Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3
- Legge 8 marzo 1995, n. 73
Articolo 4 della Legge 8 marzo 1995, n. 73
Versione
19 marzo 1995
19 marzo 1995