rilevando specificatamente: scalfitture e righe sulla libreria Dieter Rams;
scalfitture sul tavolo;
ammaccature, Persona_1 probabilmente irreversibili, sul divano, in seta preziosa, prodotto da scalfitture su CP_3 tavolo Campo d'Oro di riga su tv Sony;
doghe del letto tatami appoggiate in ordine CP_4 sparso, senza che il letto venisse rimontato, contrariamente a quanto previsto nel preventivo e concordato;
scalfitture nel parquet dell'appartamento di San Giovanni NO prodotte dal trascinamento dei mobili;
inappropriato abbandono, per ore, di mobilia e altri beni personali in strada, con evidente violazione della privacy del cliente); che, ciononostante, era seguita diffida di pagamento da parte del legale di la quale aveva poi CP_2 manifestato una disponibilità transattiva cui non era stato dato seguito;
che, peraltro, la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto non era mai stata ricevuta dalla Pt_1 che, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., era tenuta al risarcimento del danno, CP_2 quantificabile nella somma pari a quanto detta società aveva chiesto quale corrispettivo per i traslochi oggetto di causa. La concludeva, pertanto, per la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto, previo accertamento dei danni provocati da durante il CP_2 trasloco, con vittoria di spese di lite. si costituiva deducendo che il trasloco per e da Milano era stato curato da altra CP_2 ditta (Traslochi OL S.n.c.), scelta dalla stessa la quale si era assunta l'onere di Pt_1 curare direttamente l'imballo di parte della mobilia, di inscatolare quanto necessario e di assistere a tutte le operazioni, così da renderle più veloci e meno costose;
che il trasloco si era concluso regolarmente senza alcuna contestazione al termine delle operazioni per cui erano stati sottoscritti i buoni di consegna;
che il parquet, il quale comunque presentava graffi già prima del trasloco, afferiva ad appartamento condotto in locazione dall'attrice, che quindi non era legittimata a richiedere alcun risarcimento;
che solo in seguito al conteggio inviatole, e neppure immediatamente (poiché in un primo momento la si era limitata a chiedere Pt_1 una revisione del prezzo concordato), erano state lamentate presunte inadempienze;
che i mobili non erano stati lasciati in abbandono in strada;
che la documentazione prodotta della controparte non era idonea a comprovare gli asseriti danni.
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 862/2023 depositata in data 28.9.2023, respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 1344/2018 e condannando la alla Pt_1 refusione delle spese di lite. Riteneva il primo giudice che avesse provato, per CP_2 documenti e testi, l'esecuzione del contratto di trasporto e l'importo pattuito per lo stesso e che, al contrario, la non avesse raggiunto la prova che i graffi e le ammaccature Pt_1 presenti sui mobili traslocati e sul parquet della casa di San Giovanni NO fossero stati causati dalla ditta opposta, né tantomeno che i predetti difetti, evidentemente palesi e non occulti, fossero stati tempestivamente contestati nel momento della consegna e del montaggio degli arredi. In particolare: la circostanza dedotta dal marito dell'attrice di Parte_2 aver segnalato al OL i danni al televisore, alla libreria di dePadova, al tavolino e al divano all'arrivo a Milano era stata espressamente smentita da quest'ultimo, il quale aveva riferito, invece, di aver segnalato lui al (unicamente) l'esistenza di un graffio sul televisore Parte_2 senza che ne seguisse, comunque, alcuna specifica contestazione (ma, anzi, ricevendo il OL dallo stesso , in sede di consegna degli arredi, una mancia per il lavoro Parte_2 svolto); anche il teste dipendente della Traslochi OL S.n.c., che aveva Tes_1 disimballato i mobili nella casa di Milano, aveva precisato di aver provveduto a detta operazione unitamente ad altri quattro operai, di non aver notato alcun danno nei mobili e soprattutto di non aver ricevuto alcuna contestazione in proposito;
i testi e Tes_2 Tes_3 dipendenti di avevano invece affermato di aver personalmente segnalato CP_2
l'esistenza di graffi sul parquet e sulla libreria di dePadova alla ma la medesima Pt_1 avrebbe replicato che si trattava di una libreria pregiata ma molto vecchia e “vissuta”.
Secondo il tribunale, la mancata contestazione dei vizi in sede di consegna degli arredi, unitamente a quella di elargizione di una mancia per il buon lavoro svolto, rendeva verosimile quanto dichiarato dai testi e irca la preesistenza dei graffi sui mobili. Rilevava, Tes_2 Tes_3 altresì, il primo giudice che, anche laddove si fosse raggiunta la prova di una tempestiva contestazione dei vizi, non era stata fornita alcuna prova in merito alla esatta quantificazione dei danni stessi: l'importo riferito alla seta per il rifacimento del divano era del tutto avulso da una valutazione circa il valore e la qualità del rivestimento originario, anche avuto riguardo alla sua vetustà, e il costo indicato per la riparazione del parquet non indicava di quale materiale fosse lo stesso e quale sarebbe stata la superficie danneggiata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello PRELIMINARMENTE, IN Parte_1
RITO eccependo la nullità della sentenza, poiché il giudice - non soltanto non aveva pronunciato sentenza all'esito dell'udienza di discussione orale della causa tenuta in data
13.10.2020, salvo emettere, e soltanto in data 9.11.2021, un provvedimento con cui, dando atto di imprecisati problemi “di funzionamento della consolle”, aveva fissato “per i medesimi incombenti l'udienza del 7 dicembre 2021 ore 15.00 disponendo che la stessa venga tenuta con modalità cartolare ed assegnando alle parti termini fino a cinque giorni prima della predetta udienza per il deposito di brevi note di trattazione” – ma all'esito delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione della predetta udienza del 7.12.2021 aveva depositato sentenza solo in data 28.9.2023, senza alcuna precedente lettura del dispositivo: la sentenza sarebbe quindi affetta da abnormità procedurale ed errore inescusabile del giudice che, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., avrebbe dovuto leggere il dispositivo della sentenza al termine dell'udienza del 13.10.2020 o quantomeno al termine dell'udienza del 7.12.2021, con conseguente nullità insanabile della sentenza, da dedurre, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., come motivo di gravame, senza però determinare la rimessione della causa al primo giudice.
Nel merito, ha premesso che aveva provveduto all'imballaggio di tutta la CP_2 mobilia e la Traslochi OL S.n.c. al trasbordo e al disimballaggio dei beni in Milano, salvo essersi occupata, la dell'imballaggio delle sole minuterie;
che la mancia era stata data Pt_1 ai dipendenti della Traslochi OL S.n.c. per il buon lavoro svolto, e non ai dipendenti della cioè coloro che avevano imballato e caricato i beni traslocati dall'abitazione di CP_2
San Giovanni NO, causando danni agli stessi e al parquet dell'immobile; che i danni al mobilio e al parquet erano stati tempestivamente contestati;
che l'esistenza dei danni in questione era stata confermata dalle prove testimoniali assunte in corso di causa (in particolare, quelle di ). Pertanto, risultava ampiamente dimostrato non Controparte_5 CP_ avere FA correttamente adempiuto alla prestazione contrattualmente dovuta, essendo quindi tenuta, ai sensi degli articoli 1176 e 1218 c.c., al risarcimento del danno in favore della L'entità dei danni lamentati - derivati da un non consono imballaggio Pt_1 dei beni traslocandi e dal trascinamento degli stessi sul parquet dell'abitazione dalla quale erano asportati – era stata individuata, equitativamente, nella somma pari a quanto
[...] aveva chiesto alla quale corrispettivo per i traslochi oggetto di causa, quindi CP_2 Pt_1 pari a € 6.122,57, poiché i mobili, come ricavabile dalle foto prodotte, erano di qualità eccelsa (quasi tutti “di design”), tanto che solo il costo del materiale (seta preziosa, non rammendabile) per il rivestimento del divano era superiore a € 5.000,00; inoltre la Pt_1 aveva dovuto versare alla nuova proprietaria dell'abitazione condotta in locazione in San
Giovanni NO, a causa delle gravi scalfitture del parquet provocate da CP_2
l'importo di € 2.000,00. La somma di € 6.122,57 era dunque addirittura inferiore al risarcimento dovuto.
La parte appellante ha quindi chiesto accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: preliminarmente, in rito, dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo, giudice monocratico dr.ssa Cristina Colombo, n. 862/2023, pubblicata il
02.10.2023 nella causa n. 4205/2018 R.G.; nel merito: in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Arezzo, giudice monocratico dr.ssa Cristina Colombo, n. 862/2023, pubblicata il 02.10.2023 nella causa n. 4205/2018 R.G. accogliere la presente impugnazione: - accertando che la durante le operazioni di trasloco della Controparte_2 mobilia della sig.ra effettuate nei giorni 4, 5 e 6.7.2018 ha procurato danni a Parte_1 detta mobilia e all'immobile di provenienza della stessa;
- accertando che tali danni vengono quantificati nella somma di € 6.122,57 o in quella somma, minore o maggiore, che la Corte riterrà di Giustizia;
- dichiarando, pertanto, che nulla deve la sig.ra Parte_1 all' per le operazioni di trasloco della mobilia di proprietà Controparte_2 della stessa effettuate per suo conto nei giorni 4, 5 e 6.7.2018; - revocando il decreto ingiuntivo opposto emesso il 07/8.11.18 dal Tribunale di Arezzo n. 1344/2018 (nel procedimento n. 3564/2018 R.G.); condannare la al Controparte_2 pagamento in favore della sig.ra delle spese non imponibili, imponibili e/o Parte_1 forfettarie, e delle competenze professionali di avvocato (oltre agli oneri accessori di legge) del presente e del pregresso grado di giudizio, con obbligo della di Controparte_2 restituzione quanto ad essa corrisposto dalla sig.ra in esecuzione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza appellata”.
Si è costituita in primo luogo contestando che la sentenza impugnata sia nulla, CP_2 avendo il giudice disposto la discussione nella modalità a trattazione mista, ex art. 281 quinquies c.p.c., senza alcun onere di pronunciare sentenza al termine della discussione. Nel merito, si è riportata alle difese del primo grado, in particolare evidenziando come fosse dimostrato che le prestazioni su Milano si erano concluse senza alcuna contestazione
(testimonianze OL e versamento della mancia, pagamento del servizio della ditta Tes_1
OL); anche il trasloco NO-Capolona si era concluso senza contestazioni, come comprovato dai buoni di consegna sottoscritti dalla dopo quattro giorni dalla Pt_1 conclusione dei traslochi e solo in riposta al conteggio finale inviato da la CP_2 aveva chiesto un incontro per verificare i costi, senza contestazioni sulla qualità delle Pt_1 prestazioni, che invece venivano sollevate solo il giorno seguente;
che soltanto dopo la concessione della provvisoria esecutività del d.i., per la quale il giudice aveva valorizzato la sottoscrizione dei buoni di consegna per il mobilio destinato a Capolona, la con la Pt_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., aveva precisato che i mobili danneggiati erano quelli destinati a Milano;
che se il marito della presente a Milano, avesse constatato Pt_1 danni ai mobili disimballati dalla ditta OL, non avendo elementi certi per ascriverne le cause a quest'ultima o alla ditta che li aveva imballati, certamente non avrebbe elargito alcuna mancia;
che era rimasto indimostrato che i danni al parquet fossero stati immediatamente contestati, pur essendo evidenti, così come lo erano i graffi e le scalfitture dei mobili e le condizioni del rivestimento del divano;
che i testimoni avevano riferito che i graffi e le scalfitture sui mobili erano stati segnalati dai dipendenti della ditta OL al , Parte_2 senza alcuna rimostranza, segno evidente che ne era nota la preesistenza;
che la controparte non aveva neppure adempiuto all'onere di comprovare i danni subiti, dovendo essere valutate con particolare rigore le testimonianze del coniuge della , e della sua colf, Pt_1 Parte_2
a fronte di un fascicolo fotografico privo di data e inidoneo a dare contezza della CP_5 consistenza dei danni;
che i danni al parquet, se effettivamente esistenti, avrebbero dovuto essere contestati alla dal suo locatore/proprietario e non dalla nuova proprietaria Pt_1 [...]
la quale aveva acquistato l'immobile dopo la fine della locazione con l'appellante; Per_2 che in ogni caso non vi è documentazione che comprovi l'effettivo versamento dell'importo richiesto di € 2.000,00; ugualmente non vi è prova che il tessuto di cui al preventivo in atti, peraltro relativo all'acquisto di ben 30 mt. di materiale, sia della stessa qualità del preesistente rivestimento del divano. In conclusione, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_2 impugnata, con vittoria di spese.
Ritenuto in diritto
L'eccezione di nullità della sentenza di primo grado risulta fondata.
Emerge dagli atti che, con decreto datato 9.11.2021, il G.I., dopo aver dato atto dell'”assenza per un errore di funzionamento della consolle nel fascicolo in oggetto del verbale di udienza del 13 ottobre 2020 contenente la discussione orale e la relativa sentenza”, fissava “per i medesimi incombenti l'udienza del 7 dicembre 2021 ore 15.00, disponendo che la stessa venga tenuta con modalità cartolare ed assegnando alle parti termini fino a cinque giorni prima della predetta udienza per il deposito di brevi note di trattazione”. Seguiva il seguente provvedimento: “Il giorno 07/12/2021 alle ore 15.00 nel procedimento n. 4205/2018 nell'udienza tenuta in modalità cartolare davanti al Giudice Istruttore G.O.T. dr. Cristina Colombo, tra le parti (…), dato atto di aver ricevuto le note per la trattazione scritta con le quali chiedevano: (…), sulle richieste formulate dalle parti così provvede: trattiene la causa in decisione”. Il deposito della sentenza era poi effettuato in data 28.9.2023.
Ebbene, va anzitutto ricordato come la Suprema Corte abbia ritenuto “legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n.
37 del 2020 (NDR, disciplina prorogata fino al 31.12.2022) in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022).
Invero, non sembra esservi dubbio che con il decreto pronunciato in data 9.11.2021 il G.I. intendesse fissare udienza ex art. 281 sexies c.p.c., sia pure da svolgere nelle modalità della trattazione scritta. Infatti, l'udienza del 7.12.2021 veniva fissata “per i medesimi incombenti”, cioè per la discussione orale e la pronuncia della sentenza a verbale di udienza del 13.10.2020 che, per un asserito “errore di funzionamento di consolle”, non risultava depositato nel fascicolo.
La tesi di parte appellata secondo cui il G.I. avrebbe prescelto la modalità di trattazione
“mista” di cui all'art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c., non appare fondata, non soltanto perché difettava nello specifico la necessaria richiesta di almeno una delle parti, ma anche perché il riferimento ai “medesimi incombenti” contenuta nel decreto del 9.11.2021 non può interpretarsi se non come volontà del G.I. di attenersi alla stessa modalità decisionale precedentemente disposta, ossia quella di cui all'art. 281 sexies c.p.c. Modalità che, tuttavia, quand'anche l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, prevede la pronuncia di una sentenza resa a verbale, e non separatamente. Il provvedimento reso dal giudice in data 7.12.2021 pertanto, non avrebbe potuto concludersi con il trattenimento della causa in decisione, bensì con l'immediata pronuncia della sentenza, verificandosi altrimenti, come da concorde autorevole dottrina, un vizio della fase di formazione della sentenza suscettibile di essere fatto valere in appello, nel corso del quale va rinnovata la decisione, senza la possibilità di remissione della causa al giudice di primo grado, esulandosi dalle ipotesi espressamente previste dall'art. 354 c.p.c.
Invero, la Suprema Corte ha escluso la nullità della sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice soltanto “ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge”. (Sez. 1, Sentenza n. 10453 del 14/05/2014: Nella specie, la
S.C. ha ritenuto la validità della sentenza il cui dispositivo è stato letto in udienza e le cui motivazioni sono state comunicate alle parti subito dopo la discussione attraverso la consegna di uno stampato non firmato, poi sottoscritto e depositato in cancelleria). Scopo che non può in alcun modo ritenersi raggiunto nell'ipotesi in esame, ove sia il dispositivo che le motivazioni della sentenza sono state depositate soltanto in data 28.9.2023.
Dovendosi dunque esaminare il merito della controversia, ritiene la Corte che sia da confermare il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Pt_1
Le prove testimoniali assunte in corso di causa, infatti, non consentono di ritenere che gli asseriti inadempimenti ascritti a siano stati immediatamente contestati, pur CP_2 essendo i danni lamentati incontestabilmente facilmente riconoscibili, dovendo pertanto ritenersi che le cose trasportate siano state accettate senza riserve, e quindi non presentassero vizi, e che il parquet presentasse già le scalfitture di cui si controverte.
Invero, l'assunto per cui vi sarebbe stata contestazione verbale immediata dei danni che sarebbero stati riportati dal mobilio trasportato a Milano e dal parquet dell'abitazione di San
Giovanni NO risulta sostenuto soltanto da un'unica testimonianza, quella del coniuge della , tuttavia insufficiente a comprovarlo, anche considerato che: Pt_1 Parte_2
- quanto al parquet, il teste si è limitato a dichiarare di “aver fatto presente ai F.lli FA” la presenza delle scalfitture, senza tuttavia indicare la persona fisica con cui egli avrebbe interloquito e quando: è emerso peraltro che l'imballaggio e il carico dei mobili sul camion fu eseguito dai dipendenti di e i quali tuttavia hanno Controparte_6 CP_7 riferito che il fu visto soltanto “di sfuggita” (teste e solo di “prima mattina, Parte_2 Tes_2 quando si arrivò” (teste ; CP_7
- quanto ai mobili trasportati a Milano, le dichiarazioni del risultano in contrasto Parte_2 con quanto riferito dai testi titolare della Traslochi OL s.n.c., e Testimone_4
suo dipendente, i quali hanno entrambi riferito che non fu fatta notare la Testimone_5 presenza di danni, salvo un “segno sul televisore” che fu segnalato dagli stessi dipendenti della Traslochi OL S.n.c., senza alcuna contestazione da parte del , il quale anzi Parte_2 ebbe a consegnare una mancia, che è verosimile non sarebbe stata invece data se il televisore, così come gli altri mobili, non avessero già presentato segni di usura: è infatti evidente che, se il avesse notato dei danni non preesistenti, non avendo elementi per ascriverli Parte_2
a chi aveva provveduto all'imballaggio piuttosto che alla Traslochi OL S.n.c., certamente non avrebbe espresso la sua soddisfazione riconoscendo una mancia ai dipendenti di quest'ultima.
Per completezza, si osserva come sia peraltro condivisibile anche la valutazione del primo giudice circa la totale mancanza di prova del quantum del danno subito, essendosi la Pt_1 limitata a produrre:
- un preventivo per la levigatura del parquet dell'intero appartamento (pur mostrando le fotografie in atti la presenza di scalfitture in una superficie assai contenuta) per un totale di €
1.868,80 oltre Iva, importo che peraltro non risulta ella abbia versato al proprietario dell'immobile, il solo che avrebbe potuto se mai pretendere di essere risarcito del presunto danno;
- un preventivo per il rivestimento di un divano di velluto (del cui danneggiamento non hanno riferito neppure i testi e per un importo di 680,00 oltre Iva, in cui si fa Parte_2 CP_5 peraltro riferimento alla necessità di “circa 8 mt.” di velluto, nonché il preventivo per l'acquisto di 30 mt. di velluto in seta per € 4.761,60, e quindi di un quantitativo di stoffa ben superiore a quello ritenuto necessario dal tappezziere, peraltro senza che sia stato fornito alcun elemento circa la effettiva necessità di un nuovo rivestimento e la qualità di quello preesistente.
In conclusione, la domanda della parte appellante non può essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, n. 1344/2028 del Tribunale di Arezzo, va integralmente confermato.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate secondo dispositivo sulla base vigenti criteri tabellari, secondo i parametri minimi (essendo il valore della causa prossimo a quello inferiore dello scaglione di valore di riferimento), esclusa la fase istruttoria non tenuta nel presente giudizio di appello, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
: Controparte_1
a) dichiara la nullità della sentenza n. 862/2023 pronunciata dal Tribunale di Arezzo;
b) pronunciando nel merito, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1344/2018 emesso dal Tribunale di Arezzo;
c) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, Parte_1 liquidate:
- per il primo grado, in € 2.738,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva
e Cap come per legge
- per il secondo grado, in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva
e Cap come per legge Firenze, 18/03/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Alessandra Guerrieri Presidente
D.ssa Isabella Mariani Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 2382/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. IODICE Parte_1 C.F._1
ANDREA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. POGGIAGLIOLMI DEANNA
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._3 procura in atti;
APPELLATO
all'udienza del 18/03/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso in fatto
Con decreto ingiuntivo n. 1344/2018 il Tribunale di Arezzo ingiungeva a il Parte_1 pagamento in favore di (di seguito, per brevità, solo Controparte_2 [...]
della somma di € 6.122,57, oltre interessi legali e spese, a fronte di un servizio di CP_2 trasloco. proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, deducendo di essersi Parte_1 rivolta a per traslocare la propria mobilia da un'abitazione in San Giovanni CP_2
NO (AR) a due destinazioni: a Milano e al proprio indirizzo di residenza in Capolona
(frazione Castelluccio – AR); che il trasloco verso Milano era stato affidato direttamente dalla stessa ad altra ditta di traslochi ed era stato effettuato nei giorni 4, 5 e 6 luglio CP_2
2018; che durante le operazioni di carico, trasporto e scarico a Milano erano stati arrecati danni ai beni trasportati e all'immobile da dove essi erano stati asportati, danni contestati all'immediato verbalmente durante tali operazioni di carico/scarico e poi per iscritto;
che, infatti, la con mail dell'11.7.2018, alla quale allegava varie fotografie, lamentava che Pt_1 il lavoro non era stato effettuato a regola d'arte (rilevando specificatamente: scalfitture e righe sulla libreria Dieter Rams;
scalfitture sul tavolo;
ammaccature, Persona_1 probabilmente irreversibili, sul divano, in seta preziosa, prodotto da scalfitture su CP_3 tavolo Campo d'Oro di riga su tv Sony;
doghe del letto tatami appoggiate in ordine CP_4 sparso, senza che il letto venisse rimontato, contrariamente a quanto previsto nel preventivo e concordato;
scalfitture nel parquet dell'appartamento di San Giovanni NO prodotte dal trascinamento dei mobili;
inappropriato abbandono, per ore, di mobilia e altri beni personali in strada, con evidente violazione della privacy del cliente); che, ciononostante, era seguita diffida di pagamento da parte del legale di la quale aveva poi CP_2 manifestato una disponibilità transattiva cui non era stato dato seguito;
che, peraltro, la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto non era mai stata ricevuta dalla Pt_1 che, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., era tenuta al risarcimento del danno, CP_2 quantificabile nella somma pari a quanto detta società aveva chiesto quale corrispettivo per i traslochi oggetto di causa. La concludeva, pertanto, per la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto, previo accertamento dei danni provocati da durante il CP_2 trasloco, con vittoria di spese di lite. si costituiva deducendo che il trasloco per e da Milano era stato curato da altra CP_2 ditta (Traslochi OL S.n.c.), scelta dalla stessa la quale si era assunta l'onere di Pt_1 curare direttamente l'imballo di parte della mobilia, di inscatolare quanto necessario e di assistere a tutte le operazioni, così da renderle più veloci e meno costose;
che il trasloco si era concluso regolarmente senza alcuna contestazione al termine delle operazioni per cui erano stati sottoscritti i buoni di consegna;
che il parquet, il quale comunque presentava graffi già prima del trasloco, afferiva ad appartamento condotto in locazione dall'attrice, che quindi non era legittimata a richiedere alcun risarcimento;
che solo in seguito al conteggio inviatole, e neppure immediatamente (poiché in un primo momento la si era limitata a chiedere Pt_1 una revisione del prezzo concordato), erano state lamentate presunte inadempienze;
che i mobili non erano stati lasciati in abbandono in strada;
che la documentazione prodotta della controparte non era idonea a comprovare gli asseriti danni.
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 862/2023 depositata in data 28.9.2023, respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 1344/2018 e condannando la alla Pt_1 refusione delle spese di lite. Riteneva il primo giudice che avesse provato, per CP_2 documenti e testi, l'esecuzione del contratto di trasporto e l'importo pattuito per lo stesso e che, al contrario, la non avesse raggiunto la prova che i graffi e le ammaccature Pt_1 presenti sui mobili traslocati e sul parquet della casa di San Giovanni NO fossero stati causati dalla ditta opposta, né tantomeno che i predetti difetti, evidentemente palesi e non occulti, fossero stati tempestivamente contestati nel momento della consegna e del montaggio degli arredi. In particolare: la circostanza dedotta dal marito dell'attrice di Parte_2 aver segnalato al OL i danni al televisore, alla libreria di dePadova, al tavolino e al divano all'arrivo a Milano era stata espressamente smentita da quest'ultimo, il quale aveva riferito, invece, di aver segnalato lui al (unicamente) l'esistenza di un graffio sul televisore Parte_2 senza che ne seguisse, comunque, alcuna specifica contestazione (ma, anzi, ricevendo il OL dallo stesso , in sede di consegna degli arredi, una mancia per il lavoro Parte_2 svolto); anche il teste dipendente della Traslochi OL S.n.c., che aveva Tes_1 disimballato i mobili nella casa di Milano, aveva precisato di aver provveduto a detta operazione unitamente ad altri quattro operai, di non aver notato alcun danno nei mobili e soprattutto di non aver ricevuto alcuna contestazione in proposito;
i testi e Tes_2 Tes_3 dipendenti di avevano invece affermato di aver personalmente segnalato CP_2
l'esistenza di graffi sul parquet e sulla libreria di dePadova alla ma la medesima Pt_1 avrebbe replicato che si trattava di una libreria pregiata ma molto vecchia e “vissuta”.
Secondo il tribunale, la mancata contestazione dei vizi in sede di consegna degli arredi, unitamente a quella di elargizione di una mancia per il buon lavoro svolto, rendeva verosimile quanto dichiarato dai testi e irca la preesistenza dei graffi sui mobili. Rilevava, Tes_2 Tes_3 altresì, il primo giudice che, anche laddove si fosse raggiunta la prova di una tempestiva contestazione dei vizi, non era stata fornita alcuna prova in merito alla esatta quantificazione dei danni stessi: l'importo riferito alla seta per il rifacimento del divano era del tutto avulso da una valutazione circa il valore e la qualità del rivestimento originario, anche avuto riguardo alla sua vetustà, e il costo indicato per la riparazione del parquet non indicava di quale materiale fosse lo stesso e quale sarebbe stata la superficie danneggiata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello PRELIMINARMENTE, IN Parte_1
RITO eccependo la nullità della sentenza, poiché il giudice - non soltanto non aveva pronunciato sentenza all'esito dell'udienza di discussione orale della causa tenuta in data
13.10.2020, salvo emettere, e soltanto in data 9.11.2021, un provvedimento con cui, dando atto di imprecisati problemi “di funzionamento della consolle”, aveva fissato “per i medesimi incombenti l'udienza del 7 dicembre 2021 ore 15.00 disponendo che la stessa venga tenuta con modalità cartolare ed assegnando alle parti termini fino a cinque giorni prima della predetta udienza per il deposito di brevi note di trattazione” – ma all'esito delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione della predetta udienza del 7.12.2021 aveva depositato sentenza solo in data 28.9.2023, senza alcuna precedente lettura del dispositivo: la sentenza sarebbe quindi affetta da abnormità procedurale ed errore inescusabile del giudice che, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., avrebbe dovuto leggere il dispositivo della sentenza al termine dell'udienza del 13.10.2020 o quantomeno al termine dell'udienza del 7.12.2021, con conseguente nullità insanabile della sentenza, da dedurre, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., come motivo di gravame, senza però determinare la rimessione della causa al primo giudice.
Nel merito, ha premesso che aveva provveduto all'imballaggio di tutta la CP_2 mobilia e la Traslochi OL S.n.c. al trasbordo e al disimballaggio dei beni in Milano, salvo essersi occupata, la dell'imballaggio delle sole minuterie;
che la mancia era stata data Pt_1 ai dipendenti della Traslochi OL S.n.c. per il buon lavoro svolto, e non ai dipendenti della cioè coloro che avevano imballato e caricato i beni traslocati dall'abitazione di CP_2
San Giovanni NO, causando danni agli stessi e al parquet dell'immobile; che i danni al mobilio e al parquet erano stati tempestivamente contestati;
che l'esistenza dei danni in questione era stata confermata dalle prove testimoniali assunte in corso di causa (in particolare, quelle di ). Pertanto, risultava ampiamente dimostrato non Controparte_5 CP_ avere FA correttamente adempiuto alla prestazione contrattualmente dovuta, essendo quindi tenuta, ai sensi degli articoli 1176 e 1218 c.c., al risarcimento del danno in favore della L'entità dei danni lamentati - derivati da un non consono imballaggio Pt_1 dei beni traslocandi e dal trascinamento degli stessi sul parquet dell'abitazione dalla quale erano asportati – era stata individuata, equitativamente, nella somma pari a quanto
[...] aveva chiesto alla quale corrispettivo per i traslochi oggetto di causa, quindi CP_2 Pt_1 pari a € 6.122,57, poiché i mobili, come ricavabile dalle foto prodotte, erano di qualità eccelsa (quasi tutti “di design”), tanto che solo il costo del materiale (seta preziosa, non rammendabile) per il rivestimento del divano era superiore a € 5.000,00; inoltre la Pt_1 aveva dovuto versare alla nuova proprietaria dell'abitazione condotta in locazione in San
Giovanni NO, a causa delle gravi scalfitture del parquet provocate da CP_2
l'importo di € 2.000,00. La somma di € 6.122,57 era dunque addirittura inferiore al risarcimento dovuto.
La parte appellante ha quindi chiesto accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: preliminarmente, in rito, dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo, giudice monocratico dr.ssa Cristina Colombo, n. 862/2023, pubblicata il
02.10.2023 nella causa n. 4205/2018 R.G.; nel merito: in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Arezzo, giudice monocratico dr.ssa Cristina Colombo, n. 862/2023, pubblicata il 02.10.2023 nella causa n. 4205/2018 R.G. accogliere la presente impugnazione: - accertando che la durante le operazioni di trasloco della Controparte_2 mobilia della sig.ra effettuate nei giorni 4, 5 e 6.7.2018 ha procurato danni a Parte_1 detta mobilia e all'immobile di provenienza della stessa;
- accertando che tali danni vengono quantificati nella somma di € 6.122,57 o in quella somma, minore o maggiore, che la Corte riterrà di Giustizia;
- dichiarando, pertanto, che nulla deve la sig.ra Parte_1 all' per le operazioni di trasloco della mobilia di proprietà Controparte_2 della stessa effettuate per suo conto nei giorni 4, 5 e 6.7.2018; - revocando il decreto ingiuntivo opposto emesso il 07/8.11.18 dal Tribunale di Arezzo n. 1344/2018 (nel procedimento n. 3564/2018 R.G.); condannare la al Controparte_2 pagamento in favore della sig.ra delle spese non imponibili, imponibili e/o Parte_1 forfettarie, e delle competenze professionali di avvocato (oltre agli oneri accessori di legge) del presente e del pregresso grado di giudizio, con obbligo della di Controparte_2 restituzione quanto ad essa corrisposto dalla sig.ra in esecuzione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza appellata”.
Si è costituita in primo luogo contestando che la sentenza impugnata sia nulla, CP_2 avendo il giudice disposto la discussione nella modalità a trattazione mista, ex art. 281 quinquies c.p.c., senza alcun onere di pronunciare sentenza al termine della discussione. Nel merito, si è riportata alle difese del primo grado, in particolare evidenziando come fosse dimostrato che le prestazioni su Milano si erano concluse senza alcuna contestazione
(testimonianze OL e versamento della mancia, pagamento del servizio della ditta Tes_1
OL); anche il trasloco NO-Capolona si era concluso senza contestazioni, come comprovato dai buoni di consegna sottoscritti dalla dopo quattro giorni dalla Pt_1 conclusione dei traslochi e solo in riposta al conteggio finale inviato da la CP_2 aveva chiesto un incontro per verificare i costi, senza contestazioni sulla qualità delle Pt_1 prestazioni, che invece venivano sollevate solo il giorno seguente;
che soltanto dopo la concessione della provvisoria esecutività del d.i., per la quale il giudice aveva valorizzato la sottoscrizione dei buoni di consegna per il mobilio destinato a Capolona, la con la Pt_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., aveva precisato che i mobili danneggiati erano quelli destinati a Milano;
che se il marito della presente a Milano, avesse constatato Pt_1 danni ai mobili disimballati dalla ditta OL, non avendo elementi certi per ascriverne le cause a quest'ultima o alla ditta che li aveva imballati, certamente non avrebbe elargito alcuna mancia;
che era rimasto indimostrato che i danni al parquet fossero stati immediatamente contestati, pur essendo evidenti, così come lo erano i graffi e le scalfitture dei mobili e le condizioni del rivestimento del divano;
che i testimoni avevano riferito che i graffi e le scalfitture sui mobili erano stati segnalati dai dipendenti della ditta OL al , Parte_2 senza alcuna rimostranza, segno evidente che ne era nota la preesistenza;
che la controparte non aveva neppure adempiuto all'onere di comprovare i danni subiti, dovendo essere valutate con particolare rigore le testimonianze del coniuge della , e della sua colf, Pt_1 Parte_2
a fronte di un fascicolo fotografico privo di data e inidoneo a dare contezza della CP_5 consistenza dei danni;
che i danni al parquet, se effettivamente esistenti, avrebbero dovuto essere contestati alla dal suo locatore/proprietario e non dalla nuova proprietaria Pt_1 [...]
la quale aveva acquistato l'immobile dopo la fine della locazione con l'appellante; Per_2 che in ogni caso non vi è documentazione che comprovi l'effettivo versamento dell'importo richiesto di € 2.000,00; ugualmente non vi è prova che il tessuto di cui al preventivo in atti, peraltro relativo all'acquisto di ben 30 mt. di materiale, sia della stessa qualità del preesistente rivestimento del divano. In conclusione, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_2 impugnata, con vittoria di spese.
Ritenuto in diritto
L'eccezione di nullità della sentenza di primo grado risulta fondata.
Emerge dagli atti che, con decreto datato 9.11.2021, il G.I., dopo aver dato atto dell'”assenza per un errore di funzionamento della consolle nel fascicolo in oggetto del verbale di udienza del 13 ottobre 2020 contenente la discussione orale e la relativa sentenza”, fissava “per i medesimi incombenti l'udienza del 7 dicembre 2021 ore 15.00, disponendo che la stessa venga tenuta con modalità cartolare ed assegnando alle parti termini fino a cinque giorni prima della predetta udienza per il deposito di brevi note di trattazione”. Seguiva il seguente provvedimento: “Il giorno 07/12/2021 alle ore 15.00 nel procedimento n. 4205/2018 nell'udienza tenuta in modalità cartolare davanti al Giudice Istruttore G.O.T. dr. Cristina Colombo, tra le parti (…), dato atto di aver ricevuto le note per la trattazione scritta con le quali chiedevano: (…), sulle richieste formulate dalle parti così provvede: trattiene la causa in decisione”. Il deposito della sentenza era poi effettuato in data 28.9.2023.
Ebbene, va anzitutto ricordato come la Suprema Corte abbia ritenuto “legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n.
37 del 2020 (NDR, disciplina prorogata fino al 31.12.2022) in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022).
Invero, non sembra esservi dubbio che con il decreto pronunciato in data 9.11.2021 il G.I. intendesse fissare udienza ex art. 281 sexies c.p.c., sia pure da svolgere nelle modalità della trattazione scritta. Infatti, l'udienza del 7.12.2021 veniva fissata “per i medesimi incombenti”, cioè per la discussione orale e la pronuncia della sentenza a verbale di udienza del 13.10.2020 che, per un asserito “errore di funzionamento di consolle”, non risultava depositato nel fascicolo.
La tesi di parte appellata secondo cui il G.I. avrebbe prescelto la modalità di trattazione
“mista” di cui all'art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c., non appare fondata, non soltanto perché difettava nello specifico la necessaria richiesta di almeno una delle parti, ma anche perché il riferimento ai “medesimi incombenti” contenuta nel decreto del 9.11.2021 non può interpretarsi se non come volontà del G.I. di attenersi alla stessa modalità decisionale precedentemente disposta, ossia quella di cui all'art. 281 sexies c.p.c. Modalità che, tuttavia, quand'anche l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, prevede la pronuncia di una sentenza resa a verbale, e non separatamente. Il provvedimento reso dal giudice in data 7.12.2021 pertanto, non avrebbe potuto concludersi con il trattenimento della causa in decisione, bensì con l'immediata pronuncia della sentenza, verificandosi altrimenti, come da concorde autorevole dottrina, un vizio della fase di formazione della sentenza suscettibile di essere fatto valere in appello, nel corso del quale va rinnovata la decisione, senza la possibilità di remissione della causa al giudice di primo grado, esulandosi dalle ipotesi espressamente previste dall'art. 354 c.p.c.
Invero, la Suprema Corte ha escluso la nullità della sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice soltanto “ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge”. (Sez. 1, Sentenza n. 10453 del 14/05/2014: Nella specie, la
S.C. ha ritenuto la validità della sentenza il cui dispositivo è stato letto in udienza e le cui motivazioni sono state comunicate alle parti subito dopo la discussione attraverso la consegna di uno stampato non firmato, poi sottoscritto e depositato in cancelleria). Scopo che non può in alcun modo ritenersi raggiunto nell'ipotesi in esame, ove sia il dispositivo che le motivazioni della sentenza sono state depositate soltanto in data 28.9.2023.
Dovendosi dunque esaminare il merito della controversia, ritiene la Corte che sia da confermare il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Pt_1
Le prove testimoniali assunte in corso di causa, infatti, non consentono di ritenere che gli asseriti inadempimenti ascritti a siano stati immediatamente contestati, pur CP_2 essendo i danni lamentati incontestabilmente facilmente riconoscibili, dovendo pertanto ritenersi che le cose trasportate siano state accettate senza riserve, e quindi non presentassero vizi, e che il parquet presentasse già le scalfitture di cui si controverte.
Invero, l'assunto per cui vi sarebbe stata contestazione verbale immediata dei danni che sarebbero stati riportati dal mobilio trasportato a Milano e dal parquet dell'abitazione di San
Giovanni NO risulta sostenuto soltanto da un'unica testimonianza, quella del coniuge della , tuttavia insufficiente a comprovarlo, anche considerato che: Pt_1 Parte_2
- quanto al parquet, il teste si è limitato a dichiarare di “aver fatto presente ai F.lli FA” la presenza delle scalfitture, senza tuttavia indicare la persona fisica con cui egli avrebbe interloquito e quando: è emerso peraltro che l'imballaggio e il carico dei mobili sul camion fu eseguito dai dipendenti di e i quali tuttavia hanno Controparte_6 CP_7 riferito che il fu visto soltanto “di sfuggita” (teste e solo di “prima mattina, Parte_2 Tes_2 quando si arrivò” (teste ; CP_7
- quanto ai mobili trasportati a Milano, le dichiarazioni del risultano in contrasto Parte_2 con quanto riferito dai testi titolare della Traslochi OL s.n.c., e Testimone_4
suo dipendente, i quali hanno entrambi riferito che non fu fatta notare la Testimone_5 presenza di danni, salvo un “segno sul televisore” che fu segnalato dagli stessi dipendenti della Traslochi OL S.n.c., senza alcuna contestazione da parte del , il quale anzi Parte_2 ebbe a consegnare una mancia, che è verosimile non sarebbe stata invece data se il televisore, così come gli altri mobili, non avessero già presentato segni di usura: è infatti evidente che, se il avesse notato dei danni non preesistenti, non avendo elementi per ascriverli Parte_2
a chi aveva provveduto all'imballaggio piuttosto che alla Traslochi OL S.n.c., certamente non avrebbe espresso la sua soddisfazione riconoscendo una mancia ai dipendenti di quest'ultima.
Per completezza, si osserva come sia peraltro condivisibile anche la valutazione del primo giudice circa la totale mancanza di prova del quantum del danno subito, essendosi la Pt_1 limitata a produrre:
- un preventivo per la levigatura del parquet dell'intero appartamento (pur mostrando le fotografie in atti la presenza di scalfitture in una superficie assai contenuta) per un totale di €
1.868,80 oltre Iva, importo che peraltro non risulta ella abbia versato al proprietario dell'immobile, il solo che avrebbe potuto se mai pretendere di essere risarcito del presunto danno;
- un preventivo per il rivestimento di un divano di velluto (del cui danneggiamento non hanno riferito neppure i testi e per un importo di 680,00 oltre Iva, in cui si fa Parte_2 CP_5 peraltro riferimento alla necessità di “circa 8 mt.” di velluto, nonché il preventivo per l'acquisto di 30 mt. di velluto in seta per € 4.761,60, e quindi di un quantitativo di stoffa ben superiore a quello ritenuto necessario dal tappezziere, peraltro senza che sia stato fornito alcun elemento circa la effettiva necessità di un nuovo rivestimento e la qualità di quello preesistente.
In conclusione, la domanda della parte appellante non può essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, n. 1344/2028 del Tribunale di Arezzo, va integralmente confermato.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate secondo dispositivo sulla base vigenti criteri tabellari, secondo i parametri minimi (essendo il valore della causa prossimo a quello inferiore dello scaglione di valore di riferimento), esclusa la fase istruttoria non tenuta nel presente giudizio di appello, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
: Controparte_1
a) dichiara la nullità della sentenza n. 862/2023 pronunciata dal Tribunale di Arezzo;
b) pronunciando nel merito, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1344/2018 emesso dal Tribunale di Arezzo;
c) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, Parte_1 liquidate:
- per il primo grado, in € 2.738,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva
e Cap come per legge
- per il secondo grado, in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva
e Cap come per legge Firenze, 18/03/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
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