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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8852/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8852/2024 tra
[...]
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
:
[...] [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Caterina Spinnler, sono comparsi:
Per e l'avv. TALLONE RICCARDO Si Parte_1 Parte_1 richiama a tutte le difese svolte in atti, anche in contestazione alle allegazione avversarie
Per Controparte_3
e l'avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO. Insiste
[...] Controparte_2 nell'eccezione di giudicato sostanziale della pronuncia resa dal Tribunale di Milano n.
10347/2022 e richiama tutte le difese svolte nel merito evidenziando in sintesi che difetta la prova della responsabilità e del danno
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 11
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8852/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALLONE Parte_1 C.F._1
RICCARDO ed elettivamente domiciliato in VIA LUSARDI 7 20122 MILANO presso il difensore avv. TALLONE RICCARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
TALLONE RICCARDO ed elettivamente domiciliato in VIA LUSARDI, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. TALLONE RICCARDO
ATTORI contro
Controparte_1
Co : (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO
[...] P.IVA_1
e dell'avv. GIACOIA ELENA ( ) ed elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDI ANTOLINI Controparte_2 C.F._4
LORENZO e dell'avv. GIACOIA ELENA ( ) ed elettivamente domiciliato in C.F._3 presso il difensore avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 3 di 11
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_1
e presidente della associazione Controparte_1 Controparte_2 proponendo le seguenti domande: “ nel merito: accertato e dichiarato il parziale inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato inter partes, pronunziarne la risoluzione ex art.
1453 c.c. e condannare o, in caso di inadempienza ed incapienza, il proprio Presidente CP_1
a corrispondere ai ricorrenti l'importo di € 7.000,00 o la diversa somma che Controparte_2 risulterà dovuta, a titolo di restituzione e/o di risarcimento, oltre ad € 2.554,11 o alla diversa maggiore o minor somma che risulterà dovuta per danno patrimoniale, ed oltre al risarcimento del danno non patrimoniale connesso eziologicamente alle avverse inadempienze, da quantificarsi nella misura rimessa all'equo e discrezionale apprezzamento del Giudicante, il tutto da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata. Con il favore delle spese di lite. “
Si sono costituiti i convenuti chiedendo : “ In via pregiudiziale principale Accertare e dichiarare
l'intervenuto giudicato rispetto alla materia del contendere In via pregiudiziale subordinata
Accertare e dichiarare il difetto di competenza, anche territoriale, del Giudice adito In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei danni lamentati da parte attrice Nel merito
Rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti meglio esposti in narrativa In via istruttoria Ammettere la prova testimoniale, come capitolata nelle memorie istruttorie dell' In ogni caso con vittoria delle spese di lite, Controparte_1 comprensive di rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge e successive occorrende.”
Alla prima udienza sono state interrogate liberamente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione quindi, respinte le richieste istruttorie formulate da parte convenuta, la causa è stata decisa all'udienza del 5.2.2024 a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 4 di 11 Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento da parte della al contratto di mandato Controparte_1 stipulato in data 8.12.2010 allo scopo di adottare un bambino in un paese straniero.
Più precisamente hanno riferito gli attori che la prima proposta di “abbinamento” del gennaio
2014 con il minore non è andata a buon fine, in quanto il bambino presentava Persona_1 gravi problemi di salute e gli attori hanno rinunciato all'adozione, e che la seconda proposta di abbinamento del luglio 2014 con il minore si è conclusa con l'adozione del bambino, Persona_2 come da decreto emesso dal Tribunale dei minorenni di Milano del marzo 2016 al termine del periodo di affidamento preadottivo, ma che il Tribunale di Dakar non ha emesso la sentenza di adozione plenaria per non avere l'Associazione provveduto a depositare la relativa domanda.
Lamentano gli attori, quanto al primo abbinamento, di avere ricevuto dall CP_1 un'informazione incompleta circa il deficit neurologico del bambino e di avere per tale ragione subito patrimoniale, costituito dalle spese del viaggio sostenute per conoscere il bambino, ed un danno non patrimoniale, a causa del dolore e della frustrazione conseguente alla rinuncia all'adozione, di cui hanno chiesto la liquidazione in via equitativa;
quanto al secondo abbinamento, hanno lamentato che l' convenuta avrebbe omesso di portare a CP_1 termine la pratica di adozione per la parte di essa da ultimarsi in Senegal, avendo omesso di presentare al Tribunale di Dakar la domanda di adozione plenaria, ad hanno quindi chiesto la restituzione della somma di euro 7.000,00 corrispondente a parte dei compensi pagati all'associazione, oltre al pagamento della somma di euro 2.554,11 riferiti alle spese sostenute.
Vanno respinte le eccezione pregiudiziali proposte dalla Associazione convenuta.
1 - E' infondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta con riferimento alla sentenza n.
10347/2022, pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato, con la quale il Tribunale di
Milano ha dichiarato la propria incompetenza in favore degli arbitri, a norma dell'art 15 del contratto stipulato tra le parti.
Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “essendo attualmente jus receptum il principio per cui l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario “, “ lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza “ ( Cass. SU 26.10.2020 n. 23418 ; in senso conforme cfr. Cass. SU 25.10.2013 n.
pagina 5 di 11 24153, Cass. 26.5.2014 n. 11634, Cass. S.U. 30.10.2019 n. 27847 ) e la relativa eccezione, così come la pronuncia, ha carattere processuale e ciò anche se il giudice “ per pronunciarsi sulla validità, efficacia ed operatività della clausola compromissoria [ ..]ricorre [ …] a regole appartenenti al diritto sostanziale [….] senza che si formi di norma al riguardo alcun giudicato ex art. 2909 c.c. sulla mera questione di merito ( validità dell'accordo ) che si pone di norma come premessa per la soluzione di una questione pregiudiziale di rito ..” ( Cass. S.U. 24153 del 25.10.2013 ).
Dunque, essendo la pronuncia sulla competenza in ragione di clausola di arbitrato rituale una pronuncia di rito e poiché “ la sentenza del giudice che statuisce unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito né esplicita né implicita , idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi in cui abbia esaminato e deciso delle questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza … “ ( Cass. n. 25144 del 26.11.2014 ), non si è formato alcun giudicato sulla validità della clausola compromissoria ( art. 15 del contratto ), riguardando tale accertamento non la pretesa sostanziale, bensì essendo prodromica e strumentale alla decisione esclusivamente di rito della competenza.
In conclusione, poiché la statuizione di rito dà luogo ad un giudicato formale con effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, non preclude la proposizione della domanda in altro giudizio né vincola il secondo giudice “ quanto alla giuridica esistenza e alla validità della clausola compromissoria , spettando ad essi di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti “ ( Cass. n. 21213 del 8.10.2014 )
Contrariamente a quanto statuito con la sentenza n. 10347/2022 ritiene il Tribunale che la clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto intercorso tra le parti sia invalida e che il
Tribunale adito sia competente.
Come già affermato dal primo giudice con statuizione non contestata da parte convenuta, che si
è limitata a sollevare l'eccezione di giudicato, nei rapporti tra gli attori e l'associazione convenuta trova applicazione la normativa prevista per la tutela dei consumatori, avendo gli attori stipulato il contratto quali consumatori ( art. 3 lett. a ) d.lvo 206/2005 ) ed avendo l'associazione convenuta agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale ( art. 3 lett. c del d.lvo
206/2005 ), non essendo ciò precluso dalle motivazioni sociali di tale attività.
La clausola compromissoria costituisce clausola vessatoria a norma dell'art. 33 lett. T del d.lvo
206/2005 poiché comporta una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Tale clausola è nulla a norma dell'art. 36 comma 1° del codice del consumo.
pagina 6 di 11 In presenza di un contratto soggetto alla disciplina del Codice del Consumo, ai fini della valida deroga all'autorità giudiziaria ordinaria, non è sufficiente che la clausola compromissoria sia stata oggetto di specifica approvazione scritta da parte del consumatore (ex art. 1341 cod. civ.), ma occorre che la parte che intende avvalersi della clausola fornisca la prova concreta che la stessa sia stata oggetto di specifica trattativa, a norma dell'art. 34 comma 4° del d.lvo cit ( cfr
Cass ordinanza n. 497 del 14.1.2021 ).
Nel caso in esame la clausola compromissoria, pur oggetto di specifica approvazione ex art. 1341
c.c., non è stata oggetto di trattativa: la parte convenuta si è limitata ad eccepire l'esistenza del patto compromissorio e la sua specifica sottoscrizione, non ha neppure allegato che la clausola sia stata oggetto di trattativa e ciò va escluso per trattarsi di clausola presente in un modulo prestampato dell' predisposto per tutti i clienti. CP_1
Per le stesse ragioni risulta infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Milano in favore di quello di Torino: anche in questo caso, trattandosi di contratto concluso da consumatori, la competenza è quella del foro del consumatore, dunque del Tribunale di Milano, essendo gli attori residenti a [...], la deroga della competenza in favore del Tribunale di
Torino, prevista dallo stesso art. 15 del contratto, costituisce clausola vessatoria, ex art. 33 lett. u del codice del consumo, che non è stata oggetto di trattativa tra le parti.
2 – La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per avere CP_1 ceduto il proprio ramo di azienda relativo alle adozioni all'Ente Autorizzato ASA ETS in data
24.11.2023 ( doc. 13 di parte convenuta ).
L'eccezione è infondata in quanto l'atto di cessione esclude espressamente le posizione passive dell'ente cedente che, a norma dell'art. 2 dell'atto di cessione, “ resteranno a carico esclusivo di quest'ultimo”, con ciò escludendo espressamente gli effetti successori della cessione di azienda previsti dagli artt. 2558 e 2560 c.c.
pagina 7 di 11 Senegal ed hanno scoperto che non risultava depositata la domanda di adozione plenaria e vi hanno provveduto personalmente.
La prescrizione è stata interrotta, ex art. 2943 comma 2° c.c., con l'introduzione nel 2019 del giudizio deciso con sentenza n. 10347/2022 del 21.12.2022 ed è ricominciata a decorrere, ex art. 2945 comma 2° c.c., con il passaggio in giudicato della sentenza. Il presente giudizio è stato proposto tempestivamente con atto di citazione notificato il 26.2.2024.
Nel merito le domande proposte dagli attori sono infondate e vanno respinte.
Nulla è dovuto a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale collegato al primo abbinamento con il minore . La ha avvertito gli attori prima della loro partenza Persona_3 CP_1 per il Senegal dei problemi di salute che presentava il bambino, di pochi mesi di età, nei limiti delle informazioni ricevute dall'Istituto presso il quale era ricoverato, invitandoli eventualmente a rinviare la partenza in attesa di più approfonditi accertamenti medici ed avvertendoli della possibilità di non procedere all'adozione nel caso di gravi problemi di salute del bambino. ( cfr lettera del 18.1.2014 ). Gli attori hanno deciso di partire ugualmente, sostenendo le spese del viaggio e lo stress emotivo che la situazione avrebbe potuto comportare, nel caso in cui , a seguito di più approfonditi accertamenti medici, le condizioni di salute del minore fossero risultate più gravi di quelle riscontrate all'inizio. Non risulta in alcun modo dimostrato che l' abbia nascosto agli attori informazioni in suo possesso o che non si sia attivata per CP_1 effettuare gli accertamenti medici ulteriori per esplorare la reale entità dei problemi del bambino, non avendo il potere né il tempo di farlo ( essendo gli attori partiti immediatamente ).
La legale rappresentante dell , sottoposta ad interrogatorio libero, ha riferito che CP_1 era precluso l'accesso di estranei all'orfanatrofio in cui era ricoverato e di avere Persona_1 ricevuto le informazioni sullo stato di salute del bambino ( rigidità del collo ) da suora Per_4 che era la legale rappresentante di tutti i minori presenti nella struttura ( cfr verbale udienza del
3.10.2024 ), precisando anche che gli attori, che avevano espresso il desiderio di non adottare un bambino con problemi fisici, a seguito degli ulteriori esami cui era sottoposto il bambino, avevano deciso di non adottarlo.
L'obbligazione assunta dall'associazione nei confronti degli attori è un'obbligazioni di mezzi e non di risultato, come espressamente previsto all'art. 1 del mandato ( cfr doc. 3 di parte attrice ), impegnandosi l'associazione “ a porre in essere quanto di sua spettanza per il perfezionamento della procedura , ma non può rispondere per il comportamento di soggetti terzi ( Autorità straniere
pagina 8 di 11 , consolari, uffici preposti al rilascio dei documenti del minore etc ) sui quali non ha potere di controllo . Pertanto l'Ente assiste gli aspiranti genitori adottivi nell'iter dell'adozione ma non garantisce in alcun caso l'esito della stessa .. “ e non è responsabile “per problemi medici o di salute dei bambini emersi o conosciuti successivamente alla segnalazione ..”( art. 9 del contratto ).
Pertanto, poiché la convenuta ha correttamente adempiuto al mandato, trasmettendo tempestivamente agli attori le informazione ricevute da suora ed avendo gli attori deciso Per_4 di partire subito senza attendere ulteriori accertamenti, il danno subito non è in alcun modo riferibile all'Associazione bensì ad evento non prevedibile, quali il deficit neurologico del bambino riscontrato successivamente all'arrivo degli attori in Senegal ed a seguito di approfondimenti medici ulteriori, ed alla scelta degli attori di intraprendere ugualmente il viaggio pur avvisati del problema fisico del bambino e dell'incertezza della sua effettiva gravità.
Il secondo abbinamento con il minore è avvenuto in forza del medesimo contratto e Persona_2 senza che l'Associazione convenuta abbia chiesto agli attori il pagamento di ulteriori compensi per il nuovo abbinamento ed è stato molto rapido ( nel luglio 2014 gli attori sono stati contattati dall'associazione per conoscere il bambino e si sono recati nuovamente in Senegal ). L'adozione si è conclusa positivamente: nell'agosto 2014 il Tribunale di Dakar ha emesso ordinanza di affidamento del minore in vista dell'adozione con autorizzazione a uscire dal Senegal ( doc. 18 attori ), il 20 agosto 2014 il bambino è stato portato in Italia e con provvedimento del marzo
2016, decorso il periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale dei minorenni di Milano ha decretato l'adozione del minore (cfr doc. 22 attori ).
Lamentano gli attori che l' convenuta non avrebbe portato a termine la procedura di CP_1 adozione in Senegal non avendo ottenuto la sentenza di adozione plenaria da parte del Tribunale di Dakar.
Osserva il Tribunale che, a norma dell'art. 2 del contratto, l' raccoglie la CP_1 documentazione prevista per le procedure di adozione nei diversi stati e le trasmette alle autorità straniere ma non risponde dei comportamenti di terzi, quali autorità straniere e non garantisce l'esito dell'adozione, inoltre, a norma dell'art. 10 del contratto, non risponde del “ allungamento dei tempi previsti e prevedibili per il perfezionamento dell'adozione “.
Con comunicazione del 30.1.2015 l' convenuta ha riferito agli attori che i tempi per CP_1 la pronuncia della sentenza di adozione plenaria da parte del Tribunale di Dakar erano molto lunghi ( almeno 2 anni ) e che prima della pronuncia della sentenza di Tribunale avrebbe dovuto pagina 9 di 11 emettere la “ dichiarazione di abbandono “ ( l'ordinanza è stata emessa il 20.7.2015 cfr doc. 23 )
).
Gli attori assumono che, non avendo l' provveduto a depositare la domanda per la CP_1 pronuncia della sentenza di adozione da parte del Tribunale di Dakar , vi avrebbero provveduto personalmente nell'ottobre 2017 sostenendo tutte le spese a ciò connesse. Tuttavia non hanno provato di avere depositato tale domanda, avendo prodotto un documento manoscritto su carta bianca, privo di timbri di ricezione e di attestazione dell'autorità che avrebbe ricevuto la domanda ( cfr doc. 30 di parte attrice ), e allo stesso tempo hanno riconosciuto che la pratica non è andata a buon fine e che il fascicolo presso il Tribunale di Dakar è andato smarrito.
La legale rappresentante dell' ha riferito in udienza che il Tribunale di Dakar non CP_1 emette sentenze di adozione plenaria dal 2016 e che aveva sospeso la possibilità di presentare le relative domande ( cfr verbale udienza del 3.10.2024 ). La stessa Associazione con mail del
8.1.2019, dopo che gli attori avevano deciso di adire in via autonoma il Tribunale di Dakar, in risposta alla mail degli attori in pari data, ha comunicato di averli informati con mail del 8.4.2018 della possibilità di depositare domande per la pronuncia di sentenza di adozione plenaria ( cfr doc. 32 attori ).
In sintesi non risulta in alcun modo provato che gli attori abbiano adito in via autonoma il
Tribunale di Dakar e che la mancata pronuncia della sentenza di adozione plenaria sia dipesa dall'inerzia dell'associazione che, a norma del contratto, non risponde dei ritardi dipendenti dalle autorità straniere. Tanto meno il contratto prevedeva dei tempi entro i quali l'associazione avrebbe dovuto attivarsi presso il Tribunale di così da non trovare giustificazione CP_4
l'iniziativa intrapresa autonomamente ed all'insaputa dall'ente da parte degli attori.
Per le ragioni esposte, deve escludersi l'inadempimento dell'Associazione al contratto di mandato con riferimento ad entrambi i minori e va respinta la domanda degli attori diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ), vanno poste a carico degli attori le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( 5.200/26.000 ).
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge tutte le domande proposte dagli attori, condanna gli attori a pagare all'associazione convenuta le spese del giudizio che liquida in euro
5.077,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Caterina Spinnler
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Associazione convenuta.
Trattandosi di pretesa creditoria derivante da inadempimento contrattuale, trova applicazione le prescrizione decennale.
Il danno ricollegato alla prima adozione si sarebbe prodotto, secondo la prospettazione degli attori, nel gennaio 2014, allorchè è stato rifiutato l'abbinamento con il minore , e Persona_1 quello relativo all'adozione di nell'ottobre 2017, quando gli attori si sono recati in Persona_2
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8852/2024 tra
[...]
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
:
[...] [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Caterina Spinnler, sono comparsi:
Per e l'avv. TALLONE RICCARDO Si Parte_1 Parte_1 richiama a tutte le difese svolte in atti, anche in contestazione alle allegazione avversarie
Per Controparte_3
e l'avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO. Insiste
[...] Controparte_2 nell'eccezione di giudicato sostanziale della pronuncia resa dal Tribunale di Milano n.
10347/2022 e richiama tutte le difese svolte nel merito evidenziando in sintesi che difetta la prova della responsabilità e del danno
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 11
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Spinnler
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8852/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALLONE Parte_1 C.F._1
RICCARDO ed elettivamente domiciliato in VIA LUSARDI 7 20122 MILANO presso il difensore avv. TALLONE RICCARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
TALLONE RICCARDO ed elettivamente domiciliato in VIA LUSARDI, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. TALLONE RICCARDO
ATTORI contro
Controparte_1
Co : (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO
[...] P.IVA_1
e dell'avv. GIACOIA ELENA ( ) ed elettivamente domiciliato in presso il C.F._3 difensore avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDI ANTOLINI Controparte_2 C.F._4
LORENZO e dell'avv. GIACOIA ELENA ( ) ed elettivamente domiciliato in C.F._3 presso il difensore avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 3 di 11
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_1
e presidente della associazione Controparte_1 Controparte_2 proponendo le seguenti domande: “ nel merito: accertato e dichiarato il parziale inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato inter partes, pronunziarne la risoluzione ex art.
1453 c.c. e condannare o, in caso di inadempienza ed incapienza, il proprio Presidente CP_1
a corrispondere ai ricorrenti l'importo di € 7.000,00 o la diversa somma che Controparte_2 risulterà dovuta, a titolo di restituzione e/o di risarcimento, oltre ad € 2.554,11 o alla diversa maggiore o minor somma che risulterà dovuta per danno patrimoniale, ed oltre al risarcimento del danno non patrimoniale connesso eziologicamente alle avverse inadempienze, da quantificarsi nella misura rimessa all'equo e discrezionale apprezzamento del Giudicante, il tutto da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata. Con il favore delle spese di lite. “
Si sono costituiti i convenuti chiedendo : “ In via pregiudiziale principale Accertare e dichiarare
l'intervenuto giudicato rispetto alla materia del contendere In via pregiudiziale subordinata
Accertare e dichiarare il difetto di competenza, anche territoriale, del Giudice adito In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei danni lamentati da parte attrice Nel merito
Rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti meglio esposti in narrativa In via istruttoria Ammettere la prova testimoniale, come capitolata nelle memorie istruttorie dell' In ogni caso con vittoria delle spese di lite, Controparte_1 comprensive di rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge e successive occorrende.”
Alla prima udienza sono state interrogate liberamente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione quindi, respinte le richieste istruttorie formulate da parte convenuta, la causa è stata decisa all'udienza del 5.2.2024 a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 4 di 11 Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento da parte della al contratto di mandato Controparte_1 stipulato in data 8.12.2010 allo scopo di adottare un bambino in un paese straniero.
Più precisamente hanno riferito gli attori che la prima proposta di “abbinamento” del gennaio
2014 con il minore non è andata a buon fine, in quanto il bambino presentava Persona_1 gravi problemi di salute e gli attori hanno rinunciato all'adozione, e che la seconda proposta di abbinamento del luglio 2014 con il minore si è conclusa con l'adozione del bambino, Persona_2 come da decreto emesso dal Tribunale dei minorenni di Milano del marzo 2016 al termine del periodo di affidamento preadottivo, ma che il Tribunale di Dakar non ha emesso la sentenza di adozione plenaria per non avere l'Associazione provveduto a depositare la relativa domanda.
Lamentano gli attori, quanto al primo abbinamento, di avere ricevuto dall CP_1 un'informazione incompleta circa il deficit neurologico del bambino e di avere per tale ragione subito patrimoniale, costituito dalle spese del viaggio sostenute per conoscere il bambino, ed un danno non patrimoniale, a causa del dolore e della frustrazione conseguente alla rinuncia all'adozione, di cui hanno chiesto la liquidazione in via equitativa;
quanto al secondo abbinamento, hanno lamentato che l' convenuta avrebbe omesso di portare a CP_1 termine la pratica di adozione per la parte di essa da ultimarsi in Senegal, avendo omesso di presentare al Tribunale di Dakar la domanda di adozione plenaria, ad hanno quindi chiesto la restituzione della somma di euro 7.000,00 corrispondente a parte dei compensi pagati all'associazione, oltre al pagamento della somma di euro 2.554,11 riferiti alle spese sostenute.
Vanno respinte le eccezione pregiudiziali proposte dalla Associazione convenuta.
1 - E' infondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta con riferimento alla sentenza n.
10347/2022, pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato, con la quale il Tribunale di
Milano ha dichiarato la propria incompetenza in favore degli arbitri, a norma dell'art 15 del contratto stipulato tra le parti.
Infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “essendo attualmente jus receptum il principio per cui l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario “, “ lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza “ ( Cass. SU 26.10.2020 n. 23418 ; in senso conforme cfr. Cass. SU 25.10.2013 n.
pagina 5 di 11 24153, Cass. 26.5.2014 n. 11634, Cass. S.U. 30.10.2019 n. 27847 ) e la relativa eccezione, così come la pronuncia, ha carattere processuale e ciò anche se il giudice “ per pronunciarsi sulla validità, efficacia ed operatività della clausola compromissoria [ ..]ricorre [ …] a regole appartenenti al diritto sostanziale [….] senza che si formi di norma al riguardo alcun giudicato ex art. 2909 c.c. sulla mera questione di merito ( validità dell'accordo ) che si pone di norma come premessa per la soluzione di una questione pregiudiziale di rito ..” ( Cass. S.U. 24153 del 25.10.2013 ).
Dunque, essendo la pronuncia sulla competenza in ragione di clausola di arbitrato rituale una pronuncia di rito e poiché “ la sentenza del giudice che statuisce unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito né esplicita né implicita , idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi in cui abbia esaminato e deciso delle questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza … “ ( Cass. n. 25144 del 26.11.2014 ), non si è formato alcun giudicato sulla validità della clausola compromissoria ( art. 15 del contratto ), riguardando tale accertamento non la pretesa sostanziale, bensì essendo prodromica e strumentale alla decisione esclusivamente di rito della competenza.
In conclusione, poiché la statuizione di rito dà luogo ad un giudicato formale con effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, non preclude la proposizione della domanda in altro giudizio né vincola il secondo giudice “ quanto alla giuridica esistenza e alla validità della clausola compromissoria , spettando ad essi di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti “ ( Cass. n. 21213 del 8.10.2014 )
Contrariamente a quanto statuito con la sentenza n. 10347/2022 ritiene il Tribunale che la clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto intercorso tra le parti sia invalida e che il
Tribunale adito sia competente.
Come già affermato dal primo giudice con statuizione non contestata da parte convenuta, che si
è limitata a sollevare l'eccezione di giudicato, nei rapporti tra gli attori e l'associazione convenuta trova applicazione la normativa prevista per la tutela dei consumatori, avendo gli attori stipulato il contratto quali consumatori ( art. 3 lett. a ) d.lvo 206/2005 ) ed avendo l'associazione convenuta agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale ( art. 3 lett. c del d.lvo
206/2005 ), non essendo ciò precluso dalle motivazioni sociali di tale attività.
La clausola compromissoria costituisce clausola vessatoria a norma dell'art. 33 lett. T del d.lvo
206/2005 poiché comporta una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Tale clausola è nulla a norma dell'art. 36 comma 1° del codice del consumo.
pagina 6 di 11 In presenza di un contratto soggetto alla disciplina del Codice del Consumo, ai fini della valida deroga all'autorità giudiziaria ordinaria, non è sufficiente che la clausola compromissoria sia stata oggetto di specifica approvazione scritta da parte del consumatore (ex art. 1341 cod. civ.), ma occorre che la parte che intende avvalersi della clausola fornisca la prova concreta che la stessa sia stata oggetto di specifica trattativa, a norma dell'art. 34 comma 4° del d.lvo cit ( cfr
Cass ordinanza n. 497 del 14.1.2021 ).
Nel caso in esame la clausola compromissoria, pur oggetto di specifica approvazione ex art. 1341
c.c., non è stata oggetto di trattativa: la parte convenuta si è limitata ad eccepire l'esistenza del patto compromissorio e la sua specifica sottoscrizione, non ha neppure allegato che la clausola sia stata oggetto di trattativa e ciò va escluso per trattarsi di clausola presente in un modulo prestampato dell' predisposto per tutti i clienti. CP_1
Per le stesse ragioni risulta infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Milano in favore di quello di Torino: anche in questo caso, trattandosi di contratto concluso da consumatori, la competenza è quella del foro del consumatore, dunque del Tribunale di Milano, essendo gli attori residenti a [...], la deroga della competenza in favore del Tribunale di
Torino, prevista dallo stesso art. 15 del contratto, costituisce clausola vessatoria, ex art. 33 lett. u del codice del consumo, che non è stata oggetto di trattativa tra le parti.
2 – La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per avere CP_1 ceduto il proprio ramo di azienda relativo alle adozioni all'Ente Autorizzato ASA ETS in data
24.11.2023 ( doc. 13 di parte convenuta ).
L'eccezione è infondata in quanto l'atto di cessione esclude espressamente le posizione passive dell'ente cedente che, a norma dell'art. 2 dell'atto di cessione, “ resteranno a carico esclusivo di quest'ultimo”, con ciò escludendo espressamente gli effetti successori della cessione di azienda previsti dagli artt. 2558 e 2560 c.c.
pagina 7 di 11 Senegal ed hanno scoperto che non risultava depositata la domanda di adozione plenaria e vi hanno provveduto personalmente.
La prescrizione è stata interrotta, ex art. 2943 comma 2° c.c., con l'introduzione nel 2019 del giudizio deciso con sentenza n. 10347/2022 del 21.12.2022 ed è ricominciata a decorrere, ex art. 2945 comma 2° c.c., con il passaggio in giudicato della sentenza. Il presente giudizio è stato proposto tempestivamente con atto di citazione notificato il 26.2.2024.
Nel merito le domande proposte dagli attori sono infondate e vanno respinte.
Nulla è dovuto a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale collegato al primo abbinamento con il minore . La ha avvertito gli attori prima della loro partenza Persona_3 CP_1 per il Senegal dei problemi di salute che presentava il bambino, di pochi mesi di età, nei limiti delle informazioni ricevute dall'Istituto presso il quale era ricoverato, invitandoli eventualmente a rinviare la partenza in attesa di più approfonditi accertamenti medici ed avvertendoli della possibilità di non procedere all'adozione nel caso di gravi problemi di salute del bambino. ( cfr lettera del 18.1.2014 ). Gli attori hanno deciso di partire ugualmente, sostenendo le spese del viaggio e lo stress emotivo che la situazione avrebbe potuto comportare, nel caso in cui , a seguito di più approfonditi accertamenti medici, le condizioni di salute del minore fossero risultate più gravi di quelle riscontrate all'inizio. Non risulta in alcun modo dimostrato che l' abbia nascosto agli attori informazioni in suo possesso o che non si sia attivata per CP_1 effettuare gli accertamenti medici ulteriori per esplorare la reale entità dei problemi del bambino, non avendo il potere né il tempo di farlo ( essendo gli attori partiti immediatamente ).
La legale rappresentante dell , sottoposta ad interrogatorio libero, ha riferito che CP_1 era precluso l'accesso di estranei all'orfanatrofio in cui era ricoverato e di avere Persona_1 ricevuto le informazioni sullo stato di salute del bambino ( rigidità del collo ) da suora Per_4 che era la legale rappresentante di tutti i minori presenti nella struttura ( cfr verbale udienza del
3.10.2024 ), precisando anche che gli attori, che avevano espresso il desiderio di non adottare un bambino con problemi fisici, a seguito degli ulteriori esami cui era sottoposto il bambino, avevano deciso di non adottarlo.
L'obbligazione assunta dall'associazione nei confronti degli attori è un'obbligazioni di mezzi e non di risultato, come espressamente previsto all'art. 1 del mandato ( cfr doc. 3 di parte attrice ), impegnandosi l'associazione “ a porre in essere quanto di sua spettanza per il perfezionamento della procedura , ma non può rispondere per il comportamento di soggetti terzi ( Autorità straniere
pagina 8 di 11 , consolari, uffici preposti al rilascio dei documenti del minore etc ) sui quali non ha potere di controllo . Pertanto l'Ente assiste gli aspiranti genitori adottivi nell'iter dell'adozione ma non garantisce in alcun caso l'esito della stessa .. “ e non è responsabile “per problemi medici o di salute dei bambini emersi o conosciuti successivamente alla segnalazione ..”( art. 9 del contratto ).
Pertanto, poiché la convenuta ha correttamente adempiuto al mandato, trasmettendo tempestivamente agli attori le informazione ricevute da suora ed avendo gli attori deciso Per_4 di partire subito senza attendere ulteriori accertamenti, il danno subito non è in alcun modo riferibile all'Associazione bensì ad evento non prevedibile, quali il deficit neurologico del bambino riscontrato successivamente all'arrivo degli attori in Senegal ed a seguito di approfondimenti medici ulteriori, ed alla scelta degli attori di intraprendere ugualmente il viaggio pur avvisati del problema fisico del bambino e dell'incertezza della sua effettiva gravità.
Il secondo abbinamento con il minore è avvenuto in forza del medesimo contratto e Persona_2 senza che l'Associazione convenuta abbia chiesto agli attori il pagamento di ulteriori compensi per il nuovo abbinamento ed è stato molto rapido ( nel luglio 2014 gli attori sono stati contattati dall'associazione per conoscere il bambino e si sono recati nuovamente in Senegal ). L'adozione si è conclusa positivamente: nell'agosto 2014 il Tribunale di Dakar ha emesso ordinanza di affidamento del minore in vista dell'adozione con autorizzazione a uscire dal Senegal ( doc. 18 attori ), il 20 agosto 2014 il bambino è stato portato in Italia e con provvedimento del marzo
2016, decorso il periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale dei minorenni di Milano ha decretato l'adozione del minore (cfr doc. 22 attori ).
Lamentano gli attori che l' convenuta non avrebbe portato a termine la procedura di CP_1 adozione in Senegal non avendo ottenuto la sentenza di adozione plenaria da parte del Tribunale di Dakar.
Osserva il Tribunale che, a norma dell'art. 2 del contratto, l' raccoglie la CP_1 documentazione prevista per le procedure di adozione nei diversi stati e le trasmette alle autorità straniere ma non risponde dei comportamenti di terzi, quali autorità straniere e non garantisce l'esito dell'adozione, inoltre, a norma dell'art. 10 del contratto, non risponde del “ allungamento dei tempi previsti e prevedibili per il perfezionamento dell'adozione “.
Con comunicazione del 30.1.2015 l' convenuta ha riferito agli attori che i tempi per CP_1 la pronuncia della sentenza di adozione plenaria da parte del Tribunale di Dakar erano molto lunghi ( almeno 2 anni ) e che prima della pronuncia della sentenza di Tribunale avrebbe dovuto pagina 9 di 11 emettere la “ dichiarazione di abbandono “ ( l'ordinanza è stata emessa il 20.7.2015 cfr doc. 23 )
).
Gli attori assumono che, non avendo l' provveduto a depositare la domanda per la CP_1 pronuncia della sentenza di adozione da parte del Tribunale di Dakar , vi avrebbero provveduto personalmente nell'ottobre 2017 sostenendo tutte le spese a ciò connesse. Tuttavia non hanno provato di avere depositato tale domanda, avendo prodotto un documento manoscritto su carta bianca, privo di timbri di ricezione e di attestazione dell'autorità che avrebbe ricevuto la domanda ( cfr doc. 30 di parte attrice ), e allo stesso tempo hanno riconosciuto che la pratica non è andata a buon fine e che il fascicolo presso il Tribunale di Dakar è andato smarrito.
La legale rappresentante dell' ha riferito in udienza che il Tribunale di Dakar non CP_1 emette sentenze di adozione plenaria dal 2016 e che aveva sospeso la possibilità di presentare le relative domande ( cfr verbale udienza del 3.10.2024 ). La stessa Associazione con mail del
8.1.2019, dopo che gli attori avevano deciso di adire in via autonoma il Tribunale di Dakar, in risposta alla mail degli attori in pari data, ha comunicato di averli informati con mail del 8.4.2018 della possibilità di depositare domande per la pronuncia di sentenza di adozione plenaria ( cfr doc. 32 attori ).
In sintesi non risulta in alcun modo provato che gli attori abbiano adito in via autonoma il
Tribunale di Dakar e che la mancata pronuncia della sentenza di adozione plenaria sia dipesa dall'inerzia dell'associazione che, a norma del contratto, non risponde dei ritardi dipendenti dalle autorità straniere. Tanto meno il contratto prevedeva dei tempi entro i quali l'associazione avrebbe dovuto attivarsi presso il Tribunale di così da non trovare giustificazione CP_4
l'iniziativa intrapresa autonomamente ed all'insaputa dall'ente da parte degli attori.
Per le ragioni esposte, deve escludersi l'inadempimento dell'Associazione al contratto di mandato con riferimento ad entrambi i minori e va respinta la domanda degli attori diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ), vanno poste a carico degli attori le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( 5.200/26.000 ).
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge tutte le domande proposte dagli attori, condanna gli attori a pagare all'associazione convenuta le spese del giudizio che liquida in euro
5.077,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Caterina Spinnler
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3 – E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Associazione convenuta.
Trattandosi di pretesa creditoria derivante da inadempimento contrattuale, trova applicazione le prescrizione decennale.
Il danno ricollegato alla prima adozione si sarebbe prodotto, secondo la prospettazione degli attori, nel gennaio 2014, allorchè è stato rifiutato l'abbinamento con il minore , e Persona_1 quello relativo all'adozione di nell'ottobre 2017, quando gli attori si sono recati in Persona_2