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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/07/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1240/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Composto dai Magistrati :
1) Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est.
2) Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
3) Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di separazione vertente tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...]
e difesa, giusta procura in separato foglio dall' Avv. ELISA TOZZI (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via B. C.F._2
Latini 31 a Reggello ( RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), nato l'[...] a [...] CP_1 C.F._3
e residente in [...], cittadinanza italiana, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Silvano Sabadini (C.F. ) e dall'Avv. Giulia Sabadini (C.F. C.F._4
entrambi del Foro di Arezzo, che elegge domicilio nello C.F._5 studio sito in Foiano della Chiana (AR), Viale Umberto I n. 53/A, giusta procura alle liti in calce al presente atto. RESISTENTE
Con intervento di Avv. in quaità di Curatrice speciale dei minori e CP_2 R_1 CP_1
avente ad oggetto: separazione giudiziale All' esito dell'udienza cartolare del 15.5.2025 la causa era riservata alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte ricorrente “sia pronunciata separazione personale dei coniugi Pt_1 alle seguenti conclusioni: 1) il IG. si allontani dalla casa coniugale, anche di proprietà dello CP_1 stesso, essendo impossibile la vita trattandosi di abitazioni adiacenti. Il IG. porti via dall'abitazione i propri oggetti personali oltre ad indicare il CP_1
Pagina 1 nuovo indirizzo di residenza,
2) I figli verranno affidati con affido condiviso alla IG.ra e Parte_1 vivranno nell'abitazione sita in CI, Via Gracciano nel Corso.
3) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
4) I coniugi saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, tutelando, entrambi, la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
5) Il IG. potrà tenere con sé i due figli 2 giorni a settimana oltre un CP_1 fine settimana dal venerdì alla domenica ogni 15 gg, e avrà diritto di festeggiare le feste di Natale e capodanno con la regola dell'alternanza con la madre, così come le feste pasquali e 20 gg consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro l'aprile di ogni anno, comunicando il luogo delle vacanze.
6) Sia disposta la somma di € 2.000,00 a titolo di assegno di mantenimento per i due minori e la somma di € 1.500,00 come assegno di mantenimento per il coniuge debole sig.ra oltre il pagamento dei ratei di mutuo Parte_1 ancora accesi.
7) Le spese straordinarie verranno corrisposte al 50 %, senza che sia necessario il previo accordo, ferma le necessità di idonea documentazione e di informativa:
*Spese scolastiche: tasse e assicurazioni universitarie;
libri di testo e corredo scolastico di inizio anno riferiti al corso di studi seguito;
dotazione informatica, tablet/pc imposta dalla università o connessa al programma di studi;
abbonamento ai mezzi di trasporto per e da l'università; mensa universitaria.
*Spese mediche: cure dentistiche, spese sanitarie coperte dal SSN e relativi ticket, visite specialistiche prescritte dal medico curante, trattamenti sanitari prescritti dal medico curante, spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto ove prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperte dal SSN;
esami, cure e visite specialistiche non coperte dal SSN solamente in caso di urgenza. *Spese extra scolastiche: spese per l'acquisto dell'automobile e di manutenzione della vettura;
bollo e assicurazione, relativi a mezzi di locomozione acquistati di comune accordo tra i genitori per essere utilizzati dal figlio. Sarà invece necessario il previo accordo oltre che l'idonea documentazione comprovante, per le altre spese straordinarie in genere. Per parte resistente Voglia il AL adito, respinta ogni istanza CP_1 contraria:
– rigettare la richiesta di assegno di mantenimento a favore della moglie avanzata dalla IG.ra nonché la richiesta di allontanamento del IG. Parte_1
dalla casa coniugale, poiché la casa coniugale è stata venduta e CP_1
l'appartamento ove abita lo stesso non è la casa coniugale, per i motivi meglio indicati in comparsa di costituzione e risposta;
– in via riconvenzionale, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
Pagina 2 1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto e favorendo la frequentazione dei figli con entrambi;
2) in ordine all'affidamento e al collocamento dei figli minori e R_1 Persona_2
- in tesi, si chiede che il AL Voglia adottare la soluzione proposta dal CTU nella propria relazione finale, di seguto riportata:
“In considerazione dei dati acquisiti e della valutazione negativa in ordine alla adeguatezza dei due genitori, ritengo opportuno che i minori e R_1 Persona_2 siano affidati al Servizio Sociale competente per territorio che si dovrà assumere in pieno la responsabilità della loro gestione. Propongo altresì che si disponga il collocamento etero familiare di entrambi i minori presso una struttura/famiglia/comunità adeguata ad ospitarli e a gestire gli incontri assistiti con entrambi i genitori coordinandosi con i Servizi. Questa soluzione, per quanto dolorosa, rappresenta al momento l'unica modalità per finalmente indebolire quel patto di lealtà tra madre e figli che la permanenza in una convivenza esclusiva continuerebbe ad alimentare. Qualora il tribunale ritenesse questa misura al momento non opportuna o non necessaria, si potrebbe condizionarla e collegarla all'esito di un percorso di psicoterapia come indicato al punto successivo. In questo caso potrebbe essere utile prevedere un momento di verifica della situazione a distanza di 6 mesi con la prospettiva di inserire ulteriori modifiche all'assetto familiare. Contestualmente la frequentazione dei minori con il padre dovrebbe tendere a essere libera seppure per step graduali secondo un programma stabilito dagli affidatari (Servizi Sociali).”
- in ipotesi in cui il AL non accogliesse la soluzione del CTU, si chiede che i figli e vengano affidati in maniera condivisa ad entrambi i R_1 Persona_2 genitori, con collocazione paritaria a settimane alterne presso ciascun genitore, con diritto di visita del genitore non collocatario due pomeriggi a settimana;
3) per garantire una equa e corretta ripartizione delle vacanze:
- i figli trascorreranno le vacanze natalizie dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro genitore, ad anni alterni;
- i figli trascorreranno le vacanze pasquali, alternativamente, con il padre e con la madre, rispettivamente, dall'inizio delle vacanze scolastiche, Pasqua compresa, con un genitore e da Pasquetta sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro genitore;
- i figli trascorreranno, durante il periodo estivo, quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre, comunicandosi per tempo il periodo di vacanza scelto e il luogo di destinazione;
4) in ordine al mantenimento dei figli, si chiede che il AL Voglia confermare la statuizione contenuta nei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in data 23/11/2023, ovvero che il IG. continuerà a corrispondere a titolo CP_1 di concorso al mantenimento dei figli la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) rivalutabile in base ad aggiornamento Istat, salvo se disposta collocazione paritaria dei figli presso ciascun genitore;
5) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
6) le spese straordinarie, che vengono indicate – a mero titolo esemplificativo – in
Pagina 3 quelle scolastiche, mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, sportive e ricreative, compresi i campi solari estivi – verranno previamente concordate tra i genitori e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ferma l'esibizione delle ricevute di pagamento;
7) i genitori collaboreranno nell'interesse dei figli e, concordato l'indirizzo educativo dei medesimi, provvederanno alla loro istruzione, educazione e alla cura secondo i tempi dirispettiva permanenza presso ciascuno di essi, favorendo reciprocamente il rapporto genitore figli;
8) ogni decisione riguardante il percorso scolastico dei figli dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori;
9) le visite mediche che non rientrano in quelle indifferibili e urgenti dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali e accessori come per legge. Infine, in ragione delle plurime disattenzioni delle disposizioni di codesto AL da parte della IG.ra e dell'atteggiamento di palese ostacolo al rapporto Pt_1 padre-figli, si chiede che il AL adito Voglia condannare la IG.ra
[...]
al risarcimento dei danni in favore del IG. ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 473-bis.39, co. 2, c.p.c. Per la Curatrice dei minori “Voglia l'Ill.mo AL di Siena confermare l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori e R_1 Persona_2 disporre il loro collocamento presso la madre con possibilità per il padre di incontrare i figli in base alle loro esigenze e alle loro volontà.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2023 ricorreva al Parte_1
AL di Siena per ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 20.9.2003 ,
[...] R_ matrimonio dal quale sono nati i figli nell'anno 2009 e nell'anno 2015 R_1
Con sentenza del il AL pronunciava sentenza parziale sullo status e il processo proseguiva dinanzi al giudice istruttore per la decisione sulle richieste delle parti in ordine al collocamento e frequentazione dei figli - emersa immediatamente un seria problematica nel rapporto con il padre - nonché per la regolamentazione dell'aspetto economico .
Erano incaricati i Servizi sociali per monitoraggio e relazione su nucleo familiare , adottati provvedimento provvisori e disposta quindi consulenza tecnica d'ufficio All'esito , considerata le conclusioni cui giungeva il consulente ( affidamento dei minori ai Servizi Sociali) con provvedimento del 07.10.2024 il Giudice nominava un curatore speciale dei minori nella persona dell'Avv . CP_2
Era quindi disposta l'audizione del figlio maggiore della coppia a cura del R_1 giudice Il Giudice fissava quindi per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 15.05.2025.
1. In via preliminare deve rilevarsi che parte ricorrente non ha precisato le conclusioni nel termine indicato ( 16.3.2025) nel provvedimento di rimessione della causa in decisione ma le ha precisate nella comparsa
Pagina 4 conclusionale in modo parzialmente difforme da quelle precisate in ricorso introduttivo ( e riportate in epigrafe) ovvero “Voglia il G.I. voglia confermare il R_ collocamento esclusivo dei minori e presso la madre e Voglia altresì R_1 disporre l'affidamento esclusivo dei figli in favore della ricorrente, che potrà decidere in merito alla ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'interesse dei minori. In denegata ipotesi, nel caso in cui si ritenga di disporre l'affido condiviso, le modalità di visita e di frequentazione del padre dovranno essere stabilite tenuto conto delle esigenze e della volontà manifestate dai minori, con assoluta gradualità; in tal senso si propongono visite a fine settimana alterni e periodi di festività e vacanze alternati, senza pernottamento presso il padre;
la madre dovrà tenere informato il padre rispetto ad eventuali decisioni o azioni di maggiore interesse che siano da intraprendere nell'interesse dei minori, mentre spetterà alla madre, come genitore collocatario, decidere liberamente rispetto all'ordinaria amministrazione, sempre tenuto conto dell'interesse dei minori. In entrambi i casi, si insiste affinché sia disposta la sospensione degli incontri tramite gli assistenti sociali con impegno a proseguire un percorso di sostegno psicologico dei minori e dei genitori. Voglia altresì confermare l'assegno di mantenimento in favore dei minori che, in considerazione del collocamento prevalente presso la madre, si ritiene congruo determinare in € 750,00 mensili per ciascun figlio, pari a € 1.500,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, ovvero in una somma maggiore tenuto conto di quanto emerso in sede istruttoria rispetto alla condotta del padre nei confronti dei figli, disponendo altresì un assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella misura che sarà ritenuta congrua dal AL, Pt_1 sempre tenuto conto di quanto emerso in sede istruttoria, relativamente alla richiesta di addebito all'ex marito, rispetto alla condotta tenuta nei confronti della ricorrente” La modifica delle conclusioni ( affidamento esclusivo, addebito della separazione , sospensione dell'intervento dei Servizi Sociali ) in comparsa conclusionale è inammissibile e il AL terrà conto delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, considerato che in nessun altro atto del processo la difesa della ricorrente ha diversamente precisato le proprie conclusioni
2.Tanto precisato in rito, saranno esaminate nel merito le domande delle parti 2.1 La domanda di allontanamento di dalla casa coniugale . Su detto CP_1 specifico punto , così come sull'assegnazione , non può che rilevarsi evidente carenza d'interesse alla pronuncia da parte della ricorrente la quale , come emerso in corso di causa , ha venduto la ex casa familiare , di sua esclusiva proprietà, per trasferirsi in altro Comune ( CH) con i figli e d'altra parte il resistente aveva già lasciato detta abitazione . come già rilevato dal Giudice istruttore nell'ordinanza del 23.11.23 in sede di adozione dei provvedimenti provvisori. E' vero che , nelle note autorizzate a seguito di audizione del minore la difesa di ha lamentato che ciò sia avvenuto senza alcuna R_1 CP_1 comunicazione al padre e senza l'autorizzazione dello stesso, ma nessuna specifica istanza è stata presentata volta ad ottenere l'intervento del giudice così che il mutamento della circostanza deve ritenersi in definitiva accettato.
Pagina 5 2.1 Il collocamento e la frequentazione dei minori . Tale aspetto costituisce il punctum dolens della vicenda separativa , in considerazione di quanto emerso in corso di causa . Escluso l'affidamento esclusivo per il quale è tardiva la domanda della ricorrente e non ricorrendone comunque i presupposti considerato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre he risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), l'affidamento condiviso tra i genitori dovrà essere nel caso di specie “ sorvegliato” e modulato quanto alla frequentazione per quanto di seguito si va ad esporre . Con ordinanza del 23.11.2023 la giudice relatrice , in considerazione del rapporto difficile padre – figli , sul punto , aveva disposto 2) vedrà e terrà con sé CP_1
i figli con il monitoraggio dei Servizi sociali che regolamenteranno le visite per almeno due mesi , prevedendo due pomeriggi a settimana senza pernottamento con possibilità di giungere a libera frequentazione padre – figli per due pomeriggi alla settimana con pernottamento e fine settimana alternati e regolamentato i periodi di vacanza.
Con la medesima ordinanza , che escludeva l'audizione del figlio maggiore in considerazione delle problematiche psicologiche che lo riguardavano e della minore in considerazione dell'età ( 8 anni) era disposta consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito “esaminati gli atti del giudizio, previa verifica delle attuali condizioni di vita dei minori e dei genitori, e con opportuna audizione di R_
e ,esprima il CTU una valutazione in ordine alla qualità ed adeguatezza R_1 di ciascuno dei due genitori;
a tali fini, la CTU compirà ogni indagine ritenuta necessaria, tenuto conto di tutte le allegazioni delle parti, ivi comprese quelle sulla violenza domestica ( da valutarsi anche in relazione alle modalità di ascolto delle parti) evidenziando se le rispettive capacità genitoriali siano tali da assicurare ai minori una sufficiente equilibrata evoluzione formativa/educativa e psicologica, tenendo conto dell'età Il CTU indicherà se, allo stato della evoluzione psicologica dei minori, della loro età e della strutturazione della personalità, vi sia necessità /possibilità di interventi di sostegno psicologici o che possono essere utili per il recupero di uno stabile equilibrio in riferimento ad entrambi i genitori e se invece , o unitamente, tale intervento possa essere utile per i genitori in relazione al rapporto con i figli Il CTU esprimerà, altresì, una sua valutazione sulle modalità di collocamento e frequentazione . Ogni valutazione dovrà essere effettuata con esclusivo riferimento al benessere ed equilibrio psicologico dei minori ed alla migliore evoluzione della loro personalità” La prima relazione dei servizi Sociali pervenuta ( 11.12.2023) ha descritto una forte conflittualità tra le parti con immediata ricaduta sui figli minori ,
“a dire del ragazzino suo padre è stato molto rigido con lui, in particolare riguardo allo studio, ma non violento. LA afferma di essere affezionato ad entrambi i
Pagina 6 genitori e vuole essere libero di frequentarli entrambi, senza costrizioni”. R_
“ ”. La minore dichiarava invece di non voler frequentare il padre e manifestava negli incontri stabiliti grande disagio , segnalato dai Servizi social data 11.12.2023 Disponeva quindi la giudice relatrice che i Servizi Sociali , ove ravvisino , nelle more dell'avvio della consulenza, particolare pregiudizio per i minori, tale da sconsigliare l'attuale modalità di frequentazione , avuto riguardo al loro esclusivo interesse, ne informino il AL ovvero adottino, ove ravvisata l'urgenza , le modifiche ritenute più confacenti dandone notizia al AL.
E i Servizi in data 20.12.2024 depositavano la relazione che vale la pena riportare
.
Pagina 7 Era quindi autorizzata la frequentazione come proposta nelle more della conclusione della consulenza tecnica d'ufficio .
Sempre nelle more della consulenza ( che peraltro ha visto la rinuncia di due
Pagina 8 professionisti inizialmente nominati) accadeva , e di ciò la giudice era notiziata dai Servizi Sociali , che interrompesse la frequentazione scolastica per un R_1 periodo tale da compromettere l'anno . All'udienza fissata per sentire le parti su detta vicenda dichiarava di essere andata a scuola a parlare Parte_1 con i professori di che avrebbero compreso la situazione e aspettavano di R_1 parlare con gli assistenti sociali;
di essersi rivolta più volte all'assistente social e che il ragazzo non voleva più neanche uscire di casa;
e che ch il padre si era sempre opposto a dare un sostegno psicologico per il figlio.
dichiarava di aver sollecitato il figlio con tantissimi messaggi perché CP_1 andasse a scuola ma che alla fine era stato cancellato dai suoi contatti. La dott.ssa assistente sociale, ribadiva la forte conflittualità tra le parti e Pt_2 la mancanza di volontà di collaborare nell'interesse dei figli , e di avere . avuto l'impressione che il ragazzo approfittasse della situazione e mentre all'inizio voleva stare con il padre , all'improvviso dal 13.1.non ha più voluto vedere il padre riferendo di non avere voglia di studiare e di essere preso dall'ansia , creata dalla situazione di conflitto tra i genitori. All'esito di discussione le parti , consentivano che fosse effettuata valutazione R_ neuropsichiatrica per ., che anche fosse seguita da professionista R_1 psicologo a livello territoriale . Il tutto con monitoraggio da parte degli Assistenti sociali come avvenuto. Il Giudice adottava quindi il seguente provvedimento ritenuta la necessità, all'esito della relazione e dell'audizione delle parti, dei difensori e della Dott.ssa
pur preso atto che ha ormai perso l'anno scolastico, al fine di Pt_2 R_1 valutare se un cambiamento nella vita del ragazzo e quindi una maggior e frequentazione con il padre, monitorata dal Servizio Sociale, possa essere utile nel suo interesse anche in relazione alla residua frequentazione scolastica . Dispone che rimanga presso il padre il mercoledì di ogni settimana con R_1 pernottamento e il giovedì nonché , fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera , sempre con pernottamento . Invita la madre a consentire che , quando si reca presso il padre , abbia con R_1 sé tutto il necessario anche per la frequentazione della scuola . Purtroppo i tentativi fatti non hanno dato i risultati auspicati. Tanto che , iniziate le operazioni peritali il CTU Dott. riferiva di aver appreso da R_3 R_1 che il minore aveva denunciato il padre per maltrattamenti, e il giudice convocava nuovamente le parti per valutare la veridicità dell'affermazione anche ai fini di un'eventuale acquisizione . Sul punto il Collegio non può non censurare l'operato della consulente di parte ricorrente la quale ha accompagnato il minore presso i Carabinieri per R_1 sporgere la denuncia , condotta non in linea con i doveri deontologici . Avrebbe potuto magari la ctp , ritenendo il minore bisognoso di sostegno, sollecitare , in quel momento la nomina di Curatore speciale .
Era disposta altresì l'acquisizione di e-mail di a suo padre in data 9.4.2024 R_1 del seguente tenore Ciao babbo, vorrei farti capire che per il momento non ne sentirti ne vederti( e suppongo che tu lo abbia capito) ed é una mia decisione. Del fatto della scuola( e anche questo lo ho deciso io) al momento non me l a sento di andarci. Al contrario di quello che potete pensare, la mamma é molto contraria al fatto che io non vada a scuola e ogni mattina mi rompe le palle dicendomi di andare a scuola.
Pagina 9 Io ti chiedo per favore di lasciarmi tranquillo e di rispettare la mia volontà. Sei tu che hai lasciato la mamma e sei tu che hai creato questa situazione. Diciamo che hai distrutto la famiglia. Infine ti volevo chiedere se questa e mail la potevi mandare anche alla dato che io non ho la sua mail. Arrivederci R_4
Prima di passare alle risultanze della consulenza il AL non può non dare atto che quanto riferito da in ordine al disturbo oppositivo Parte_1 provocatorio del figlio per il quale era stato seguito dalla Neuropsichiatria dell'Ospedale di Siena , nessuna documentazione è stata prodotta .
L'unica relazione, peraltro breve e sintetica, è stata quella disposta con il consenso delle parti e su suggerimento dei Servizi Sociali , prima dell'inizio delle operazioni peritali nella quale si dà atto dell'esame di documentazione fornita dal padre ,della problematicità della personalità di e della necessità di un R_1 supporto psicologico
Come condivisibilmente già esposto dalla giudice relatrice “ Il Consulente d'ufficio ha restituito , all'esito dei colloqui con le parti e con i minori, delle osservazioni e di test psico- diagnostici svolti, e senza esitazioni, un quadro familiare del tutto R_ disfunzionale nel quale , di fatto è precluso a e al l'accesso alla bi- R_1 genitorialità, essendosi mostrati i genitori incapaci di gestire i loro conflitti senza coinvolgere i figli diventati veicolo e vittime delle loro rivendicazioni. Scrive il CTU : Tutto questo naturalmente confligge assai con l'idea di “buona genitorialità” e va contro il supremo interesse dei minori che tra le diverse opportunità contempla quella di sperimentare pienamente il rapporto con entrambi i rami familiari. In tutta evidenza il caso che abbiamo valutato esclude al momento che i due minori possano sentirsi figli di entrambi i genitori, essendo stati catapultati tra le faglie di una frattura relazionale che rischia di trasformarsi in una vera e propria scissione, i due minori non a caso sentono impellente l'urgenza di mettere una distanza definitiva dalla figura paterna quasi a sentenziarne l'esclusione della loro vita. La denuncia di contro il padre è la conferma più drammatica di un passaggio R_1 ulteriore verso una frattura che rischia di diventare insanabile. La situazione in cui è precipitato il nucleo richiederà, da parte di Parte_3 chi si occupa del caso, prese di posizione ferme e decisioni finalizzate al recupero delle relazioni familiari presumibilmente attraverso proposte e interventi di cura e progetti di ridefinizione della responsabilità genitoriale non potendo immaginare al momento possibile lasciare la gestione dei minori a due genitori mostratisi inadeguati e poco inclini a tenere i figli fuori dalle loro dispute e rivendicazioni. Purtroppo destano serie preoccupazioni le espressioni, riportate alla lettera dal ctu
Pagina 10 ,di “Sinceramente i figli li ho cresciuti io, conoscono solo la Parte_1 mia figura, …,io sono una madre rigida, loro fanno quello che devono fare, se non va a scuola è perché ha avuto un padre violento e assente, … i miei R_1 figli adesso stanno benissimo in assenza del padre, adesso possiamo ridere e scherzare … figli rinati”. Così come preoccupa , pur se con meno allarme l'atteggiamento apparentemente passivo del nel sopportare le denunce sporte , dalla ex moglie e CP_1 addirittura dal figlio , ma in difficoltà nel trovare un filo di comunicazione R_1 R_ con e che non sia connotata da quella rigidità quasi formale che lo ha R_1 sempre caratterizzato anche nella sua funzione educativa”. il Consulente ha quindi proposto l'affidamento dei due minori ai Servizi Sociali con collocamento etero familiare di entrambi presso una struttura/famiglia/comunità adeguata ad ospitarli e a gestire gli incontri assistiti con entrambi i genitori coordinandosi con i Servizi:.,con verifica a distanza di tempo e con possibilità di frequentazione libera con il padre sia pure graduale. All'udienza del 19.9.2025 parte ricorrente ha contestato la soluzione proposta dal CTU chiedendo, in via subordinata , l'affidamento dei ragazzi ai nonni materni , mentre parte resistente ha chiesto l'affidamento ai Servizi Sociali . Il giudice valutata la situazione e il conflitto nel caso di specie ove né l'uno né l'altro genitore può essere considerato valido rappresentante dell'interesse dei figli , ha proceduto alla nomina di un curatore speciale , obbligatoria nei casi di cui ai nn 1,2 e 3 dell'art. 78 comma 3 c.p.c. e rimessa alla valutazione del giudice nell'ipotesi di cui al comma 4. osservando in particolare che il provvedimento di affidamento con collocazione in struttura dei minori costituisce un'ingerenza notevole nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare: sul punto, v. Cass. 16569/2021) e, pertanto, deve essere seriamente giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto alcun tentativo precedentemente fatto L'adozione di tale provvedimento – ovvero quello suggerito dal CTU e da prendere in seria considerazione - presuppone però la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche ai minori, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale. ( cfr Cass 23017/24; 11727-24 ) la cui nomina dovrà precedere necessariamente la decisione del giudice . Nelle more, anche su indicazione della Curatrice speciale che si è interfacciata con
, il ragazzo è stato sentito dalla giudice relatrice R_1
, che è apparso sereno e ben disposto , ha espresso alcune convinzioni R_1 quali quella di non voler più né vedere né sentire il padre ( e di averne bloccato il contatto telefonico) neppure nell'ipotesi che i suoi genitori riprendessero a dialogare Il ragazzo ha , in sostanza riportato, almeno in parte , quanto già riferito al CTU , tuttavia giustificando alcune risposte non “ genuine” con una certa pressione avvertita in quella sede . Vale la pena di riportare alcuni passaggi del colloquio
Sul cambiamento una volta interrotti gli incontri con il padre– La mia vita è cambiata, proprio di netto, va beh, con mio padre era tutto un no non lo puoi fare, anche per il fatto della scuola, per esempio la scuola che, fo attualmente non è la scuola che, facevo l'anno scorso.
Pagina 11 L'anno scorso facevo un liceo scientifico delle scienze applicate a CI ai Poliziani, però la mia scuola, la scuola che, volevo fare sin dall'inizio era l'alberghiero l' a CH, mio padre però non voleva mandarmi a quella R_5 scuola, perché lui affermava che, quella scuola era una scuola da ottusi, e che io non potevo fare quella scuola. Purtroppo a questi io non ci potevo fare niente, e quindi mi ha iscritto alle scienze applicate a CI. La mia vista è totalmente cambiata, poi va beh, ho fatto anche un cambio, perché, io non sono sempre stato in questo modo in cui mi vedete ora.
Sul momento del cambiamento del rapporto con il padre e sul timore di essere controllato “Da quado mio padre ha iniziato a non vivere con mia madre, c'è stato un periodo più o meno fino a novembre dell'anno scorso, novembre/gennaio dell'anno scorso che, io stavo con lui, perché avevo, va beh, avevo un attimo discusso con mia madre, l'avevo offesa molto pesantemente, e quindi mi sentivo un po' in colpa e non volevo stare con mia madre
– Eh, è andata che, un giorno ho iniziato a sentire la mancanza di mia madre, ma tanta mancanza di mia madre, perché nel senso, quando ero con imo padre proprio non potevo parlare di mia madre, letteralmente mio padre ogni tre secondi mi chie… perché lui lavora nel settore dell'informatica, quindi lui praticamente sa tutto come controllare un telefono, il telefono che, ho al momento non è il mio primo, ma ben il secondo telefono, perché il primo telefono che ho avuto, io ho avuto il telefono l0ho avuto l'anno scorso, a 14 an… no due anni fa, quando ho iniziato le superiori, insomma, mi sono detto: qui c'è qualcosa che non va con questo telefono, perché ogni tanto mi partiva registratori, mi partiva la telecamera, tutto quanto no, e un giorno mi ricordo che, mi aprì un app che, non avevo mai visto, mi ricordo che si chiamava
Pt_4
Sulla decisione d'interrompere gli incontri per due motivi: uno non voglia di vedere mio padre in primis, secondo non ho tanta voglia di vedere gli assistenti sociali. Perché diciamo hanno causato un po'di problemi in passato che, anche quando io stavo con mio padre, oppure ci andavo quando stavo con mia madre, io tutto quello che gli dicevo, loro sulla relazione da mandare al giudice lo riscrivevano a modo loro,
Sulla nonna e la zia paterna “ allora ho chiuso i rapporti con la nonna paterna e la zia paterna perché erano coloro che, diciamo istigavano me a non sentire più mia madre, e appoggiavano mio padre a qualsiasi cosa.
..avevo un rapporto con loro più bello che ci poteva essere tra nipote e nonna, e nipote e zia, letteralmente con mia zia io dicevo no ad uscire con i miei amici perché volevo stare con mia zia, dicevo no a qualsiasi altra cosa perché con mia zia mi divertivo sempre, mi portava sempre a lavoro con lei, e quindi…
..Mi sono accorto che, hanno iniziato a considerarmi di meno, quando ci ritornavo dopo più o meno un mese che, non vedevo mio padre proprio non mi parlavano per niente, e poi da passare a cercarmi ogni giorno a non cercarmi più è stata proprio uno schiocco di dita come si dice letteralmente, un giorno mi hanno cercato il giorno dopo scomparso, ho detto: “va beh un giorno”, passa un giorno, passano due giorni, pasa una settimana, pasa un mese, passano tre mesi non ho ricevuto più una notizia da loro, e quindi ho chiuso anche con loro.
Sul rapporto con i nonni materni – Con i nonni materni c'è un rapporto bellissimo, perché insomma mi ci diverto con loro, poi mio nonno mi aiuta sempre, per
Pagina 12 esempio ho avuto problemi con la moto poco tempo fa, perché ho una moto, e mio nonno è stato colui che, in primis mi ha detto: “guarda che, ti aiuto io”, mi è andato a prendere tutti i componenti;
mia nonna ci sto, cioè–
Sul condizionamento che ritiene di avere avuto in sede di ctu Quindi insomma, le cose che dicevo, sapevano che, cioè, cioè quello che dicevo era il vero, quindi sapevo che era anche registrato, però lui dava sempre ragione a mio padre, per esempio mi ricordo la prima che ci sono andato, c'era anche mio padre, e di tutto il discorso che ho fatto per due ore ininterrotte nel parlare di, cioè nel discorso di non vedere più mio padre, alla fine ci hanno detto: “datevi un abbraccio per salutarvi no”, e purtroppo mi è toccato farlo, perché mi sentivo obbligato, c'era letteralmente tre adulti davanti a me, mi sentivo un po'obbligato sinceramente, quindi gli ho dato un abbraccio no;
purtroppo di tutte quelle due ore di cui ho parlato non ho chiuso bocca, hanno tenuto solo conto di quell'abbraccio, è l'unica cosa che hanno scritto, ora non so se è una relazione o qualcos'altro… Esatto, grazie mille, dal CTP di mio padre, proprio mi interrompeva sempre proprio con un tono di sfida anche, molto, potrei dire anche molto arrogante cosa che, a me non andava bene, l'ultima volta che, ci sono stato proprio mi sono fatto rispettare, e quando ha cercato di parlarmi sopra io riprendevo il discorso chiedendogli perché di tutto quello che avevo detto loro hanno tenuto solo in considerazione del, dell'abbraccio, Sui ricordi da bambino che ha sostenuto essergli riaffiorati al CTU gli ho R_1 portato una lista no, una lista d tutte le cose che, mio padre mi aveva fatto sin da quando ero bambino, anzi, cioè sì bambino anche da quando è nata mia sorella quindi sì. Io da piccolo, allora posso capire certe volte, va beh da piccoli si esagera sempre in qualche cosa, però io da piccolo ero un ragazzo tranquillissimo, cioè come sono ora, un ragazzo tranquillissimo. Io mi ricordo ancora che, la stecca delle orchidee la tirò fori perché non riuscivo a ricordarmi una poesia, la quarta volte che, gli dicci, cioè che ho ripetuto la poesia nel modo sbagliato, lui andò al piano di sopra, sfilò una stecca dalle orchidee e iniziò a darmele nelle gambe, ma no a darmele nelle gambe una, due volte, darmele nelle gambe finché non mi sanguinano le gambe. poi quando mi tirava le Timberland, quelli mi partivano i lividi, poi mi ricordo una volta si andò in Poggiano che, è un bosco accanto a CI che, è molto tranquillo per andare a camminà, mi ricordo fece, feci arrabbiare un attimo mio padre, lui tirò un sasso, ma sarà stato un sasso da due chili, cioè na roba così, e me lo tirò qui più o meno Sul rifiuto dell'idea di affidamento ai Servizi Sociali No, assolutamente no! Che, inizialmente quando l'ho sentita per la prima volta non ci volevo credere che, visti solo tre volte, cioè già saltato le conclusioni che, mio padre non era idoneo, mia madre non era idonea mettere me e mia sorella in una comunità, ho detto: “certo che no”, poi, cioè io proprio non ci credevo davvero per come se fosse tipo uno…scherzo, però a quanto pare era vero, e mi sono arrabbiato, sinceramente ni sono parecchio arrabbiato con il CTU, perché sinceramente mai in vita mia, avrei pensato sinceramente di sentire delle conclusioni così affr… direi affrettate, e pesanti in questo modo.
Se non può ritenersi , alla lettura dell'elaborato peritale, che sia stato forzato R_1 dal CTU e se è evidente che il Dott. è giunto alle proprie conclusioni R_3
Pagina 13 certamente prescindendo dall'abbraccio indotto ( che altrimenti diverse probabilmente diverse sarebbero state le proposte) tuttavia e la sorellina R_1 R_
hanno bisogno di ritrovare stabilità e rasserenamento
2.2 Ritiene il Collegio che la misura dell'affidamento ai Servizi sociali nella forma suggerita dal CTU ( del quale però si condividono le valutazioni sulla problematicità del nucleo familiare sottoposto alla sua attenzione) ovvero con collocamento in una struttura, anche se per un periodo limitato ( 6 mesi) non risponda all'interesse dei ragazzi che , allo stato, sembrano avere raggiunto un certo equilibrio ,che sicuramente sarebbe incrinato da tale drastica decisione che diverrebbe , verosimilmente, rimedio peggiore del male . Tuttavia non può assecondarsi l'idea della madre che i figli stiano bene solo ora che si sono allontanati dal padre, non potendosi negare in capo alla stessa un certo fare manipolatorio che l'ha portata a dipingere come “ mostro” l'ex coniuge agli occhi dei figli e rappresentarsi come vittima assoluta dell'uomo che ha sposato , pur non essendo emersi nel corso della presente causa specifici riscontri e considerato anche rigetto degli ordini di protezione e che quanto narrato da non è avvenuto in sua presenza . R_1
Si legge nella relazione del consulente , nella sua impetuosa voglia Parte_1 rivendicativa, non è riuscita a mettere un limite tra se e i figli, li ha portati dentro alla sua sofferenza spinta dal bisogno-desiderio di trovare in loro una sponda e un motivo per sopravvivere alla insopportabilità per la fine del rapporto coniugale. L'approfondimento psicodiagnostico ha evidenziato in lei le difficoltà ad aderire alla realtà in forma matura, quasi che le risultasse difficile entrare in relazione positiva con situazioni e/o interlocutori non in sintonia con i suoi vissuti, quando le capita di scontrarsi con contesti che lei interpreta come pericolosi per sè, la sua reazione é di forte rigidità e ostilità. Di fronte alla fine del matrimonio e di una relazione sentimentale che ella ha idealizzato sin dalla pre-adolescenza, la sua reazione è stata rabbiosa e indirizzata alla rivendicazione, purtroppo però non si è limitata ad agire
contro
Parte_1
coniuge e compagno di una vita facendo leva su argomentazioni e vissuti CP_1 che personalmente non mi permetto di discutere e che troveranno altrove eventuali riscontri e conferme, ma come detto ha trascinato dentro al suo dolore anche i figli chiedendo loro di partecipare al progetto di estromettere il padre dalla vita familiare. In tale ottica anche la motivazione del provvedimento del AL di Siena ( 13.9.2023) che ha rigettato l'ordine di protezione
“considerato che agli atti sono presenti solo le querele sporte dalla ricorrente, ma non risulta siano stati emessi provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale nei confronti del dalla denuncia, inoltre, è possibile inferire che la CP_1 ricorrente, lungi dal ritenersi minacciata dalle condotte del marito, abbia più volte tentato di non perderlo: ivi, si legge, infatti, che la decisione di procedere alla separazione coniugale è stata assunta dal marito e la ricorrente era contraria a tale scelta;
che, dopo il litigio del 23.4.2023 (nel corso del quale il CP_1 avrebbe spintonato la moglie fino a farla cadere), la ha provato a Pt_1 riconciliarsi con il ma lui ha opposto un totale rifiuto;
che tale rifiuto è CP_1 stato reiterato a seguito del litigio del 30.4.2023 e proprio l'atteggiamento freddo del marito sarebbe stato la causa del malore della ricorrente (cfr denuncia
Pagina 14 in atti: “in data odierna alle ore 13:00 circa, dopo un ennesimo tentativo di riconciliazione fallito, mio marito mi ha derisa rifiutandomi nuovamente ed io, per la forte emozione, ho perso i sensi e non riuscivo a riprendermi. Mi sono svegliata e poi svenuta più volte”); gli altri episodi di violenza raccontati dalla ricorrente risalgono a molti anni prima, ma non c'è alcuna indicazione precisa sul momento temporale in cui sarebbero successi e non vi è alcun riferimento circostanziato agli elementi fattuali degli accadimenti;
né sussiste alcun elemento probatorio della loro effettiva esistenza (nemmeno denunce della signora);
Neppure può assecondarsi la volontà di ( non si sa quanto genuina o R_1 malleabile anche se lui ha provato a mostrarsi oltremodo sicuro di sé) di non voler vedere il padre al quale , sia pure con le dovute limitazioni e gradualità non potrà essere negato un tentativo di riavvicinamento;
attraverso il superamento o quanto meno l'accantonamento delle proprie rigorose convinzioni, anche educative .
Si legge nella relazione del CTU apparentemente passivo nel sopportare le CP_1 continue denunce che gli arrivano addosso, dalla ex moglie e addirittura dal figlio R_
, èin difficoltà nel trovare un filo di comunicazione con e che non R_1 R_1 sia connotata da quella rigidità quasi formale che lo ha sempre caratterizzato anche nella sua funzione educativa.
2.3 Solo quando i due genitori riusciranno a trovare , anche con l'ausilio di un percorso personale di supporto alla genitorialità, per usare la terminologia del CTU ,risorse ed energie per reagire in forme propositive e ricostruttive non fosse altro che per il rispetto dovuto ai due figli sarà possibile un cambiamento in positivo per
[...]
[...]
quindi vedrà il padre come stabilito nell'ordinanza del 5.2.2025 con Pt_5 facoltà per i Servizi di sospendere gli incontri ove ritenuti non rispondenti all'interesse del minore o in caso di ostinato rifiuto, ma ciò , si aggiunge , solo previa interlocuzione dei Servizi, e con invito espresso alla madre a non ostacolare tali incontri .
2.5 Una volta resi liberi gli incontri il padre potrà tenere con sé i ragazzi a fine settimana alternati ( per i primi tre mesi soltanto la Domenica ) e due pomeriggi alla settimana da concordare in base agli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori.
2.6 le vacanze saranno così regolamentate
-Vacanze di Natale: I figli trascorreranno ad anni alterni l'inizio delle vacanze scolastiche di Natale fino al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore
- Vacanze Pasquali: I figli trascorreranno ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche di Pasqua fino alla domenica di Pasqua compresa con un genitore, il resto delle vacanze fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore
- Vacanze estive: I figli durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni ciascuno;
Pagina 15 -I suddetti periodi di vacanza devono essere comunicati dall'uno all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività infrannuali ( 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) saranno trascorse da sempre secondo il criterio dell'alternanza ( di anno in anno) a cominciare dalla madre per il 1.11.2025
2.7.Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati sulle questioni relative ai figli . Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e frequentazione
2.8 Dovrà essere demandata ai Servizi Sociali competenti per territorio ( CI e CH ) l'organizzazione degli incontri , nel senso sopra specificato , con facoltà, ove gli stessi evolvano positivamente , di renderli via via liberi con redazione di relazione semestrale al Giudice Tutelare presso il AL di Siena ai fini dell'esercizio della prescritta vigilanza
3. Il contributo al mantenimento dei minori Quanto al contributo al mantenimento , in considerazione della disparità reddituale tra le parti ( come risulta dalla documentazione allegata ) e dell'età dei minori , ma della circostanza che il resistente non si fa più carico del pagamento del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in CI (SI), Via Gracciano nel corso n. 54, di proprietà della IG. ( ex casa Parte_1 familiare) appare congruo prevedere un aumento del contributo pari ad € 400,00 per ciascun minore, con decorrenza dal deposito della presente sentenza da rivalutarsi in base ad indice Istat.
3.1L'assegno unico potrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre in considerazione del maggior carico in termini di accudimento dei minori sulla stessa gravante;
3.2Le spese straordinarie , saranno sostenute nell'interesse dei figli, entrambi i genitori nella misura 50% secondo le disposizioni di cui al Protocollo di diritto di Famiglia del AL Civile di Siena
4.L'assegno di separazione.
4.art. 156 c.c., c. 1, dispone che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Come da sempre affermato dalla Suprema Corte (v. fra tutte la nota Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, n.12196) l'attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri trova la sua fonte nel rilevante ruolo che l'art. 29 Cost. attribuisce alla famiglia nell'ambito dell'ordinamento. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito,
Pagina 16 per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione: a) deve accertare il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente;
b) a tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 9 marzo 2018, n. 5817; Cass. 4 aprile 2016) Nella specie, si ritiene che la non abbia diritto ad alcun assegno di Pt_1 mantenimento. A tali conclusioni il Collegio giunge, anzitutto, considerando che la resistente è economicamente autosufficiente svolgendo attività lavorativa d'impresa ed è, inoltre, proprietaria dell'immobile in cui vive A ciò si aggiunga che, con riferimento al precedente tenore di vita, cui deve essere parametrato l'assegno di mantenimento spettante al coniuge economicamente più debole (Cass. n. 12196 /2017 “i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” rispetto al quale tant'è la stessa non ha allegato alcun deterioramento a motivo della separazione. Invero, la resistente nulla ha dedotto nello specifico a sostegno della richiesta di assegno di mantenimento a titolo personale, genericamente domandato solo in qualità di coniuge più debole . senza alcun'altra puntuale allegazione Da ultimo, va altresì considerato che la stessa non ha compiutamente ottemperato all'onere sulla stessa gravante , di produzione di documentazione completa mancando l'estratto conto completo per l'anno 2023, gli estratti conto CP_3 per gli anni 2022 e 2021, come eccepito dal resistente. Tale comportamento processuale deve essere considerato ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato. La ricostruzione incompleta dei redditi e delle movimentazioni bancarie della resistente induce pertanto a ritenere che ella disponga di maggiori risorse economiche rispetto a quelle risultanti dagli atti e prodotti e, anche per tale motivo, la stessa non può ritenersi legittimata a ricevere un assegno di mantenimento personale.
5.Le spese processuali .
Pagina 17 In considerazione delle reciproche soccombenze le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti
Considerate le ragioni della decisione non ricorrono i presupposti per il riconoscimento in favore del IG. ai sensi dell'art. 473-bis.39, co. 2, CP_1
c.p.c. Quanto alle spese in favore del CTU liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti 6. Il Compenso per la curatrice speciale sarà liquidato con separato decreto
P.Q.M.
Il AL , come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede
1)Dispone l'affidamento condiviso di e a entrambi i genitori con R_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
2) Regolamenta la frequentazione ordinaria come da ordinanza del Giudice istruttore del 5.2.2025 . con supervisione demandata ai Servizi Sociali competenti per territorio ( CI e CH ) per l'organizzazione degli incontri
3) Dispone inoltro di relazione semestrale a cura dei Servizi sociali incaricati al Giudice Tutelare ai fini dell'esercizio della prescritta vigilanza
4) Regolamenta la frequentazione ordinaria, una volta interrotti gli incontri protetti
, e per i periodi di vacanza come da punto 2.5. e 2.6 della parte motiva 5) Dichiara entrambi i genitori tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.7 della parte motiva
6) Pone a carico di a titolo di contributo ordinario per il CP_1 mantenimento l'importo di € 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT per ciascun figlio con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
7) L'assegno Unico sarà percepito per intero da Parte_1
8) Disciplina le spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse dei figli, da entrambi i genitori nella misura 50% secondo le disposizioni di cui al Protocollo di diritto di Famiglia del AL Civile di Siena
9) Rigetta la domanda di assegno di separazione avanzata da Parte_1
10) Dichiara compensate le spese di lite e quelle in favore del ctu e del perito come liquidate in corso di causa, salva la solidarietà nei confronti degli ausiliari 8) Provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al Curatore speciale … Manda alla Cancelleria per comunicazione ai Servizi Sociali . Così deciso in Siena, camera di consiglio del 9 luglio 2025 La Presidente est . Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Composto dai Magistrati :
1) Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est.
2) Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
3) Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di separazione vertente tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...]
e difesa, giusta procura in separato foglio dall' Avv. ELISA TOZZI (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via B. C.F._2
Latini 31 a Reggello ( RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), nato l'[...] a [...] CP_1 C.F._3
e residente in [...], cittadinanza italiana, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Silvano Sabadini (C.F. ) e dall'Avv. Giulia Sabadini (C.F. C.F._4
entrambi del Foro di Arezzo, che elegge domicilio nello C.F._5 studio sito in Foiano della Chiana (AR), Viale Umberto I n. 53/A, giusta procura alle liti in calce al presente atto. RESISTENTE
Con intervento di Avv. in quaità di Curatrice speciale dei minori e CP_2 R_1 CP_1
avente ad oggetto: separazione giudiziale All' esito dell'udienza cartolare del 15.5.2025 la causa era riservata alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte ricorrente “sia pronunciata separazione personale dei coniugi Pt_1 alle seguenti conclusioni: 1) il IG. si allontani dalla casa coniugale, anche di proprietà dello CP_1 stesso, essendo impossibile la vita trattandosi di abitazioni adiacenti. Il IG. porti via dall'abitazione i propri oggetti personali oltre ad indicare il CP_1
Pagina 1 nuovo indirizzo di residenza,
2) I figli verranno affidati con affido condiviso alla IG.ra e Parte_1 vivranno nell'abitazione sita in CI, Via Gracciano nel Corso.
3) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
4) I coniugi saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, tutelando, entrambi, la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
5) Il IG. potrà tenere con sé i due figli 2 giorni a settimana oltre un CP_1 fine settimana dal venerdì alla domenica ogni 15 gg, e avrà diritto di festeggiare le feste di Natale e capodanno con la regola dell'alternanza con la madre, così come le feste pasquali e 20 gg consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro l'aprile di ogni anno, comunicando il luogo delle vacanze.
6) Sia disposta la somma di € 2.000,00 a titolo di assegno di mantenimento per i due minori e la somma di € 1.500,00 come assegno di mantenimento per il coniuge debole sig.ra oltre il pagamento dei ratei di mutuo Parte_1 ancora accesi.
7) Le spese straordinarie verranno corrisposte al 50 %, senza che sia necessario il previo accordo, ferma le necessità di idonea documentazione e di informativa:
*Spese scolastiche: tasse e assicurazioni universitarie;
libri di testo e corredo scolastico di inizio anno riferiti al corso di studi seguito;
dotazione informatica, tablet/pc imposta dalla università o connessa al programma di studi;
abbonamento ai mezzi di trasporto per e da l'università; mensa universitaria.
*Spese mediche: cure dentistiche, spese sanitarie coperte dal SSN e relativi ticket, visite specialistiche prescritte dal medico curante, trattamenti sanitari prescritti dal medico curante, spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto ove prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperte dal SSN;
esami, cure e visite specialistiche non coperte dal SSN solamente in caso di urgenza. *Spese extra scolastiche: spese per l'acquisto dell'automobile e di manutenzione della vettura;
bollo e assicurazione, relativi a mezzi di locomozione acquistati di comune accordo tra i genitori per essere utilizzati dal figlio. Sarà invece necessario il previo accordo oltre che l'idonea documentazione comprovante, per le altre spese straordinarie in genere. Per parte resistente Voglia il AL adito, respinta ogni istanza CP_1 contraria:
– rigettare la richiesta di assegno di mantenimento a favore della moglie avanzata dalla IG.ra nonché la richiesta di allontanamento del IG. Parte_1
dalla casa coniugale, poiché la casa coniugale è stata venduta e CP_1
l'appartamento ove abita lo stesso non è la casa coniugale, per i motivi meglio indicati in comparsa di costituzione e risposta;
– in via riconvenzionale, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
Pagina 2 1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto e favorendo la frequentazione dei figli con entrambi;
2) in ordine all'affidamento e al collocamento dei figli minori e R_1 Persona_2
- in tesi, si chiede che il AL Voglia adottare la soluzione proposta dal CTU nella propria relazione finale, di seguto riportata:
“In considerazione dei dati acquisiti e della valutazione negativa in ordine alla adeguatezza dei due genitori, ritengo opportuno che i minori e R_1 Persona_2 siano affidati al Servizio Sociale competente per territorio che si dovrà assumere in pieno la responsabilità della loro gestione. Propongo altresì che si disponga il collocamento etero familiare di entrambi i minori presso una struttura/famiglia/comunità adeguata ad ospitarli e a gestire gli incontri assistiti con entrambi i genitori coordinandosi con i Servizi. Questa soluzione, per quanto dolorosa, rappresenta al momento l'unica modalità per finalmente indebolire quel patto di lealtà tra madre e figli che la permanenza in una convivenza esclusiva continuerebbe ad alimentare. Qualora il tribunale ritenesse questa misura al momento non opportuna o non necessaria, si potrebbe condizionarla e collegarla all'esito di un percorso di psicoterapia come indicato al punto successivo. In questo caso potrebbe essere utile prevedere un momento di verifica della situazione a distanza di 6 mesi con la prospettiva di inserire ulteriori modifiche all'assetto familiare. Contestualmente la frequentazione dei minori con il padre dovrebbe tendere a essere libera seppure per step graduali secondo un programma stabilito dagli affidatari (Servizi Sociali).”
- in ipotesi in cui il AL non accogliesse la soluzione del CTU, si chiede che i figli e vengano affidati in maniera condivisa ad entrambi i R_1 Persona_2 genitori, con collocazione paritaria a settimane alterne presso ciascun genitore, con diritto di visita del genitore non collocatario due pomeriggi a settimana;
3) per garantire una equa e corretta ripartizione delle vacanze:
- i figli trascorreranno le vacanze natalizie dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro genitore, ad anni alterni;
- i figli trascorreranno le vacanze pasquali, alternativamente, con il padre e con la madre, rispettivamente, dall'inizio delle vacanze scolastiche, Pasqua compresa, con un genitore e da Pasquetta sino alla fine delle vacanze scolastiche con l'altro genitore;
- i figli trascorreranno, durante il periodo estivo, quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre, comunicandosi per tempo il periodo di vacanza scelto e il luogo di destinazione;
4) in ordine al mantenimento dei figli, si chiede che il AL Voglia confermare la statuizione contenuta nei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in data 23/11/2023, ovvero che il IG. continuerà a corrispondere a titolo CP_1 di concorso al mantenimento dei figli la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) rivalutabile in base ad aggiornamento Istat, salvo se disposta collocazione paritaria dei figli presso ciascun genitore;
5) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
6) le spese straordinarie, che vengono indicate – a mero titolo esemplificativo – in
Pagina 3 quelle scolastiche, mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, sportive e ricreative, compresi i campi solari estivi – verranno previamente concordate tra i genitori e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ferma l'esibizione delle ricevute di pagamento;
7) i genitori collaboreranno nell'interesse dei figli e, concordato l'indirizzo educativo dei medesimi, provvederanno alla loro istruzione, educazione e alla cura secondo i tempi dirispettiva permanenza presso ciascuno di essi, favorendo reciprocamente il rapporto genitore figli;
8) ogni decisione riguardante il percorso scolastico dei figli dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori;
9) le visite mediche che non rientrano in quelle indifferibili e urgenti dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali e accessori come per legge. Infine, in ragione delle plurime disattenzioni delle disposizioni di codesto AL da parte della IG.ra e dell'atteggiamento di palese ostacolo al rapporto Pt_1 padre-figli, si chiede che il AL adito Voglia condannare la IG.ra
[...]
al risarcimento dei danni in favore del IG. ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 473-bis.39, co. 2, c.p.c. Per la Curatrice dei minori “Voglia l'Ill.mo AL di Siena confermare l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori e R_1 Persona_2 disporre il loro collocamento presso la madre con possibilità per il padre di incontrare i figli in base alle loro esigenze e alle loro volontà.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2023 ricorreva al Parte_1
AL di Siena per ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 20.9.2003 ,
[...] R_ matrimonio dal quale sono nati i figli nell'anno 2009 e nell'anno 2015 R_1
Con sentenza del il AL pronunciava sentenza parziale sullo status e il processo proseguiva dinanzi al giudice istruttore per la decisione sulle richieste delle parti in ordine al collocamento e frequentazione dei figli - emersa immediatamente un seria problematica nel rapporto con il padre - nonché per la regolamentazione dell'aspetto economico .
Erano incaricati i Servizi sociali per monitoraggio e relazione su nucleo familiare , adottati provvedimento provvisori e disposta quindi consulenza tecnica d'ufficio All'esito , considerata le conclusioni cui giungeva il consulente ( affidamento dei minori ai Servizi Sociali) con provvedimento del 07.10.2024 il Giudice nominava un curatore speciale dei minori nella persona dell'Avv . CP_2
Era quindi disposta l'audizione del figlio maggiore della coppia a cura del R_1 giudice Il Giudice fissava quindi per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 15.05.2025.
1. In via preliminare deve rilevarsi che parte ricorrente non ha precisato le conclusioni nel termine indicato ( 16.3.2025) nel provvedimento di rimessione della causa in decisione ma le ha precisate nella comparsa
Pagina 4 conclusionale in modo parzialmente difforme da quelle precisate in ricorso introduttivo ( e riportate in epigrafe) ovvero “Voglia il G.I. voglia confermare il R_ collocamento esclusivo dei minori e presso la madre e Voglia altresì R_1 disporre l'affidamento esclusivo dei figli in favore della ricorrente, che potrà decidere in merito alla ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'interesse dei minori. In denegata ipotesi, nel caso in cui si ritenga di disporre l'affido condiviso, le modalità di visita e di frequentazione del padre dovranno essere stabilite tenuto conto delle esigenze e della volontà manifestate dai minori, con assoluta gradualità; in tal senso si propongono visite a fine settimana alterni e periodi di festività e vacanze alternati, senza pernottamento presso il padre;
la madre dovrà tenere informato il padre rispetto ad eventuali decisioni o azioni di maggiore interesse che siano da intraprendere nell'interesse dei minori, mentre spetterà alla madre, come genitore collocatario, decidere liberamente rispetto all'ordinaria amministrazione, sempre tenuto conto dell'interesse dei minori. In entrambi i casi, si insiste affinché sia disposta la sospensione degli incontri tramite gli assistenti sociali con impegno a proseguire un percorso di sostegno psicologico dei minori e dei genitori. Voglia altresì confermare l'assegno di mantenimento in favore dei minori che, in considerazione del collocamento prevalente presso la madre, si ritiene congruo determinare in € 750,00 mensili per ciascun figlio, pari a € 1.500,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, ovvero in una somma maggiore tenuto conto di quanto emerso in sede istruttoria rispetto alla condotta del padre nei confronti dei figli, disponendo altresì un assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella misura che sarà ritenuta congrua dal AL, Pt_1 sempre tenuto conto di quanto emerso in sede istruttoria, relativamente alla richiesta di addebito all'ex marito, rispetto alla condotta tenuta nei confronti della ricorrente” La modifica delle conclusioni ( affidamento esclusivo, addebito della separazione , sospensione dell'intervento dei Servizi Sociali ) in comparsa conclusionale è inammissibile e il AL terrà conto delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, considerato che in nessun altro atto del processo la difesa della ricorrente ha diversamente precisato le proprie conclusioni
2.Tanto precisato in rito, saranno esaminate nel merito le domande delle parti 2.1 La domanda di allontanamento di dalla casa coniugale . Su detto CP_1 specifico punto , così come sull'assegnazione , non può che rilevarsi evidente carenza d'interesse alla pronuncia da parte della ricorrente la quale , come emerso in corso di causa , ha venduto la ex casa familiare , di sua esclusiva proprietà, per trasferirsi in altro Comune ( CH) con i figli e d'altra parte il resistente aveva già lasciato detta abitazione . come già rilevato dal Giudice istruttore nell'ordinanza del 23.11.23 in sede di adozione dei provvedimenti provvisori. E' vero che , nelle note autorizzate a seguito di audizione del minore la difesa di ha lamentato che ciò sia avvenuto senza alcuna R_1 CP_1 comunicazione al padre e senza l'autorizzazione dello stesso, ma nessuna specifica istanza è stata presentata volta ad ottenere l'intervento del giudice così che il mutamento della circostanza deve ritenersi in definitiva accettato.
Pagina 5 2.1 Il collocamento e la frequentazione dei minori . Tale aspetto costituisce il punctum dolens della vicenda separativa , in considerazione di quanto emerso in corso di causa . Escluso l'affidamento esclusivo per il quale è tardiva la domanda della ricorrente e non ricorrendone comunque i presupposti considerato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre he risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), l'affidamento condiviso tra i genitori dovrà essere nel caso di specie “ sorvegliato” e modulato quanto alla frequentazione per quanto di seguito si va ad esporre . Con ordinanza del 23.11.2023 la giudice relatrice , in considerazione del rapporto difficile padre – figli , sul punto , aveva disposto 2) vedrà e terrà con sé CP_1
i figli con il monitoraggio dei Servizi sociali che regolamenteranno le visite per almeno due mesi , prevedendo due pomeriggi a settimana senza pernottamento con possibilità di giungere a libera frequentazione padre – figli per due pomeriggi alla settimana con pernottamento e fine settimana alternati e regolamentato i periodi di vacanza.
Con la medesima ordinanza , che escludeva l'audizione del figlio maggiore in considerazione delle problematiche psicologiche che lo riguardavano e della minore in considerazione dell'età ( 8 anni) era disposta consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito “esaminati gli atti del giudizio, previa verifica delle attuali condizioni di vita dei minori e dei genitori, e con opportuna audizione di R_
e ,esprima il CTU una valutazione in ordine alla qualità ed adeguatezza R_1 di ciascuno dei due genitori;
a tali fini, la CTU compirà ogni indagine ritenuta necessaria, tenuto conto di tutte le allegazioni delle parti, ivi comprese quelle sulla violenza domestica ( da valutarsi anche in relazione alle modalità di ascolto delle parti) evidenziando se le rispettive capacità genitoriali siano tali da assicurare ai minori una sufficiente equilibrata evoluzione formativa/educativa e psicologica, tenendo conto dell'età Il CTU indicherà se, allo stato della evoluzione psicologica dei minori, della loro età e della strutturazione della personalità, vi sia necessità /possibilità di interventi di sostegno psicologici o che possono essere utili per il recupero di uno stabile equilibrio in riferimento ad entrambi i genitori e se invece , o unitamente, tale intervento possa essere utile per i genitori in relazione al rapporto con i figli Il CTU esprimerà, altresì, una sua valutazione sulle modalità di collocamento e frequentazione . Ogni valutazione dovrà essere effettuata con esclusivo riferimento al benessere ed equilibrio psicologico dei minori ed alla migliore evoluzione della loro personalità” La prima relazione dei servizi Sociali pervenuta ( 11.12.2023) ha descritto una forte conflittualità tra le parti con immediata ricaduta sui figli minori ,
“a dire del ragazzino suo padre è stato molto rigido con lui, in particolare riguardo allo studio, ma non violento. LA afferma di essere affezionato ad entrambi i
Pagina 6 genitori e vuole essere libero di frequentarli entrambi, senza costrizioni”. R_
“ ”. La minore dichiarava invece di non voler frequentare il padre e manifestava negli incontri stabiliti grande disagio , segnalato dai Servizi social data 11.12.2023 Disponeva quindi la giudice relatrice che i Servizi Sociali , ove ravvisino , nelle more dell'avvio della consulenza, particolare pregiudizio per i minori, tale da sconsigliare l'attuale modalità di frequentazione , avuto riguardo al loro esclusivo interesse, ne informino il AL ovvero adottino, ove ravvisata l'urgenza , le modifiche ritenute più confacenti dandone notizia al AL.
E i Servizi in data 20.12.2024 depositavano la relazione che vale la pena riportare
.
Pagina 7 Era quindi autorizzata la frequentazione come proposta nelle more della conclusione della consulenza tecnica d'ufficio .
Sempre nelle more della consulenza ( che peraltro ha visto la rinuncia di due
Pagina 8 professionisti inizialmente nominati) accadeva , e di ciò la giudice era notiziata dai Servizi Sociali , che interrompesse la frequentazione scolastica per un R_1 periodo tale da compromettere l'anno . All'udienza fissata per sentire le parti su detta vicenda dichiarava di essere andata a scuola a parlare Parte_1 con i professori di che avrebbero compreso la situazione e aspettavano di R_1 parlare con gli assistenti sociali;
di essersi rivolta più volte all'assistente social e che il ragazzo non voleva più neanche uscire di casa;
e che ch il padre si era sempre opposto a dare un sostegno psicologico per il figlio.
dichiarava di aver sollecitato il figlio con tantissimi messaggi perché CP_1 andasse a scuola ma che alla fine era stato cancellato dai suoi contatti. La dott.ssa assistente sociale, ribadiva la forte conflittualità tra le parti e Pt_2 la mancanza di volontà di collaborare nell'interesse dei figli , e di avere . avuto l'impressione che il ragazzo approfittasse della situazione e mentre all'inizio voleva stare con il padre , all'improvviso dal 13.1.non ha più voluto vedere il padre riferendo di non avere voglia di studiare e di essere preso dall'ansia , creata dalla situazione di conflitto tra i genitori. All'esito di discussione le parti , consentivano che fosse effettuata valutazione R_ neuropsichiatrica per ., che anche fosse seguita da professionista R_1 psicologo a livello territoriale . Il tutto con monitoraggio da parte degli Assistenti sociali come avvenuto. Il Giudice adottava quindi il seguente provvedimento ritenuta la necessità, all'esito della relazione e dell'audizione delle parti, dei difensori e della Dott.ssa
pur preso atto che ha ormai perso l'anno scolastico, al fine di Pt_2 R_1 valutare se un cambiamento nella vita del ragazzo e quindi una maggior e frequentazione con il padre, monitorata dal Servizio Sociale, possa essere utile nel suo interesse anche in relazione alla residua frequentazione scolastica . Dispone che rimanga presso il padre il mercoledì di ogni settimana con R_1 pernottamento e il giovedì nonché , fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera , sempre con pernottamento . Invita la madre a consentire che , quando si reca presso il padre , abbia con R_1 sé tutto il necessario anche per la frequentazione della scuola . Purtroppo i tentativi fatti non hanno dato i risultati auspicati. Tanto che , iniziate le operazioni peritali il CTU Dott. riferiva di aver appreso da R_3 R_1 che il minore aveva denunciato il padre per maltrattamenti, e il giudice convocava nuovamente le parti per valutare la veridicità dell'affermazione anche ai fini di un'eventuale acquisizione . Sul punto il Collegio non può non censurare l'operato della consulente di parte ricorrente la quale ha accompagnato il minore presso i Carabinieri per R_1 sporgere la denuncia , condotta non in linea con i doveri deontologici . Avrebbe potuto magari la ctp , ritenendo il minore bisognoso di sostegno, sollecitare , in quel momento la nomina di Curatore speciale .
Era disposta altresì l'acquisizione di e-mail di a suo padre in data 9.4.2024 R_1 del seguente tenore Ciao babbo, vorrei farti capire che per il momento non ne sentirti ne vederti( e suppongo che tu lo abbia capito) ed é una mia decisione. Del fatto della scuola( e anche questo lo ho deciso io) al momento non me l a sento di andarci. Al contrario di quello che potete pensare, la mamma é molto contraria al fatto che io non vada a scuola e ogni mattina mi rompe le palle dicendomi di andare a scuola.
Pagina 9 Io ti chiedo per favore di lasciarmi tranquillo e di rispettare la mia volontà. Sei tu che hai lasciato la mamma e sei tu che hai creato questa situazione. Diciamo che hai distrutto la famiglia. Infine ti volevo chiedere se questa e mail la potevi mandare anche alla dato che io non ho la sua mail. Arrivederci R_4
Prima di passare alle risultanze della consulenza il AL non può non dare atto che quanto riferito da in ordine al disturbo oppositivo Parte_1 provocatorio del figlio per il quale era stato seguito dalla Neuropsichiatria dell'Ospedale di Siena , nessuna documentazione è stata prodotta .
L'unica relazione, peraltro breve e sintetica, è stata quella disposta con il consenso delle parti e su suggerimento dei Servizi Sociali , prima dell'inizio delle operazioni peritali nella quale si dà atto dell'esame di documentazione fornita dal padre ,della problematicità della personalità di e della necessità di un R_1 supporto psicologico
Come condivisibilmente già esposto dalla giudice relatrice “ Il Consulente d'ufficio ha restituito , all'esito dei colloqui con le parti e con i minori, delle osservazioni e di test psico- diagnostici svolti, e senza esitazioni, un quadro familiare del tutto R_ disfunzionale nel quale , di fatto è precluso a e al l'accesso alla bi- R_1 genitorialità, essendosi mostrati i genitori incapaci di gestire i loro conflitti senza coinvolgere i figli diventati veicolo e vittime delle loro rivendicazioni. Scrive il CTU : Tutto questo naturalmente confligge assai con l'idea di “buona genitorialità” e va contro il supremo interesse dei minori che tra le diverse opportunità contempla quella di sperimentare pienamente il rapporto con entrambi i rami familiari. In tutta evidenza il caso che abbiamo valutato esclude al momento che i due minori possano sentirsi figli di entrambi i genitori, essendo stati catapultati tra le faglie di una frattura relazionale che rischia di trasformarsi in una vera e propria scissione, i due minori non a caso sentono impellente l'urgenza di mettere una distanza definitiva dalla figura paterna quasi a sentenziarne l'esclusione della loro vita. La denuncia di contro il padre è la conferma più drammatica di un passaggio R_1 ulteriore verso una frattura che rischia di diventare insanabile. La situazione in cui è precipitato il nucleo richiederà, da parte di Parte_3 chi si occupa del caso, prese di posizione ferme e decisioni finalizzate al recupero delle relazioni familiari presumibilmente attraverso proposte e interventi di cura e progetti di ridefinizione della responsabilità genitoriale non potendo immaginare al momento possibile lasciare la gestione dei minori a due genitori mostratisi inadeguati e poco inclini a tenere i figli fuori dalle loro dispute e rivendicazioni. Purtroppo destano serie preoccupazioni le espressioni, riportate alla lettera dal ctu
Pagina 10 ,di “Sinceramente i figli li ho cresciuti io, conoscono solo la Parte_1 mia figura, …,io sono una madre rigida, loro fanno quello che devono fare, se non va a scuola è perché ha avuto un padre violento e assente, … i miei R_1 figli adesso stanno benissimo in assenza del padre, adesso possiamo ridere e scherzare … figli rinati”. Così come preoccupa , pur se con meno allarme l'atteggiamento apparentemente passivo del nel sopportare le denunce sporte , dalla ex moglie e CP_1 addirittura dal figlio , ma in difficoltà nel trovare un filo di comunicazione R_1 R_ con e che non sia connotata da quella rigidità quasi formale che lo ha R_1 sempre caratterizzato anche nella sua funzione educativa”. il Consulente ha quindi proposto l'affidamento dei due minori ai Servizi Sociali con collocamento etero familiare di entrambi presso una struttura/famiglia/comunità adeguata ad ospitarli e a gestire gli incontri assistiti con entrambi i genitori coordinandosi con i Servizi:.,con verifica a distanza di tempo e con possibilità di frequentazione libera con il padre sia pure graduale. All'udienza del 19.9.2025 parte ricorrente ha contestato la soluzione proposta dal CTU chiedendo, in via subordinata , l'affidamento dei ragazzi ai nonni materni , mentre parte resistente ha chiesto l'affidamento ai Servizi Sociali . Il giudice valutata la situazione e il conflitto nel caso di specie ove né l'uno né l'altro genitore può essere considerato valido rappresentante dell'interesse dei figli , ha proceduto alla nomina di un curatore speciale , obbligatoria nei casi di cui ai nn 1,2 e 3 dell'art. 78 comma 3 c.p.c. e rimessa alla valutazione del giudice nell'ipotesi di cui al comma 4. osservando in particolare che il provvedimento di affidamento con collocazione in struttura dei minori costituisce un'ingerenza notevole nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare: sul punto, v. Cass. 16569/2021) e, pertanto, deve essere seriamente giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto alcun tentativo precedentemente fatto L'adozione di tale provvedimento – ovvero quello suggerito dal CTU e da prendere in seria considerazione - presuppone però la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche ai minori, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale. ( cfr Cass 23017/24; 11727-24 ) la cui nomina dovrà precedere necessariamente la decisione del giudice . Nelle more, anche su indicazione della Curatrice speciale che si è interfacciata con
, il ragazzo è stato sentito dalla giudice relatrice R_1
, che è apparso sereno e ben disposto , ha espresso alcune convinzioni R_1 quali quella di non voler più né vedere né sentire il padre ( e di averne bloccato il contatto telefonico) neppure nell'ipotesi che i suoi genitori riprendessero a dialogare Il ragazzo ha , in sostanza riportato, almeno in parte , quanto già riferito al CTU , tuttavia giustificando alcune risposte non “ genuine” con una certa pressione avvertita in quella sede . Vale la pena di riportare alcuni passaggi del colloquio
Sul cambiamento una volta interrotti gli incontri con il padre– La mia vita è cambiata, proprio di netto, va beh, con mio padre era tutto un no non lo puoi fare, anche per il fatto della scuola, per esempio la scuola che, fo attualmente non è la scuola che, facevo l'anno scorso.
Pagina 11 L'anno scorso facevo un liceo scientifico delle scienze applicate a CI ai Poliziani, però la mia scuola, la scuola che, volevo fare sin dall'inizio era l'alberghiero l' a CH, mio padre però non voleva mandarmi a quella R_5 scuola, perché lui affermava che, quella scuola era una scuola da ottusi, e che io non potevo fare quella scuola. Purtroppo a questi io non ci potevo fare niente, e quindi mi ha iscritto alle scienze applicate a CI. La mia vista è totalmente cambiata, poi va beh, ho fatto anche un cambio, perché, io non sono sempre stato in questo modo in cui mi vedete ora.
Sul momento del cambiamento del rapporto con il padre e sul timore di essere controllato “Da quado mio padre ha iniziato a non vivere con mia madre, c'è stato un periodo più o meno fino a novembre dell'anno scorso, novembre/gennaio dell'anno scorso che, io stavo con lui, perché avevo, va beh, avevo un attimo discusso con mia madre, l'avevo offesa molto pesantemente, e quindi mi sentivo un po' in colpa e non volevo stare con mia madre
– Eh, è andata che, un giorno ho iniziato a sentire la mancanza di mia madre, ma tanta mancanza di mia madre, perché nel senso, quando ero con imo padre proprio non potevo parlare di mia madre, letteralmente mio padre ogni tre secondi mi chie… perché lui lavora nel settore dell'informatica, quindi lui praticamente sa tutto come controllare un telefono, il telefono che, ho al momento non è il mio primo, ma ben il secondo telefono, perché il primo telefono che ho avuto, io ho avuto il telefono l0ho avuto l'anno scorso, a 14 an… no due anni fa, quando ho iniziato le superiori, insomma, mi sono detto: qui c'è qualcosa che non va con questo telefono, perché ogni tanto mi partiva registratori, mi partiva la telecamera, tutto quanto no, e un giorno mi ricordo che, mi aprì un app che, non avevo mai visto, mi ricordo che si chiamava
Pt_4
Sulla decisione d'interrompere gli incontri per due motivi: uno non voglia di vedere mio padre in primis, secondo non ho tanta voglia di vedere gli assistenti sociali. Perché diciamo hanno causato un po'di problemi in passato che, anche quando io stavo con mio padre, oppure ci andavo quando stavo con mia madre, io tutto quello che gli dicevo, loro sulla relazione da mandare al giudice lo riscrivevano a modo loro,
Sulla nonna e la zia paterna “ allora ho chiuso i rapporti con la nonna paterna e la zia paterna perché erano coloro che, diciamo istigavano me a non sentire più mia madre, e appoggiavano mio padre a qualsiasi cosa.
..avevo un rapporto con loro più bello che ci poteva essere tra nipote e nonna, e nipote e zia, letteralmente con mia zia io dicevo no ad uscire con i miei amici perché volevo stare con mia zia, dicevo no a qualsiasi altra cosa perché con mia zia mi divertivo sempre, mi portava sempre a lavoro con lei, e quindi…
..Mi sono accorto che, hanno iniziato a considerarmi di meno, quando ci ritornavo dopo più o meno un mese che, non vedevo mio padre proprio non mi parlavano per niente, e poi da passare a cercarmi ogni giorno a non cercarmi più è stata proprio uno schiocco di dita come si dice letteralmente, un giorno mi hanno cercato il giorno dopo scomparso, ho detto: “va beh un giorno”, passa un giorno, passano due giorni, pasa una settimana, pasa un mese, passano tre mesi non ho ricevuto più una notizia da loro, e quindi ho chiuso anche con loro.
Sul rapporto con i nonni materni – Con i nonni materni c'è un rapporto bellissimo, perché insomma mi ci diverto con loro, poi mio nonno mi aiuta sempre, per
Pagina 12 esempio ho avuto problemi con la moto poco tempo fa, perché ho una moto, e mio nonno è stato colui che, in primis mi ha detto: “guarda che, ti aiuto io”, mi è andato a prendere tutti i componenti;
mia nonna ci sto, cioè–
Sul condizionamento che ritiene di avere avuto in sede di ctu Quindi insomma, le cose che dicevo, sapevano che, cioè, cioè quello che dicevo era il vero, quindi sapevo che era anche registrato, però lui dava sempre ragione a mio padre, per esempio mi ricordo la prima che ci sono andato, c'era anche mio padre, e di tutto il discorso che ho fatto per due ore ininterrotte nel parlare di, cioè nel discorso di non vedere più mio padre, alla fine ci hanno detto: “datevi un abbraccio per salutarvi no”, e purtroppo mi è toccato farlo, perché mi sentivo obbligato, c'era letteralmente tre adulti davanti a me, mi sentivo un po'obbligato sinceramente, quindi gli ho dato un abbraccio no;
purtroppo di tutte quelle due ore di cui ho parlato non ho chiuso bocca, hanno tenuto solo conto di quell'abbraccio, è l'unica cosa che hanno scritto, ora non so se è una relazione o qualcos'altro… Esatto, grazie mille, dal CTP di mio padre, proprio mi interrompeva sempre proprio con un tono di sfida anche, molto, potrei dire anche molto arrogante cosa che, a me non andava bene, l'ultima volta che, ci sono stato proprio mi sono fatto rispettare, e quando ha cercato di parlarmi sopra io riprendevo il discorso chiedendogli perché di tutto quello che avevo detto loro hanno tenuto solo in considerazione del, dell'abbraccio, Sui ricordi da bambino che ha sostenuto essergli riaffiorati al CTU gli ho R_1 portato una lista no, una lista d tutte le cose che, mio padre mi aveva fatto sin da quando ero bambino, anzi, cioè sì bambino anche da quando è nata mia sorella quindi sì. Io da piccolo, allora posso capire certe volte, va beh da piccoli si esagera sempre in qualche cosa, però io da piccolo ero un ragazzo tranquillissimo, cioè come sono ora, un ragazzo tranquillissimo. Io mi ricordo ancora che, la stecca delle orchidee la tirò fori perché non riuscivo a ricordarmi una poesia, la quarta volte che, gli dicci, cioè che ho ripetuto la poesia nel modo sbagliato, lui andò al piano di sopra, sfilò una stecca dalle orchidee e iniziò a darmele nelle gambe, ma no a darmele nelle gambe una, due volte, darmele nelle gambe finché non mi sanguinano le gambe. poi quando mi tirava le Timberland, quelli mi partivano i lividi, poi mi ricordo una volta si andò in Poggiano che, è un bosco accanto a CI che, è molto tranquillo per andare a camminà, mi ricordo fece, feci arrabbiare un attimo mio padre, lui tirò un sasso, ma sarà stato un sasso da due chili, cioè na roba così, e me lo tirò qui più o meno Sul rifiuto dell'idea di affidamento ai Servizi Sociali No, assolutamente no! Che, inizialmente quando l'ho sentita per la prima volta non ci volevo credere che, visti solo tre volte, cioè già saltato le conclusioni che, mio padre non era idoneo, mia madre non era idonea mettere me e mia sorella in una comunità, ho detto: “certo che no”, poi, cioè io proprio non ci credevo davvero per come se fosse tipo uno…scherzo, però a quanto pare era vero, e mi sono arrabbiato, sinceramente ni sono parecchio arrabbiato con il CTU, perché sinceramente mai in vita mia, avrei pensato sinceramente di sentire delle conclusioni così affr… direi affrettate, e pesanti in questo modo.
Se non può ritenersi , alla lettura dell'elaborato peritale, che sia stato forzato R_1 dal CTU e se è evidente che il Dott. è giunto alle proprie conclusioni R_3
Pagina 13 certamente prescindendo dall'abbraccio indotto ( che altrimenti diverse probabilmente diverse sarebbero state le proposte) tuttavia e la sorellina R_1 R_
hanno bisogno di ritrovare stabilità e rasserenamento
2.2 Ritiene il Collegio che la misura dell'affidamento ai Servizi sociali nella forma suggerita dal CTU ( del quale però si condividono le valutazioni sulla problematicità del nucleo familiare sottoposto alla sua attenzione) ovvero con collocamento in una struttura, anche se per un periodo limitato ( 6 mesi) non risponda all'interesse dei ragazzi che , allo stato, sembrano avere raggiunto un certo equilibrio ,che sicuramente sarebbe incrinato da tale drastica decisione che diverrebbe , verosimilmente, rimedio peggiore del male . Tuttavia non può assecondarsi l'idea della madre che i figli stiano bene solo ora che si sono allontanati dal padre, non potendosi negare in capo alla stessa un certo fare manipolatorio che l'ha portata a dipingere come “ mostro” l'ex coniuge agli occhi dei figli e rappresentarsi come vittima assoluta dell'uomo che ha sposato , pur non essendo emersi nel corso della presente causa specifici riscontri e considerato anche rigetto degli ordini di protezione e che quanto narrato da non è avvenuto in sua presenza . R_1
Si legge nella relazione del consulente , nella sua impetuosa voglia Parte_1 rivendicativa, non è riuscita a mettere un limite tra se e i figli, li ha portati dentro alla sua sofferenza spinta dal bisogno-desiderio di trovare in loro una sponda e un motivo per sopravvivere alla insopportabilità per la fine del rapporto coniugale. L'approfondimento psicodiagnostico ha evidenziato in lei le difficoltà ad aderire alla realtà in forma matura, quasi che le risultasse difficile entrare in relazione positiva con situazioni e/o interlocutori non in sintonia con i suoi vissuti, quando le capita di scontrarsi con contesti che lei interpreta come pericolosi per sè, la sua reazione é di forte rigidità e ostilità. Di fronte alla fine del matrimonio e di una relazione sentimentale che ella ha idealizzato sin dalla pre-adolescenza, la sua reazione è stata rabbiosa e indirizzata alla rivendicazione, purtroppo però non si è limitata ad agire
contro
Parte_1
coniuge e compagno di una vita facendo leva su argomentazioni e vissuti CP_1 che personalmente non mi permetto di discutere e che troveranno altrove eventuali riscontri e conferme, ma come detto ha trascinato dentro al suo dolore anche i figli chiedendo loro di partecipare al progetto di estromettere il padre dalla vita familiare. In tale ottica anche la motivazione del provvedimento del AL di Siena ( 13.9.2023) che ha rigettato l'ordine di protezione
“considerato che agli atti sono presenti solo le querele sporte dalla ricorrente, ma non risulta siano stati emessi provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale nei confronti del dalla denuncia, inoltre, è possibile inferire che la CP_1 ricorrente, lungi dal ritenersi minacciata dalle condotte del marito, abbia più volte tentato di non perderlo: ivi, si legge, infatti, che la decisione di procedere alla separazione coniugale è stata assunta dal marito e la ricorrente era contraria a tale scelta;
che, dopo il litigio del 23.4.2023 (nel corso del quale il CP_1 avrebbe spintonato la moglie fino a farla cadere), la ha provato a Pt_1 riconciliarsi con il ma lui ha opposto un totale rifiuto;
che tale rifiuto è CP_1 stato reiterato a seguito del litigio del 30.4.2023 e proprio l'atteggiamento freddo del marito sarebbe stato la causa del malore della ricorrente (cfr denuncia
Pagina 14 in atti: “in data odierna alle ore 13:00 circa, dopo un ennesimo tentativo di riconciliazione fallito, mio marito mi ha derisa rifiutandomi nuovamente ed io, per la forte emozione, ho perso i sensi e non riuscivo a riprendermi. Mi sono svegliata e poi svenuta più volte”); gli altri episodi di violenza raccontati dalla ricorrente risalgono a molti anni prima, ma non c'è alcuna indicazione precisa sul momento temporale in cui sarebbero successi e non vi è alcun riferimento circostanziato agli elementi fattuali degli accadimenti;
né sussiste alcun elemento probatorio della loro effettiva esistenza (nemmeno denunce della signora);
Neppure può assecondarsi la volontà di ( non si sa quanto genuina o R_1 malleabile anche se lui ha provato a mostrarsi oltremodo sicuro di sé) di non voler vedere il padre al quale , sia pure con le dovute limitazioni e gradualità non potrà essere negato un tentativo di riavvicinamento;
attraverso il superamento o quanto meno l'accantonamento delle proprie rigorose convinzioni, anche educative .
Si legge nella relazione del CTU apparentemente passivo nel sopportare le CP_1 continue denunce che gli arrivano addosso, dalla ex moglie e addirittura dal figlio R_
, èin difficoltà nel trovare un filo di comunicazione con e che non R_1 R_1 sia connotata da quella rigidità quasi formale che lo ha sempre caratterizzato anche nella sua funzione educativa.
2.3 Solo quando i due genitori riusciranno a trovare , anche con l'ausilio di un percorso personale di supporto alla genitorialità, per usare la terminologia del CTU ,risorse ed energie per reagire in forme propositive e ricostruttive non fosse altro che per il rispetto dovuto ai due figli sarà possibile un cambiamento in positivo per
[...]
[...]
quindi vedrà il padre come stabilito nell'ordinanza del 5.2.2025 con Pt_5 facoltà per i Servizi di sospendere gli incontri ove ritenuti non rispondenti all'interesse del minore o in caso di ostinato rifiuto, ma ciò , si aggiunge , solo previa interlocuzione dei Servizi, e con invito espresso alla madre a non ostacolare tali incontri .
2.5 Una volta resi liberi gli incontri il padre potrà tenere con sé i ragazzi a fine settimana alternati ( per i primi tre mesi soltanto la Domenica ) e due pomeriggi alla settimana da concordare in base agli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori.
2.6 le vacanze saranno così regolamentate
-Vacanze di Natale: I figli trascorreranno ad anni alterni l'inizio delle vacanze scolastiche di Natale fino al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore
- Vacanze Pasquali: I figli trascorreranno ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche di Pasqua fino alla domenica di Pasqua compresa con un genitore, il resto delle vacanze fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore
- Vacanze estive: I figli durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni ciascuno;
Pagina 15 -I suddetti periodi di vacanza devono essere comunicati dall'uno all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività infrannuali ( 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) saranno trascorse da sempre secondo il criterio dell'alternanza ( di anno in anno) a cominciare dalla madre per il 1.11.2025
2.7.Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati sulle questioni relative ai figli . Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e frequentazione
2.8 Dovrà essere demandata ai Servizi Sociali competenti per territorio ( CI e CH ) l'organizzazione degli incontri , nel senso sopra specificato , con facoltà, ove gli stessi evolvano positivamente , di renderli via via liberi con redazione di relazione semestrale al Giudice Tutelare presso il AL di Siena ai fini dell'esercizio della prescritta vigilanza
3. Il contributo al mantenimento dei minori Quanto al contributo al mantenimento , in considerazione della disparità reddituale tra le parti ( come risulta dalla documentazione allegata ) e dell'età dei minori , ma della circostanza che il resistente non si fa più carico del pagamento del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in CI (SI), Via Gracciano nel corso n. 54, di proprietà della IG. ( ex casa Parte_1 familiare) appare congruo prevedere un aumento del contributo pari ad € 400,00 per ciascun minore, con decorrenza dal deposito della presente sentenza da rivalutarsi in base ad indice Istat.
3.1L'assegno unico potrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre in considerazione del maggior carico in termini di accudimento dei minori sulla stessa gravante;
3.2Le spese straordinarie , saranno sostenute nell'interesse dei figli, entrambi i genitori nella misura 50% secondo le disposizioni di cui al Protocollo di diritto di Famiglia del AL Civile di Siena
4.L'assegno di separazione.
4.art. 156 c.c., c. 1, dispone che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Come da sempre affermato dalla Suprema Corte (v. fra tutte la nota Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, n.12196) l'attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri trova la sua fonte nel rilevante ruolo che l'art. 29 Cost. attribuisce alla famiglia nell'ambito dell'ordinamento. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito,
Pagina 16 per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione: a) deve accertare il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente;
b) a tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 9 marzo 2018, n. 5817; Cass. 4 aprile 2016) Nella specie, si ritiene che la non abbia diritto ad alcun assegno di Pt_1 mantenimento. A tali conclusioni il Collegio giunge, anzitutto, considerando che la resistente è economicamente autosufficiente svolgendo attività lavorativa d'impresa ed è, inoltre, proprietaria dell'immobile in cui vive A ciò si aggiunga che, con riferimento al precedente tenore di vita, cui deve essere parametrato l'assegno di mantenimento spettante al coniuge economicamente più debole (Cass. n. 12196 /2017 “i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” rispetto al quale tant'è la stessa non ha allegato alcun deterioramento a motivo della separazione. Invero, la resistente nulla ha dedotto nello specifico a sostegno della richiesta di assegno di mantenimento a titolo personale, genericamente domandato solo in qualità di coniuge più debole . senza alcun'altra puntuale allegazione Da ultimo, va altresì considerato che la stessa non ha compiutamente ottemperato all'onere sulla stessa gravante , di produzione di documentazione completa mancando l'estratto conto completo per l'anno 2023, gli estratti conto CP_3 per gli anni 2022 e 2021, come eccepito dal resistente. Tale comportamento processuale deve essere considerato ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato. La ricostruzione incompleta dei redditi e delle movimentazioni bancarie della resistente induce pertanto a ritenere che ella disponga di maggiori risorse economiche rispetto a quelle risultanti dagli atti e prodotti e, anche per tale motivo, la stessa non può ritenersi legittimata a ricevere un assegno di mantenimento personale.
5.Le spese processuali .
Pagina 17 In considerazione delle reciproche soccombenze le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti
Considerate le ragioni della decisione non ricorrono i presupposti per il riconoscimento in favore del IG. ai sensi dell'art. 473-bis.39, co. 2, CP_1
c.p.c. Quanto alle spese in favore del CTU liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti 6. Il Compenso per la curatrice speciale sarà liquidato con separato decreto
P.Q.M.
Il AL , come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede
1)Dispone l'affidamento condiviso di e a entrambi i genitori con R_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
2) Regolamenta la frequentazione ordinaria come da ordinanza del Giudice istruttore del 5.2.2025 . con supervisione demandata ai Servizi Sociali competenti per territorio ( CI e CH ) per l'organizzazione degli incontri
3) Dispone inoltro di relazione semestrale a cura dei Servizi sociali incaricati al Giudice Tutelare ai fini dell'esercizio della prescritta vigilanza
4) Regolamenta la frequentazione ordinaria, una volta interrotti gli incontri protetti
, e per i periodi di vacanza come da punto 2.5. e 2.6 della parte motiva 5) Dichiara entrambi i genitori tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.7 della parte motiva
6) Pone a carico di a titolo di contributo ordinario per il CP_1 mantenimento l'importo di € 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT per ciascun figlio con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
7) L'assegno Unico sarà percepito per intero da Parte_1
8) Disciplina le spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse dei figli, da entrambi i genitori nella misura 50% secondo le disposizioni di cui al Protocollo di diritto di Famiglia del AL Civile di Siena
9) Rigetta la domanda di assegno di separazione avanzata da Parte_1
10) Dichiara compensate le spese di lite e quelle in favore del ctu e del perito come liquidate in corso di causa, salva la solidarietà nei confronti degli ausiliari 8) Provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al Curatore speciale … Manda alla Cancelleria per comunicazione ai Servizi Sociali . Così deciso in Siena, camera di consiglio del 9 luglio 2025 La Presidente est . Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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