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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 833/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 4417/2021 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n.
9700028/2011 R.G.), iscritta al n. 833/2022 R.G., avente ad oggetto: Altri contratti atipici, tra:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Giovanni Albanese ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dell'avv. Vito D'Alessandro ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 17 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 446/2010 R.G., n. 1017/2010, il Tribunale di Bari
(nell'allora articolazione territoriale di Rutigliano), ingiungeva agli odierni appellanti di pagare all'appellato l'importo di euro 6.060,49, oltre accessori e spese legali, sul presupposto dell'attività lavorativa svolta dal secondo in relazione a lavori di ristrutturazione e trasformazione dell'abitazione dei coniugi / a fronte di un anticipo di euro 700,00. Pt_1 Parte_2
Proposta l'opposizione avverso il detto monitorio, la stessa veniva rigettata con la sentenza impugnata in questa sede, che provvedeva anche a condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite. In sostanza, il primo Giudice ha riconosciuto l'esistenza del rapporto professionale intercorrente tra le parti ed il fatto che il professionista incaricato dagli appellanti avesse svolto l'attività a lui delegata (a nulla rilevando la pretesa che i lavori edilizi fossero irrealizzabili, circostanza mai provata dai coniugi risultando invece provato il mancato Parte_3
deposito del progetto presso il Comune di Noicattaro, ma non anche il Par riscontro negativo allo stesso da parte della ).
Avverso la sentenza del Tribunale di Bari hanno proposto appello
Avvantaggiati e chiedendo di accogliere le seguenti Pt_2 Parte_1
conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di appello, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di Bari n. 4417/2021 pubblicata il 07/12/2021 e per l'effetto, 1) In via preliminare, sospendere,
l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bari n. pag. 2/11 4417/2021 pubblicata il 07/12/2021; 2) nel merito: a) dichiarare nulla o comunque riformare la predetta sentenza in accoglimento dei suesposti motivi di appello;
b) accogliere la domanda avanzata dai Signori
[...]
e e per l'effetto revocare e porre nel nulla il Parte_2 Parte_1
Decreto Ingiuntivo n.446/2010 – r.g. 1017/2010, per €.6.060,49 oltre accessori, emesso dal Tribunale di Bari Sezione Distaccata di Rutigliano, dichiarando non dovute le somme richieste con il provvedimento monitorio;
3) condannare l'appellato alla restituzione delle somme che gli appellanti fossero costretti, eventualmente, a pagare in esecuzione dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. forf. spese generali, iva e cnap come per legge”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo di accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita:
1. rigettare
l'appello, perché infondato;
2. in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 17 gennaio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli appellanti hanno affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
pag. 3/11 Con il primo e secondo motivo deducono che nel corso del giudizio di primo grado era emersa la prova della irrealizzabilità dei lavori edilizi, con la conseguenza che alcun titolo edilizio veniva richiesto alla Pubblica
Amministrazione. Di seguito, premesso che l'obbligazione professionale assunta dall'architetto è qualificata come obbligazione di risultato e che essa comprende anche la risoluzione, preventiva, dei problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio (quindi anche la conformità del progetto alla normativa urbanistica), risulta conseguentemente errata la conclusione assunta dal primo Giudice, secondo il quale il mancato deposito del progetto presso il non poteva incidere sulla esecuzione CP_2
dell'incarico, poiché la mancata approvazione del progetto è riconducibile alla mancata approvazione da parte dei committenti. Ed infatti, la ragione della mancata approvazione risiedeva nel fatto che i lavori erano parzialmente irrealizzabili (come anche emerso dalle prove testimoniali).
Ha quindi errato il Giudice di prime cure nel non avere accertato l'impossibilità tecnico - giuridica della realizzazione delle opere.
L'appellato ha dedotto, su questi punti, che non v'è alcuna prova che il progetto predisposto dal professionista fosse irrealizzabile, poiché mai esaminato dalla autorità competente, alla quale non fu peraltro mai depositato dagli stessi committenti ed il giudizio di irrealizzabilità
(tutt'altro che certo) proviene dai soli testi;
solo in questo giudizio gli appellanti deducono l'inadempimento contrattuale del professionista, poiché in precedenza si erano limitati a dedurre l'inesistenza di un incarico ed anche la sua nullità.
pag. 4/11 I due motivi di impugnazione sono infondati e vanno perciò rigettati.
Innanzi tutto va dato conto del fatto che con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si avvia un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto (ossia il creditore) assume di fatto la veste di attore e deve quindi provare la fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre l'opponente assume quella di convenuto, assumendo l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti che abbiano estinto o modificato il diritto di credito (Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 13240/2019, Corte di cassazione, n. 2421/2006).
Dunque, ciò posto, va detto che è incontestata l'esistenza di un rapporto professionale intercorso tra le parti, invero negato dagli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, poi, ammesso, soltanto con la seconda memoria istruttoria, ove essi, contestavano la corretta esecuzione dell'attività professionale del comunque svolta. CP_1
Peraltro, la questione viene ulteriormente confermata dalle testimonianze escusse nel corso del primo giudizio (cfr., ad esempio, quella del teste ed anche quella della teste ). Testimone_1 Testimone_2
Il punto da esaminare non è quindi se un'opera venne svolta dal professionista, ma se essa fosse corretta o meno, in tal caso configurandosi l'eccezione di inadempimento che libererebbe gli appellanti dall'adempimento della obbligazione assunta con il professionista.
Giova infatti premettere e precisare che quella dell'architetto è una obbligazione di risultato e non di mezzi, tanto essendo stato chiarito dalla pag. 5/11 giurisprudenza di legittimità con un orientamento cui aderisce questo
Collegio (“L'obbligazione dell'architetto di redazione di un progetto edilizio è un'obbligazione di risultato, essendo il professionista tenuto a rendere un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, sicché l'irreale stabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo inadempimento dell'incarico e abilita il committente a rifiutare il compenso tramite eccezione di inadempimento”
– Corte di cassazione n. 1214 del 18 gennaio 2017. Del resto, la Corte di cassazione, con la decisione n. 3052/2020, confermando sue precedenti decisioni – n. 8014 del 21 maggio 2012 e n. 18342/2019-, ha affermato che: “Pur costituendo il progetto un onus preparatorio all'edificazione, esso deve assicurare la preventiva soluzione dei problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio, che spetta al professionista individuare, quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica”).
Ora, ciò posto, nel caso di specie è successo che alcuna opera è stata realizzata, poiché la ditta incaricata di eseguire i lavori ( ) si Testimone_1
rese conto della impossibilità di realizzarli da un punto di vista urbanistico.
Ed analogamente, anche il teste riferisce in ordine alla Testimone_3
impossibilità di eseguire i lavori.
Resta perciò la circostanza che non è emerso, in alcun modo, che il progetto fosse “concretamente” irrealizzabile e che non fosse stata assicurata, in alcun modo, la preventiva soluzione dei problemi tecnico- giuridici ed urbanistici ostativi alla realizzazione dell'opera, non avendo gli appellanti assolto all'onere probatorio su di loro incombente relativamente alla eccezione di inadempimento del professionista.
pag. 6/11 Infatti, residuano solo le dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Tes_1
che, in mancanza di qualsivoglia altro elemento (vale a dire,
[...]
soprattutto, un esplicito rifiuto della Pubblica Amministrazione in ordine al progetto), valgono come mere opinioni personali, non suffragate da alcun riscontro oggettivo.
Vero è, infatti, che il progetto non venne mai depositato negli uffici comunali, semplicemente perché gli appellanti non lo approvarono (sulla base di mere indicazioni date da terzi) e che una risposta definitiva in ordine alla sua fattibilità o meno non è mai pervenuta, proprio dagli organi deputati alla analisi della fattibilità delle opere.
I motivi sono quindi infondati.
Va subito esaminato anche il quarto motivo di appello (in quanto collegato ai precedenti), con il quale gli appellanti lamentano che il primo
Giudice ha totalmente disatteso le richieste istruttorie (ossia la richiesta di una consulenza tecnica di ufficio, finalizzata a dimostrare la corrispondenza degli elaborati redatti dal professionista alla normativa vigente, oltre che la congruità di quanto richiesto a titolo di compenso).
Sul punto l'appellato deduce che alcun errore ha commesso il Giudice di prime cure nel non ammettere la consulenza tecnica di ufficio, richiesta non reiterata dagli appellanti all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali.
Anche questo motivo (che si connette ai primi due, posto che, sostanzialmente, a parere degli appellati, la consulenza tecnica di ufficio avrebbe potuto dimostrare la non corrispondenza del progetto alla normativa urbanistica) è infondato e va rigettato.
pag. 7/11 Va infatti considerato, innanzi tutto, che la richiesta di consulenza tecnica di ufficio non venne reiterata dagli appellanti, nel primo giudizio, dopo la conclusione delle prove orali.
Non solo questo, ma essa si configura come meramente esplorativa, se è accertato (come lo è) che gli stessi appellanti decisero di non presentare alcun progetto ai competenti organi comunali, dopo avere appreso dalla impresa edile che avrebbe dovuto realizzare i lavori dell'impossibilità di realizzarli, salvo poi dolersi, dopo l'ingiunzione di pagamento, dell'inadempimento del professionista (che, a questo punto resta presunto).
Ma v'è di più: come riferito da gli stessi appellanti gli Testimone_1
riferirono che avrebbero risolto i problemi urbanistici, a riprova del fatto che essi stessi nutrivano dubbi sulla irrealizzabilità del progetto, che non è noto, in definitiva, se fosse o meno realizzabile.
E tutto ciò in disparte la considerazione che non è stato allegato concretamente in che cosa sia consistita la irrealizzabilità del progetto.
E' quindi palese la concreta natura esplorativa di una indagine tecnica, sicché anche questo motivo di appello va rigettato.
Con il terzo motivo di appello hanno dedotto il difetto di motivazione e l'assenza di prova sul quantum richiesto e concesso con il monitorio.
Deducono che se infatti è vero che il parere di congruità dell'ordine professionale ha efficacia vincolante in sede di emissione del decreto ingiuntivo, esso la perde nel conseguente giudizio di opposizione, nel quale il Giudice è libero di discostarsene, salvo l'obbligo di dare adeguata motivazione e spettando al professionista l'onere di provare gli elementi dimostrativi della sua pretesa, ciò che è mancato nel corso del giudizio.
pag. 8/11 L'appellato ha dedotto sul punto che è certo che il Tribunale non ha inteso discostarsi dal parere di congruità, in disparte la circostanza che egli ha provato tutti gli elementi relativi alla sua prestazione.
Intanto, va detto che è certo (per essere stato ammesso dalla stessa
[...]
) il pagamento all'appellato della somma di euro 700,00, a titolo di Pt_1
acconto per l'opera prestata.
Inoltre, è sicuramente vero che “la parcella delle spese e delle prestazioni dell'esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata del parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, ma non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione da quest'ultima eventualmente proposto, l'effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata, né è vincolante, per il giudice, in ordine alla liquidazione degli onorari” (Corte di Cassazione numero 1889/1995;
Corte di Cassazione numero 712/2018).
Anche questo motivo è infondato, posto che è emerso e provato, inconfutabilmente, che l'appellato eseguì una serie di attività in favore degli appellanti (sul punto, la teste ha fatto riferimento a Testimone_2
numerosi incontri intercorsi tra le parti ed il teste ha Testimone_3
confermato l'esistenza di un progetto, se pur non firmato).
E' quindi certo lo svolgimento di attività professionale da parte del CP_1
nei confronti degli appellanti, circostanza per la quale non era necessario discostarsi dal parere di congruità (né poi sul punto gli stessi appellanti hanno dedotto perché ed in che misura e rispetto a quali voci il primo
Giudice avrebbe dovuto decidere diversamente dal pare dell'ordine professionale, peccando quindi il motivo di estrema genericità).
pag. 9/11 Ne consegue che l'appello è del tutto infondato, sicché va rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite (liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, il valore della controversia ed i valori medi) vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, ed in favore dell'appellato.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 833/2022 R.G., sull'appello proposto da ed Parte_1
, nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_2 CP_1
Tribunale di Bari, n. 4417/2021, pubblicata il 7 dicembre 2021 (resa nel procedimento n. 97000028/2011 R.G.), così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Bari, n. 4417/2021, pubblicata il 7 dicembre 2021 (resa nel procedimento n. 97000028/2011 R.G.);
2) condanna e in solido tra loro, al Parte_2 Pt_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da , che CP_1
quantifica in euro 5.809,00, quanto ai compensi professionali, oltre al pag. 10/11 rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 833/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 4417/2021 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n.
9700028/2011 R.G.), iscritta al n. 833/2022 R.G., avente ad oggetto: Altri contratti atipici, tra:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Giovanni Albanese ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dell'avv. Vito D'Alessandro ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 17 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 446/2010 R.G., n. 1017/2010, il Tribunale di Bari
(nell'allora articolazione territoriale di Rutigliano), ingiungeva agli odierni appellanti di pagare all'appellato l'importo di euro 6.060,49, oltre accessori e spese legali, sul presupposto dell'attività lavorativa svolta dal secondo in relazione a lavori di ristrutturazione e trasformazione dell'abitazione dei coniugi / a fronte di un anticipo di euro 700,00. Pt_1 Parte_2
Proposta l'opposizione avverso il detto monitorio, la stessa veniva rigettata con la sentenza impugnata in questa sede, che provvedeva anche a condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite. In sostanza, il primo Giudice ha riconosciuto l'esistenza del rapporto professionale intercorrente tra le parti ed il fatto che il professionista incaricato dagli appellanti avesse svolto l'attività a lui delegata (a nulla rilevando la pretesa che i lavori edilizi fossero irrealizzabili, circostanza mai provata dai coniugi risultando invece provato il mancato Parte_3
deposito del progetto presso il Comune di Noicattaro, ma non anche il Par riscontro negativo allo stesso da parte della ).
Avverso la sentenza del Tribunale di Bari hanno proposto appello
Avvantaggiati e chiedendo di accogliere le seguenti Pt_2 Parte_1
conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di appello, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di Bari n. 4417/2021 pubblicata il 07/12/2021 e per l'effetto, 1) In via preliminare, sospendere,
l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bari n. pag. 2/11 4417/2021 pubblicata il 07/12/2021; 2) nel merito: a) dichiarare nulla o comunque riformare la predetta sentenza in accoglimento dei suesposti motivi di appello;
b) accogliere la domanda avanzata dai Signori
[...]
e e per l'effetto revocare e porre nel nulla il Parte_2 Parte_1
Decreto Ingiuntivo n.446/2010 – r.g. 1017/2010, per €.6.060,49 oltre accessori, emesso dal Tribunale di Bari Sezione Distaccata di Rutigliano, dichiarando non dovute le somme richieste con il provvedimento monitorio;
3) condannare l'appellato alla restituzione delle somme che gli appellanti fossero costretti, eventualmente, a pagare in esecuzione dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. forf. spese generali, iva e cnap come per legge”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo di accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita:
1. rigettare
l'appello, perché infondato;
2. in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 17 gennaio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli appellanti hanno affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.
pag. 3/11 Con il primo e secondo motivo deducono che nel corso del giudizio di primo grado era emersa la prova della irrealizzabilità dei lavori edilizi, con la conseguenza che alcun titolo edilizio veniva richiesto alla Pubblica
Amministrazione. Di seguito, premesso che l'obbligazione professionale assunta dall'architetto è qualificata come obbligazione di risultato e che essa comprende anche la risoluzione, preventiva, dei problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio (quindi anche la conformità del progetto alla normativa urbanistica), risulta conseguentemente errata la conclusione assunta dal primo Giudice, secondo il quale il mancato deposito del progetto presso il non poteva incidere sulla esecuzione CP_2
dell'incarico, poiché la mancata approvazione del progetto è riconducibile alla mancata approvazione da parte dei committenti. Ed infatti, la ragione della mancata approvazione risiedeva nel fatto che i lavori erano parzialmente irrealizzabili (come anche emerso dalle prove testimoniali).
Ha quindi errato il Giudice di prime cure nel non avere accertato l'impossibilità tecnico - giuridica della realizzazione delle opere.
L'appellato ha dedotto, su questi punti, che non v'è alcuna prova che il progetto predisposto dal professionista fosse irrealizzabile, poiché mai esaminato dalla autorità competente, alla quale non fu peraltro mai depositato dagli stessi committenti ed il giudizio di irrealizzabilità
(tutt'altro che certo) proviene dai soli testi;
solo in questo giudizio gli appellanti deducono l'inadempimento contrattuale del professionista, poiché in precedenza si erano limitati a dedurre l'inesistenza di un incarico ed anche la sua nullità.
pag. 4/11 I due motivi di impugnazione sono infondati e vanno perciò rigettati.
Innanzi tutto va dato conto del fatto che con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si avvia un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto (ossia il creditore) assume di fatto la veste di attore e deve quindi provare la fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre l'opponente assume quella di convenuto, assumendo l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti che abbiano estinto o modificato il diritto di credito (Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 13240/2019, Corte di cassazione, n. 2421/2006).
Dunque, ciò posto, va detto che è incontestata l'esistenza di un rapporto professionale intercorso tra le parti, invero negato dagli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, poi, ammesso, soltanto con la seconda memoria istruttoria, ove essi, contestavano la corretta esecuzione dell'attività professionale del comunque svolta. CP_1
Peraltro, la questione viene ulteriormente confermata dalle testimonianze escusse nel corso del primo giudizio (cfr., ad esempio, quella del teste ed anche quella della teste ). Testimone_1 Testimone_2
Il punto da esaminare non è quindi se un'opera venne svolta dal professionista, ma se essa fosse corretta o meno, in tal caso configurandosi l'eccezione di inadempimento che libererebbe gli appellanti dall'adempimento della obbligazione assunta con il professionista.
Giova infatti premettere e precisare che quella dell'architetto è una obbligazione di risultato e non di mezzi, tanto essendo stato chiarito dalla pag. 5/11 giurisprudenza di legittimità con un orientamento cui aderisce questo
Collegio (“L'obbligazione dell'architetto di redazione di un progetto edilizio è un'obbligazione di risultato, essendo il professionista tenuto a rendere un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, sicché l'irreale stabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo inadempimento dell'incarico e abilita il committente a rifiutare il compenso tramite eccezione di inadempimento”
– Corte di cassazione n. 1214 del 18 gennaio 2017. Del resto, la Corte di cassazione, con la decisione n. 3052/2020, confermando sue precedenti decisioni – n. 8014 del 21 maggio 2012 e n. 18342/2019-, ha affermato che: “Pur costituendo il progetto un onus preparatorio all'edificazione, esso deve assicurare la preventiva soluzione dei problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio, che spetta al professionista individuare, quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica”).
Ora, ciò posto, nel caso di specie è successo che alcuna opera è stata realizzata, poiché la ditta incaricata di eseguire i lavori ( ) si Testimone_1
rese conto della impossibilità di realizzarli da un punto di vista urbanistico.
Ed analogamente, anche il teste riferisce in ordine alla Testimone_3
impossibilità di eseguire i lavori.
Resta perciò la circostanza che non è emerso, in alcun modo, che il progetto fosse “concretamente” irrealizzabile e che non fosse stata assicurata, in alcun modo, la preventiva soluzione dei problemi tecnico- giuridici ed urbanistici ostativi alla realizzazione dell'opera, non avendo gli appellanti assolto all'onere probatorio su di loro incombente relativamente alla eccezione di inadempimento del professionista.
pag. 6/11 Infatti, residuano solo le dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Tes_1
che, in mancanza di qualsivoglia altro elemento (vale a dire,
[...]
soprattutto, un esplicito rifiuto della Pubblica Amministrazione in ordine al progetto), valgono come mere opinioni personali, non suffragate da alcun riscontro oggettivo.
Vero è, infatti, che il progetto non venne mai depositato negli uffici comunali, semplicemente perché gli appellanti non lo approvarono (sulla base di mere indicazioni date da terzi) e che una risposta definitiva in ordine alla sua fattibilità o meno non è mai pervenuta, proprio dagli organi deputati alla analisi della fattibilità delle opere.
I motivi sono quindi infondati.
Va subito esaminato anche il quarto motivo di appello (in quanto collegato ai precedenti), con il quale gli appellanti lamentano che il primo
Giudice ha totalmente disatteso le richieste istruttorie (ossia la richiesta di una consulenza tecnica di ufficio, finalizzata a dimostrare la corrispondenza degli elaborati redatti dal professionista alla normativa vigente, oltre che la congruità di quanto richiesto a titolo di compenso).
Sul punto l'appellato deduce che alcun errore ha commesso il Giudice di prime cure nel non ammettere la consulenza tecnica di ufficio, richiesta non reiterata dagli appellanti all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali.
Anche questo motivo (che si connette ai primi due, posto che, sostanzialmente, a parere degli appellati, la consulenza tecnica di ufficio avrebbe potuto dimostrare la non corrispondenza del progetto alla normativa urbanistica) è infondato e va rigettato.
pag. 7/11 Va infatti considerato, innanzi tutto, che la richiesta di consulenza tecnica di ufficio non venne reiterata dagli appellanti, nel primo giudizio, dopo la conclusione delle prove orali.
Non solo questo, ma essa si configura come meramente esplorativa, se è accertato (come lo è) che gli stessi appellanti decisero di non presentare alcun progetto ai competenti organi comunali, dopo avere appreso dalla impresa edile che avrebbe dovuto realizzare i lavori dell'impossibilità di realizzarli, salvo poi dolersi, dopo l'ingiunzione di pagamento, dell'inadempimento del professionista (che, a questo punto resta presunto).
Ma v'è di più: come riferito da gli stessi appellanti gli Testimone_1
riferirono che avrebbero risolto i problemi urbanistici, a riprova del fatto che essi stessi nutrivano dubbi sulla irrealizzabilità del progetto, che non è noto, in definitiva, se fosse o meno realizzabile.
E tutto ciò in disparte la considerazione che non è stato allegato concretamente in che cosa sia consistita la irrealizzabilità del progetto.
E' quindi palese la concreta natura esplorativa di una indagine tecnica, sicché anche questo motivo di appello va rigettato.
Con il terzo motivo di appello hanno dedotto il difetto di motivazione e l'assenza di prova sul quantum richiesto e concesso con il monitorio.
Deducono che se infatti è vero che il parere di congruità dell'ordine professionale ha efficacia vincolante in sede di emissione del decreto ingiuntivo, esso la perde nel conseguente giudizio di opposizione, nel quale il Giudice è libero di discostarsene, salvo l'obbligo di dare adeguata motivazione e spettando al professionista l'onere di provare gli elementi dimostrativi della sua pretesa, ciò che è mancato nel corso del giudizio.
pag. 8/11 L'appellato ha dedotto sul punto che è certo che il Tribunale non ha inteso discostarsi dal parere di congruità, in disparte la circostanza che egli ha provato tutti gli elementi relativi alla sua prestazione.
Intanto, va detto che è certo (per essere stato ammesso dalla stessa
[...]
) il pagamento all'appellato della somma di euro 700,00, a titolo di Pt_1
acconto per l'opera prestata.
Inoltre, è sicuramente vero che “la parcella delle spese e delle prestazioni dell'esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata del parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, ma non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione da quest'ultima eventualmente proposto, l'effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata, né è vincolante, per il giudice, in ordine alla liquidazione degli onorari” (Corte di Cassazione numero 1889/1995;
Corte di Cassazione numero 712/2018).
Anche questo motivo è infondato, posto che è emerso e provato, inconfutabilmente, che l'appellato eseguì una serie di attività in favore degli appellanti (sul punto, la teste ha fatto riferimento a Testimone_2
numerosi incontri intercorsi tra le parti ed il teste ha Testimone_3
confermato l'esistenza di un progetto, se pur non firmato).
E' quindi certo lo svolgimento di attività professionale da parte del CP_1
nei confronti degli appellanti, circostanza per la quale non era necessario discostarsi dal parere di congruità (né poi sul punto gli stessi appellanti hanno dedotto perché ed in che misura e rispetto a quali voci il primo
Giudice avrebbe dovuto decidere diversamente dal pare dell'ordine professionale, peccando quindi il motivo di estrema genericità).
pag. 9/11 Ne consegue che l'appello è del tutto infondato, sicché va rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite (liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, il valore della controversia ed i valori medi) vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, ed in favore dell'appellato.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 833/2022 R.G., sull'appello proposto da ed Parte_1
, nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_2 CP_1
Tribunale di Bari, n. 4417/2021, pubblicata il 7 dicembre 2021 (resa nel procedimento n. 97000028/2011 R.G.), così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Bari, n. 4417/2021, pubblicata il 7 dicembre 2021 (resa nel procedimento n. 97000028/2011 R.G.);
2) condanna e in solido tra loro, al Parte_2 Pt_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da , che CP_1
quantifica in euro 5.809,00, quanto ai compensi professionali, oltre al pag. 10/11 rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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