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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2750 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Corso Giacomo Matteotti, C.F._1
146/F 98066 Patti Italia presso lo studio dell'Avv. CARIANNI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
C/O AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2019, la sig.ra ha adito Parte_1
questo Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2016 e 2017, con conseguente riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, avendo svolto attività lavorativa alle dipendenze della società Controparte_2
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'intervenuta
[...] CP_1
decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970 e dell'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, nonché l'improcedibilità per mancato esaurimento del procedimento amministrativo ex art. 443 c.p.c. La controversia verte in primo luogo sulla verifica della tempestività dell'azione, stante l'eccezione di decadenza sollevata dall' previdenziale convenuto. CP_3
La pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione dei lavoratori agricoli da parte dell' , effettuata sul sito istituzionale dell'ente nel periodo CP_1
15/06/2018 - 30/06/2018, costituisce mezzo legittimo ed efficace di comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011. Tale disposizione ha introdotto una deroga all'obbligo di comunicazione individuale, prevedendo che la pubblicazione online equivalga a notifica nei confronti dei lavoratori interessati.
La legittimità costituzionale di tale previsione è stata confermata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021, che ha riconosciuto la congruità e la proporzionalità del mezzo telematico rispetto allo scopo di garantire efficienza e celerità all'azione amministrativa in un contesto caratterizzato da numerosi destinatari distribuiti su vasta scala.
Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, il termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti lesivi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli è di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza. Il successivo art. 11 del D.Lgs. n.
375/1993 prevede una fase amministrativa stragiudiziale, che tuttavia non può essere considerata idonea a sospendere o interrompere il decorso del termine decadenziale se proposta tardivamente.
Nel caso di specie, il termine di decadenza ha iniziato a decorrere dal 30/06/2018, data finale di pubblicazione dell'elenco contenente la cancellazione della ricorrente, e si è pertanto consumato il 28/10/2018. Il ricorso è stato depositato il
01/08/2019, oltre il termine previsto.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito in più occasioni che il termine di 120 giorni previsto per la proposizione dell'azione giurisdizionale contro i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ha natura perentoria e sostanziale. Tale termine, infatti, non può essere in alcun modo sospeso, interrotto o prorogato, neppure in presenza di ricorsi amministrativi tardivi o in fase di definizione, rappresentando una preclusione definitiva all'esercizio dell'azione giudiziale. La sua inosservanza determina l'inammissibilità della domanda, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle ragioni sostanziali addotte a sostegno della pretesa del lavoratore.
Alla luce di quanto esposto, la questione relativa alla decadenza assorbe ogni ulteriore profilo di merito, incluso quello relativo alla natura del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società e Controparte_2
alla fondatezza della richiesta di prestazioni previdenziali.
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, dichiara inammissibile il ricorso proposto da contro l' per Parte_1 CP_1
intervenuta decadenza;
dichiara assorbita ogni altra questione di merito;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 11/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo