Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 5803/2020
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigia Sapio presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (Na) alla Via
Castellammare n. 197, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Andrea Vuolo e Agnese Vuolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palma Campania (Na), Via Nuova Sarno n. 417 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Parte_1
Nola chiedendo la condanna del Controparte_1
Contr
, di seguito , al pagamento della somma di Euro 32.500,00 a
[...]
titolo di credito residuo per trasporti effettuati per conto del ed in CP_1
favore di terzi, per tutti i tipi di merci, come da fatture che allegava. Contr Assumeva di essere stato socio della dal 2014 al 2018 e di aver effettuato
Contr in quegli anni, con proprio automezzo, trasporti commissionati alla da terzi.
Lamentava il mancato pagamento a saldo delle fatture emesse, il cui residuo ammontava ad € 32.500,00. Contr Si costituiva in giudizio , la quale insisteva nel rigetto della domanda, eccependo la nullità dell'atto di citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, la prescrizione per le fatture precedenti al 2015, il
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., espletata la prova orale ammessa con ordinanza del 16.11.2021, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è ammissibile risultando esperita, senza successo, la procedura di negoziazione assistita da parte dell'attore, giusta nota inviata via pec, sottoscritta Contr dal in data 4.5.2020, cui faceva riscontro la nota della del Parte_1
12.5.2020.
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla C.A.V..
A mente dell'arti 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
Con riferimento al caso specifico, e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo al convenuto di apprestare le sue difese, su ogni singola domanda.
L'atto di citazione è completo di tutti i suoi elementi;
in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate nell'atto introduttivo risultano chiaramente prospettate da parte attrice;
nel detto atto, infatti, la difesa di ha enunciato i fatti presupposti all'atto di Parte_1
opposizione, espressamente individuandoli ed illustrando le ragioni di diritto.
Parimenti va rigettata l'eccezione di disconoscimento ex art. 2719 c.c., manifestamente infondato.
Giova rilevare che “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art.
2719 c.c.., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” ( C. 16232/2004), nonché che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. Cass. n. 29993/2017).
La convenuta si è limitata ad indicare, nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., terzo termine quanto segue: “Si impugnano, si contestano e si disconoscono altresì gli altri documenti prodotti da controparte in allegato alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. Ossia, in particolare, i registri fatture di dal 2014 al 2018 e gli altri documenti allegati. Tali documenti Parte_1
sono totalmente inconferenti e non idonei a provare i fatti di causa, e taluni di essi, oltretutto, non hanno alcun valore non recando, inoltre, alcuna sottoscrizione”, senza nessuna indicazione ulteriore, né in relazione a quale specifico documento sarebbe non conforme né in relazione agli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
In definitiva, il disconoscimento avanzato da parte convenuta ex art. 2719 c.c. è manifestamente infondato.
Ciò detto, è compito del Giudice procedere alla interpretazione e qualificazione giuridica della domanda proposta ed alla individuazione delle norme in concreto applicabili, tenendo conto delle prospettazioni in fatto e delle ragioni allegate, senza che assumano valore decisivo e vincolante i richiami normativi, talvolta impropri, operati dalle parti.
Dalla prova documentale versata in atti risulta provato che la C.A.V.
[...]
, iscritta alla camera di C.C.I.A. di Napoli, al fine Controparte_1
di perseguire lo scopo sociale, riceveva dalla propria clientela gli ordini di trasporto dopo aver concordato il prezzo;
concluso il contratto, la cooperativa individuava fra i soci (tutti autotrasportatori) il soggetto che meglio poteva eseguire il trasporto;
eseguito il trasporto da parte dell'autotrasportatore socio, la C.A.V. emetteva fattura al proprio cliente e i soci, in relazione ai trasporti effettuati su indicazione della cooperativa, emettevano nei confronti della società proprie fatture, che avrebbero dovuto essere pagate dopo 4/5 mesi. E' incontestato che l'attore è stato socio del Controparte_1
, dal quale rassegnava le dimissioni il 6.10.2018,
[...]
regolarmente iscritto all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose di terzi della Provincia di Napoli, e titolare di partita IVA (cfr. allegati al fascicolo telematico -produzione di parte attorea, in data 4.3.2021)
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito, con riferimento al fenomeno della cooperazione mutualistica nel settore dell'autotrasporto e indipendentemente dall'utilizzazione in concreto della denominazione, che la figura del consorzio tra trasportatori è quella che vede i soci proprietari dei rispettivi mezzi , ove il
, senza esercitare direttamente autonoma impresa di trasporto, si CP_1
occupa del procacciamento e della ripartizione delle commesse fra i consorziati e sottoscrive con i clienti contratti di trasporto, alla cui esecuzione non provvede direttamente, "ma devolvendo con subcontratti ogni servizio di trasporto al singolo consorziato, il quale agisce in proprio e con mezzi propri" (Cass. n.
8979/1993; n. 5855/1999).
Cosicché, in presenza di un consorzio tra trasportatori, è possibile configurare tra l'ente e gli associati autonomi contratti di (sub)trasporto, ove i committenti dei trasporti eseguiti dai soci sono solo i clienti del , commissionaria CP_1
degli ordini di trasporto, la cui esecuzione è poi di volta in volta affidata ai singoli soci.
Ai fini della qualificazione dei contratti di trasporto dei rapporti intercorrenti tra e soci, assume decisivo rilievo la circostanza che i secondi emettevano CP_1
fattura nei confronti della prima per i trasporti eseguiti su sua indicazione, potendo tale fatturazione costituire indice dell'esistenza di autonomi rapporti contrattuali di trasporto tra il ed i soci medesimi. CP_1
Lo scopo mutualistico consiste proprio nel particolare modo di organizzazione di svolgimento dell'attività d'impresa, che si caratterizza per la gestione di servizi in favore dei soci (Cass. n. 9513/1999) i quali, come destinatari elettivi, anche se non esclusivi, dei beni o dei servizi forniti dalla cooperativa per effetto di tale gestione, conseguono in tal modo condizioni più favorevoli di quelle di mercato, dal momento che nel processo di produzione e di distribuzione vengono eliminati l'intermediazione e il conseguente profitto di altri imprenditori. Passando al merito della questione, la disciplina che regola l'onere probatorio nel giudizio di accertamento del credito stabilisce che l'attore deve fornire la prova di quanto asserisce, mentre il convenuto può addurre i fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto azionato.
E' principio di diritto (Cass. SS.UU., n. 13533/2021) che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis, Cass. n. 18315/2003; Cass. n.
152492003; Cass. n. 4867/2006).
La documentazione depositata a corredo del credito soddisfa il requisito della prova scritta, poiché la fattura, in uno alla trascrizione nel registro delle fatture di vendita regolarmente vidimato, resta titolo idoneo e costituisce prova dell'esistenza del credito
E' principio di diritto che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
La giurisprudenza, dunque, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituito.
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, con le conseguenze che, laddove il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. n. 1798/1995;
Cass. n. 6502/1998; Cass. 13651/2006; Cass. n. 806/2009; Cass. n. 15383/2010;
Cass. n. 11343/2003; Cass. 23499/2004; Cass. n. 17050/2011; Cass. 462/2014).
Ma, in caso di rapporto contrattuale non contestato deve riconoscersi la validità della fattura quale elemento probatorio (Cass. n.11736/2018).
Elemento centrale, più volte ribadito dalla Corte, quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere la valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione.
Nel caso che si intrattiene, parte opposta pone a fondamento del proprio credito le fatture dal 2015 al 2018, rivendicando un residuo mancato pagamento per l'importo di € 32.500,00.
Sulla base della documentazione prodotta in atti ed in ragione delle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria, deve dichiararsi provata la pretesa creditoria azionata da parte di in ragione della incontestata fonte negoziale Parte_1
sulla base della quale sarebbero state emesse le dedotte fatture, regolarmente riportate nei libri contabili.
L'attore, quindi, ha provato l'esistenza del credito, assolvendo all'onere di allegazione, mentre la C.A.V. non hanno fornito la prova, a suo carico, di avere correttamente adempiuto al pagamento delle fatture emesse da in Parte_1
assenza di prova del pagamento dell'importo che comprende la pretesa creditoria, e di quietanza.
Come ancora non risultano depositati gli assegni che la teste Testimone_1 assume avere consegnato all'attore (cfr. verbale di udienza del 26.9.2023)
Resta priva di pregio l'eccezione formulata da parte convenuta, in ordine alla prescrizione quinquennale per il pagamento delle fatture emesse nel 2014, in quanto le fatture azionate sono relative agli anni dal 2015 e fino al 2018.
Quanto all'ordine di deposito della delibera assembleare del 27 gennaio 2018, la
CAV ha dichiarato di aver smarrito il registro verbali del 2018, depositando il
15.1.2024 nel fascicolo telematico la denuncia sporta al Comando dei
Carabinieri di Piazzolla di Nola, datata 11.1.2024.
La asserzione appare quantomai inverosimile, posto che il registro contenente la delibera sarebbe stato arso nell'incendio dall'8.7.2022, e soltanto l'11.1.2024, e Contr quindi dopo l'ordine di esibizione del 26.9.2023, la avrebbe appurato lo smarrimento.
Per constante giurisprudenza il potere conferito al giudice dall'art. 210 c.p.c. di ordinare ad una delle parti o a un terzo la esibizione di un documento deve essere distinto dall'onere di produzione di documenti che grava sulla parte tenuta a fornire la prova e può essere esercitato solo quando detta parte non possa, senza l'esibizione, assolvere con altro mezzo l'onere probatorio.
Conseguentemente l'ordine di esibizione non può avere ad oggetto un documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza e, nel caso in esame l'attore ha richiesto, prima di incardinare il presente giudizio, copia della enunciata delibera, ma senza alcun riscontro;
istanza che è stata esercitata in questa sede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con gli esiti detti.
La domanda va quindi accolta.
Ogni ulteriore eccezione e richiesta resta assorbita dalla presente decisione.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte attrice come da dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna la C.A.V. , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 32.500,00 oltre gli interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo;
- condanna la C.A.V. , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.800,00, oltre € 600,00 per spese, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, con attribuzione.
Nola 20.3.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ietti