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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 27/02/2026, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1279/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AT VINCENZO, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5852/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Daniele Manin, 25 20121 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1, Srl - 04415631003
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 03/06/2024 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2023 251245 IRPEF-ALTRO
- RUOLO n. 2023 251245 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 798/2026 depositato il 17/02/2026 RG 5852/2024
Svolgimento del processo
Il Resistente_1, rl, con sede in Roma ha proposto ricorso per l'annullamento del ruolo n. 2023/251245 e della cartella di pagamento n. 097 2023 01051853 58 000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione della Provincia di Roma, notificata il 04/05/2023, riguardante sanzioni per complessivi euro 888,00 avente ad oggetto il recupero a tassazione di Irpef 2018 derivante da procedura di controllo ex art. 36 ter dpr. 600/73 della dichiarazione dei redditi 2018 – modello 730/2018.
In particolare, il Responsabile, Dott. Nominativo_1 rilasciava il “visto di conformità” dei dati del Modello 730, per l'anno di imposta 2018, del contribuente Sig. Nominativo_2. Successivamente, la Direzione Provinciale resistente avviava, ai sensi dell'art. 36 ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un controllo formale su tale dichiarazione dei redditi, all'esito della quale dichiarava in particolare che le “Spese di ristrutturazione anno 2018” potevano essere riconosciute per euro 3.458,00 mentre per la parte residua era necessario fornire la documentazione completa, mancando fatture e bonifici.
L'Agenzia della riscossione notificava la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, con cui, ai sensi della lett. a), comma 1, del citato art. 39, veniva operato, a titolo sanzionatorio, il recupero dell'importo pari al 30 % della maggiore imposta accertata.
Proposto ricorso il ricorrente sottolineava in particolare che secondo il comma 2 dell'art. 39, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, “Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo dovevano essere contestate e le sanzioni irrogate dalla direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di MILANO, contestando quanto dedotto nel ricorso ed eccepiva preliminarmente la incompetenza per territorio.
Con sentenza in data 17 maggio 2024 la CGT di primo grado di Roma accoglieva il ricorso annullando l'atto impugnato e condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro1.500,00 più iva, cap e spese forfettarie.
Ha proposto appello La D.P. 2 di Milano deducendo:
- l'erroneità della sentenza per avere la C.G.T. ritenuto la propria competenza per territorio.
- l'erroneità della sentenza per avere la C.G.T. di primo grado ritenuto incompetente la Direzione Provinciale ad operare la contestazione nei confronti del Responsabile. Ripropone, inoltre, le difese già
- ha riproposto inoltre le doglianze esposte in primo grado in relazione ai motivi di ricorso assorbiti. Si è costituito l'appellato deducendo:1. - INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO. SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DELLA C.G.T. DI PRIMO GRADO DI ROMA. 2. - INFONDATEZZA DEL MOTIVO DI APPELLO. SULLA NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39, COMMA 2, DEL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241. 3. ILLEGITTIMITÀ PER INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA PRETESA;
4.-NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
5. - ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 27 LUGLIO2000, N. 212 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE) E DELL'ART. 97 COST.; 6. - ILLEGITTIMITÀ DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212, NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472 E/O INAPPLICABILITÀ DELLE STESSE. 7. - INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI EX ART. 8, DEL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che l'appello è infondato e deve essere rigettato. In realtà correttamente il giudice adito in primo grado ha soffermato la sua valutazione in ordine alla eccezione relativa alla competenza territoriale individuata nella circoscrizione ove è sito l'ufficio dell'ente impositore che ha emanato l'atto impositivo, indipendentemente dalla sede del concessionario della riscossione. Su queste basi, in considerazione del fatto che la cartella impugnata è stata emessa dall' Agente della Riscossione della Provincia di Roma (seppure il ruolo sottostante sia stato formato dalla Direzione Provinciale II di Milano) competente per il giudizio è la CGT di Roma, e non la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Milano.
Deve essere ribadita dunque la correttezza relativa alla valutazione di illegittimità della cartella di pagamento, già ritenuta in primo grado, in quanto la stessa appare priva di censure logico – giuridiche;
Infatti, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. n. 241/1997, il ruolo avrebbe dovuto essere emesso dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del CResistente_1 che nel caso di specie ha sede in Roma;
una competenza funzionale e territoriale della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. D'altra parte la natura non tributaria dell'obbligazione in questione e, in ogni caso, la circostanza che il trasgressore sia tenuto al pagamento non dell'imposta, ma “di una somma pari all'importo” di quest'ultima, valorizza il criterio generale di collegamento territoriale con l'ufficio, ai fini dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in ragione del domicilio fiscale del soggetto che ha apposto il visto infedele, ovvero del trasgressore, sul quale, nel caso di specie, si esercita in concreto la potestà coattiva erariale (Cass. Sez. tributaria nr.11790 del 2/5/2024).
Restano assorbiti tutti gli altri motivi.
Alla luce delle suddette considerazioni, che questa Corte condivide integralmente, l'appello deve essere rigettato;
in considerazione delle ragioni che hanno portato in via preliminare al rigetto dell'appello, le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di secondo grado del Lazio rigetta l'appello. Spese compensate
Roma 16 febbraio 2026
Il Magistrato estensore Il Presidente
VA LL VI AT
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AT VINCENZO, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5852/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Daniele Manin, 25 20121 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1, Srl - 04415631003
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 03/06/2024 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2023 251245 IRPEF-ALTRO
- RUOLO n. 2023 251245 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 798/2026 depositato il 17/02/2026 RG 5852/2024
Svolgimento del processo
Il Resistente_1, rl, con sede in Roma ha proposto ricorso per l'annullamento del ruolo n. 2023/251245 e della cartella di pagamento n. 097 2023 01051853 58 000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione della Provincia di Roma, notificata il 04/05/2023, riguardante sanzioni per complessivi euro 888,00 avente ad oggetto il recupero a tassazione di Irpef 2018 derivante da procedura di controllo ex art. 36 ter dpr. 600/73 della dichiarazione dei redditi 2018 – modello 730/2018.
In particolare, il Responsabile, Dott. Nominativo_1 rilasciava il “visto di conformità” dei dati del Modello 730, per l'anno di imposta 2018, del contribuente Sig. Nominativo_2. Successivamente, la Direzione Provinciale resistente avviava, ai sensi dell'art. 36 ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un controllo formale su tale dichiarazione dei redditi, all'esito della quale dichiarava in particolare che le “Spese di ristrutturazione anno 2018” potevano essere riconosciute per euro 3.458,00 mentre per la parte residua era necessario fornire la documentazione completa, mancando fatture e bonifici.
L'Agenzia della riscossione notificava la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, con cui, ai sensi della lett. a), comma 1, del citato art. 39, veniva operato, a titolo sanzionatorio, il recupero dell'importo pari al 30 % della maggiore imposta accertata.
Proposto ricorso il ricorrente sottolineava in particolare che secondo il comma 2 dell'art. 39, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, “Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo dovevano essere contestate e le sanzioni irrogate dalla direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di MILANO, contestando quanto dedotto nel ricorso ed eccepiva preliminarmente la incompetenza per territorio.
Con sentenza in data 17 maggio 2024 la CGT di primo grado di Roma accoglieva il ricorso annullando l'atto impugnato e condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro1.500,00 più iva, cap e spese forfettarie.
Ha proposto appello La D.P. 2 di Milano deducendo:
- l'erroneità della sentenza per avere la C.G.T. ritenuto la propria competenza per territorio.
- l'erroneità della sentenza per avere la C.G.T. di primo grado ritenuto incompetente la Direzione Provinciale ad operare la contestazione nei confronti del Responsabile. Ripropone, inoltre, le difese già
- ha riproposto inoltre le doglianze esposte in primo grado in relazione ai motivi di ricorso assorbiti. Si è costituito l'appellato deducendo:1. - INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO. SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DELLA C.G.T. DI PRIMO GRADO DI ROMA. 2. - INFONDATEZZA DEL MOTIVO DI APPELLO. SULLA NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39, COMMA 2, DEL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241. 3. ILLEGITTIMITÀ PER INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA PRETESA;
4.-NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
5. - ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 27 LUGLIO2000, N. 212 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE) E DELL'ART. 97 COST.; 6. - ILLEGITTIMITÀ DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212, NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472 E/O INAPPLICABILITÀ DELLE STESSE. 7. - INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI EX ART. 8, DEL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che l'appello è infondato e deve essere rigettato. In realtà correttamente il giudice adito in primo grado ha soffermato la sua valutazione in ordine alla eccezione relativa alla competenza territoriale individuata nella circoscrizione ove è sito l'ufficio dell'ente impositore che ha emanato l'atto impositivo, indipendentemente dalla sede del concessionario della riscossione. Su queste basi, in considerazione del fatto che la cartella impugnata è stata emessa dall' Agente della Riscossione della Provincia di Roma (seppure il ruolo sottostante sia stato formato dalla Direzione Provinciale II di Milano) competente per il giudizio è la CGT di Roma, e non la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Milano.
Deve essere ribadita dunque la correttezza relativa alla valutazione di illegittimità della cartella di pagamento, già ritenuta in primo grado, in quanto la stessa appare priva di censure logico – giuridiche;
Infatti, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. n. 241/1997, il ruolo avrebbe dovuto essere emesso dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del CResistente_1 che nel caso di specie ha sede in Roma;
una competenza funzionale e territoriale della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. D'altra parte la natura non tributaria dell'obbligazione in questione e, in ogni caso, la circostanza che il trasgressore sia tenuto al pagamento non dell'imposta, ma “di una somma pari all'importo” di quest'ultima, valorizza il criterio generale di collegamento territoriale con l'ufficio, ai fini dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in ragione del domicilio fiscale del soggetto che ha apposto il visto infedele, ovvero del trasgressore, sul quale, nel caso di specie, si esercita in concreto la potestà coattiva erariale (Cass. Sez. tributaria nr.11790 del 2/5/2024).
Restano assorbiti tutti gli altri motivi.
Alla luce delle suddette considerazioni, che questa Corte condivide integralmente, l'appello deve essere rigettato;
in considerazione delle ragioni che hanno portato in via preliminare al rigetto dell'appello, le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di secondo grado del Lazio rigetta l'appello. Spese compensate
Roma 16 febbraio 2026
Il Magistrato estensore Il Presidente
VA LL VI AT