CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore
GILIBERTI FRANCESCO, Giudice
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 908/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sannicola
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88 DEL 16/12/2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1179 DEL 21/11/2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1937 DEL 22/11/2022 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2766 DEL 22/11/2022 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.2.2023 Ricorrente_1 impugnava n.4 avvisi di accertamento, tutti notificati il 27.12.2022, con cui il Comune di Sannicola accertava IMU aa. 2017, 2018, 2019 e 2020 in relazione ad aree edificabili ed altri immobili di proprietà del ricorrente.
Censurava gli accertamenti impugnati per 1) difetto di motivazione;
2) erronea presupposizione del valore venale delle aree edificabili assoggettate a tassazione, come da perizia allegata. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati o in subordine una rideterminazione delle imposte dovute sulla base di un minore valore venale.
Con comparsa del 17.1.2024 si costituiva il Comune di Sannicola replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con successive memorie il Comune comunicava di avere raggiunto un accordo di conciliazione con il ricorrente che ha pagato le imposte consensualmente rideterminate sicchè chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza il ricorrente confermava l'intervenuta conciliazione e chiedeva di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della conciliazione intercorsa tra le parti e del pagamento delle imposte siccome concordemente rideterminate, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore
GILIBERTI FRANCESCO, Giudice
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 908/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sannicola
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88 DEL 16/12/2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1179 DEL 21/11/2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1937 DEL 22/11/2022 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2766 DEL 22/11/2022 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.2.2023 Ricorrente_1 impugnava n.4 avvisi di accertamento, tutti notificati il 27.12.2022, con cui il Comune di Sannicola accertava IMU aa. 2017, 2018, 2019 e 2020 in relazione ad aree edificabili ed altri immobili di proprietà del ricorrente.
Censurava gli accertamenti impugnati per 1) difetto di motivazione;
2) erronea presupposizione del valore venale delle aree edificabili assoggettate a tassazione, come da perizia allegata. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati o in subordine una rideterminazione delle imposte dovute sulla base di un minore valore venale.
Con comparsa del 17.1.2024 si costituiva il Comune di Sannicola replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con successive memorie il Comune comunicava di avere raggiunto un accordo di conciliazione con il ricorrente che ha pagato le imposte consensualmente rideterminate sicchè chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza il ricorrente confermava l'intervenuta conciliazione e chiedeva di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della conciliazione intercorsa tra le parti e del pagamento delle imposte siccome concordemente rideterminate, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.