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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4597 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2597/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 10/02/1961 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Noviello e dall'avv. Antonio Cavallo
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/02/2024, la parte ricorrente in epigrafe ha premesso: di essere stata titolare di una attività commerciale (BAR) in Casal di Principe (Ce) dal
18/5/1998 al 12/09/2022, data in cui ha cessato l'attività, con le conseguenti comunicazioni all' , alla Camera di Commercio di Caserta ed al Comune di Casal di Principe;
che la CP_1 ricorrente, ricorrendone i requisiti anagrafici e contributivi, inoltrava in data 13/2/2023 istanza all' per ottenere l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui CP_1 al D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, come prorogato dal comma 283 della legge n. 145/2018; che, al termine dell'istruttoria amministrativa, l provvedeva ad accogliere la domanda CP_1
e quindi attribuiva alla sig.ra la pensione n. 043-200105060101 Cat. Parte_1
INDCOM, con decorrenza però dal 1/09/2023 e non dalla data della domanda (13/2/2023); che la sig.ra richiedeva quindi chiarimenti allo sportello di Aversa, dove le Pt_1 CP_1
1 veniva comunicato che, per la decorrenza della prestazione, l'Ente aveva tenuto conto della consegna, solo in data 2/8/2023, della autorizzazione amministrativa (licenza commerciale) al Comune di Casal di Principe, ad integrazione della comunicazione invero già precedentemente protocollata in data 12/09/2022; che l'istante, pertanto, presentava ricorso amministrativo, rimasto senza esito. Tanto premesso e sulla base di varie argomentazioni giuridiche, la parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto all'indennizzo invocato fin dalla data della domanda amministrativa ricorrendone tutti i CP_ presupposti con la condanna dell' al relativo pagamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e fino alla concreta erogazione, con vittoria delle spese del giudizio. CP_ L' è rimasta contumace.
Assegnata la causa alla scrivente in data 17.09.2025, ai sensi del decreto presidenziale n.
125/2025, in sostituzione della collega , in congedo per maternità e, Controparte_2 disposta la sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione di parte ricorrente.
La domanda è infondata e va respinta.
Com'è noto, la prestazione oggetto di causa è stata disciplinata dal d.lgs. 207/1996 (che, appunto, ha istituito l'”indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”, all'art. 1) che, all'art. 2, prescrive, quanto ai fatti costitutivi del relativo diritto, che: “L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) piu' di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu' di 57 anni di eta', se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attivita', per almeno 5 anni, in qualita' di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attivita' dal registro degli
2 esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”
Per quanto qui di interesse, l'art. 1, comma 272, legge 311/2004 ha esteso la concessione dell'indennizzo in argomento, con le medesime modalità innanzi previste, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del precitato d.lgs.
207/1996 in relazione al successivo periodo compreso tra l'1.01.2005 ed il 31.12.2007.
L'art. 19 ter del d.l. 185/2008 (conv. in l. 2/2009) ha esteso la concessione dell'indennizzo in argomento, sempre con le medesime modalità innanzi previste, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del precitato d.lgs. 207/1996 in relazione al successivo periodo compreso tra l'1.01.2009 ed il 31.12.2016. L'art. 11 ter del d.l. 101/2019 (conv. in l. 128/2019) ha esteso l'erogazione dell'indennizzo in esame, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del d.lgs. 207/1996 nel periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il 31.12.2018.
L'erogazione dell'indennizzo in esame è stata, in ultimo, stabilita in favore dei soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del d.lgs. 207/1996 in relazione al periodo decorrente dall'1.01.2019 e senza alcun limite temporale finale dall'art. 1, comma
283, della legge 145/2018. Tale ultimo intervento normativo prevede, difatti, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda [comma 283]”.
Orbene, nel caso di specie, non v'è contestazione in merito ai requisiti di cui al comma 1, del tutto pacifici tra le parti fin dalla data della domanda amministrativa. Ciò che è stato opposto in sede amministrativa è l'insussistenza della riconsegna della licenza al Comune
(prevista dal comma 2) intervenuta solo in data 2.08.2023, su domanda del 13.2.2023.
Ebbene, la parte ricorrente afferma che le condizioni di cui al comma 2° dell'art. 2 D.L.vo n. 207/1996 siano mere condizioni di erogabilità dell'indennizzo e non elementi costitutivi dello stesso e, pertanto, ininfluenti ai fini dell'insorgenza del diritto vantato.
La ricostruzione offerta dalla parte ricorrente non può essere accolta, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte sia sulla natura del beneficio domandato che dei suoi elementi costitutivi.
In concreto, la Suprema Corte ha chiarito che l'indennizzo in esame ha natura di vero e proprio ausilio per le imprese in difficoltà e costituisce, alla luce dei presupposti e dei requisiti stabiliti per la sua insorgenza dalla disciplina legislativa, un'anticipazione della
3 pensione di vecchiaia (Cfr In tal senso cfr. Cass. 24.04.2003, n. 6530 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… D'altronde, la ragione stessa della norma è dare un aiuto al commerciante che cessa lo svolgimento dell'attività, fatto che può essere desunto obiettivamente solo dalla cancellazione. Questa è un presupposto, la cui sussistenza come in ogni altra prestazione previdenziale, è necessaria per la nascita del diritto. Il ricorso è fondato. Con il decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207 fu istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale al minuto in sede fissa (anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) ovvero su aree pubbliche;
indennizzo riconosciuto agli ultrasessantaduenni ed alle ultracinquantasettenni iscritti presso l da almeno 5 anni. La disciplina avvicina questo diritto alla pensione CP_1 per molteplici aspetti: l'importo, la computabilità del periodo del relativo godimento, le modalità e le cadenze di erogazione (art. 3 primo, secondo e terzo comma dell'indicato decreto), la condizione della cancellazione dai registri (art. 2 lettera "c": cui corrisponde, per la pensione di invalidità, la cancellazione da elenchi ed albi professionali: art. 2 secondo camma della legge 12 giugno 1944 n. 222), nonché per fattori di incompatibilità
(a differenza del diritto in esame - che, avendo fondamento nella cessazione dell'attività commerciale, è incompatibile, per l'art. 4, con lo svolgimento del lavoro - la pensione di inabilità, avendo fondamento nella cessazione del reddito, è incompatibile con compensi per attività lavorativa: art. 2 quinto comma prima parte dell'indicata legge). La sua causa
(cessazione del lavoro), la sua disciplina, ed i limiti temporali entro i quali è previsto (da 62 anni a 65 per gli uomini;
da 57 anni a 60 anni per le donne), conferiscono all'indennizzo in esame la natura d'una pensione anticipata (compenso per l'anticipata cessazione dell'attività commerciale). Nel quadro di queste assonanze si colloca anche la decorrenza del diritto: il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
(art. 2 quarto comma del decreto in esame;
cui corrispondano, ad esempio, gli artt. 12 primo comma e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, per pensioni ed assegni degli invalidi civili, e l'art. 3 quarto comma della legge 11 febbraio 1980 n. 18 per l'indennità di accompagnamento). Come per altre prestazioni, la domanda è solo un- presupposto necessario al riconoscimento del diritto (un'eccezione a questa necessità è il diritto alla prestazione per infortunio sul lavoro, che trae meccanica origine dalla denuncia, cui il datore è obbligato ex art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124). L'ancoraggio della decorrenza alla domanda è stato normativamente ipotizzato in relazione alla fisiologica
(ragionevole) situazione della sussistenza (contestualmente alla domanda) di tutti i presupposti del diritto (ritenendosi che, ove si presenti la domanda per il riconoscimento
4 d'un diritto, siano presenti tutti i presupposti previsti dalla legge per la nascita del diritto stesso). Ed invero, in materia previdenziale ed assistenziale il diritto è spesso subordinato alla sussistenza di alcuni presupposti: e pertanto, anche se è previsto che il diritto decorra dal primo giorno del mese successivo alla domanda, il perfezionarsi, nel corso del procedimento amministrativo o giudiziale, di alcuni presupposti (inizialmente insussistenti) determina, pur nell'anteriorità della domanda, il differimento della decorrenza, con effetti ex nunc, all'attuarsi di questi presupposti. Ciò, ad esempio, per la pensione d'inabilità prevista dalla legge 12 giugno 1984 n. 222: nel corso del procedimento amministrativo e giudiziale possono perfezionarsi il requisito di contribuzione previsto dall'art. 4 (Corte cost. n. 335 del
1989: Cass. 16 ottobre 2001 n. 12629), la cancellazione da elenchi ed albi professionali
(art. 2 secondo comma seconda parte dell'indicata legge), e lo stesso requisito sanitario
(art. 149 disp. att. cod. proc. civ.), con il conseguente differimento della decorrenza della prestazione alla data di tale perfezionamento. Egualmente è a dirsi per il diritto all'assegno degli invalidi civili: i presupposti dello stato di invalidità, del limite di reddito e dello stato di incollocazione possono sorgere anche nel corso del giudizio, determinando il differimento della decorrenza del diritto stesso (Cass. 16 luglio 2002 n. 10313). Ciò, anche per il diritto in esame. La lettera della legge (in cui la cancellazione è prevista come espressa condizione), la natura del diritto (quale pensione anticipata), il relativo fondamento
(compenso per la cessazione dell'attività commerciale), e l'esigenza d'un oggettivo permanente riscontro del suo presupposto (l'indicata cessazione), consentono di ritenere che la decorrenza del diritto dalla domanda sia connessa alla normale preesistenza della cancellazione dai registri, e che ove la cancellazione si perfezioni nel corso del procedimento amministrativo o giudiziale, a questo perfezionamento sia differita la nascita del diritto. Né è fondata la costruzione dell'impugnata sentenza, secondo cui le condizioni previste dall'art. 2 secondo comma, che vengano ad esistenza dopo la presentazione della domanda, retroagirebbero dando efficacia al diritto dal tempo della domanda. Ed invero, da un canto, il requisito previsto dall'art. 4, costituito dalla cessazione dell'attività lavorativa, si identifica (pur per una sua parte: attività commerciale, come parte dell'attività lavorativa) con una delle condizioni previste dall'art. 2 secondo comma;
come la cessazione dell'attività commerciale (prevista dall'art. 4), anche gli altri fatti (previsti dall'art. 2 secondo comma) sono necessari per il sorgere del diritto. La distinzione formulata dal legislatore è, poi, fra requisiti (art. 2 primo comma: qualità di cui il titolare "è in possesso"; e che, essendo preesistente, attiene al rapporto stesso da cui il diritto trae origine), condizioni (art. 2 secondo comma: atti riferibili al momento della nascita del diritto,
5 e che il titolare deve porre in essere), ed incompatibilità (art. 4: svolgimento del lavoro: attività che, assumendo rilevanza solo in quanto si differenzi dalle condizioni, è posteriore alla nascita del diritto, e ne determina la cessazione)..”.
Ebbene, sulla scorta di tale interpretazione è da ritenere che sia i requisiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 2 D.L.vo n. 207/1996 che le condizioni di cui al comma 2° dell'art. 2 cit. siano veri e propri presupposti indefettibili per l'insorgenza del diritto al beneficio vantato, la cui insussistenza, pertanto, sarebbe ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo qui preteso.
In concreto, si tratta in entrambi i casi di veri e propri elementi costitutivi del diritto all'indennizzo vantato, la cui coesistenza è necessaria per la stessa insorgenza del diritto al beneficio preteso.
Alla luce, pertanto, di quanto chiaramente sancito nel succitato arresto (al quale si aderisce pienamente), la domanda non può che essere respinta atteso che alla data della domanda amministrativa non era stata effettuata la riconsegna della licenza quale condizione per accedere all'invocato beneficio, essendo la stessa intervenuta solo successivamente.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
-rigetta la domanda;
- dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 19.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2597/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) il 10/02/1961 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Noviello e dall'avv. Antonio Cavallo
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/02/2024, la parte ricorrente in epigrafe ha premesso: di essere stata titolare di una attività commerciale (BAR) in Casal di Principe (Ce) dal
18/5/1998 al 12/09/2022, data in cui ha cessato l'attività, con le conseguenti comunicazioni all' , alla Camera di Commercio di Caserta ed al Comune di Casal di Principe;
che la CP_1 ricorrente, ricorrendone i requisiti anagrafici e contributivi, inoltrava in data 13/2/2023 istanza all' per ottenere l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui CP_1 al D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, come prorogato dal comma 283 della legge n. 145/2018; che, al termine dell'istruttoria amministrativa, l provvedeva ad accogliere la domanda CP_1
e quindi attribuiva alla sig.ra la pensione n. 043-200105060101 Cat. Parte_1
INDCOM, con decorrenza però dal 1/09/2023 e non dalla data della domanda (13/2/2023); che la sig.ra richiedeva quindi chiarimenti allo sportello di Aversa, dove le Pt_1 CP_1
1 veniva comunicato che, per la decorrenza della prestazione, l'Ente aveva tenuto conto della consegna, solo in data 2/8/2023, della autorizzazione amministrativa (licenza commerciale) al Comune di Casal di Principe, ad integrazione della comunicazione invero già precedentemente protocollata in data 12/09/2022; che l'istante, pertanto, presentava ricorso amministrativo, rimasto senza esito. Tanto premesso e sulla base di varie argomentazioni giuridiche, la parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto all'indennizzo invocato fin dalla data della domanda amministrativa ricorrendone tutti i CP_ presupposti con la condanna dell' al relativo pagamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e fino alla concreta erogazione, con vittoria delle spese del giudizio. CP_ L' è rimasta contumace.
Assegnata la causa alla scrivente in data 17.09.2025, ai sensi del decreto presidenziale n.
125/2025, in sostituzione della collega , in congedo per maternità e, Controparte_2 disposta la sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione di parte ricorrente.
La domanda è infondata e va respinta.
Com'è noto, la prestazione oggetto di causa è stata disciplinata dal d.lgs. 207/1996 (che, appunto, ha istituito l'”indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”, all'art. 1) che, all'art. 2, prescrive, quanto ai fatti costitutivi del relativo diritto, che: “L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) piu' di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu' di 57 anni di eta', se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attivita', per almeno 5 anni, in qualita' di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attivita' dal registro degli
2 esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”
Per quanto qui di interesse, l'art. 1, comma 272, legge 311/2004 ha esteso la concessione dell'indennizzo in argomento, con le medesime modalità innanzi previste, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del precitato d.lgs.
207/1996 in relazione al successivo periodo compreso tra l'1.01.2005 ed il 31.12.2007.
L'art. 19 ter del d.l. 185/2008 (conv. in l. 2/2009) ha esteso la concessione dell'indennizzo in argomento, sempre con le medesime modalità innanzi previste, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del precitato d.lgs. 207/1996 in relazione al successivo periodo compreso tra l'1.01.2009 ed il 31.12.2016. L'art. 11 ter del d.l. 101/2019 (conv. in l. 128/2019) ha esteso l'erogazione dell'indennizzo in esame, anche ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del d.lgs. 207/1996 nel periodo compreso tra l'1.01.2017 ed il 31.12.2018.
L'erogazione dell'indennizzo in esame è stata, in ultimo, stabilita in favore dei soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del d.lgs. 207/1996 in relazione al periodo decorrente dall'1.01.2019 e senza alcun limite temporale finale dall'art. 1, comma
283, della legge 145/2018. Tale ultimo intervento normativo prevede, difatti, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda [comma 283]”.
Orbene, nel caso di specie, non v'è contestazione in merito ai requisiti di cui al comma 1, del tutto pacifici tra le parti fin dalla data della domanda amministrativa. Ciò che è stato opposto in sede amministrativa è l'insussistenza della riconsegna della licenza al Comune
(prevista dal comma 2) intervenuta solo in data 2.08.2023, su domanda del 13.2.2023.
Ebbene, la parte ricorrente afferma che le condizioni di cui al comma 2° dell'art. 2 D.L.vo n. 207/1996 siano mere condizioni di erogabilità dell'indennizzo e non elementi costitutivi dello stesso e, pertanto, ininfluenti ai fini dell'insorgenza del diritto vantato.
La ricostruzione offerta dalla parte ricorrente non può essere accolta, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte sia sulla natura del beneficio domandato che dei suoi elementi costitutivi.
In concreto, la Suprema Corte ha chiarito che l'indennizzo in esame ha natura di vero e proprio ausilio per le imprese in difficoltà e costituisce, alla luce dei presupposti e dei requisiti stabiliti per la sua insorgenza dalla disciplina legislativa, un'anticipazione della
3 pensione di vecchiaia (Cfr In tal senso cfr. Cass. 24.04.2003, n. 6530 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… D'altronde, la ragione stessa della norma è dare un aiuto al commerciante che cessa lo svolgimento dell'attività, fatto che può essere desunto obiettivamente solo dalla cancellazione. Questa è un presupposto, la cui sussistenza come in ogni altra prestazione previdenziale, è necessaria per la nascita del diritto. Il ricorso è fondato. Con il decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207 fu istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale al minuto in sede fissa (anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) ovvero su aree pubbliche;
indennizzo riconosciuto agli ultrasessantaduenni ed alle ultracinquantasettenni iscritti presso l da almeno 5 anni. La disciplina avvicina questo diritto alla pensione CP_1 per molteplici aspetti: l'importo, la computabilità del periodo del relativo godimento, le modalità e le cadenze di erogazione (art. 3 primo, secondo e terzo comma dell'indicato decreto), la condizione della cancellazione dai registri (art. 2 lettera "c": cui corrisponde, per la pensione di invalidità, la cancellazione da elenchi ed albi professionali: art. 2 secondo camma della legge 12 giugno 1944 n. 222), nonché per fattori di incompatibilità
(a differenza del diritto in esame - che, avendo fondamento nella cessazione dell'attività commerciale, è incompatibile, per l'art. 4, con lo svolgimento del lavoro - la pensione di inabilità, avendo fondamento nella cessazione del reddito, è incompatibile con compensi per attività lavorativa: art. 2 quinto comma prima parte dell'indicata legge). La sua causa
(cessazione del lavoro), la sua disciplina, ed i limiti temporali entro i quali è previsto (da 62 anni a 65 per gli uomini;
da 57 anni a 60 anni per le donne), conferiscono all'indennizzo in esame la natura d'una pensione anticipata (compenso per l'anticipata cessazione dell'attività commerciale). Nel quadro di queste assonanze si colloca anche la decorrenza del diritto: il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
(art. 2 quarto comma del decreto in esame;
cui corrispondano, ad esempio, gli artt. 12 primo comma e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, per pensioni ed assegni degli invalidi civili, e l'art. 3 quarto comma della legge 11 febbraio 1980 n. 18 per l'indennità di accompagnamento). Come per altre prestazioni, la domanda è solo un- presupposto necessario al riconoscimento del diritto (un'eccezione a questa necessità è il diritto alla prestazione per infortunio sul lavoro, che trae meccanica origine dalla denuncia, cui il datore è obbligato ex art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124). L'ancoraggio della decorrenza alla domanda è stato normativamente ipotizzato in relazione alla fisiologica
(ragionevole) situazione della sussistenza (contestualmente alla domanda) di tutti i presupposti del diritto (ritenendosi che, ove si presenti la domanda per il riconoscimento
4 d'un diritto, siano presenti tutti i presupposti previsti dalla legge per la nascita del diritto stesso). Ed invero, in materia previdenziale ed assistenziale il diritto è spesso subordinato alla sussistenza di alcuni presupposti: e pertanto, anche se è previsto che il diritto decorra dal primo giorno del mese successivo alla domanda, il perfezionarsi, nel corso del procedimento amministrativo o giudiziale, di alcuni presupposti (inizialmente insussistenti) determina, pur nell'anteriorità della domanda, il differimento della decorrenza, con effetti ex nunc, all'attuarsi di questi presupposti. Ciò, ad esempio, per la pensione d'inabilità prevista dalla legge 12 giugno 1984 n. 222: nel corso del procedimento amministrativo e giudiziale possono perfezionarsi il requisito di contribuzione previsto dall'art. 4 (Corte cost. n. 335 del
1989: Cass. 16 ottobre 2001 n. 12629), la cancellazione da elenchi ed albi professionali
(art. 2 secondo comma seconda parte dell'indicata legge), e lo stesso requisito sanitario
(art. 149 disp. att. cod. proc. civ.), con il conseguente differimento della decorrenza della prestazione alla data di tale perfezionamento. Egualmente è a dirsi per il diritto all'assegno degli invalidi civili: i presupposti dello stato di invalidità, del limite di reddito e dello stato di incollocazione possono sorgere anche nel corso del giudizio, determinando il differimento della decorrenza del diritto stesso (Cass. 16 luglio 2002 n. 10313). Ciò, anche per il diritto in esame. La lettera della legge (in cui la cancellazione è prevista come espressa condizione), la natura del diritto (quale pensione anticipata), il relativo fondamento
(compenso per la cessazione dell'attività commerciale), e l'esigenza d'un oggettivo permanente riscontro del suo presupposto (l'indicata cessazione), consentono di ritenere che la decorrenza del diritto dalla domanda sia connessa alla normale preesistenza della cancellazione dai registri, e che ove la cancellazione si perfezioni nel corso del procedimento amministrativo o giudiziale, a questo perfezionamento sia differita la nascita del diritto. Né è fondata la costruzione dell'impugnata sentenza, secondo cui le condizioni previste dall'art. 2 secondo comma, che vengano ad esistenza dopo la presentazione della domanda, retroagirebbero dando efficacia al diritto dal tempo della domanda. Ed invero, da un canto, il requisito previsto dall'art. 4, costituito dalla cessazione dell'attività lavorativa, si identifica (pur per una sua parte: attività commerciale, come parte dell'attività lavorativa) con una delle condizioni previste dall'art. 2 secondo comma;
come la cessazione dell'attività commerciale (prevista dall'art. 4), anche gli altri fatti (previsti dall'art. 2 secondo comma) sono necessari per il sorgere del diritto. La distinzione formulata dal legislatore è, poi, fra requisiti (art. 2 primo comma: qualità di cui il titolare "è in possesso"; e che, essendo preesistente, attiene al rapporto stesso da cui il diritto trae origine), condizioni (art. 2 secondo comma: atti riferibili al momento della nascita del diritto,
5 e che il titolare deve porre in essere), ed incompatibilità (art. 4: svolgimento del lavoro: attività che, assumendo rilevanza solo in quanto si differenzi dalle condizioni, è posteriore alla nascita del diritto, e ne determina la cessazione)..”.
Ebbene, sulla scorta di tale interpretazione è da ritenere che sia i requisiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 2 D.L.vo n. 207/1996 che le condizioni di cui al comma 2° dell'art. 2 cit. siano veri e propri presupposti indefettibili per l'insorgenza del diritto al beneficio vantato, la cui insussistenza, pertanto, sarebbe ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo qui preteso.
In concreto, si tratta in entrambi i casi di veri e propri elementi costitutivi del diritto all'indennizzo vantato, la cui coesistenza è necessaria per la stessa insorgenza del diritto al beneficio preteso.
Alla luce, pertanto, di quanto chiaramente sancito nel succitato arresto (al quale si aderisce pienamente), la domanda non può che essere respinta atteso che alla data della domanda amministrativa non era stata effettuata la riconsegna della licenza quale condizione per accedere all'invocato beneficio, essendo la stessa intervenuta solo successivamente.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
-rigetta la domanda;
- dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 19.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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