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Articolo 4 della Legge 8 marzo 1995, n. 73
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Articolo 3
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Legge 8 marzo 1995, n. 73
Articolo 4 della Legge 8 marzo 1995, n. 73
Versione
19 marzo 1995
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 19 marzo 1995
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