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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 585/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ303T100119_2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ303T100119_2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese
Resistente: cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., impugnava l'avviso di accertamento SDC TQ303T100119-2025 l'Agenzia delle
Entrate, direzione provinciale di Ascoli Piceno, per l'anno di imposta 2019 contestava l'indebita deduzione del costo di euro 32.000,00.
In particolare, la Guardia di Finanza – Associazione_1 di Ascoli Piceno- all'esito del controllo fiscale finalizzato alla verifica del rispetto della normativa in materia di II.DD, IVA riscontrava la deduzione del costo di € 32.000 con la motivazione Risarcimento danno a favore della Società_1 e, su istanza dei verificatori, la parte spiegava che in data 04.09.2019, tramite un preavviso di rilascio emesso dal Tribunale di Trani, la proprietà del locale sito in Molfetta – Indirizzo_1, intimava alla Ricorrente_1 SRL (detentrice dell'immobile sulla base di un contratto di locazione), il rilascio del suddetto locale, in forza di precedenti provvedimenti esecutivi giudiziali e, poichè in detti locali esercitava la propria attività la società Società_1 SRL – azienda affiliata Società_2- (gestione di supermercati) che, in conseguenza del predetto provvedimento giudiziario, doveva riconsegnare il punto vendita, quest'ultima richiedeva un risarcimento del danno che le parti concordavano in euro 32.000,00.
I verbalizzanti, non ritenendo sufficiente la documentazione probatoria prodotta a sostegno, rilevavano l'indeducibilità della somma de qua.
A seguito di ciò veniva emesso l'avviso di accertamento impugnato, preceduto da comunicazione di schema d'atto ex art. 6bis L. 212/2000, con la quale ribadiva gli elementi alla base dei recuperi prospettati nel pvc ed invitava la parte a presentare, entro il termine di 60 giorni, l'eventuale documentazione giustificativa.
Nel costituirsi in giudizio la ricorrente depositava documentazione relativa all'operazione contestata: allegati da 7 a 10 come prova dell'avvenuta transazione tra le parti e, come ulteriore elemento allegava (all.11) distinta di versamento di € 32.000.
L'ufficio, dopo aver chiesto ulteriori chiarimenti, è intervenuto con provvedimento di autotutela integrale dell'avviso (TQ3X3UL00021/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento dell'atto impugnato importa la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Orbene, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Parimenti pacifico è anche che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Società_3. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Società_3. Mass. 2004, f. 7-8;
Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Società_3. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo
2006).
Nel caso in esame, ritiene il ricorrente che sin dall'inizio — già in sede di verifica — ha fornito prova dell'inerenza e della determinabilità del costo contestato, riconosciuta anche dall'Ufficio con l'annullamento stragiudiziale della pretesa, ragion per cui ha diritto ad ottenere la refusione delle spese di giudizio, avendo dovuto affrontare un contenzioso del tutto ingiustificato e superfluo, con conseguenti oneri economici che avrebbe potuto e dovuto evitare.
Ritiene, invece, la corte che vi siano tutti i presupposti per procedere ad un'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Invero, sin dall'inizio i verificatori avevano ritenuto non sufficiente la documentazione prodotta, mancando all'evidenza la prova del bonifico: ritiene il ricorrente che aveva fornito la documentazione de qua risultando dal verbale di costatazione richiamato dall'avviso di accertamento che la liquidazione dell'importo a titolo di risarcimento era avvenuta in data 24.12.2019.
Ebbene, nel verbale di costatazione non risulta che siano stati prodotti contabili attestanti l'avvenuto bonifico, ben potendo la data de qua essere solo stata dichiarata dalla parte e, poiché non riscontrata da idonea documentazione, ritenuta insufficiente a ritenere inerente al costo dedotto.
Di contro, allorquando l'ufficio notificava lo schema d'atto la parte rimaneva inerte ed ometteva di produrre quella documentazione che ben avrebbe potuto far evitare l'emissione dell'atto impugnato. Solo nel costituirsi in giudizio produceva distinta dell'inoltro di € 32.000, in cui peraltro, l'ordinante risultava essere Società_4
SPA, e non Ricorrente_1 SRL e solo successivamente ai chiarimenti richiesti con PEC dell'8/9/2025 prot. 64684, il difensore ha chiarito tali aspetti ed ha trasmesso la contabile dell'avvenuto bonifico di € 32.000 a favore della società Società_1 SRL, documentazione ritenuta idonea e che ha determinato l'emissione del provvedimento in autotutela.
Orbene, anche a norma dell'art. 15 comma 2 DLgs. 546/1992, si ritiene dover disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 585/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ303T100119_2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ303T100119_2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese
Resistente: cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., impugnava l'avviso di accertamento SDC TQ303T100119-2025 l'Agenzia delle
Entrate, direzione provinciale di Ascoli Piceno, per l'anno di imposta 2019 contestava l'indebita deduzione del costo di euro 32.000,00.
In particolare, la Guardia di Finanza – Associazione_1 di Ascoli Piceno- all'esito del controllo fiscale finalizzato alla verifica del rispetto della normativa in materia di II.DD, IVA riscontrava la deduzione del costo di € 32.000 con la motivazione Risarcimento danno a favore della Società_1 e, su istanza dei verificatori, la parte spiegava che in data 04.09.2019, tramite un preavviso di rilascio emesso dal Tribunale di Trani, la proprietà del locale sito in Molfetta – Indirizzo_1, intimava alla Ricorrente_1 SRL (detentrice dell'immobile sulla base di un contratto di locazione), il rilascio del suddetto locale, in forza di precedenti provvedimenti esecutivi giudiziali e, poichè in detti locali esercitava la propria attività la società Società_1 SRL – azienda affiliata Società_2- (gestione di supermercati) che, in conseguenza del predetto provvedimento giudiziario, doveva riconsegnare il punto vendita, quest'ultima richiedeva un risarcimento del danno che le parti concordavano in euro 32.000,00.
I verbalizzanti, non ritenendo sufficiente la documentazione probatoria prodotta a sostegno, rilevavano l'indeducibilità della somma de qua.
A seguito di ciò veniva emesso l'avviso di accertamento impugnato, preceduto da comunicazione di schema d'atto ex art. 6bis L. 212/2000, con la quale ribadiva gli elementi alla base dei recuperi prospettati nel pvc ed invitava la parte a presentare, entro il termine di 60 giorni, l'eventuale documentazione giustificativa.
Nel costituirsi in giudizio la ricorrente depositava documentazione relativa all'operazione contestata: allegati da 7 a 10 come prova dell'avvenuta transazione tra le parti e, come ulteriore elemento allegava (all.11) distinta di versamento di € 32.000.
L'ufficio, dopo aver chiesto ulteriori chiarimenti, è intervenuto con provvedimento di autotutela integrale dell'avviso (TQ3X3UL00021/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento dell'atto impugnato importa la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Orbene, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Parimenti pacifico è anche che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Società_3. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Società_3. Mass. 2004, f. 7-8;
Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Società_3. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo
2006).
Nel caso in esame, ritiene il ricorrente che sin dall'inizio — già in sede di verifica — ha fornito prova dell'inerenza e della determinabilità del costo contestato, riconosciuta anche dall'Ufficio con l'annullamento stragiudiziale della pretesa, ragion per cui ha diritto ad ottenere la refusione delle spese di giudizio, avendo dovuto affrontare un contenzioso del tutto ingiustificato e superfluo, con conseguenti oneri economici che avrebbe potuto e dovuto evitare.
Ritiene, invece, la corte che vi siano tutti i presupposti per procedere ad un'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Invero, sin dall'inizio i verificatori avevano ritenuto non sufficiente la documentazione prodotta, mancando all'evidenza la prova del bonifico: ritiene il ricorrente che aveva fornito la documentazione de qua risultando dal verbale di costatazione richiamato dall'avviso di accertamento che la liquidazione dell'importo a titolo di risarcimento era avvenuta in data 24.12.2019.
Ebbene, nel verbale di costatazione non risulta che siano stati prodotti contabili attestanti l'avvenuto bonifico, ben potendo la data de qua essere solo stata dichiarata dalla parte e, poiché non riscontrata da idonea documentazione, ritenuta insufficiente a ritenere inerente al costo dedotto.
Di contro, allorquando l'ufficio notificava lo schema d'atto la parte rimaneva inerte ed ometteva di produrre quella documentazione che ben avrebbe potuto far evitare l'emissione dell'atto impugnato. Solo nel costituirsi in giudizio produceva distinta dell'inoltro di € 32.000, in cui peraltro, l'ordinante risultava essere Società_4
SPA, e non Ricorrente_1 SRL e solo successivamente ai chiarimenti richiesti con PEC dell'8/9/2025 prot. 64684, il difensore ha chiarito tali aspetti ed ha trasmesso la contabile dell'avvenuto bonifico di € 32.000 a favore della società Società_1 SRL, documentazione ritenuta idonea e che ha determinato l'emissione del provvedimento in autotutela.
Orbene, anche a norma dell'art. 15 comma 2 DLgs. 546/1992, si ritiene dover disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite