Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 25/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- consigliere 3) Dott. Michele CAMPANALE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 267 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 826/2020 (RG 10494/2015) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad estratti di ruolo per contributi previdenziali, promossa da: in persona del legale rappresentante Parte 1
pro tempore, rappr. e difesa dall'avv. E. PACIFICO
- Appellante - contro rappr. e difeso dagli avv.ti G. ALTAVILLA e M. CANE' CP 1
-Appellata-
[1
]E
in persona del Presidente pro tempore, Controparte 2 anche in qualità di mandatario di CP 3
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, F. CERTOMA', A. BRANCACCIO
E
in persona del Controparte_4
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. F. BIANCO
[
E 1
]
Controparte_5
OGGETTO: "Opposizione ad estratti di ruolo"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 2Con ricorso in appello depositato in data 1/7/2020 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha dichiarato ammissibile la opposizione ad estratti di ruolo relativi a numerose cartelle esattoriali non opposte, accogliendo l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica delle cartelle. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere ritenuto vi fosse interesse ad impugnare gli estratti di ruolo, nonostante non fosse stato compiuto alcun atto di esecuzione;
contestava in ogni caso il merito della decisione, in quanto nessuna prescrizione era intervenuta avendo essa inviato diversi atti interruttivi.
L'appellante ha concluso chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e in subordine la sua infondatezza.
.CP L' ha aderito all'appello di chiedendone l'accoglimento. Allo stesso modo l'CP_7 Pt 1
L'appello è fondato. CP 1 ha precisato nel ricorso introduttivo di stare proponendo un'azione CP di accertamento negativo del credito di e CP 7 avendo appreso di una consistente posizione debitoria da un estratto di ruolo acquisito nel 2015. È pacifico che nessun atto di esecuzione fosse stato compiuto da Pt 1 al quale egli si opponeva. Il ricorso dunque non poteva qualificarsi come una opposizione all'esecuzione in mancanza di un qualsivoglia atto di esecuzione da parte di
Parte 2 L'azione giudiziaria allora andava inquadrata nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del debito. Tale azione tuttavia, sulla cui ammissibilità la giurisprudenza è stata incerta per anni e di ciò ne ha dato atto anche il giudice di primo grado, non è più possibile dopo l'intervento legislativo(L 215/2021), che ha delimitato le ipotesi in cui può impugnarsi un estratto di ruolo proponendo azione di accertamento negativo del debito. In particolare si sostiene in giurisprudenza che “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione "1. In ultimo è intervenuta la Cassazione a sezioni unite prendendo posizione sull'applicabilità retroattiva della legge 215/2021, che ha limitato l'impugnazione degli estratti di ruolo, sostenendo che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come converito dalla 1. n. 215 dell 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio "2
Pertanto nel caso di specie, in base all'orientamento prevalente della giurisprudenza ma soprattutto in virtù della novella legislativa sul punto, che ha efficacia retroattiva applicandosi ai giudizi pendenti, non era possibile impugnare l'estratto di ruolo non ricorrendo in concreto alcuna ipotesi tra quelle in cui la legge consente l'opposizione ad estratto di ruolo.
Di conseguenza l'appello deve essere accolto e dichiarata inammissibile l'opposizione spiegata da
CP_1 in primo grado.
La sopravvenienza della legge citata e le incertezze giurisprudenziali in materia di impugnabilità degli estratti di ruolo giustificano la compensazione integrale delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile l'opposizione ad estratti di ruolo. Spese compensate di ambedue i gradi.
Taranto, 14/5/2025
Il Relatore
Il Presidente
dott A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. 3-, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022
2 Sez. U-, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022