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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/07/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 14.07.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1000 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente a Parte_1
Monserrato, via Cixerri n. 44, presso l'indirizzo pec dell'Avv. Alessio ARIOTTO,
che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente,
ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. per delega allegata al presente atto,
dalla Dott.ssa , dal Dott. Paolo ATZORI e dal Dott. Gabriele Persona_1
Angelo CAMBONI, dipendenti dello stesso , domiciliati presso il CP_1
proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, sito in Cagliari via
pagina 1 Giudice Guglielmo n. 44 - 46, presso l' Controparte_2
;
[...]
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
- dichiarare tenuto e condannare il in Controparte_1
persona del pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente a titolo CP_1
di risarcimento del danno per discriminazione economica relativa al mancato
versamento della Retribuzione professionale Docenti (R.P.D) della somma di €
463,83 oltre interessi legali dalle singole scadenze a saldo;
- accertare il diritto del ricorrente a fruire della carta docente e per effetto
dichiarare tenuto a condannare il , in Controparte_1
persona del pro-tempore, al riconoscimento in suo favore della somma CP_3
di €2.000,00 quale contributo alla formazione, somma da accreditare su detta
carta;
- Condannarsi il , in persona del Controparte_1 CP_3
pro-tempore, al rimborso delle spese e del compenso dovuto al difensore con
distrazione”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“Voglia l'Il.mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione
di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva, la
domanda del ricorrente perché infondata, immotivata e non provata con vittoria
pagina 2 di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile;
2) in via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento
dell'avversa domanda disporre la compensazione delle spese processuali, previa
rideterminazione della somma effettivamente dovuta nei termini di cui in parte
espositiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti del al fine di Controparte_1
domandare la condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 463,83 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) comprensivo di TFR, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 2001 per l' anno scolastico 2020/2021, nonché la condanna dello stesso Controparte_1
all'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato in forza di plurimi contratti a tempo determinato come insegnante alle dipendenze del convenuto fin dall'anno scolastico CP_1
2020/2021 e di lavorarvi tutt'oggi;
− di non avere, per il periodo 2020/2021, percepito in busta paga la voce retributiva denominata Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.),
contrattualmente prevista solo favore dei docenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ma non in caso di contratti relativi alla copertura di esigenze diverse da
pagina 3 quelle relative al completamento dell'organico di diritto (supplenze sino al 31
agosto) o di fatto (supplenze sino al 30 giugno);
− che la misura della R.P.D. spettante per la cattedra settimanale completa è pari a 5,82 (quota R.P.D.) giornaliera e di avere espletato supplenze brevi nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto a tempo determinato con orario completo (18 ore), per un totale di 75 giorni, maturando un diritto a percepire una retribuzione professionale docente di euro 436,83 di cui 32,33 a titolo di TFR per complessivi euro 468,83 calcolata moltiplicando euro 5,82 – quota R.P.D.
giornaliera per 75 giorni e aggiungendo la quota di TFR;
− che per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 non è stata beneficiaria della c.d. Carta elettronica del valore di euro 500,00 che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio domandando il rigetto CP_1
delle avverse pretese.
In particolare, esso ha rappresentato:
- che la retribuzione professionale docente, in quanto emolumento corrisposto in proporzione al quantum dell'attività didattica svolta, non può essere concessa per le supplenze brevi e saltuarie come nel caso di specie;
pagina 4 - che per l'anno scolastico 2020/2021 il ricorrente ha svolto solo 75 giorni di supplenza e non ha quindi maturato 180 giorni di docenza nel corso dell'anno scolastico in oggetto.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Con riguardo alla retribuzione professionale docenti, occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata,
dal godimento sia della cd. retribuzione professionale docenti (R.P.D.).
In particolare, la retribuzione professionale docenti costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal CCNL per il personale del comparto scuola del 15.03.2001.
A tale proposito l'art. 7, comma 1°, CCNL cit., aveva stabilito, l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce
retributive”, e, al comma 3°, che “la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Giova, senz'altro, richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che, in materia di R.P.D., ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del
pagina 5 c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a
prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999,
sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite
dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo” (Cass. civ., Sez. L., 27.07.2018, ord. n. 20015; cfr. Cass.
civ., Sez. L., 05.03.2020, n. 6293).
La stessa Suprema Corte ha rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il
compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione
alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a
tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art.
7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione
delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa
interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la
richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il
chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi
di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere
pagina 6 rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente
corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto
che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del
comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale
docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo
indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il
successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25
del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., Sez.
L., 27.07.2018, ord. n. 20015).
Quanto al secondo motivo del contendere, ossia la mancata fruizione da parte di della cd. carta del docente, occorre premettere, anche in questo caso, Pt_1
che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi
pagina 7 con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che,
conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è
versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. CP_1
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020, n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo al ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
pagina 8 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, il ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve infatti essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
pagina 9 Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
pagina 10 In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
pagina 11 Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella vicenda scrutinata, è emerso che sulla base dello Parte_1
stato matricolare allegato dal convenuto ha espletato per l'anno CP_1
scolastico 2020/2021 almeno 75 giorni di docenza presso il CP_4
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, il ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore a esso astrattamente comparabile.
Ai fini della quantificazione delle somme spettanti ben possono essere utilizzati i conteggi esposti da in ricorso;
pertanto, corretti con riferimento alle Pt_1
pagina 12 basi di calcolo, che risultano adeguatamente messe in evidenza e comprovate documentalmente.
Va altresì riconosciuta al DEMONTIS, oltre che la somma di euro 436,50 a titolo di RPD, anche la somma di euro 32,33 a titolo di TFR (RPD: 436,50/13,5
mensilità= 32,33), in quanto il contratto per l'anno scolastico 2024/2025 si è
concluso il 30.06.2025 (doc. stato matricolare, prodotto nella memoria di costituzione).
Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_1
deve essere condannato a pagare a la somma di
[...] Parte_1
euro 468,83, a titolo di R.P.D. – Retribuzione Professionale del Docente e TFR.
Con riguardo alla domanda per l'erogazione della carta docente, alla luce dello stato matricolare prodotto dal ha espletato incarichi di CP_4 Pt_1
docenza annuali fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Il ricorrente rientra nel novero dei docenti che hanno svolto supplenze fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 e fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno) per l'anno 2024/2025 per cui il mancato riconoscimento della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere,
come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
In relazione all'anno scolastico 2023/2024, ha svolto attività di Pt_1
docenza fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), sicché egli poteva autonomamente fare richiesta del beneficio in via amministrativa in quanto il d.l.
pagina 13 13.06.2023, n. 69, conv. l. 10.08.2023, n. 103, che ha modificato la l. 13.07.2015,
n. 107, ha esteso l'opportunità di poter fare richiesta della carta docente per l'anno scolastico 2023/2024 anche ai supplenti con contratto fino al 31 agosto.
Con riguardo all'annualità 2023/2024, il , nel costituirsi in giudizio, CP_1
di fronte all'allegazione dell'inadempimento, non ha provato di avere adempiuto,
con la conseguenza che il stesso deve essere condannato a CP_1
corrispondere il beneficio anche per l'a.s. 2023/2024.
Con riguardo all'annualità 2024/2025, il ricorrente non rientra nel Pt_1
novero dei docenti che possono autonomamente e direttamente richiedere la carta docente secondo le modalità previste dal comunicato 24.06.2025 sul sito istituzionale del , che così precisa: “con le modifiche introdotte dal decreto- CP_4
legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, la Carta del docente è stata estesa,
per l'anno scolastico 2024/2025, anche ai docenti con contratto a tempo
determinato annuale per un importo pari a 500 euro.
A partire da oggi, martedì 24 giugno 2025, saranno quindi aperte le funzioni di
accesso alla piattaforma Carta del docente al personale docente con contratto a
termine fino al 31/08/2025” (https://mim.gov.it/web/guest/-/carta-del-docente-al-
via-l-accreditamento-per-i-docenti-con-contratto-a-tempo-determinato-il-bonus-
: sull'accesso diretto del Giudice ai Email_1
documenti tratti da siti istituzionali di enti pubblici, cfr. Cass. civ., Sez. L,
28.08.2014, n. 18418 e Cass. civ., Sez. III, 26.08.2020, ord. n. 17810).
Per tale ragione, il mancato riconoscimento della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti sia a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto per l'annualità 2024/2025, sia a tempo indeterminato la
pagina 14 cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto,
sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il
[...]
deve essere condannato a costituire in Controparte_1
favore di con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. Parte_1
2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma
121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi,
della somma pari a compressivi euro 2.000,00 somma di cui il ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Il convenuto deve essere condannato a rifondere CP_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in
[...]
ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dal ricorrente;
pagina 15 2. condanna il a Controparte_1
pagare a per il titolo dedotto, la somma di euro 463,83, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalle singole scadenze fino al saldo;
3. condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a erogare, in favore del ricorrente Parte_1
la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1,
[...]
comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
4. condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere delle spese CP_3 Parte_1
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.030,00 per compensi di
Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Alessio ARIOTTO, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 14.07.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
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