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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 973/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Carta, in forza di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Maria Chiara Marras, in forza di procura generale alle liti conferita in data 23.01.23, Rep. n
37590,
- resistente –
Oggetto: altre controversia in materia di previdenza obbligatoria.
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Condannare l' a riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione di CP_1
anzianità con decorrenza dalla prima richiesta e fino alla data di riconoscimento della seconda richiesta o da quello che risulterà in corso di causa;
- Per l'effetto condannare il resistente al pagamento dei ratei di pensione non corrisposti relativi al periodo 1.2.2021 – 31.1.2022 o altro che potrà essere accertato in causa, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria;
Condannare altresì al pagamento delle spese della presente causa con la distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle interamente anticipate.”.
1 Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.11.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' dinnanzi all'intestato Tribunale, esponendo;
CP_1
- di avere proposto in data 15.12.2020 una prima domanda per ottenere la pensione di anzianità con decorrenza presunta 1.02.2021, compatibile con la propria attività lavorativa (di agricoltore diretto), rigettata dall' il 5.03.2021, essendo carenti i contributi settimanali relativi all'anno 2020; CP_1
- di avere proposto istanza di riesame in data 8/9.10.2021, integrata il 9.11.2021 con la ricevuta attestante il regolare pagamento dei contributi relativi all'anno 2020 mancanti, che veniva anch'essa respinta con nota del 12.01.2022, per carenza di contributi relativi al quarto trimestre 2020;
- di avere proposto ricorso amministrativo in data 8.05.2023 contestando la sussistenza delle irregolarità nel versamento delle contribuzioni relative all'anno 2020, ma l' aveva comunicato in CP_1
data 9-18.05.2023 l'improcedibilità del ricorso “… per acquiescenza del ricorrente al provvedimento originario”, avendo l'esponente, in data 21.01.2022, stante il dilungarsi della vicenda, inviato una nuova domanda di pensione che veniva accolta con decorrenza 1.02.2022.
Il ricorrente ha lamentato che l' gli aveva immotivatamente negato i ratei di pensione dal CP_1
1.2.2021 al 31.1.2022, per mancanza delle contribuzioni relative al periodo novembre 2020 – gennaio
2021, senza considerare che dette contribuzioni non rilevavano ai fini della sussistenza della regolarità contributiva e per conseguenza del diritto al riconoscimento della sussistenza del trattamento di quiescenza, stante l'esonero disposto dal D.L. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, per i lavoratori autonomi agricoli. Utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito dell' solo nel mese di CP_1
novembre 2021, il ricorrente aveva trasmesso in data 11.11.2021 istanza di esenzione dal pagamento dei due dodicesimi dei contributi previdenziali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2020 come disposto dal citato D.L., artt. 16 e 16 bis, accolta il successivo 28.03.2022.
Il ricorrente ha concluso per il riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza dalla prima richiesta e fino alla data di riconoscimento della seconda richiesta e, per l'effetto, per la condanna dell' al pagamento dei ratei scaduti relativi al periodo dal 1.2.2021 al 31.1.2022, oltre CP_1
che al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. L' si è costituito in giudizio, con memoria difensiva depositata il 14.05.2024, domandando CP_1
il rigetto del ricorso, in quanto la reiezione della domanda presentata dal ricorrente nel dicembre 2020 era da ritenersi legittima, atteso che la contribuzione sulla sua posizione risaliva ed era registrata fino a
2 dicembre 2019, sicché l'assicurato, tramite il patronato delegato, era stato invitato a pagare la contribuzione relativa all'anno 2020, ma questi aveva provveduto al saldo dei contributi mancanti solo a novembre 2021.
Poiché la contribuzione era stata pagata in ritardo e il ricorrente aveva presentato nuova domanda a gennaio 2022, correttamente l' aveva liquidato la pensione di anzianità con decorrenza 02/2022, CP_1
ovverosia dal mese successivo alla presentazione della nuova domanda, dovendosi ritenere rinunciata la precedente.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata per la decisione al 29.11.2024, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 - ter c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima della data sopra indicata per il deposito di memorie difensive.
§§§
4. Il ricorso è solo in parte meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. In linea generale giova rilevare che la pensione di anzianità è stata introdotta dall'art. 22, comma 1 della legge 30.04.1969, n. 153 (recante la “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”), che ha attribuito agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali il diritto alla pensione “a condizione che: a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio della assicurazione [...]; b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate
[...]; c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione”.
Per quanto qui maggiormente interessa, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, il diritto alla pensione “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”, sempreché, a tale data, risultino perfezionati i relativi requisiti.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato negli anni, ha chiarito che, a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all'atto dell'invio dell'istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda va rigettata, mentre laddove i requisiti prescritti maturino in data successiva, occorre proporre una nuova istanza, e solo da questa
3 inizierà a decorrere la prestazione (Cass. civ., Sez. Lav., sent. del 27.07.2004, n. 14132; nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ord. del 31.07.2014, n. 17511 e Cass. civ., Sez. Lav., ord. del
27.08.2018, n. 21189).
Il disposto di cui all'art. 22, cit., deve tuttavia essere raccordato con il disposto di cui all'art. 62 del
R.D. 4.10.1935, n. 1827, come novellato dall'art. 18 del D.P.R. 27.04.1968, n. 488, che recita testualmente: “La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti. Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto. Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per gli artigiani
e per gli esercenti attività commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda”.
L'operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità e la Corte Costituzionale, con sentenza 14-27.06.1989, n. 355, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.P.R. n.
488/1968, “nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario”.
In attuazione della predetta sentenza della Corte Costituzionale, è stata adottata la circolare n. 171 del 1.08.1989, in cui si è chiarito, con riferimento alla pensione di vecchiaia, di anzianità/anticipata e alle prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, che è possibile “perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”.
Alla luce del sopra esposto quadro normativo e giurisprudenziale, vanno condivise le conclusioni
4 cui è giunta parte della giurisprudenza di merito, secondo cui “il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall'azione giudiziaria. In tali casi, su istanza dell'interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l'apertura della c.d. finestra. (…) In sintesi, una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda dovrà essere respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile procedere, su istanza dell'interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione” (così Trib. Milano, sent. n. 989/2023 pubbl. il
19.04.2023, Est. F. Saioni e, in conformità, Trib. Cagliari, sent. n. 1136/2023 pubbl. il 18.09.2023, Est.
G. Murru).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, dunque, deve ritenersi possibile la regolarizzazione contributiva nelle more della definizione della domanda di pensione, nel qual caso la prestazione deve essere concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento del requisito contributivo.
Se invece la regolarizzazione avviene dopo la reiezione della domanda, l'interessato potrà presentare una nuova istanza, nel qual caso la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della seconda domanda, se i requisiti già sussistevano a quella data, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti, qualora la regolarizzazione avvenga nelle more della definizione della nuova istanza.
In alternativa, l'interessato potrà proporre ricorso avverso il rigetto, al fine di far valere la sopravvenuta regolarizzazione e, anche in tal caso, la prestazione inizierà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento del requisito contributivo, intervenuto nelle more.
Ciò che deve escludersi è che, in seguito alla reiezione della prima domanda, il procedimento possa rimanere aperto sine die; tantomeno può fondatamente sostenersi che, dopo la reiezione della prima domanda per insussistenza del requisito contributivo alla data di presentazione della medesima domanda, la successiva regolarizzazione consenta all'interessato di ottenere il riconoscimento della prestazione ex tunc, fin dal primo giorno del mese successivo alla prima domanda.
5 4.2. Passando a questo punto alla disamina della vertenza concreta qui scrutinata, è pacifico che, alla data di presentazione della prima domanda di pensione di anzianità da parte del il Pt_1
15.12.2020, la provvista contributiva era insufficiente, essendo carenti i contributi settimanali relativi all'anno 2020, e infatti la domanda veniva respinta dall' il 5.03.2021 (docc. 01 e 02 all. ricorso). CP_1
Dopo più di sei mesi, in data 9.10.2021, l'odierno ricorrente ha presentato “istanza di riesame” (da qualificarsi in realtà come nuova domanda, atteso che la legge non prevede l'istituto del riesame del provvedimento, ma solo il ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione: v. Cass. civ., n.
14132/2004, cit.), provvedendo solamente in data 9.11.2021, nelle more della definizione della nuova istanza, al versamento dei contributi relativi all'anno 2020 mancanti (doc. 03 all. ricorso).
A quel punto l' , con nota del 12.01.2022, ritenendo evidentemente ancora non perfezionato il CP_1
requisito contributivo, ha invitato il a regolarizzare la propria posizione, dando atto che, nel Pt_1
caso di perfezionamento del requisito contributivo dopo il rigetto, la prestazione sarebbe stata riconosciuta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda o, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento del requisito contributivo (doc. 05 all. ricorso).
Esaminando le argomentazioni poste a fondamento del ricorso, effettivamente risulta che il ricorrente ha beneficiato dell'esonero relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2020, ai sensi degli artt. 16 e 16 – bis del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18.12.2020,
n. 176 (v. doc. 04 all. ricorso, da cui risulta che la richiesta è stata accettata dall' il 28.03.2022), CP_1
ma tale circostanza non consente di riconoscere in favore del anche il diritto alla pensione fin Pt_1 dal febbraio 2021, in quanto, se è vero che l' non avrebbe potuto considerare, “ai fini della CP_1 verifica della regolarità contributiva”, il mancato versamento degli importi sospesi in attesa degli esiti della domanda di esonero (IV rata 2020 e I rata 2021 per i lavoratori autonomi agricoli), come indicato nella circolare n. 16462 del 9.09.2021, da ciò non consegue che l' fosse anche tenuto a CP_1
riconoscere ex ante la prestazione pensionistica, ancor prima dell'effettivo perfezionarsi dei relativi requisiti.
Difatti, in questo caso non si trattava semplicemente di escludere che un determinato soggetto potesse essere considerato non in regola con i versamenti (ad es. a fini sanzionatori), ma di riconoscere un diritto che non avrebbe potuto sorgere se non considerando anche quei contributi mancanti.
Ad ogni modo, poiché è pacifico che il ha provveduto nel novembre del 2021 al pagamento Pt_1 dell'importo dovuto, al netto delle somme per cui ha operato l'esonero, deve essere riconosciuto il diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo al pagamento, ovverosia dal 1°.12.2021.
In proposito si consideri che l'interessato, prima di proporre ricorso amministrativo attraverso il
6 patronato in data 8.05.2023 (doc. 06 all. ricorso), ha presentato una nuova domanda per ottenere la pensione anticipata, in data 21.01.2022, a fronte della quale l' ha provveduto a riconoscere la CP_1
prestazione dal mese di febbraio del 2022 (docc. 07 e 08 all. ricorso); tuttavia si deve escludere l'idoneità della nuova domanda amministrativa a costituire prova univoca della volontà di rinunciare al proprio diritto per il periodo antecedente.
La proposizione della nuova domanda non preclude infatti che sussista comunque l'interesse ad ottenere giudizialmente la prestazione per il periodo antecedente (in tal senso v. Cass. civ., Sez. Lav., sent. del 20.01.2021, n. 960; nella giurisprudenza di merito v. Corte d'App. Roma, sent. 346/2024 pubbl. il 30.01.2024).
Si è anche affermato che la proposizione di una nuova istanza di pensione da parte dell'interessato, che abbia visto respingere con provvedimento definitivo un'istanza precedente, non significa acquiescenza al primo provvedimento e perciò non preclude l'azione giudiziaria contro di esso (Cass. civ., Sez. Lav., sent. del 27.07.1996, n. 6786, che richiama il precedente di Cass. civ.,
20.06.1978, n. 3050).
4.3. Conclusivamente, in virtù dei rilievi e delle argomentazioni sopra esposte, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere accertato e dichiarato il diritto di alla pensione Parte_1 anticipata con decorrenza dal 1°.12.2021, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore CP_1
del ricorrente dei ratei di pensione non corrisposti relativi al periodo 1.12.2021 – 31.1.2022, oltre interessi di legge dalla singole scadenze al saldo.
5. 5. Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, quantomeno nella misura di 4/5, stante l'accoglimento della domanda attorea in misura largamente inferiore all'oggetto della pretesa e anche in ragione della obiettiva particolarità della questione concretamente esaminata nel presente giudizio, mentre per la restante parte (1/5) le spese debbono essere poste a carico dell' convenuto, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità del ricorso amministrativo, CP_1
benché, alla data di definizione del procedimento, la prestazione avrebbe potuto essere riconosciuta con la decorrenza indicata, essendo noto l'esito della domanda di esonero.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm., tenuto conto della materia, del valore della causa (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica una liquidazione attestata sui medi per le fasi introduttiva e di studio e sui minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, in ragione della natura prettamente documentale della causa e della semplicità dell'attività concretamente occorsa.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di alla pensione Parte_1
anticipata con decorrenza dal 1°.12.2021 e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di pensione non corrisposti relativi al periodo 1.12.2021 – 31.01.2022, oltre interessi di legge dalle singole scadenze fino al saldo;
2) compensa le spese del giudizio tra le parti in ragione dei 4/5 e, per la restante parte (1/5), condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese in favore CP_1 del ricorrente, che liquida nell'importo (già al netto della riduzione) di Euro 700,00, interamente per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, in data 16.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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