TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 29554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29554/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CULLARI EMANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALMESE il Parte_1 Parte_2 16/09/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALMESE (atto n. 66 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02.04.2002. Persona_1
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 18/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti nulla dispongono in punto casa coniugale in quanto il signor si è Parte_2 già allontanato da casa.
DÀ ATTO che le parti nulla dispongono in punto assegno di mantenimento per l'altro coniuge provvedendo ciascuno dei coniugi alle proprie necessità autonomamente sulle spese di lite tra le parti. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 3/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29554/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CULLARI EMANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALMESE il Parte_1 Parte_2 16/09/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALMESE (atto n. 66 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02.04.2002. Persona_1
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 18/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti nulla dispongono in punto casa coniugale in quanto il signor si è Parte_2 già allontanato da casa.
DÀ ATTO che le parti nulla dispongono in punto assegno di mantenimento per l'altro coniuge provvedendo ciascuno dei coniugi alle proprie necessità autonomamente sulle spese di lite tra le parti. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 3/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2