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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 5627/ 2024
Il giudice Dott.ssa EN RR
visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022; viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che il presente giudizio è calendarizzato per la decisione;
considerato che parte ricorrente ha depositato le note scritte e le memorie difensiva e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa EN RR, all'udienza del 05.11.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5627/2024 avente ad oggetto "opposizione decreto ingiuntivo"
TRA
nata a [...] [...] ed ivi residente Parte 1 '
C.F. 1 (nella qualità di obbligata principale), e per in C.da Piana, c.f.
il Sig. Parte 2 nato a [...] il [...], ed ivi residente in
(nella qualità di fideiussore), informati ai sensi C.da Pana, c.f. C.F. 2
dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20
del medesimo decreto e della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita prevista dagli art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/201 come da atti depositati presso lo studio, rappresentati e difesi dall'avv. GERARDO MAZZEO
), presso e nel cui studio in Contursi Terme, alla via Toppe, ( C.F. 3
34 elettivamente domiciliano;
ATTORI -
E
con socio unico costituita ai Controparte 1
sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, Iscritta al n. 35658.4 nell'elenco delle società
veicolo tenuto dalla BA d'Italia ai sensi del provvedimento della BA d'Italia del
7 giugno 2017, con Sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), rappresentata
C.F. 4 ) in e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli del Foro di Milano (c.f.
forza di procura speciale in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Barba, sito in 84014 Nocera Inferiore (SA), Via G.
Matteotti n. 30;
CONVENUTA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DEICISONE
Con atto di citazione i signori Parte 1 e Parte 2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 953/2024 del 24.05.2024 RG n. 3856/2024 reso in data 24.05.2024 dal Tribunale di Salerno con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 67.682,70 oltre interessi spese e competenze legali. Gli
opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art
33 comma 2 lettera t del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005); la violazione art 119
TUB; la carenza di legittimazione attiva e difetto di titolarità del credito azionato dall'opposta nonché l'insussistenza dello stesso;
la nullità ex art. 1815 c.c., comma II,
delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura,
contenute nel contratto oggetto della presente opposizione. Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria richiesta, istanza, deduzione, eccezione e difesa ed in accoglimento della presente opposizione così provvedere:
1. Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito fatto valere in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiararlo nullo e/o privo di effetti, perché inammissibile improponibile e infondato in fatto ed in diritto;
2. In via subordinata, respingere comunque le avverse domande in quanto infondate in fatto, destituite in diritto e non provate;
3. Condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa;
Si chiede nomina CTU contabile. Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito." In data 21.11.2024 si costituiva la asserendo laControparte 1
propria legittimazione, la titolarità e prova del credito, nonché l'infondatezza delle eccezioni di controparte. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: "voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare nel merito in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dei sig.ri e per l'effetto, condannare gli stessi in solido al Parte 1 e Parte 2
pagamento in favore dell'esponente dell'importo di 67.682,70, oltre interessi convenzionali sulla quota capitale di euro 67.472,31 dal 2/12/2019 al saldo, nonché il compenso determinato dal giudice, il rimborso spese generali di cui all'art. 2, comma 2 del D.M. 10 marzo 2014 n.
55, le spese del presente procedimento, oltre alle spese vive successive per copie, notifica e registrazione dell'emanando decreto e le successive fino al saldo, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge."
Instaurato il contradditorio, concessi i termini per il deposito delle memorie 171 ter cpc, la causa veniva rinviata per la decisione alla presente udienza con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive in ausilio alla discussione.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: "l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità
della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte".
Sulla legittimazione di Controparte 1
Parte opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della CP 1
[...] insistendo in ordine all'illegittimità della cessione del credito tra l'originaria titolare del credito BA di Credito Cooperativo di Buccino ora BA [...]
Controparte_2 (cedente) e la Controparte 1
(cessionaria). L'eccezione è infondata.
Con comparsa del 21.11.2024 la Controparte 1 si costituiva in giudizio,
deducendo di aver acquistato pro-soluto dalle Banche Cedenti, tra cui […]
Controparte 3 tutti i crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione e vantati verso debitori classificati a sofferenza.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264
c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società
cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito. L'estratto pubblicato in Gazzetta
Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione.
La verifica della legittimazione attiva, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. Nel caso di specie, parte opposta in qualità di cessionaria, già in sede monitoria, ha infatti regolarmente provato di essere legittimata ad agire per la riscossione del credito vantato nei confronti dell'opponente depositando:
1. atto di cessione del credito da BA di
Credito Cooperativo di Buccino ora BA di Credito Cooperativo Magna Grecia
Società Cooperativa a (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di Controparte 1
costituzione e risposta);
2. estratto elenco crediti ceduti con ND (cfr. allegato elenco posizioni 05122019) 3.la G.U. contenente la pubblicazione del 05/12/2019 al n. 143 (doc.
2).
Il merito
Nel merito, l'opposizione è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è
unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Ebbene, nel caso di specie, solo parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dall'opponente con la originaria titolare del credito, la notifica all'opponente della vicenda successoria nel credito, ed infine l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB
avente ad oggetto il rapporto n. 9060990731671 con ndg 4509009.
Di contro parte opponente, senza contestare di aver ricevuto la somma oggetto del mutuo, si è limitata a compiere difese generiche, non sostenute sotto il profilo documentale. Infatti, senza contestare le modalità di instaurazione del mutuo e l'utilizzo della somma erogata, si è limitata ad eccepire: la violazione dell'art 119 del TUB da parte dell'istituto bancario;
“la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto oggetto della presente opposizione, ma senza alcuna specificazione"; la del credito. L'opposizione si presenta generica e pertanto deve esseremancata prova
rigettata.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conferma del decreto Ingiuntivo n.
953/2024.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, esse sono poste a carico di parte soccombente in giudizio e applicando la riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto e di diritto ( art. 4
comma 4) sono liquidate in complessivi € 4.936,40 in applicazione dei parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 52.000,00 ad € 260.000) del DM
55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 953/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 953/2024
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna Parte 1 e Controparte_4 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.936,40 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa EN RR
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 5627/ 2024
Il giudice Dott.ssa EN RR
visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022; viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che il presente giudizio è calendarizzato per la decisione;
considerato che parte ricorrente ha depositato le note scritte e le memorie difensiva e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa EN RR, all'udienza del 05.11.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5627/2024 avente ad oggetto "opposizione decreto ingiuntivo"
TRA
nata a [...] [...] ed ivi residente Parte 1 '
C.F. 1 (nella qualità di obbligata principale), e per in C.da Piana, c.f.
il Sig. Parte 2 nato a [...] il [...], ed ivi residente in
(nella qualità di fideiussore), informati ai sensi C.da Pana, c.f. C.F. 2
dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20
del medesimo decreto e della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita prevista dagli art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/201 come da atti depositati presso lo studio, rappresentati e difesi dall'avv. GERARDO MAZZEO
), presso e nel cui studio in Contursi Terme, alla via Toppe, ( C.F. 3
34 elettivamente domiciliano;
ATTORI -
E
con socio unico costituita ai Controparte 1
sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, Iscritta al n. 35658.4 nell'elenco delle società
veicolo tenuto dalla BA d'Italia ai sensi del provvedimento della BA d'Italia del
7 giugno 2017, con Sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), rappresentata
C.F. 4 ) in e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli del Foro di Milano (c.f.
forza di procura speciale in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Barba, sito in 84014 Nocera Inferiore (SA), Via G.
Matteotti n. 30;
CONVENUTA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DEICISONE
Con atto di citazione i signori Parte 1 e Parte 2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 953/2024 del 24.05.2024 RG n. 3856/2024 reso in data 24.05.2024 dal Tribunale di Salerno con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 67.682,70 oltre interessi spese e competenze legali. Gli
opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art
33 comma 2 lettera t del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005); la violazione art 119
TUB; la carenza di legittimazione attiva e difetto di titolarità del credito azionato dall'opposta nonché l'insussistenza dello stesso;
la nullità ex art. 1815 c.c., comma II,
delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura,
contenute nel contratto oggetto della presente opposizione. Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria richiesta, istanza, deduzione, eccezione e difesa ed in accoglimento della presente opposizione così provvedere:
1. Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito fatto valere in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiararlo nullo e/o privo di effetti, perché inammissibile improponibile e infondato in fatto ed in diritto;
2. In via subordinata, respingere comunque le avverse domande in quanto infondate in fatto, destituite in diritto e non provate;
3. Condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa;
Si chiede nomina CTU contabile. Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito." In data 21.11.2024 si costituiva la asserendo laControparte 1
propria legittimazione, la titolarità e prova del credito, nonché l'infondatezza delle eccezioni di controparte. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: "voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare nel merito in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dei sig.ri e per l'effetto, condannare gli stessi in solido al Parte 1 e Parte 2
pagamento in favore dell'esponente dell'importo di 67.682,70, oltre interessi convenzionali sulla quota capitale di euro 67.472,31 dal 2/12/2019 al saldo, nonché il compenso determinato dal giudice, il rimborso spese generali di cui all'art. 2, comma 2 del D.M. 10 marzo 2014 n.
55, le spese del presente procedimento, oltre alle spese vive successive per copie, notifica e registrazione dell'emanando decreto e le successive fino al saldo, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge."
Instaurato il contradditorio, concessi i termini per il deposito delle memorie 171 ter cpc, la causa veniva rinviata per la decisione alla presente udienza con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive in ausilio alla discussione.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: "l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità
della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte".
Sulla legittimazione di Controparte 1
Parte opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della CP 1
[...] insistendo in ordine all'illegittimità della cessione del credito tra l'originaria titolare del credito BA di Credito Cooperativo di Buccino ora BA [...]
Controparte_2 (cedente) e la Controparte 1
(cessionaria). L'eccezione è infondata.
Con comparsa del 21.11.2024 la Controparte 1 si costituiva in giudizio,
deducendo di aver acquistato pro-soluto dalle Banche Cedenti, tra cui […]
Controparte 3 tutti i crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione e vantati verso debitori classificati a sofferenza.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264
c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società
cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito. L'estratto pubblicato in Gazzetta
Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione.
La verifica della legittimazione attiva, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. Nel caso di specie, parte opposta in qualità di cessionaria, già in sede monitoria, ha infatti regolarmente provato di essere legittimata ad agire per la riscossione del credito vantato nei confronti dell'opponente depositando:
1. atto di cessione del credito da BA di
Credito Cooperativo di Buccino ora BA di Credito Cooperativo Magna Grecia
Società Cooperativa a (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di Controparte 1
costituzione e risposta);
2. estratto elenco crediti ceduti con ND (cfr. allegato elenco posizioni 05122019) 3.la G.U. contenente la pubblicazione del 05/12/2019 al n. 143 (doc.
2).
Il merito
Nel merito, l'opposizione è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è
unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Ebbene, nel caso di specie, solo parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dall'opponente con la originaria titolare del credito, la notifica all'opponente della vicenda successoria nel credito, ed infine l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB
avente ad oggetto il rapporto n. 9060990731671 con ndg 4509009.
Di contro parte opponente, senza contestare di aver ricevuto la somma oggetto del mutuo, si è limitata a compiere difese generiche, non sostenute sotto il profilo documentale. Infatti, senza contestare le modalità di instaurazione del mutuo e l'utilizzo della somma erogata, si è limitata ad eccepire: la violazione dell'art 119 del TUB da parte dell'istituto bancario;
“la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto oggetto della presente opposizione, ma senza alcuna specificazione"; la del credito. L'opposizione si presenta generica e pertanto deve esseremancata prova
rigettata.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conferma del decreto Ingiuntivo n.
953/2024.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, esse sono poste a carico di parte soccombente in giudizio e applicando la riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto e di diritto ( art. 4
comma 4) sono liquidate in complessivi € 4.936,40 in applicazione dei parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 52.000,00 ad € 260.000) del DM
55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n. 953/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 953/2024
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna Parte 1 e Controparte_4 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.936,40 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa EN RR