Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 2731 cod. civ., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 15538 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15538 Anno 2013 Presidente: ODDO MASSIMO Relatore: MATERA LINA Data pubblicazione: 20/06/2013 SENTENZA sul ricorso 15471-2007 proposto da: LEO FILIPPO C.F.LEOFPP28R231311K, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ASERO MILAZZO SALVATORE; – ricorrente contro 2013 1188 ORTOFRUTTA FRISENNA DI FRISENNA CARMELO P.I.03293360875, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE SOMALIA 148, presso lo STUDIO CARUSO PROCOPIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BUCOLO CARLO; 9p - controricorrente – avverso la sentenza n. 46/2007 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di PATERNO', depositata il 09/03/2007; udita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2013, n. 15538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15538 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15471-2007 proposto da:
LE PO C.F. LEFPP28R23I311K, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ASERO MILAZZO SALVATORE;
- ricorrente -
contro
ORTOFRUTTA FRISENNA DI FRISENNA RM P.I. 03293360875, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE SOMALIA 148, presso lo STUDIO CARUSO PROCOPIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BUCOLO CARLO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 46/2007 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di PATERNÒ, depositata il 09/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta UT SE di FR RM proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 18-6-2003 dal Giudice di Pace di Paternò, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di D'GO MA TE della somma di Euro 1.457,56, oltre interessi, a titolo di prezzo di una partita di arance "Valencia". L'opponente deduceva che il prezzo pattuito era di Euro 0,165 al kg. e che la quantità di merce raccolta era stata di kg. 17.290, per un totale di Euro 2.931,75; importo che era stato saldato con il pagamento di Euro 3.000,00, da essa già effettuato. Con sentenza in data 27-7-2004 il Giudice di Pace, ritenendo fondata l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta decisione proponeva appello LE IL, quale procuratore generale di D'GO MA TE.
Con sentenza in data 9-3-2007 il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Paternò, ritenendo non fornita dall'opposta la prova che il prezzo concordato dalle parti fosse quello di Euro 0,27 al kg. dalla stessa indicato, rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso LE IL, quale procuratore generale di D'GO MA TE, sulla base di due motivi.
La ditta UT SE di FR RM ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va esaminata l'eccezione proposta dalla controricorrente, di improponibilità del ricorso per difetto di poteri di rappresentanza in capo a LE IL, il quale, dichiarandosi procuratore generale di D'GO MA TE, ha rilasciato la procura ad litem al difensore.
L'eccezione è infondata.
Deve premettersi che la questione concernente la valida costituzione in giudizio di una parte per mezzo di persona che si assume essere priva di poteri rappresentativi è questione che attiene alla legittimazione processuale, per la quale la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto e può, quindi, valutare le risultanze di causa.
L'accertamento della legitimatio ad processum, infatti, riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto, salvo il limite della formazione del giudicato, anche d'ufficio ed in sede di legittimità, con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo (v. Cass. Cass. 22-4-2007 n. 3463; Cass. 11-1-1996 n. 346; Cass. 11-11- 1994 n. 9420; Cass. 5-4-1974 n. 969). Deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il potere di rappresentanza processuale, con la facoltà correlativa di nomina dei difensori, può essere attribuito solamente a soggetto investito di potere di rappresentanza di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (tra le tante v. Cass. 26-6-2007 n. 14766; Cass. Sez. Un. 14-2-1995 n. 1578; Cass. 16-12-1991 n. 13523; Cass. 23-10- 1990 n. 10287; Cass. 3-5-1990 n. 3666). Nella specie, dall'esame della produzione documentale del ricorrente risulta che con atto per notaio Sapienza dell'11-10-1985 D'GO MA ha nominato LE IL suo procuratore generale, conferendogli tutti i necessari poteri di rappresentanza sia sostanziale che processuale.
Ne consegue l'ammissibilità del ricorso in esame, sottoscritto da un avvocato nominato dal procuratore generale della D'GO, al quale quest'ultima aveva attribuito il potere di "......fare ricorsi, domande ...... presso qualsiasi grado di giudizio avanti qualunque giudice senza alcuna limitazione, nominare avvocati, procuratori, periti ed arbitri, fare conciliazioni, transazioni, eseguire sentenze e procedere ad atti esecutivi.....", e quindi anche il potere di proporre ricorso per cassazione.
2) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2731 e 2735 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le confidenze rese da FR UN al teste NA EP, quanto al prezzo (Euro 0,27 al kg.) realmente pattuito a seguito delle trattative per l'acquisto della partita di arance "Valencia", non danno luogo semplicemente ad una testimonianza de relato, ma configurano una vera e propria confessione stragiudiziale;
e ciò in quanto FR UN era mandatario, se non addirittura suo socio occulto, della ditta acquirente, dalla quale aveva ricevuto la facoltà di concludere contratti di acquisti di agrumi in nome e per conto della stessa.
Il motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame: 1) Se la dichiarazione della verità di un fatto sfavorevole alla parte di un rapporto contrattuale e favorevole all'altra, fatta da chi ha impegnato contrattualmente la prima in qualità di mandatario e/o di cointeressato nell'affare debba, così come prevede l'art. 2731 c.c., avere efficacia di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo allorché, come nel caso di specie, essa sia resa nei limiti e nei modi in cui il mandatario o controinteressato vincola la parte rappresentata, ovvero coninteressata all'affare; 2) se, ai sensi dell'art. 2730 c.c., il termine "parte" debba essere inteso in senso sostanziale, come ritiene parte ricorrente, ovvero in senso processuale, come erroneamente ritenuto dal giudice di appello, e se la confessione fatta da un controinteressato (tale dovendosi intendere FR UN alla luce del provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Paternò che ne ha rilevato la incapacità a testimoniare) ad un terzo è idonea a costituire prova liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c.. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 2731 c.c., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo alla controversia in questione;
e ciò a causa degli effetti di prova legale che vi si ricollegano a norma dei successivi artt. 2733 e 2735, i quali stabiliscono che la confessione, tanto se giudiziale quanto se stragiudiziale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta, "purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili" (Cass. 6-4-1995 n. 4015). Nella specie, pertanto, correttamente la Corte di Appello ha negato che le dichiarazioni rese da FR UN al teste (de relato) NA EP possano assumere valore probatorio, avendo dato atto, con apprezzamento in fatto non censurabile in sede di legittimità in quanto sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, che le stesse non provenivano da una parte ma da un soggetto del tutto estraneo al giudizio, essendo la ditta FR una ditta individuale, che come tale si identifica solo nella persona fisica del suo titolare, cioè FR RM.
Nè giova al ricorrente la tesi secondo cui FR UN avrebbe agito quale mandatario della ditta acquirente in occasione della conclusione del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. E invero, a parte il rilievo che dell'esistenza di un simile mandato non è fatta alcuna menzione nella sentenza impugnata, si osserva che, per le ragioni in precedenza esposte, poiché la confessione deve provenire dal soggetto legittimato in senso sostanziale a disporre del diritto controverso, non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese da chi, come mandatario, non sia titolare del diritto su cui verte la lite (Cass. 6-7-1990 n. 7125; Cass. 12-11- 1981 n. 5978; Cass. 7-5- 1976 n. 1606). 3) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 245 e 257 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che il Tribunale, nel negare l'ammissione del teste LE NO, ha violato l'art. 257 c.p.c., il quale consente al giudice di disporre, anche d'ufficio, che siano chiamate a deporre le persone alle quali i testi si riferiscono e che siano sentiti i testimoni dei quali lo stesso giudice ha ritenuto superflua l'audizione a norma dell'art. 245 c.p.c.. Rileva, infatti, che LE NO non solo era risultato teste di riferimento, in base alle dichiarazioni rese dal teste AB VA, ma era stato depennato dal Giudice di Pace come teste sovrabbondante. Sostiene che in modo contraddittorio il giudice di appello ha da un lato compresso il diritto di difesa dell'appellante, impedendogli di assumere come teste LE NO, e dall'altro ha posto a base della sua decisione la mancanza di prova certa del credito vantato dal ricorrente.
Il quesito di diriitto posto è il seguente: "Se ai sensi dell'art. 257 c.p.c. il giudice di merito è tenuto, onde consentire alla parte di fornire la prova dei fatti posti a fondamento del suo diritto, ad ammettere i testi di riferimento e, comunque, i testi ritualmente indicati e non ammessi in prime cure per presunta sovrabbondanza, quando, come nel caso di specie, la prova offerta non appare convincente e piena.
Il motivo deve essere disatteso.
Le censure mosse non si confrontano con le ragioni della decisione di rigetto della richiesta dell'appellante di assunzione del teste non ammesso in primo grado;
decisione che si basa sulla evocazione del principio di infrazionabilità della prova, il quale comporta la inammissibilità, in appello, di una prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si palesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo (tra le tante v. Cass. 20-9-2006 n. 20327; Cass. 3-3- 2005 n. 4652; Cass. 1-6-2004 n. 10473; Cass. 28-5-2003 n. 8526). In ogni caso, si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali ai sensi dell'art. 257 c.c., comma 1, esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c., costituisce una facoltà discrezionale che il giudice può
esercitare quando ritenga che dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possa trarre elementi per la formazione del proprio convincimento;
ne consegue che la chiamata dei testimoni (o il rigetto anche implicito della relativa istanza di parte) nel caso che ad essi altri testi si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, costituendo esercizio di una facoltà che presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, non è censurabile in sede di legittimità nemmeno sotto il profilo del vizio di motivazione (tra le tante v. Cass. 4-5-2009 n. 10239; Cass. 26-2-2007 n. 4384; Cass. 1-8-2002 n. 11436; Cass. 1-8-2000 n. 10077; Cass. Sez. Un. 13-1-1997 n. 263). Allo stesso modo, l'esercizio del potere del giudice di disporre l'esame di testimoni ritenuti in un primo tempo superflui o dei quali aveva consentito la rinuncia, previsto dall'art. 257 c.p.c., comma 2 presuppone la valutazione dell'opportunità e della possibilità di integrare le risultanze istruttorie con tali ulteriori mezzi, secondo un apprezzamento discrezionale che si sottrae al sindacato di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione (v. Cass. 16-2-1984 n. 1182; Cass. 20-11-1975 n. 3889). Alla luce degli enunciati principi, il ricorrente non può dolersi della mancata ammissione ex art. 257 c.c. del teste LE NO. 4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013