TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/08/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 8571/2021 R.G. promossa
DA
, Parte_1
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Martinelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
CONTRO
, CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Zanni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA
E
, Controparte_2
residente in [...], p.zza Libertà, n. 3,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: divisione endoesecutiva.
CONCLUSIONI Per l'attore: come da atto telematico depositato il 05.06.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta: come da atto telematico depositato il 09.06.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto della citazione e della comparsa di costituzione e risposta della CP_1
tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, si rileva quanto appresso.
Deve dichiararsi, in primis, la contumacia del , il quale, ancorchè regolarmente evocato, non CP_2 si è costituito in giudizio.
E' incontestato e documentalmente provato (vd. sub doc. fasc. attoreo e decreto di trasferimento del
16.01.2024) che il , debitore esecutato nella procedura esecutiva sospesa n. 1213/2017 CP_2
R.G.Es., e la erano comproprietari per pari quota di due cespiti immobiliari ubicati in Comune CP_1
di Stezzano, via Marco Polo n. 16/A, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 7, mappale 1952, sub
703 e 27.
E' pacifico che nel presente giudizio, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, a firma dell'arch. volta alla stima del valore di mercato dei beni immobili de quibus e vendita Persona_1
senza incanto dei medesimi avanti al dr. , notaio e delegato dal g.i. con ordinanza del Persona_2
22.12.2022, gli immobili sono stati trasferiti dal g.i., con decreto del 16.01.2024, all'aggiudicatario previo versamento, da parte di quest'ultimo, del prezzo di aggiudicazione, pari Controparte_3
ad euro 96.000,00 (determinandosi, conseguentemente ed implicitamente, lo scioglimento della comunione sui beni de quibus tra il e la . CP_2 CP_1
E' documentalmente provato che il delegato alla vendita ha predisposto un primo progetto divisionale (depositato in atti il 27.03.2024) e, a seguito delle osservazioni delle parti costituite, un secondo progetto divisionale (depositato in atti in data 26.02.2025).
Il Tribunale rileva che su nessuno dei due progetti divisionali in atti è stato raggiunto il consenso dell'attore e della convenuta costituita.
Ora, quanto alle contestazioni mosse dall'attore al primo progetto divisionale in ordine alla distrazione degli onorari e delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore, avv.to Daniele
Martinelli, dichiaratosi antistatario (onorari e spese per complessivi euro 7.833,71, importo non oggetto di contestazione alcuna), esse appaiono giustificate, stante la dichiarazione resa dal difensore appunto ex art. 93 c.p.c, tanto che lo stesso delegato alla vendita ne ha recepito il contenuto nella predisposizione del secondo progetto divisionale. Tali onorari e spese, pertanto, devono essere distratti a favore dell'avv.to Daniele Martinelli,
difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Quanto, invece, alle contestazioni mosse dalla in ordine alla allegata non addebitabilità delle CP_1
spese di procedura (computate incontestatamente dal delegato, per quanto concerne la posizione della convenuta, in complessivi euro 5.797,84 nel primo progetto divisionale) alla comproprietaria non esecutata, il Tribunale rammenta che, sul punto, la sezione terza civile della Suprema Corte,
con la sentenza n. 24550 del 12.09.2024, ha ribadito expressis verbis che “giova premettere, in
punto di inquadramento sistematico, che la divisione c.d. endoesecutiva prevista dagli artt. 600 e
601 cod. proc. civ. - ovvero la divisione disposta dal giudice dell'esecuzione nel corso
dell'espropriazione di beni indivisi onde far cessare lo stato di comunione e poter poi disporre in
sede esecutiva della sola quota, in natura o in denaro, attribuita al debitore, condividente forzoso –
integra un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, soggiacente alle regole del modello
processuale a cognizione piena ed esauriente;
detto giudizio, come già precisato da questa Corte,
costituisce una parentesi di cognizione incidentale alla procedura espropriativa avente ad oggetto
una mera quota su beni indivisi (ed anzi lo sviluppo normale di essa) che, per un verso, si pone -
proprio per l'evidenziato scopo - in correlazione funzionale con il procedimento esecutivo (il quale,
non a caso, resta sospeso in attesa degli esiti della divisione) ma che, per d'altro lato, è dallo stesso
strutturalmente autonomo, poiché distinto soggettivamente ed oggettivamente, tanto da non poterne
essere considerato né una continuazione, né una fase (così Cass. 20/08/2018, n. 20817, alla cui
diffusa motivazione si opera adesiva relatio;
in precedenza, anche Cass. 18/04/2012, n. 6072);
tanto chiarito, ne segue che, in applicazione del principio generale dettato dall'art. 91, primo
comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese della divisione endoesecutiva (attività che
compendia due operazioni, logicamente successive e sequenziali: l'individuazione della parte a
carico della quale porre le spese;
la quantificazione di queste ultime) spetta esclusivamente al
giudice del giudizio divisorio e va compiuta con il provvedimento che lo definisce, quand'anche
costituito dalla ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., di approvazione del progetto divisionale elaborato dal giudice, dacché anch'essa munita di natura decisoria, attesa la funzione
assolta, in tal caso, dalla non contestazione delle parti;
orbene, con riferimento al paradigmatico
giudizio di scioglimento di comunioni regolato dagli artt. 784 e seguenti del codice di rito (da cui
la divisione endoesecutiva mutua, con il limite di compatibilità delle disposizioni alle peculiarità
della stessa, lo statuto di disciplina), è fermo convincimento del giudice di nomofilachia che le
spese della lite vadano poste «a carico della massa», sincretistica espressione con cui si vuol
intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa
pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione)
alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio
alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n.
22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059); detto
criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i
condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione:
tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in
tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla
divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ.
(cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass.
24/01/2020, n. 1635); nella divisione c.d. endoesecutiva, tuttavia, la partecipazione al giudizio dei
soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo
esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i
condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della
comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della)
espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente
strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato;
pertanto - fermo l'illustrato criterio di
ripartizione delle spese di lite tra i condividenti - per la regolamentazione delle spese sopportate
dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che
fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va
individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità
che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n. 2787); in definitiva e
per riassumere, con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza
o ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.) va disposta la condanna del condividente
debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o
intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della
massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55): la
relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo
dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. e con la preferenza garantita dall'art.
2777 cod. civ.”.
Stante l'orientamento consolidato della Suprema Corte, non appaiono fondate le osservazioni della circa il contenuto del progetto divisionale depositato in atti dal delegato in data 27 marzo CP_1
2024.
Pertanto – ferma restando la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv.to Daniele Martinelli
dell'onorario di euro 4.238,74, posto a carico del , e delle spese di euro 3.594,97, poste a CP_2
carico della massa (ripartizione siccome proposta dal delegato in entrambi i progetti divisionali e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte, in specie, dell'attore) -, deve essere recepito dal presente giudice il primo progetto divisionale predisposto dal dr. A. Letizia, da intendersi richiamato nella presente sede.
Quindi, dall'importo disponibile di euro 95.068,00 (previa detrazione delle imposte per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, di cui euro 638,00 a gravare sulla quota del CP_2
ed euro 294,00 sull'intera massa), defalcati gli importi di euro 4.697,00 a titolo di compenso per il delegato dr. A. (cui spetta l'ulteriore importo di euro 617,00 per la quota da porre a carico Per_2 del terzo aggiudicatario come da progetto distributivo), euro 3.009,70 a titolo di compenso CP_3
per lo stimatore arch. euro 7.833,71 a titolo di onorario e spese con distrazione a Persona_1
favore dell'avv.to Daniele Martinelli ex art. 93 c.p.c. (di cui euro 4.238,74 a carico del ed CP_2
euro 3.594,97 a carico della massa), residua a favore della comproprietaria non esecutata, la CP_1
somma di euro 42.202,16 – somma che viene assegnata alla convenuta costituita – e del debitore esecutato la somma di euro 37.325,43 – somma non oggetto di assegnazione nel presente CP_2
procedimento di divisione endoesecutiva, dovendo essa essere distribuita in seno all'esecuzione immobiliare n. 1213/2017 R.G.Es., una volta riassunta.
Il delegato dr. A. Letizia provvederà, dunque, ad effettuare i bonifici per gli importi predetti (al lordo delle spese bancarie ancora da addebitarsi sul conto corrente bancario n. 612378 acceso presso la Banca BCC Bergamasca e Orobica, come indicato dal delegato nel primo progetto divisionale, e fermo restando quanto ut supra indicato circa la distribuzione in sede esecutiva della somma di euro 37.325,43) ai soggetti individuati e più sopra elencati.
Peraltro, come emerge dalla lettura del progetto divisionale del 27 marzo 2024, al terzo aggiudicatario il delegato è tenuto a restituire, quale residuo del fondo spese depositato - al CP_3
netto delle spese a suo carico indicate singulatim nel detto progetto, tra cui la somma di euro 671,00
quale compenso del delegato per la quota da porsi a carico del terzo aggiudicatario - la somma di euro 13.436,20 (al lordo, comunque, delle eventuali spese di tenuta/chiusura del conto corrente bancario dedicato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in persona del giudice unico dott. Luca Verzeni, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
- preso atto dello scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni immobili meglio indicati in parte motiva e della somma disponibile (al lordo comunque delle spese bancarie da addebitarsi come indicato in parte motiva) ai fini della distribuzione come da progetto divisionale depositato il 27.03.2024 dal delegato dr. A. Letizia, da intendersi richiamato, assegna a quest'ultimo la somma di euro 4.697,00 (oltre ad euro 671,00 quale compenso per la quota posta a carico del
, all'arch. la somma di euro 3.009,70, all'avv.to Daniele Martinelli, quale CP_3 Persona_1
difensore dello dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., la somma complessiva di euro Parte_1
7.833,71, alla la somma di euro 42.202,16, residuando, quale quota di competenza del CP_1
, la somma di euro 37.325,43 (da distribuire in sede di esecuzione immobiliare), disponendo CP_2
che il delegato provveda ai relativi bonifici;
- accertato che al terzo aggiudicatario spetta la restituzione della somma di euro 13.436,20 CP_3
quale residuo del fondo spese depositato (al lordo, comunque, di eventuali spese bancarie come indicato in parte motiva), dispone che il dr. A. Letizia provveda al relativo versamento a beneficio del CP_3
Così deciso in Bergamo il 13 agosto 2025.
Il Giudice
(Dr. Luca Verzeni)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 8571/2021 R.G. promossa
DA
, Parte_1
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Martinelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
CONTRO
, CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Zanni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA
E
, Controparte_2
residente in [...], p.zza Libertà, n. 3,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: divisione endoesecutiva.
CONCLUSIONI Per l'attore: come da atto telematico depositato il 05.06.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta: come da atto telematico depositato il 09.06.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto della citazione e della comparsa di costituzione e risposta della CP_1
tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, si rileva quanto appresso.
Deve dichiararsi, in primis, la contumacia del , il quale, ancorchè regolarmente evocato, non CP_2 si è costituito in giudizio.
E' incontestato e documentalmente provato (vd. sub doc. fasc. attoreo e decreto di trasferimento del
16.01.2024) che il , debitore esecutato nella procedura esecutiva sospesa n. 1213/2017 CP_2
R.G.Es., e la erano comproprietari per pari quota di due cespiti immobiliari ubicati in Comune CP_1
di Stezzano, via Marco Polo n. 16/A, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 7, mappale 1952, sub
703 e 27.
E' pacifico che nel presente giudizio, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, a firma dell'arch. volta alla stima del valore di mercato dei beni immobili de quibus e vendita Persona_1
senza incanto dei medesimi avanti al dr. , notaio e delegato dal g.i. con ordinanza del Persona_2
22.12.2022, gli immobili sono stati trasferiti dal g.i., con decreto del 16.01.2024, all'aggiudicatario previo versamento, da parte di quest'ultimo, del prezzo di aggiudicazione, pari Controparte_3
ad euro 96.000,00 (determinandosi, conseguentemente ed implicitamente, lo scioglimento della comunione sui beni de quibus tra il e la . CP_2 CP_1
E' documentalmente provato che il delegato alla vendita ha predisposto un primo progetto divisionale (depositato in atti il 27.03.2024) e, a seguito delle osservazioni delle parti costituite, un secondo progetto divisionale (depositato in atti in data 26.02.2025).
Il Tribunale rileva che su nessuno dei due progetti divisionali in atti è stato raggiunto il consenso dell'attore e della convenuta costituita.
Ora, quanto alle contestazioni mosse dall'attore al primo progetto divisionale in ordine alla distrazione degli onorari e delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore, avv.to Daniele
Martinelli, dichiaratosi antistatario (onorari e spese per complessivi euro 7.833,71, importo non oggetto di contestazione alcuna), esse appaiono giustificate, stante la dichiarazione resa dal difensore appunto ex art. 93 c.p.c, tanto che lo stesso delegato alla vendita ne ha recepito il contenuto nella predisposizione del secondo progetto divisionale. Tali onorari e spese, pertanto, devono essere distratti a favore dell'avv.to Daniele Martinelli,
difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Quanto, invece, alle contestazioni mosse dalla in ordine alla allegata non addebitabilità delle CP_1
spese di procedura (computate incontestatamente dal delegato, per quanto concerne la posizione della convenuta, in complessivi euro 5.797,84 nel primo progetto divisionale) alla comproprietaria non esecutata, il Tribunale rammenta che, sul punto, la sezione terza civile della Suprema Corte,
con la sentenza n. 24550 del 12.09.2024, ha ribadito expressis verbis che “giova premettere, in
punto di inquadramento sistematico, che la divisione c.d. endoesecutiva prevista dagli artt. 600 e
601 cod. proc. civ. - ovvero la divisione disposta dal giudice dell'esecuzione nel corso
dell'espropriazione di beni indivisi onde far cessare lo stato di comunione e poter poi disporre in
sede esecutiva della sola quota, in natura o in denaro, attribuita al debitore, condividente forzoso –
integra un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, soggiacente alle regole del modello
processuale a cognizione piena ed esauriente;
detto giudizio, come già precisato da questa Corte,
costituisce una parentesi di cognizione incidentale alla procedura espropriativa avente ad oggetto
una mera quota su beni indivisi (ed anzi lo sviluppo normale di essa) che, per un verso, si pone -
proprio per l'evidenziato scopo - in correlazione funzionale con il procedimento esecutivo (il quale,
non a caso, resta sospeso in attesa degli esiti della divisione) ma che, per d'altro lato, è dallo stesso
strutturalmente autonomo, poiché distinto soggettivamente ed oggettivamente, tanto da non poterne
essere considerato né una continuazione, né una fase (così Cass. 20/08/2018, n. 20817, alla cui
diffusa motivazione si opera adesiva relatio;
in precedenza, anche Cass. 18/04/2012, n. 6072);
tanto chiarito, ne segue che, in applicazione del principio generale dettato dall'art. 91, primo
comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese della divisione endoesecutiva (attività che
compendia due operazioni, logicamente successive e sequenziali: l'individuazione della parte a
carico della quale porre le spese;
la quantificazione di queste ultime) spetta esclusivamente al
giudice del giudizio divisorio e va compiuta con il provvedimento che lo definisce, quand'anche
costituito dalla ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., di approvazione del progetto divisionale elaborato dal giudice, dacché anch'essa munita di natura decisoria, attesa la funzione
assolta, in tal caso, dalla non contestazione delle parti;
orbene, con riferimento al paradigmatico
giudizio di scioglimento di comunioni regolato dagli artt. 784 e seguenti del codice di rito (da cui
la divisione endoesecutiva mutua, con il limite di compatibilità delle disposizioni alle peculiarità
della stessa, lo statuto di disciplina), è fermo convincimento del giudice di nomofilachia che le
spese della lite vadano poste «a carico della massa», sincretistica espressione con cui si vuol
intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa
pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione)
alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio
alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n.
22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059); detto
criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i
condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione:
tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in
tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla
divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ.
(cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass.
24/01/2020, n. 1635); nella divisione c.d. endoesecutiva, tuttavia, la partecipazione al giudizio dei
soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo
esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i
condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della
comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della)
espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente
strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato;
pertanto - fermo l'illustrato criterio di
ripartizione delle spese di lite tra i condividenti - per la regolamentazione delle spese sopportate
dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che
fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va
individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità
che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n. 2787); in definitiva e
per riassumere, con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza
o ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.) va disposta la condanna del condividente
debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o
intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della
massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55): la
relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo
dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. e con la preferenza garantita dall'art.
2777 cod. civ.”.
Stante l'orientamento consolidato della Suprema Corte, non appaiono fondate le osservazioni della circa il contenuto del progetto divisionale depositato in atti dal delegato in data 27 marzo CP_1
2024.
Pertanto – ferma restando la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv.to Daniele Martinelli
dell'onorario di euro 4.238,74, posto a carico del , e delle spese di euro 3.594,97, poste a CP_2
carico della massa (ripartizione siccome proposta dal delegato in entrambi i progetti divisionali e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte, in specie, dell'attore) -, deve essere recepito dal presente giudice il primo progetto divisionale predisposto dal dr. A. Letizia, da intendersi richiamato nella presente sede.
Quindi, dall'importo disponibile di euro 95.068,00 (previa detrazione delle imposte per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, di cui euro 638,00 a gravare sulla quota del CP_2
ed euro 294,00 sull'intera massa), defalcati gli importi di euro 4.697,00 a titolo di compenso per il delegato dr. A. (cui spetta l'ulteriore importo di euro 617,00 per la quota da porre a carico Per_2 del terzo aggiudicatario come da progetto distributivo), euro 3.009,70 a titolo di compenso CP_3
per lo stimatore arch. euro 7.833,71 a titolo di onorario e spese con distrazione a Persona_1
favore dell'avv.to Daniele Martinelli ex art. 93 c.p.c. (di cui euro 4.238,74 a carico del ed CP_2
euro 3.594,97 a carico della massa), residua a favore della comproprietaria non esecutata, la CP_1
somma di euro 42.202,16 – somma che viene assegnata alla convenuta costituita – e del debitore esecutato la somma di euro 37.325,43 – somma non oggetto di assegnazione nel presente CP_2
procedimento di divisione endoesecutiva, dovendo essa essere distribuita in seno all'esecuzione immobiliare n. 1213/2017 R.G.Es., una volta riassunta.
Il delegato dr. A. Letizia provvederà, dunque, ad effettuare i bonifici per gli importi predetti (al lordo delle spese bancarie ancora da addebitarsi sul conto corrente bancario n. 612378 acceso presso la Banca BCC Bergamasca e Orobica, come indicato dal delegato nel primo progetto divisionale, e fermo restando quanto ut supra indicato circa la distribuzione in sede esecutiva della somma di euro 37.325,43) ai soggetti individuati e più sopra elencati.
Peraltro, come emerge dalla lettura del progetto divisionale del 27 marzo 2024, al terzo aggiudicatario il delegato è tenuto a restituire, quale residuo del fondo spese depositato - al CP_3
netto delle spese a suo carico indicate singulatim nel detto progetto, tra cui la somma di euro 671,00
quale compenso del delegato per la quota da porsi a carico del terzo aggiudicatario - la somma di euro 13.436,20 (al lordo, comunque, delle eventuali spese di tenuta/chiusura del conto corrente bancario dedicato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in persona del giudice unico dott. Luca Verzeni, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
- preso atto dello scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni immobili meglio indicati in parte motiva e della somma disponibile (al lordo comunque delle spese bancarie da addebitarsi come indicato in parte motiva) ai fini della distribuzione come da progetto divisionale depositato il 27.03.2024 dal delegato dr. A. Letizia, da intendersi richiamato, assegna a quest'ultimo la somma di euro 4.697,00 (oltre ad euro 671,00 quale compenso per la quota posta a carico del
, all'arch. la somma di euro 3.009,70, all'avv.to Daniele Martinelli, quale CP_3 Persona_1
difensore dello dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., la somma complessiva di euro Parte_1
7.833,71, alla la somma di euro 42.202,16, residuando, quale quota di competenza del CP_1
, la somma di euro 37.325,43 (da distribuire in sede di esecuzione immobiliare), disponendo CP_2
che il delegato provveda ai relativi bonifici;
- accertato che al terzo aggiudicatario spetta la restituzione della somma di euro 13.436,20 CP_3
quale residuo del fondo spese depositato (al lordo, comunque, di eventuali spese bancarie come indicato in parte motiva), dispone che il dr. A. Letizia provveda al relativo versamento a beneficio del CP_3
Così deciso in Bergamo il 13 agosto 2025.
Il Giudice
(Dr. Luca Verzeni)