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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/10/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1182 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1182 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata, giusto Parte_1 C.F._1
atto notarile, dal sig. ( C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Belcastro, con la quale è elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia (RC) Via Provinciale n. 4
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale
Resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è titolare di pensione in regime internazionale lav. dipendente “cat vos n. 50644790”, percepita dal mese di settembre dell'anno 1988, il cui importo mensile, dal 01.01.2009, è stato ridotto, in modo arbitrario, dall'istituto resistente che, in seguito a ripetuti solleciti, ha comunicato: “la sua pensione è stata ricalcolata a decorrere dall'01.11.2016”; 3
- che l' ha provveduto al ripristino dell'integrazione al trattamento CP_2
minimo, liquidando gli arretrati dal 01.11.2014 al 29.02.2020, nella misura di euro 24.434,05,
- che, tuttavia, nel mese di marzo 2020, l'istituto resistente, in luogo dell'importo previsto di € 24.434,05, ha corrisposto l'importo di euro 12.259,00;
- che, solo in data 03.03.2021, presso gli sportelli , ha appreso che la CP_1
corresponsione parziale delle somme liquidate era dovuta ad un presunto indebito, in quanto “nel periodo dal 01.01.2009, al 31.08.2011, sono stati pagati
9.300,83 euro in più sulla pensione cat. vos cert. 50644790”;
- che l'indebito in questione è stato già oggetto di trattenuta da parte dell' a partire dal mese di settembre 2011; CP_1
- che, pertanto, dalla pensione è stato arbitrariamente trattenuto per ben due volte il medesimo importo di € 9.300,00;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 166/96, ha posto un limite al recupero dell'indebito, stabilendo che, secondo un criterio di logica pratica e di ragionevolezza, la ripetibilità dell'indebito cessi quando l'ente previdenziale, pur in possesso dei dati necessari, continui l'erogazione;
- che l era già in possesso, fin dal 2011, dei dati necessari per CP_1
annullare la procedura di recupero ma, ciononostante, ha reiterato le trattenute nell'anno 2020;
- che l'indebito non può essere recuperato dall' in base alla CP_1
normativa vigente ( Leggi nn. 88/89 e 412/91), essendo stato causato da un errore dell'Istituto, senza alcun dolo del pensionato;
- che l'indebito contestato è irripetibile, in quanto l' ha Controparte_3
provveduto al recupero dopo il decorso del termine di 90 giorni, previsto dal regolamento e lo ha contestato oltre il termine di un anno dall'erogazione CP_1
delle somme, previsto dalla Legge n. 412/91; 4
- che l' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo CP_1
se la notifica del debito viene eseguita entro un anno, decorrente dal momento in cui l'Ente abbia avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così statuire: 1) Accogliere il presente ricorso perché fondato, giusto e legittimo
e, conseguentemente: 2) accertare e dichiarare che la somma di € 9.300,83 è stata illegittimamente trattenuta dall' in seguito al provvedimento del CP_1
03.03.2020 è stata recuperata dall'Istituto illegittimamente sulla pensione cat
Vos n. 50644790 di cui la Sig.ra è titolare 3) accertare e Parte_1
dichiarare che la somma di € 9.300,83 trattenuta dall' in seguito al CP_1
provvedimento del 23.06.2011 è stata recuperata dall'Istituto illegittimamente sulla pensione cat vos 50644790 di cui la Sig.ra è titolare;
4) Pt_1
conseguentemente ordinare all' la restituzione , in favore della sig.ra CP_1
, della somma di euro 9.300,83 (oltre interessi legali come per Parte_3
legge) trattenuta illegittimamente in seguito al provvedimento del 03.03.2020;
5) conseguentemente ordinare all' la restituzione in favore della sig.ra CP_1
della somma di euro 9.300,83 ( oltre interessi legali come Parte_1
per legge) trattenuta illegittimamente in seguito al provvedimento del
23.06.2011; 6) in ogni caso condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che l'indebito per cui è causa ammonta ad € 9.300,83 ed è scaturito da una rielaborazione della pensione “n. 50644790 cat. vos”, in godimento alla ricorrente, eseguita in data 23.6.2011 a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2009, inoltrata dalla sig.ra in data 24.11.2010; Pt_1 5
- che il conguaglio a debito con rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo dal 01.01.2009 al 31.08.2011 è stato notificato alla ricorrente in data 12.01.2012;
- che l' ha avviato un piano di recupero mediante trattenuta su CP_2
pensione, pari al 20% dell'importo mensile del trattamento, da febbraio 2012 a marzo 2014, per un ammontare complessivo recuperato pari ad € 787,60;
- che, pertanto, alla data del 22.01.2020, l'importo residuo a debito ammontava ad € 8.513,23;
- che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le ulteriori trattenute operate sulla pensione sono da riferirsi ad ulteriori partite debitorie, accertate, mai contestate ed eseguite a seguito di verifica reddituale disposta annualmente dall' al fine di adeguare gli importi delle pensioni ai redditi CP_2
posseduti;
- che le difese avversarie, fondate sull'asserita tardività del recupero e sull'applicabilità delle disposizioni di cui alle leggi n. 88/89 e n. 412/91, sono infondate, poiché le pensioni liquidate in regime internazionale, come quella da cui è scaturito l'indebito oggetto di causa, non rientrano nella sanatoria prevista dall'art. 13 legge n. 412/91;
- che, qualora si ritenessero applicabili le tempistiche invocate da parte ricorrente, l'indebito sarebbe comunque ripetibile, in quanto la relativa contestazione è avvenuta entro l'anno decorrente dalla conoscenza dei redditi ostativi;
- che, nel caso di specie, la comunicazione da parte della ricorrente del reddito estero è pervenuta in data 24.11.2010, mentre il debito è stato contestato per la prima volta nel mese di giugno 2011 e poi a dicembre del medesimo anno.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto della domanda.
Istruita la causa, con provvedimento del 21/07/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 6
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' in quanto parte ricorrente ha allegato un certificato rilasciato dal CP_1
comune di Placanica, comprovante che la ricorrente, nata a [...], è iscritta nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Nel merito, parte ricorrente si duole della trattenuta operata dall' CP_1
sull'importo complessivo di € 24.434,05, liquidato a titolo di arretrati (derivanti dal ricalcolo della pensione per il periodo dal 01.11.2014 al 29.02.2020).
In particolare, l' , come si evince dalle allegazioni di parte CP_2
ricorrente e, secondo quanto confermato anche nella memoria di costituzione di parte resistente, ha operato la trattenuta in questione, nell'anno 2020, richiamando la rielaborazione della pensione n. 50644790 Cat. VOS in godimento alla ricorrente, eseguita in data 23/06/2011 in seguito alla comunicazione dei redditi relativi all'anno 2009, inviata dalla ricorrente in data
24/11/2020 (e, dunque, tempestivamente contestata dall' entro il termine CP_2
di un anno da quando ha avuto effettiva conoscenza della posizione reddituale, come si evince dal provvedimento allegato dall e munito della relativa CP_1
ricevuta di avvenuta consegna alla ricorrente in data 23/12/2011).
In particolare, secondo quanto allegato dall' , il conguaglio sarebbe CP_2
derivato dalla rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo per il periodo dal 1/01/2009 al 31/08/2011, nel corso del quale sarebbero state versate alla ricorrente delle somme in eccedenza e in relazione alle quali, al netto di trattenute già eseguite nel periodo da febbraio 2012 al marzo 2014, residuerebbe un debito di € 8.513,23. 7
Sul punto parte ricorrente lamenta una duplicazione delle trattenute, asserendo che l' avrebbe già integralmente recuperato l'importo versato CP_1
in eccedenza nel periodo dal 1/01/2009 al 31/08/2011, attraverso delle trattenute eseguite negli anni sulla pensione e che, dunque, trattenendo un rilevante importo sugli arretrati, avrebbe in realtà operato un doppio recupero del medesimo indebito.
Tale doglianza è fondata.
Infatti, dall'unica comunicazione di indebito allegata dall e CP_1
trasmessa alla ricorrente in data 23/12/2011, si legge che, nel periodo dal
1/01/2009 al 31/08/2011, sono stati pagati € 9300,00 in eccedenza sulla pensione cat. VOS n. 50644790 e viene illustrato un piano di recupero, mediante trattenute del 20% sull'importo mensile della pensione, con decorrenza dal mese di febbraio 2012.
Orbene, nella comunicazione in questione, viene indicato il piano di recupero e viene indicata una data iniziale delle trattenute, ma non viene posto alcun limite di durata, sicché si presume che le stesse fossero destinate ad essere eseguite fino all'estinzione del debito, non essendo stata prevista una limitazione temporale (ad esempio fino al 2014 secondo quanto sostenuto dall' . CP_1
Di contro l nell'asserire di aver provveduto alle trattenute CP_1
soltanto dal 2012 al 2014, nulla ha provato in tal senso.
Di contro, invece, parte ricorrente, mediante il deposito dei cedolini della pensione, ha allegato di aver subito delle trattenute sulla pensione in maniera regolare a titolo di recupero di indebiti.
Appare in merito assolutamente priva di riscontri la generica affermazione, contenuta nella memoria di costituzione dell' secondo cui CP_1
le ulteriori trattenute subite dalla ricorrente concernerebbero diverse partite debitorie.
Ed infatti l' ha allegato unicamente documentazione relativa alle CP_1
somme percepite in eccedenza dal 1/01/2009 al 31/08/2011 (mediante la 8
produzione della comunicazione trasmessa alla ricorrente in data 22/12/2011), mentre non ha allegato documentazione relativa diversi e ulteriori debiti, la cui sussistenza non può ricavarsi dalle schermate depositate dall , che sono CP_2
prive di intestazione e di riferimenti e che non contengono dati da cui ricavare la sussistenza di debiti diversi in capo alla ricorrente recuperati mediante distinte e ulteriori trattenute.
Nondimeno, dalle schermate allegate dall' , si evince che vi sono CP_1
delle partite debitorie a carico della ricorrente “estinte per pagamento”.
Di contro, in difetto di qualsivoglia allegazione in tal senso, che l' CP_2
avrebbe avuto l'onere di fornire, non si comprende la ragione in virtù della quale l' avrebbe dovuto interrompere il piano di recupero (che è stato CP_1
elaborato con una data di inizio ma che non contiene una data finale) dell'indebito nell'anno 2014, per poi procedere a trattenute per indebiti diversi, sulla cui fonte parimenti nulla risulta allegato o ricavabile dalla documentazione in atti (che non contiene alcun riferimento certo ad indebiti diversi rispetto a quello relativo al periodo dal 1/01/2009 al 31/08/2011).
Pertanto, l' non ha provato né l'interruzione delle trattenute CP_1
nell'anno 2014 (circostanza che avrebbe determinato un persistere del debito, nell'anno 2020) né la sussistenza di altri e diversi indebiti, ai quali imputare le trattenute subite dalla ricorrente per i periodi successivi al 2014 (allegate dalla ricorrente e non confutate dall' ). CP_1
Né tale circostanza si evince dalle schermate allegate alla memoria di costruzione dell'istituto, prive di date e di riferimenti certi che consentano di eseguire una verifica circa la sussistenza di ulteriori debiti e di trattenute originate da ulteriori debiti, diversi dall'unico che, secondo quanto allegato dall'istituto stesso, risulta essere stato contestato alla ricorrente.
Invece, dalla documentazione allegata da entrambe le parti, si evince soltanto che l aveva elaborato un piano di recupero per l'indebito CP_1
relativo alle somme in eccedenza versate dal 1/01/2009 al 31/08/2011, 9
comunicato alla ricorrente in data 23/12/2011, da eseguirsi mediante trattenute del 20% sulla pensione, con decorrenza dal mese di febbraio 2012 e senza un termine finale, circostanza che lascia intendere, in presenza della prova di ulteriori trattenute successive al 2014, che le stesse siano proseguite per l'estinzione dell'unico debito comunicato alla ricorrente e della cui esistenza l' ha offerto la prova (avendo l' genericamente eccepito la CP_1 CP_2
sussistenza di diversi indebiti, in alcun modo provata).
Ne discende che, essendo stato predisposto un piano di recupero avviato con trattenute del 20% sulla pensione con decorrenza dal febbraio 2012, le trattenute eseguite per il medesimo titolo sugli arretrati, che l'istituto ha imputato al medesimo titolo, risultano essere prive di causa e integrano, dunque, una illegittima duplicazione in relazione della medesima partita debitoria.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore della ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' CP_1
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1182/2022, Parte_3
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso, accertando e dichiarando l'illegittimità delle trattenute operate sugli arretrati liquidati alla ricorrente in base al provvedimento del 2/03/2020; ; 10
- Per l'effetto, condanna l' a corrispondere, in favore della CP_1
ricorrente, l'importo trattenuto in base al provvedimento del
3/03/2020;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 2697,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1182 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1182 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata, giusto Parte_1 C.F._1
atto notarile, dal sig. ( C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Belcastro, con la quale è elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia (RC) Via Provinciale n. 4
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale
Resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è titolare di pensione in regime internazionale lav. dipendente “cat vos n. 50644790”, percepita dal mese di settembre dell'anno 1988, il cui importo mensile, dal 01.01.2009, è stato ridotto, in modo arbitrario, dall'istituto resistente che, in seguito a ripetuti solleciti, ha comunicato: “la sua pensione è stata ricalcolata a decorrere dall'01.11.2016”; 3
- che l' ha provveduto al ripristino dell'integrazione al trattamento CP_2
minimo, liquidando gli arretrati dal 01.11.2014 al 29.02.2020, nella misura di euro 24.434,05,
- che, tuttavia, nel mese di marzo 2020, l'istituto resistente, in luogo dell'importo previsto di € 24.434,05, ha corrisposto l'importo di euro 12.259,00;
- che, solo in data 03.03.2021, presso gli sportelli , ha appreso che la CP_1
corresponsione parziale delle somme liquidate era dovuta ad un presunto indebito, in quanto “nel periodo dal 01.01.2009, al 31.08.2011, sono stati pagati
9.300,83 euro in più sulla pensione cat. vos cert. 50644790”;
- che l'indebito in questione è stato già oggetto di trattenuta da parte dell' a partire dal mese di settembre 2011; CP_1
- che, pertanto, dalla pensione è stato arbitrariamente trattenuto per ben due volte il medesimo importo di € 9.300,00;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 166/96, ha posto un limite al recupero dell'indebito, stabilendo che, secondo un criterio di logica pratica e di ragionevolezza, la ripetibilità dell'indebito cessi quando l'ente previdenziale, pur in possesso dei dati necessari, continui l'erogazione;
- che l era già in possesso, fin dal 2011, dei dati necessari per CP_1
annullare la procedura di recupero ma, ciononostante, ha reiterato le trattenute nell'anno 2020;
- che l'indebito non può essere recuperato dall' in base alla CP_1
normativa vigente ( Leggi nn. 88/89 e 412/91), essendo stato causato da un errore dell'Istituto, senza alcun dolo del pensionato;
- che l'indebito contestato è irripetibile, in quanto l' ha Controparte_3
provveduto al recupero dopo il decorso del termine di 90 giorni, previsto dal regolamento e lo ha contestato oltre il termine di un anno dall'erogazione CP_1
delle somme, previsto dalla Legge n. 412/91; 4
- che l' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo CP_1
se la notifica del debito viene eseguita entro un anno, decorrente dal momento in cui l'Ente abbia avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così statuire: 1) Accogliere il presente ricorso perché fondato, giusto e legittimo
e, conseguentemente: 2) accertare e dichiarare che la somma di € 9.300,83 è stata illegittimamente trattenuta dall' in seguito al provvedimento del CP_1
03.03.2020 è stata recuperata dall'Istituto illegittimamente sulla pensione cat
Vos n. 50644790 di cui la Sig.ra è titolare 3) accertare e Parte_1
dichiarare che la somma di € 9.300,83 trattenuta dall' in seguito al CP_1
provvedimento del 23.06.2011 è stata recuperata dall'Istituto illegittimamente sulla pensione cat vos 50644790 di cui la Sig.ra è titolare;
4) Pt_1
conseguentemente ordinare all' la restituzione , in favore della sig.ra CP_1
, della somma di euro 9.300,83 (oltre interessi legali come per Parte_3
legge) trattenuta illegittimamente in seguito al provvedimento del 03.03.2020;
5) conseguentemente ordinare all' la restituzione in favore della sig.ra CP_1
della somma di euro 9.300,83 ( oltre interessi legali come Parte_1
per legge) trattenuta illegittimamente in seguito al provvedimento del
23.06.2011; 6) in ogni caso condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che l'indebito per cui è causa ammonta ad € 9.300,83 ed è scaturito da una rielaborazione della pensione “n. 50644790 cat. vos”, in godimento alla ricorrente, eseguita in data 23.6.2011 a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2009, inoltrata dalla sig.ra in data 24.11.2010; Pt_1 5
- che il conguaglio a debito con rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo dal 01.01.2009 al 31.08.2011 è stato notificato alla ricorrente in data 12.01.2012;
- che l' ha avviato un piano di recupero mediante trattenuta su CP_2
pensione, pari al 20% dell'importo mensile del trattamento, da febbraio 2012 a marzo 2014, per un ammontare complessivo recuperato pari ad € 787,60;
- che, pertanto, alla data del 22.01.2020, l'importo residuo a debito ammontava ad € 8.513,23;
- che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le ulteriori trattenute operate sulla pensione sono da riferirsi ad ulteriori partite debitorie, accertate, mai contestate ed eseguite a seguito di verifica reddituale disposta annualmente dall' al fine di adeguare gli importi delle pensioni ai redditi CP_2
posseduti;
- che le difese avversarie, fondate sull'asserita tardività del recupero e sull'applicabilità delle disposizioni di cui alle leggi n. 88/89 e n. 412/91, sono infondate, poiché le pensioni liquidate in regime internazionale, come quella da cui è scaturito l'indebito oggetto di causa, non rientrano nella sanatoria prevista dall'art. 13 legge n. 412/91;
- che, qualora si ritenessero applicabili le tempistiche invocate da parte ricorrente, l'indebito sarebbe comunque ripetibile, in quanto la relativa contestazione è avvenuta entro l'anno decorrente dalla conoscenza dei redditi ostativi;
- che, nel caso di specie, la comunicazione da parte della ricorrente del reddito estero è pervenuta in data 24.11.2010, mentre il debito è stato contestato per la prima volta nel mese di giugno 2011 e poi a dicembre del medesimo anno.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto della domanda.
Istruita la causa, con provvedimento del 21/07/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 6
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
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Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' in quanto parte ricorrente ha allegato un certificato rilasciato dal CP_1
comune di Placanica, comprovante che la ricorrente, nata a [...], è iscritta nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Nel merito, parte ricorrente si duole della trattenuta operata dall' CP_1
sull'importo complessivo di € 24.434,05, liquidato a titolo di arretrati (derivanti dal ricalcolo della pensione per il periodo dal 01.11.2014 al 29.02.2020).
In particolare, l' , come si evince dalle allegazioni di parte CP_2
ricorrente e, secondo quanto confermato anche nella memoria di costituzione di parte resistente, ha operato la trattenuta in questione, nell'anno 2020, richiamando la rielaborazione della pensione n. 50644790 Cat. VOS in godimento alla ricorrente, eseguita in data 23/06/2011 in seguito alla comunicazione dei redditi relativi all'anno 2009, inviata dalla ricorrente in data
24/11/2020 (e, dunque, tempestivamente contestata dall' entro il termine CP_2
di un anno da quando ha avuto effettiva conoscenza della posizione reddituale, come si evince dal provvedimento allegato dall e munito della relativa CP_1
ricevuta di avvenuta consegna alla ricorrente in data 23/12/2011).
In particolare, secondo quanto allegato dall' , il conguaglio sarebbe CP_2
derivato dalla rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo per il periodo dal 1/01/2009 al 31/08/2011, nel corso del quale sarebbero state versate alla ricorrente delle somme in eccedenza e in relazione alle quali, al netto di trattenute già eseguite nel periodo da febbraio 2012 al marzo 2014, residuerebbe un debito di € 8.513,23. 7
Sul punto parte ricorrente lamenta una duplicazione delle trattenute, asserendo che l' avrebbe già integralmente recuperato l'importo versato CP_1
in eccedenza nel periodo dal 1/01/2009 al 31/08/2011, attraverso delle trattenute eseguite negli anni sulla pensione e che, dunque, trattenendo un rilevante importo sugli arretrati, avrebbe in realtà operato un doppio recupero del medesimo indebito.
Tale doglianza è fondata.
Infatti, dall'unica comunicazione di indebito allegata dall e CP_1
trasmessa alla ricorrente in data 23/12/2011, si legge che, nel periodo dal
1/01/2009 al 31/08/2011, sono stati pagati € 9300,00 in eccedenza sulla pensione cat. VOS n. 50644790 e viene illustrato un piano di recupero, mediante trattenute del 20% sull'importo mensile della pensione, con decorrenza dal mese di febbraio 2012.
Orbene, nella comunicazione in questione, viene indicato il piano di recupero e viene indicata una data iniziale delle trattenute, ma non viene posto alcun limite di durata, sicché si presume che le stesse fossero destinate ad essere eseguite fino all'estinzione del debito, non essendo stata prevista una limitazione temporale (ad esempio fino al 2014 secondo quanto sostenuto dall' . CP_1
Di contro l nell'asserire di aver provveduto alle trattenute CP_1
soltanto dal 2012 al 2014, nulla ha provato in tal senso.
Di contro, invece, parte ricorrente, mediante il deposito dei cedolini della pensione, ha allegato di aver subito delle trattenute sulla pensione in maniera regolare a titolo di recupero di indebiti.
Appare in merito assolutamente priva di riscontri la generica affermazione, contenuta nella memoria di costituzione dell' secondo cui CP_1
le ulteriori trattenute subite dalla ricorrente concernerebbero diverse partite debitorie.
Ed infatti l' ha allegato unicamente documentazione relativa alle CP_1
somme percepite in eccedenza dal 1/01/2009 al 31/08/2011 (mediante la 8
produzione della comunicazione trasmessa alla ricorrente in data 22/12/2011), mentre non ha allegato documentazione relativa diversi e ulteriori debiti, la cui sussistenza non può ricavarsi dalle schermate depositate dall , che sono CP_2
prive di intestazione e di riferimenti e che non contengono dati da cui ricavare la sussistenza di debiti diversi in capo alla ricorrente recuperati mediante distinte e ulteriori trattenute.
Nondimeno, dalle schermate allegate dall' , si evince che vi sono CP_1
delle partite debitorie a carico della ricorrente “estinte per pagamento”.
Di contro, in difetto di qualsivoglia allegazione in tal senso, che l' CP_2
avrebbe avuto l'onere di fornire, non si comprende la ragione in virtù della quale l' avrebbe dovuto interrompere il piano di recupero (che è stato CP_1
elaborato con una data di inizio ma che non contiene una data finale) dell'indebito nell'anno 2014, per poi procedere a trattenute per indebiti diversi, sulla cui fonte parimenti nulla risulta allegato o ricavabile dalla documentazione in atti (che non contiene alcun riferimento certo ad indebiti diversi rispetto a quello relativo al periodo dal 1/01/2009 al 31/08/2011).
Pertanto, l' non ha provato né l'interruzione delle trattenute CP_1
nell'anno 2014 (circostanza che avrebbe determinato un persistere del debito, nell'anno 2020) né la sussistenza di altri e diversi indebiti, ai quali imputare le trattenute subite dalla ricorrente per i periodi successivi al 2014 (allegate dalla ricorrente e non confutate dall' ). CP_1
Né tale circostanza si evince dalle schermate allegate alla memoria di costruzione dell'istituto, prive di date e di riferimenti certi che consentano di eseguire una verifica circa la sussistenza di ulteriori debiti e di trattenute originate da ulteriori debiti, diversi dall'unico che, secondo quanto allegato dall'istituto stesso, risulta essere stato contestato alla ricorrente.
Invece, dalla documentazione allegata da entrambe le parti, si evince soltanto che l aveva elaborato un piano di recupero per l'indebito CP_1
relativo alle somme in eccedenza versate dal 1/01/2009 al 31/08/2011, 9
comunicato alla ricorrente in data 23/12/2011, da eseguirsi mediante trattenute del 20% sulla pensione, con decorrenza dal mese di febbraio 2012 e senza un termine finale, circostanza che lascia intendere, in presenza della prova di ulteriori trattenute successive al 2014, che le stesse siano proseguite per l'estinzione dell'unico debito comunicato alla ricorrente e della cui esistenza l' ha offerto la prova (avendo l' genericamente eccepito la CP_1 CP_2
sussistenza di diversi indebiti, in alcun modo provata).
Ne discende che, essendo stato predisposto un piano di recupero avviato con trattenute del 20% sulla pensione con decorrenza dal febbraio 2012, le trattenute eseguite per il medesimo titolo sugli arretrati, che l'istituto ha imputato al medesimo titolo, risultano essere prive di causa e integrano, dunque, una illegittima duplicazione in relazione della medesima partita debitoria.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore della ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' CP_1
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1182/2022, Parte_3
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso, accertando e dichiarando l'illegittimità delle trattenute operate sugli arretrati liquidati alla ricorrente in base al provvedimento del 2/03/2020; ; 10
- Per l'effetto, condanna l' a corrispondere, in favore della CP_1
ricorrente, l'importo trattenuto in base al provvedimento del
3/03/2020;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 2697,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci