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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7505 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 26 febbraio 2025 e vertente
TRA
Nato a MILANO (MI) il 12/12/1967, cittadino: italiano, Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. l'Avv. SANTORO ELISABETTA GIULIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Cod. Fisc. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. l'Avv. DE LUCA ANGELA, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto – Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 23 settembre 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26 febbraio 2025, premesso di aver celebrato matrimonio con Parte_1 rito civile in data 14 febbraio 2004 nel Comune di Vigevano (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Vigevano, Anno 2004; atto n. 12; parte I;
Serie) con e che dalla loro unione Controparte_1 non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico della moglie;
chiedeva, altresì, di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento del merito nella misura di € 800,00 mensili nonché di restituirgli gli importi trattenuti dalla convenuta per la vendita dell'immobile di Vigevano, in comproprietà. Chiedeva, infine, ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c. la pronuncia, decorso il termine di legge, anche del divorzio.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva aderendo alla pronuncia di Controparte_1 separazione e poi di divorzio, chiedendo il rigetto delle domande di avversarie in quanto illegittime e infondate;
in via riconvenzionale chiedeva l'addebito al marito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 23 settembre 2025 davanti al Giudice
Delegato, le parti presenti confermavano, dapprima, le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 17 giugno 2025 e poi del 16 settembre 2025, più specificatamente confermavano la rinuncia reciproca alle rispettive domande di addebito.
Dopo discussioni parte attrice confermava di essere disponibile ad avere un assegno di mantenimento nella misura di € 200 al mese. Parte convenuta dichiarava invece di essere pronta a dare al sig. la metà Pt_1 dell'importo netto della vendita dell'immobile di Vigevano pari alla somma di € 13.263,25. Il difensore di parte attrice con riferimento a tale somma dichiarava con il proprio assistito di accettare tale somma quale corrispettivo dovuto al sig. per la vendita dell'immobile di Vigevano, per la quota del 50% di competenza Pt_1 del predetto. Conseguentemente dichiarava di rinunciare alla domanda di restituzione degli importi trattenuti per la vendita della casa e agli ulteriori importi indicati al punto 2) del ricorso. Parte convenuta dichiarava di accettare tale rinuncia.
Dopo ulteriori discussioni con richiesta alla parte attrice di documentazione economica mancante e con interlocuzioni del Giudice, interveniva la signora che così dichiarava: “quando hanno revocato a mio CP_1 marito l'accompagnamento, abbiamo fatto ricorso contro il dinego dell'accompagnamento e abbiamo vinto, dopo di che gli è stato riconosciuto con gli arretrati. Confermo che inizialmente le due somme elargite dall'Inps per mio marito nel valore complessivo di € 865 (adesso € 878 ma è cifra a volte variabile) sono state prima accreditate sul conto comune nostro poi da quando mio marito si è trasferito a casa della madre nel marzo 2024 circa, su pretesa di mia suocera signora anzi un vero e proprio diktat, la somma la giravo dal nostro Pt_2 conto comune al conto intestato solo alla signora a volte giravo un importo un pò più basso se avevo Pt_2
pagina 2 di 6 anticipato delle spese tipo l'Houser per i trasporti che faceva a mio marito, ma sempre indicando e documentando la relativa spesa;
a volte ho versato anche € 2000 se c'erano arretrati. Ad un certo punto ho visto che la pensione non veniva più accreditata sul nostro conto comune.”
Parte attrice sig. così dichiarava:” si mi ricordo di essere andato via di casa e di essere andato da mia Pt_1 madre. adesso frequento il centro diurno, ci cado qualche giornata in settimana, vediamo cosa fare nei prossimi giorni. Magari cuciniamo, adesso è tanto che non cucino,. Ci sono dei ragazzi che vengono lì con me. Con mia madre sto bene e lei pure. Cucina lei e mi prepara da mangiare. Fa tutto lei, io faccio quello che posso poi però magari lei dice che non va bene. Comunque aiuto in casa. Per i soldi ci pensa tutto mia madre. Ogni tanto vado in banca con lei. Ad esempio un giorno dovevamo aprire un conto corrente solo mio e allora siamo andati. Era la banca credit agricole, lì vengono accreditati i soldi della pensione. La spesa la fa sempre mia mamma. E' difficile che io compri qualcosa. Non ho mai soldi ultimamente a disposizione non mi servono anche adesso non ho il portafogli. Mia madre usa un bancomat sul suo conto. Io so che mi arriva la pensione ma non so come viene utilizzata ”
Dopo ampia discussione, le parti con i difensori, stante la complessità della situazione del sig. in attesa Pt_1 anche che l'avv. Santoro facesse chiarezza e acquisisse la documentazione bancaria completa di tutti i conti correnti intestati o cointestati al sig. e verificasse l'importo esatto su cui lo stesso potesse fare affidamento Pt_1 eventualmente richiedendone un aumento presso gli uffici competenti o comunque l'inserimento dello stesso in una struttura di assistenziale anche giornaliera, dichiaravano di potere raggiungere un accordo a chiusura solo della presente fase, senza rinuncia alcuna alle rispettive domande, in particolare l'avv. Santoro alla domanda di mantenimento riservandosi poi di richiedere una assegno anche eventualmente divorzile di natura assistenziale,
l'avv. De Luca per parte convenuta insistendo comunque nel rigetto anche di un eventuale assegno divorzile, ferme comunque le rinunce alle domande di addebito con contestuale accettazione.
L'accordo raggiunto nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Nessun assegno di mantenimento viene riconosciuto al sig Pt_1
Le parti chiedono, pertanto, la pronuncia di sentenza di separazione e che venga fissata, con ordinanza, a distanza di un anno, udienza per provvedere sul divorzio attesa la richiesta ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
L'avv. Santoro, anche su richiesta di parte convenuta, si obbliga a produrre la seguente documentazione mancante:
Cedolini dell'Inps relativi alla pensione/indennità di accompagnamento dell'ultimo anno fino alla data di deposito;
Movimentazione bancaria completa con saldo finale di tutti i conti correnti intestati al sig. o cointestati Pt_1
(con la madre signora ), di cui uno presso Credit Agricole e un altro presso BPM o altri istituti Parte_3 bancari da accertare, degli ultimi tre anni con saldo finale;
Contratto di vendita della casa di Intra avvenuto a luglio 2025;
Parte attrice dà atto di non aver articolato istanze istruttorie
pagina 3 di 6 Parte convenuta a questo punto stante il deposito della documentazione mancante rinuncia alle altre istanze istruttorie articolate.”
All'esito della discussione il Giudice, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, come sopra riportato, così provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Non emette ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti atteso che le parti hanno concordato di non prevedere alcun assegno di mantenimento in favore del sig. Pt_1
3) Ordina alla parte attrice di produrre entro il 28 novembre 2025 la seguente documentazione:
- Cedolini dell'Inps relativi alla pensione/indennità di accompagnamento dell'ultimo anno fino alla data di deposito;
-Movimentazione bancaria completa con saldo finale di tutti i conti correnti intestati al sig. o cointestati Pt_1
(con la madre signora ), di cui uno presso Credit Agricole e un altro presso BPM o altri istituti Parte_3 bancari da accertare, degli ultimi tre anni con saldo finale;
- Contratto di vendita della casa di Intra avvenuto a luglio 2025;
4) Prende atto che le parti hanno rinunciato alle rispettive domande di addebito con contestuale accettazione, parte attrice anche alla domanda di cui al punto 2) del ricorso con accettazione di controparte e parte convenuta alle ulteriori istanze istruttorie articolate;
5) Rimette al Collegio per la pronuncia di sentenza di separazione, riservando poi con ordinanza di fissare udienza per la prosecuzione del Giudizio per la richiesta pronuncia di divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Le parti si riservano di valutare la possibilità di procedere ex art. 473 bis 51 c.p.c.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione, portandola al Collegio, in attesa di eventuali nuove richieste, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in data 14 febbraio 2004 nel Comune di Vigevano (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vigevano, Anno 2004; atto n. 12; parte I;
Serie).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge,
pagina 4 di 6 di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base delle domande anche di addebito reciproco, l'interruzione della convivenza da tempo senza che sia stata possibile la ricostituzione di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, primo comma c.c., come da domanda congiunta di entrambe le parti.
Le domande rispettivamente avanzate di addebito sono state rinunciate, con contestuale accettazione della rinuncia di controparte.
Parte attrice, come da accordo raggiunto all'esito dell'udienza di prima comparizione, ha concordato che non venisse previsto un assegno di mantenimento in favore del sig. in attesa poi di acquisire e produrre Parte_1 tutta la documentazione mancante. Le parti hanno, altresì, definito in udienza la questione relativa al corrispettivo della vendita dell'ex casa coniugale in Vigevano, per la quota del 50% richiesta dal sig. con Pt_1 conseguente rinuncia di parte attrice alla domanda relativa di cui al punto 2) del ricorso, peraltro inammissibile nel presente giudizio e esulante dalla competenza del Tribunale adito;
rinuncia accettata dalla parte convenuta.
Nessuna altra statuizione, quindi, va pronunciata in questa sede.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la pronuncia di divorzio, decorso il termine di legge, come da richiesta di entrambe le parti.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa,
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 23 settembre 2025 come verbalizzato e sopra riportato e preso atto, altresì, della rinuncia delle parti alle reciproche domande di addebito e di parte attrice alla domanda relativa alla restituzione della metà del corrispettivo della vendita della casa di Vigevano, con contestuali rispettive accettazioni di controparte, così decide;
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, primo comma c.c. di e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile in data 14 febbraio 2004 nel Comune di Vigevano (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vigevano, Anno 2004; atto n. 12; parte I;
Serie);
pagina 5 di 6 2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.;
3) SPESE DI LITE al definitivo, all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art 473 bis. 49 c.p.c;
4) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vigevano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 26 febbraio 2025 e vertente
TRA
Nato a MILANO (MI) il 12/12/1967, cittadino: italiano, Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. l'Avv. SANTORO ELISABETTA GIULIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Cod. Fisc. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. l'Avv. DE LUCA ANGELA, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto – Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 23 settembre 2025
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26 febbraio 2025, premesso di aver celebrato matrimonio con Parte_1 rito civile in data 14 febbraio 2004 nel Comune di Vigevano (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Vigevano, Anno 2004; atto n. 12; parte I;
Serie) con e che dalla loro unione Controparte_1 non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico della moglie;
chiedeva, altresì, di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento del merito nella misura di € 800,00 mensili nonché di restituirgli gli importi trattenuti dalla convenuta per la vendita dell'immobile di Vigevano, in comproprietà. Chiedeva, infine, ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c. la pronuncia, decorso il termine di legge, anche del divorzio.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva aderendo alla pronuncia di Controparte_1 separazione e poi di divorzio, chiedendo il rigetto delle domande di avversarie in quanto illegittime e infondate;
in via riconvenzionale chiedeva l'addebito al marito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 23 settembre 2025 davanti al Giudice
Delegato, le parti presenti confermavano, dapprima, le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 17 giugno 2025 e poi del 16 settembre 2025, più specificatamente confermavano la rinuncia reciproca alle rispettive domande di addebito.
Dopo discussioni parte attrice confermava di essere disponibile ad avere un assegno di mantenimento nella misura di € 200 al mese. Parte convenuta dichiarava invece di essere pronta a dare al sig. la metà Pt_1 dell'importo netto della vendita dell'immobile di Vigevano pari alla somma di € 13.263,25. Il difensore di parte attrice con riferimento a tale somma dichiarava con il proprio assistito di accettare tale somma quale corrispettivo dovuto al sig. per la vendita dell'immobile di Vigevano, per la quota del 50% di competenza Pt_1 del predetto. Conseguentemente dichiarava di rinunciare alla domanda di restituzione degli importi trattenuti per la vendita della casa e agli ulteriori importi indicati al punto 2) del ricorso. Parte convenuta dichiarava di accettare tale rinuncia.
Dopo ulteriori discussioni con richiesta alla parte attrice di documentazione economica mancante e con interlocuzioni del Giudice, interveniva la signora che così dichiarava: “quando hanno revocato a mio CP_1 marito l'accompagnamento, abbiamo fatto ricorso contro il dinego dell'accompagnamento e abbiamo vinto, dopo di che gli è stato riconosciuto con gli arretrati. Confermo che inizialmente le due somme elargite dall'Inps per mio marito nel valore complessivo di € 865 (adesso € 878 ma è cifra a volte variabile) sono state prima accreditate sul conto comune nostro poi da quando mio marito si è trasferito a casa della madre nel marzo 2024 circa, su pretesa di mia suocera signora anzi un vero e proprio diktat, la somma la giravo dal nostro Pt_2 conto comune al conto intestato solo alla signora a volte giravo un importo un pò più basso se avevo Pt_2
pagina 2 di 6 anticipato delle spese tipo l'Houser per i trasporti che faceva a mio marito, ma sempre indicando e documentando la relativa spesa;
a volte ho versato anche € 2000 se c'erano arretrati. Ad un certo punto ho visto che la pensione non veniva più accreditata sul nostro conto comune.”
Parte attrice sig. così dichiarava:” si mi ricordo di essere andato via di casa e di essere andato da mia Pt_1 madre. adesso frequento il centro diurno, ci cado qualche giornata in settimana, vediamo cosa fare nei prossimi giorni. Magari cuciniamo, adesso è tanto che non cucino,. Ci sono dei ragazzi che vengono lì con me. Con mia madre sto bene e lei pure. Cucina lei e mi prepara da mangiare. Fa tutto lei, io faccio quello che posso poi però magari lei dice che non va bene. Comunque aiuto in casa. Per i soldi ci pensa tutto mia madre. Ogni tanto vado in banca con lei. Ad esempio un giorno dovevamo aprire un conto corrente solo mio e allora siamo andati. Era la banca credit agricole, lì vengono accreditati i soldi della pensione. La spesa la fa sempre mia mamma. E' difficile che io compri qualcosa. Non ho mai soldi ultimamente a disposizione non mi servono anche adesso non ho il portafogli. Mia madre usa un bancomat sul suo conto. Io so che mi arriva la pensione ma non so come viene utilizzata ”
Dopo ampia discussione, le parti con i difensori, stante la complessità della situazione del sig. in attesa Pt_1 anche che l'avv. Santoro facesse chiarezza e acquisisse la documentazione bancaria completa di tutti i conti correnti intestati o cointestati al sig. e verificasse l'importo esatto su cui lo stesso potesse fare affidamento Pt_1 eventualmente richiedendone un aumento presso gli uffici competenti o comunque l'inserimento dello stesso in una struttura di assistenziale anche giornaliera, dichiaravano di potere raggiungere un accordo a chiusura solo della presente fase, senza rinuncia alcuna alle rispettive domande, in particolare l'avv. Santoro alla domanda di mantenimento riservandosi poi di richiedere una assegno anche eventualmente divorzile di natura assistenziale,
l'avv. De Luca per parte convenuta insistendo comunque nel rigetto anche di un eventuale assegno divorzile, ferme comunque le rinunce alle domande di addebito con contestuale accettazione.
L'accordo raggiunto nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Nessun assegno di mantenimento viene riconosciuto al sig Pt_1
Le parti chiedono, pertanto, la pronuncia di sentenza di separazione e che venga fissata, con ordinanza, a distanza di un anno, udienza per provvedere sul divorzio attesa la richiesta ex art. 473 bis. 49 c.p.c..
L'avv. Santoro, anche su richiesta di parte convenuta, si obbliga a produrre la seguente documentazione mancante:
Cedolini dell'Inps relativi alla pensione/indennità di accompagnamento dell'ultimo anno fino alla data di deposito;
Movimentazione bancaria completa con saldo finale di tutti i conti correnti intestati al sig. o cointestati Pt_1
(con la madre signora ), di cui uno presso Credit Agricole e un altro presso BPM o altri istituti Parte_3 bancari da accertare, degli ultimi tre anni con saldo finale;
Contratto di vendita della casa di Intra avvenuto a luglio 2025;
Parte attrice dà atto di non aver articolato istanze istruttorie
pagina 3 di 6 Parte convenuta a questo punto stante il deposito della documentazione mancante rinuncia alle altre istanze istruttorie articolate.”
All'esito della discussione il Giudice, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, come sopra riportato, così provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Non emette ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti atteso che le parti hanno concordato di non prevedere alcun assegno di mantenimento in favore del sig. Pt_1
3) Ordina alla parte attrice di produrre entro il 28 novembre 2025 la seguente documentazione:
- Cedolini dell'Inps relativi alla pensione/indennità di accompagnamento dell'ultimo anno fino alla data di deposito;
-Movimentazione bancaria completa con saldo finale di tutti i conti correnti intestati al sig. o cointestati Pt_1
(con la madre signora ), di cui uno presso Credit Agricole e un altro presso BPM o altri istituti Parte_3 bancari da accertare, degli ultimi tre anni con saldo finale;
- Contratto di vendita della casa di Intra avvenuto a luglio 2025;
4) Prende atto che le parti hanno rinunciato alle rispettive domande di addebito con contestuale accettazione, parte attrice anche alla domanda di cui al punto 2) del ricorso con accettazione di controparte e parte convenuta alle ulteriori istanze istruttorie articolate;
5) Rimette al Collegio per la pronuncia di sentenza di separazione, riservando poi con ordinanza di fissare udienza per la prosecuzione del Giudizio per la richiesta pronuncia di divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Le parti si riservano di valutare la possibilità di procedere ex art. 473 bis 51 c.p.c.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione, portandola al Collegio, in attesa di eventuali nuove richieste, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in data 14 febbraio 2004 nel Comune di Vigevano (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vigevano, Anno 2004; atto n. 12; parte I;
Serie).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge,
pagina 4 di 6 di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base delle domande anche di addebito reciproco, l'interruzione della convivenza da tempo senza che sia stata possibile la ricostituzione di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, primo comma c.c., come da domanda congiunta di entrambe le parti.
Le domande rispettivamente avanzate di addebito sono state rinunciate, con contestuale accettazione della rinuncia di controparte.
Parte attrice, come da accordo raggiunto all'esito dell'udienza di prima comparizione, ha concordato che non venisse previsto un assegno di mantenimento in favore del sig. in attesa poi di acquisire e produrre Parte_1 tutta la documentazione mancante. Le parti hanno, altresì, definito in udienza la questione relativa al corrispettivo della vendita dell'ex casa coniugale in Vigevano, per la quota del 50% richiesta dal sig. con Pt_1 conseguente rinuncia di parte attrice alla domanda relativa di cui al punto 2) del ricorso, peraltro inammissibile nel presente giudizio e esulante dalla competenza del Tribunale adito;
rinuncia accettata dalla parte convenuta.
Nessuna altra statuizione, quindi, va pronunciata in questa sede.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la pronuncia di divorzio, decorso il termine di legge, come da richiesta di entrambe le parti.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa,
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 23 settembre 2025 come verbalizzato e sopra riportato e preso atto, altresì, della rinuncia delle parti alle reciproche domande di addebito e di parte attrice alla domanda relativa alla restituzione della metà del corrispettivo della vendita della casa di Vigevano, con contestuali rispettive accettazioni di controparte, così decide;
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, primo comma c.c. di e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile in data 14 febbraio 2004 nel Comune di Vigevano (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vigevano, Anno 2004; atto n. 12; parte I;
Serie);
pagina 5 di 6 2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.;
3) SPESE DI LITE al definitivo, all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art 473 bis. 49 c.p.c;
4) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vigevano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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