TRIB
Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/10/2024, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3740 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VOLANTE ALESSANDRO presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti Attrice
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. MICHELE ROMA presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Convenuta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di p.c. del 4 aprile 2024 in atti cui si rinvia.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva questo Tribunale chiedendo Parte_1
la declaratoria di nullità della polizza di assicurazione sulla vita Index Linked a premio unico denominata Eurotrend Atlantide n. 01740000512, sottoscritta dalla ricorrente in data 6 aprile 2007, con scadenza 6 aprile 2013, e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 10.050,00 a titolo di rimborso delle somme versate a titolo di premio oltre interessi e rivalutazione e spese del presente giudizio. Lamentava che, nonostante la scadenza della polizza e le richieste formalizzate anche tramite il proprio odierno difensore, la convenuta non aveva versato alcunché adducendo a scusante il presunto fallimento di una banca straniera che tuttavia era del tutto estranea. Chiedeva la declaratoria di nullità della polizza sottoscritta rappresentando che, sebbene denominata “Assicurazione sulla vita”, essa era un prodotto finanziario obbligazionario e derivato non avente ad oggetto il rischio vita bensì, in modo assolutamente preponderante, il rischio finanziario, non rispettando dunque i requisiti richiesti dalla legge, in particolare gli artt. 21, 23 e 25 bis del D.lgs. 58/1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, c.d.
TUF). Inoltre, l'attrice denunciava la responsabilità precontrattuale della compagnia per mancata predisposizione del contratto quadro, la condotta non diligente della stessa ai sensi dell'art. 23 T.U.F. oltre alla sussistenza della violazione dei più generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt.1337 c.c., 28 e/o 29 del
Regolamento Consob n. 1522/1998. rinvenibili dalla mancata predisposizione di elementi in grado di dare prova della corretta profilatura del rischio, mediante utilizzo di informazioni e comunicazioni ambigue, mancata astensione dall'operazione nel caso in cui fosse risultata inadeguata conoscendo la bassa propensione dell'attrice al rischio. Deduceva altresì la vessatorietà delle clausole inserite nel contratto nella parte in cui concentravano il rischio derivante dall'operazione esclusivamente in capo all'assicurato oltre che la violazione dell'art. 27 del più volte menzionato Regolamento come meglio specificato nel ricorso introduttivo nel quale veniva altresì evidenziato che il medesimo prodotto era stata già dichiarato nullo, mediante motivazioni ritenute
2 condivisibili ed applicabili al caso di specie, con sentenza di questo Tribunale n.
312\2019 pubblicata il 7 marzo 2019 di cui produceva copia.
Si costituiva ritualmente in giudizio, con memoria difensiva, Controparte_2
impugnando e contestando le domande della parte ricorrente di cui chiedeva il
[...]
rigetto integrale. In particolare, la convenuta contestava l'avversa qualificazione di prodotto finanziario\ obbligazionario della polizza per la quale è causa sostenendo che essa avesse in realtà le caratteristiche di prodotto assicurativo o quanto meno di prodotto misto, non essendo peraltro discriminante, secondo la sua prospettazione, nella qualificazione di un prodotto come finanziario la circostanza che in esso possa essere escluso qualsivoglia rendimento. Sosteneva altresì la convenuta di aver puntualmente osservato i propri doveri avendo ella fornito il foglio informativo nel quale era in realtà chiaro il rischio finanziario di cui alla polizza e, in buona sostanza, sostenendo comunque la correttezza del proprio comportamento.
Previa conversione del rito, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, cpc e successivamente veniva chiesto ed ottenuto chiarimento sulla estraneità, rispetto alle parti in causa, della presunta procedura concorsuale cui aveva fatto generico riferimento negli atti la parte convenuta. Le parti depositavano memorie senza peraltro formulare prove orali. Si perveniva così alla udienza di precisazione delle conclusioni del 4 aprile 2024 alla quale le parti precisavano le rispettive conclusioni come segue:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis- accertare e dichiarare la nullità della polizza n. 01740000512 sottoscritta dalla Sig.ra Pt_1
con (già ) per tutte le motivazioni di
[...] CP_1 Controparte_2 cui al ricorso introduttivo e, per l'effetto- condannare già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t. a restituire alla Sig.ra Controparte_2 Pt_1
la somma di € 10.050,00 a titolo di rimborso delle somme versate dalla
[...]
ricorrente, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per parte convenuta “'Voglia il Tribunale adito dichiarare la inammissibilità e infondatezza delle domande proposte dalla sig.ra nei confronti di , per Pt_1 CP_2
3 tutte le motivazioni in atti, con il rigetto delle avverse pretese, vinte le spese”. La causa veniva cosi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Secondo questo Giudice le domande attoree meritano accoglimento. Le motivazioni addotte con precedenza sentenza di questo Tribunale (Sent. Tribunale Cassino N.
32\2019 pubblicata il 7 marzo 2019) per un caso del tutto uguale a quello oggetto di causa (perché riguardanti lo stesso prodotto del quale si discute in questo giudizio), sono da ritenersi condivisibili per quanto di ragione come di seguito espresso.
Giova preliminarmente evidenziare che per polizze vita a contenuto finanziario, si intendono le polizze in cui la componente vita e di investimento risulta preponderante rispetto a quella demografica-previdenziale tipica delle polizze di assicurazioni sulla vita c.d. "tradizionali" di cui all'art. 1882 c.c. in cui l'assicurato mira generalmente a garantire la disponibilità di una somma a familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto. Invece, nelle polizze a contenuto finanziario, al posto dell'obbligo restitutorio in capo all'impresa di assicurazione, viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l'investitore matura il diritto al mero risultato di gestione che quindi varia in base a una serie di fattori: l'andamento del mercato, dei titoli investiti, eccetera.
Sul tema delle c.d. polizze linked, da tempo oggetto di accesso dibattito, appare interessante ed utile la distinzione di recente fatta dalla Suprema Corte (in un caso in cui peraltro si è esclusa la nullità della polizza stessa secondo una corretta qualificazione del contratto operata dal giudice di merito): “In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento
4 in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura” (così da ultimo Cass. 9418\2024). Coerente appare, quindi, la scelta del legislatore che, con l'art. 2 del D.lgs. n. 209/2005, in base al quale
«rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I
e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento», ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed:. Il legislatore sembra, così, aver assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
Come anche di recente ribadito sulla scorta del noto precedente arresto risalente a
Cass. 6061\2012, “In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n.262 del 2006 e del d.lgs. n.303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art.1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita
(in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto
5 dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato)” (così da principio di diritto di cui a Cass. 9418\2024; 6319\2019; 6061\2012).
La maggioranza della giurisprudenza di merito, ivi compresa la sentenza di questo
Tribunale prodotta dalla attrice e riguardante il medesimo prodotto per il quale è odierna causa, tende a qualificare un prodotto come finanziario (al di là del nomen di polizza vita) laddove, come nel caso di specie, vi siano rischi connessi all'investimento, posti quasi esclusivamente a carico dell'assicurato con conseguente applicazione delle norme del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. TUF).
Esaminando il prodotto Atlantide in atti, si evince chiaramente la pressocchè totale assunzione del rischio da parte dell'assicurata (v. fascicolo parte attrice, doc.2).
Infatti, alla scheda sintetica (pag. 3 punto 4) rubricata “Rischi finanziari a carico del contraente” si legge che “L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni del parametro di riferimento e\o dalla solvibilità dell'ente emittente
(o garante) gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo”. Inoltre, nella Nota informativa (pagina 8, punto 4) che delinea la “Prestazione assicurativa” sta scritto che “La presente assicurazione non prevede alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo da parte di , in quanto il pagamento delle prestazioni è CP_2
condizionato dalla solvibilità delle società emittenti le attività finanziarie distinte alla copertura degli impegni tecnici di descritte alla sezione C ed non CP_2 CP_2
si assume il rischio di controparte relativo alla solvibilità delle suddette Società. Ciò può comportare che l'entità della prestazione sia inferiore al premio del Contraente.
Il contraente, quindi, si assume il rischio connesso all'andamento degli indici azionari di riferimento è quello legato all'eventuale insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari acquisiti da a copertura degli impegni contrattuali verso gli CP_2
assicurati “ E ancora, avuto riguardo alle condizioni di assicurazione, a pagina 25 articolo 11 denominato “Prestazioni” si legge che “Il pagamento delle prestazioni è condizionato alla solvibilità della società emittente le attività finanziarie descritte alla sezione C della nota informativa. Tali attività non sono garantite da pertanto CP_2
6 vi era possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore al premio corrisposto “.
Infine, giova rilevare che l'art. 5 della scheda sintetica in atti rubricata “Costi e scomposizione del premio” del contratto prevede che il premio pagato dal contraente afferisca alla componente obbligazionaria per il 75,93 per cento, a quella derivata per il 17,95 per cento, ai costi per il 6,12 per cento di cui solo lo 0,18 per cento è relativo al rischio morte. È evidente, per quanto sopra rilevato ed emerso all'esito della istruttoria documentale svolta, che il contratto stipulato dalla attrice rientra pienamente nella categoria dei prodotti finanziari e ad esso si applicano le disposizioni degli artt. 21 e 23 del TUF, richiamate dal successivo art. 25-bis comma 1. In conformità ad un orientamento della giurisprudenza di merito cui si ritiene dare seguito, l'applicazione di tali norme comporta la nullità del contratto per il quale è causa per mancata stipula del c.d. contratto quadro la cui forma scritta è richiesta ad substantiam, ex art. 23 del TUF. La necessità della forma scritta per i contratti di intermediazione finanziaria e del loro contenuto dettagliato risponde ad un interesse di protezione informativa dell'investitore che, in genere, è la parte debole del rapporto contrattuale, come è nel caso della odierna attrice.
Dalle considerazioni che precedono si ricava che il contratto di assicurazione in atti stipulato dall'attrice è nullo perché privo, a monte, di un contratto-quadro che regoli il servizio di collocamento dei prodotti finanziari presso il cliente sottoscrittore. Dalla nullità contrattuale discende la mancanza di una causa attributiva dei premi versati ed il diritto alla ripetizione dei medesimi, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Risulta provato ed incontestato che nel caso di specie l'attrice ha versato € 10.050,00
a titolo di premio per la polizza che deve essere dichiarata nulla. Pertanto, la convenuta deve essere condannata alla restituzione di tale somma, oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento sino al saldo. Le ulteriori questioni restano assorbite.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n.
55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
7 Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato dall'attore ed in atti, e tenuto anche conto dell'assenza di questione di diritto di particolare complessità,
i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto
Regolamento, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da € 5201,00 a
26.00,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva e decisionale. La fase istruttoria, svoltasi solo in via documentale senza ulteriori richieste istruttorie, si ritiene congruo venga liquidata secondo il paramento minimo della già menzionata tabella. L'importo totale dei compensi in tal modo liquidati appare congruo avuto anche riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate e, in ogni caso, proporzionato all'attività svolta ed all'impegno profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3740 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
-Dichiara la nullità della polizza stipulata tra le parti ed in atti;
-Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore alla restituzione della somma di € 10.050,00 versata dall'attrice, Pt_1
, a titolo di premio della suddetta polizza oltre interessi, al tasso legale, dalla
[...]
data del versamento sino al saldo;
• Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore al rimborso delle spese di lite in favore della attrice in Parte_1 nella misura di € 4237.00\\ per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti e con l'aggiunta del rimborso per le spese vive come documentate in atti, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
Così deciso in Cassino, 18/10//2024
Il Giudice Unico
Daniela Trotta
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3740 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VOLANTE ALESSANDRO presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti Attrice
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. MICHELE ROMA presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Convenuta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di p.c. del 4 aprile 2024 in atti cui si rinvia.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva questo Tribunale chiedendo Parte_1
la declaratoria di nullità della polizza di assicurazione sulla vita Index Linked a premio unico denominata Eurotrend Atlantide n. 01740000512, sottoscritta dalla ricorrente in data 6 aprile 2007, con scadenza 6 aprile 2013, e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 10.050,00 a titolo di rimborso delle somme versate a titolo di premio oltre interessi e rivalutazione e spese del presente giudizio. Lamentava che, nonostante la scadenza della polizza e le richieste formalizzate anche tramite il proprio odierno difensore, la convenuta non aveva versato alcunché adducendo a scusante il presunto fallimento di una banca straniera che tuttavia era del tutto estranea. Chiedeva la declaratoria di nullità della polizza sottoscritta rappresentando che, sebbene denominata “Assicurazione sulla vita”, essa era un prodotto finanziario obbligazionario e derivato non avente ad oggetto il rischio vita bensì, in modo assolutamente preponderante, il rischio finanziario, non rispettando dunque i requisiti richiesti dalla legge, in particolare gli artt. 21, 23 e 25 bis del D.lgs. 58/1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, c.d.
TUF). Inoltre, l'attrice denunciava la responsabilità precontrattuale della compagnia per mancata predisposizione del contratto quadro, la condotta non diligente della stessa ai sensi dell'art. 23 T.U.F. oltre alla sussistenza della violazione dei più generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt.1337 c.c., 28 e/o 29 del
Regolamento Consob n. 1522/1998. rinvenibili dalla mancata predisposizione di elementi in grado di dare prova della corretta profilatura del rischio, mediante utilizzo di informazioni e comunicazioni ambigue, mancata astensione dall'operazione nel caso in cui fosse risultata inadeguata conoscendo la bassa propensione dell'attrice al rischio. Deduceva altresì la vessatorietà delle clausole inserite nel contratto nella parte in cui concentravano il rischio derivante dall'operazione esclusivamente in capo all'assicurato oltre che la violazione dell'art. 27 del più volte menzionato Regolamento come meglio specificato nel ricorso introduttivo nel quale veniva altresì evidenziato che il medesimo prodotto era stata già dichiarato nullo, mediante motivazioni ritenute
2 condivisibili ed applicabili al caso di specie, con sentenza di questo Tribunale n.
312\2019 pubblicata il 7 marzo 2019 di cui produceva copia.
Si costituiva ritualmente in giudizio, con memoria difensiva, Controparte_2
impugnando e contestando le domande della parte ricorrente di cui chiedeva il
[...]
rigetto integrale. In particolare, la convenuta contestava l'avversa qualificazione di prodotto finanziario\ obbligazionario della polizza per la quale è causa sostenendo che essa avesse in realtà le caratteristiche di prodotto assicurativo o quanto meno di prodotto misto, non essendo peraltro discriminante, secondo la sua prospettazione, nella qualificazione di un prodotto come finanziario la circostanza che in esso possa essere escluso qualsivoglia rendimento. Sosteneva altresì la convenuta di aver puntualmente osservato i propri doveri avendo ella fornito il foglio informativo nel quale era in realtà chiaro il rischio finanziario di cui alla polizza e, in buona sostanza, sostenendo comunque la correttezza del proprio comportamento.
Previa conversione del rito, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, cpc e successivamente veniva chiesto ed ottenuto chiarimento sulla estraneità, rispetto alle parti in causa, della presunta procedura concorsuale cui aveva fatto generico riferimento negli atti la parte convenuta. Le parti depositavano memorie senza peraltro formulare prove orali. Si perveniva così alla udienza di precisazione delle conclusioni del 4 aprile 2024 alla quale le parti precisavano le rispettive conclusioni come segue:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis- accertare e dichiarare la nullità della polizza n. 01740000512 sottoscritta dalla Sig.ra Pt_1
con (già ) per tutte le motivazioni di
[...] CP_1 Controparte_2 cui al ricorso introduttivo e, per l'effetto- condannare già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t. a restituire alla Sig.ra Controparte_2 Pt_1
la somma di € 10.050,00 a titolo di rimborso delle somme versate dalla
[...]
ricorrente, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per parte convenuta “'Voglia il Tribunale adito dichiarare la inammissibilità e infondatezza delle domande proposte dalla sig.ra nei confronti di , per Pt_1 CP_2
3 tutte le motivazioni in atti, con il rigetto delle avverse pretese, vinte le spese”. La causa veniva cosi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Secondo questo Giudice le domande attoree meritano accoglimento. Le motivazioni addotte con precedenza sentenza di questo Tribunale (Sent. Tribunale Cassino N.
32\2019 pubblicata il 7 marzo 2019) per un caso del tutto uguale a quello oggetto di causa (perché riguardanti lo stesso prodotto del quale si discute in questo giudizio), sono da ritenersi condivisibili per quanto di ragione come di seguito espresso.
Giova preliminarmente evidenziare che per polizze vita a contenuto finanziario, si intendono le polizze in cui la componente vita e di investimento risulta preponderante rispetto a quella demografica-previdenziale tipica delle polizze di assicurazioni sulla vita c.d. "tradizionali" di cui all'art. 1882 c.c. in cui l'assicurato mira generalmente a garantire la disponibilità di una somma a familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto. Invece, nelle polizze a contenuto finanziario, al posto dell'obbligo restitutorio in capo all'impresa di assicurazione, viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l'investitore matura il diritto al mero risultato di gestione che quindi varia in base a una serie di fattori: l'andamento del mercato, dei titoli investiti, eccetera.
Sul tema delle c.d. polizze linked, da tempo oggetto di accesso dibattito, appare interessante ed utile la distinzione di recente fatta dalla Suprema Corte (in un caso in cui peraltro si è esclusa la nullità della polizza stessa secondo una corretta qualificazione del contratto operata dal giudice di merito): “In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento
4 in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura” (così da ultimo Cass. 9418\2024). Coerente appare, quindi, la scelta del legislatore che, con l'art. 2 del D.lgs. n. 209/2005, in base al quale
«rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I
e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento», ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed:. Il legislatore sembra, così, aver assunto come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
Come anche di recente ribadito sulla scorta del noto precedente arresto risalente a
Cass. 6061\2012, “In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n.262 del 2006 e del d.lgs. n.303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art.1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita
(in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto
5 dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato)” (così da principio di diritto di cui a Cass. 9418\2024; 6319\2019; 6061\2012).
La maggioranza della giurisprudenza di merito, ivi compresa la sentenza di questo
Tribunale prodotta dalla attrice e riguardante il medesimo prodotto per il quale è odierna causa, tende a qualificare un prodotto come finanziario (al di là del nomen di polizza vita) laddove, come nel caso di specie, vi siano rischi connessi all'investimento, posti quasi esclusivamente a carico dell'assicurato con conseguente applicazione delle norme del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. TUF).
Esaminando il prodotto Atlantide in atti, si evince chiaramente la pressocchè totale assunzione del rischio da parte dell'assicurata (v. fascicolo parte attrice, doc.2).
Infatti, alla scheda sintetica (pag. 3 punto 4) rubricata “Rischi finanziari a carico del contraente” si legge che “L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni del parametro di riferimento e\o dalla solvibilità dell'ente emittente
(o garante) gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo”. Inoltre, nella Nota informativa (pagina 8, punto 4) che delinea la “Prestazione assicurativa” sta scritto che “La presente assicurazione non prevede alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo da parte di , in quanto il pagamento delle prestazioni è CP_2
condizionato dalla solvibilità delle società emittenti le attività finanziarie distinte alla copertura degli impegni tecnici di descritte alla sezione C ed non CP_2 CP_2
si assume il rischio di controparte relativo alla solvibilità delle suddette Società. Ciò può comportare che l'entità della prestazione sia inferiore al premio del Contraente.
Il contraente, quindi, si assume il rischio connesso all'andamento degli indici azionari di riferimento è quello legato all'eventuale insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari acquisiti da a copertura degli impegni contrattuali verso gli CP_2
assicurati “ E ancora, avuto riguardo alle condizioni di assicurazione, a pagina 25 articolo 11 denominato “Prestazioni” si legge che “Il pagamento delle prestazioni è condizionato alla solvibilità della società emittente le attività finanziarie descritte alla sezione C della nota informativa. Tali attività non sono garantite da pertanto CP_2
6 vi era possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore al premio corrisposto “.
Infine, giova rilevare che l'art. 5 della scheda sintetica in atti rubricata “Costi e scomposizione del premio” del contratto prevede che il premio pagato dal contraente afferisca alla componente obbligazionaria per il 75,93 per cento, a quella derivata per il 17,95 per cento, ai costi per il 6,12 per cento di cui solo lo 0,18 per cento è relativo al rischio morte. È evidente, per quanto sopra rilevato ed emerso all'esito della istruttoria documentale svolta, che il contratto stipulato dalla attrice rientra pienamente nella categoria dei prodotti finanziari e ad esso si applicano le disposizioni degli artt. 21 e 23 del TUF, richiamate dal successivo art. 25-bis comma 1. In conformità ad un orientamento della giurisprudenza di merito cui si ritiene dare seguito, l'applicazione di tali norme comporta la nullità del contratto per il quale è causa per mancata stipula del c.d. contratto quadro la cui forma scritta è richiesta ad substantiam, ex art. 23 del TUF. La necessità della forma scritta per i contratti di intermediazione finanziaria e del loro contenuto dettagliato risponde ad un interesse di protezione informativa dell'investitore che, in genere, è la parte debole del rapporto contrattuale, come è nel caso della odierna attrice.
Dalle considerazioni che precedono si ricava che il contratto di assicurazione in atti stipulato dall'attrice è nullo perché privo, a monte, di un contratto-quadro che regoli il servizio di collocamento dei prodotti finanziari presso il cliente sottoscrittore. Dalla nullità contrattuale discende la mancanza di una causa attributiva dei premi versati ed il diritto alla ripetizione dei medesimi, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Risulta provato ed incontestato che nel caso di specie l'attrice ha versato € 10.050,00
a titolo di premio per la polizza che deve essere dichiarata nulla. Pertanto, la convenuta deve essere condannata alla restituzione di tale somma, oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento sino al saldo. Le ulteriori questioni restano assorbite.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n.
55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
7 Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato dall'attore ed in atti, e tenuto anche conto dell'assenza di questione di diritto di particolare complessità,
i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto
Regolamento, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da € 5201,00 a
26.00,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva e decisionale. La fase istruttoria, svoltasi solo in via documentale senza ulteriori richieste istruttorie, si ritiene congruo venga liquidata secondo il paramento minimo della già menzionata tabella. L'importo totale dei compensi in tal modo liquidati appare congruo avuto anche riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate e, in ogni caso, proporzionato all'attività svolta ed all'impegno profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3740 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
-Dichiara la nullità della polizza stipulata tra le parti ed in atti;
-Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore alla restituzione della somma di € 10.050,00 versata dall'attrice, Pt_1
, a titolo di premio della suddetta polizza oltre interessi, al tasso legale, dalla
[...]
data del versamento sino al saldo;
• Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore al rimborso delle spese di lite in favore della attrice in Parte_1 nella misura di € 4237.00\\ per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti e con l'aggiunta del rimborso per le spese vive come documentate in atti, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
Così deciso in Cassino, 18/10//2024
Il Giudice Unico
Daniela Trotta
8