Sentenza 8 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2004, n. 8781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8781 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato DARIO MARTELLA, difeso dall'avvocato ITALO MAGGIONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 645/01 della corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/11/01 - R.G.N. 342/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 28/01/04 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 361 del 2001, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto dal sig. IR IN nei confronti del Ministero della sanità per l'attribuzione di assegno mensile vitalizio per epatopatia cronica MVC, scoperta nel 1988, quale conseguenza di somministrazione, nel 1981, nell'ospedale di Garbagnate, di derivati ematici.
Il Tribunale, ritenuto accertato il nesso causale tra la trasfusione e l'infezione, non ha ravvisato il danno irreversibile, trattandosi di portatore asintomatico di virus epatici, non affetto da epatite cronica.
Su appello del solo IN che denunciava vizio di ultrapetizione, nel quale sarebbe incorso il Tribunale nell'escludere il danno irreversibile, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza appellata sotto il diverso profilo della insussistenza del nesso causale con le trasfusioni del 1988, ed ha ritenuto assorbita la questione della sussistenza del danno irreversibile. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IR IN affidandosi ad unico motivo.
Resiste con controricorso il Ministero della Sanità ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto involgente valutazioni di merito, e la decadenza dal beneficio, per inosservanza del termine di cui all'art. 3 della legge n. 210/1992. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione, sostiene che la Corte di appello, nell'escludere il nesso causale anche sul piano probabilistico, in ragione del tempo trascorso dall'emotrasfusione e la diagnosi di epatite (7 anni per l'epatite B e 10 anni per l'epatite C), e non essendo noto se fosse stato impiegato sangue infetto, perché all'epoca non erano richiesti controlli preventivi, avrebbe accolto una interpretazione vanificatrice della legge 210 del 1992, perché la mancanza dei controlli prima del 1990 (data di scoperta del "marker" dell'epatite C) avrebbe comportato che mai si sarebbe potuto applicare la normativa, emanata proprio a tutela di chi aveva avuto trasfusioni in epoca di mancanza di controlli. La sentenza era anche contraddittoria perché nel caso in cui si fosse saputo che era stato trasfuso sangue infetto, si avrebbe avuto la certezza assoluta e non la probabilità del nesso causale.
La probabilità era stata riconosciuta anche dalla Commissione medica ospedaliere. D'altro lato, la malattia è a decorso lento e per lungo tempo asintomatica, sicché il tempo intercorso fino al manifestarsi dei sintomi, secondo una valutazione probabilistica, non avrebbe potuto, di per sè, escludere il nesso causale.
Il ricorrente si è quindi diffuso anche nel criticare la decisione di primo grado in punto di sussistenza del danno permanente. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, sebbene il Ministero, totalmente vittorioso in primo grado, non abbia proposto appello incidentale avverso l'affermazione del Tribunale secondo cui era accertato il nesso causale tra l'evento trasfusionale del 1981 e la presenza di virus da epatite nell'organismo del IN, tale considerazione non può ritenersi coperta da giudicato interno, in quanto essa non costituiva un capo autonomo della sentenza, risolutivo di una questione avente una propria individualità ed autonomia e configurante, quindi, una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass. 2 agosto 1984, n. 4611), sicché il Ministero non aveva l'onere di proporre appello incidentale e a fronte della proposizione da parte del IN della domanda di accertamento del nesso di causalità (cfr. conclusioni riportate in sentenza, il Ministero ben poteva limitarsi a chiedere, come ha chiesto, che la domanda fosse rigettata, ribadendo che egli già aveva fatto valere il rapporto causale. Se è vero, infatti, che ai fini della ravvisabilità della fattispecie dell'infermità indennizzabile, la questione del rapporto causale tra la somministrazione di emoderivati e la patologia da HCV, ha carattere pregiudiziale, occorre distinguere le pregiudiziali solo in senso logico, in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise "incidenter tantum", e questioni pregiudiziali in senso tecnico che concernono circostanze distinte e indipendenti dal dedotto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico e che possono dare luogo ad un giudizio autonomo con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte, indirizzata alla soluzione della questione stessa (Cass. 6 marzo 2001, n. 3248); dalla sentenza impugnata risulta, invece, che il IN aveva chiesto direttamente la condanna del Ministero al pagamento dell'assegno vitalizio, quale risarcimento del danno da somministrazione di emoderivati. In altri termini, il giudicato parziale si può formare solo in relazione ad un capo autonomo di sentenza, dovendosi per tale intendere solo quello che risolve una questione avente una propria individualità e autonomia, cosi da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente;
tale autonomia non sussiste non solo quando si tratti di una mera argomentazione, ma anche quando si verta in tema di presupposto necessario per accertare, in via strumentale e incidentale, il "petitum" richiesto, sicché non sono suscettibili di passare in giudicato quei capi della pronuncia che, sebbene non impugnati, sono strettamente collegati da rapporto pregiudiziale o consequenziale ad altri capi direttamente impugnati (Cass. 27 marzo 1980, n. 2028; S.U. 16 ottobre 1976. n. 3498). In ordine all'eccezione di decadenza, la Corte ne rileva l'infondatezza, in quanto il termine previsto dall'art. 3 della legge n. 210 del 1992 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, trattandosi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica;
pertanto, in presenza di epatite post- trasfusionale verificatasi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda era proponibile nell'ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno (Cass. 23 aprile 2003, n. 6500; 27 aprile 2001, n. 6130). Esaminando, ora, il fondamento delle censure del ricorrente, la Corte ritiene sussistente il denunciato vizio di motivazione. Infatti, non sono in sequenza logica l'affermazione della Corte di appello che nel 1988 il IN era stato sottoposto a somministrazione di emoderivati, all'epoca potenziali apportatori di infezione;
- la ritenuta impossibilità di accertare in concreto se fosse stato utilizzato sangue infetto;
- e l'esclusione (non solo dell'elevata probabilità, ma) della "stessa probabilità tout court del contagio": a tale riguardo, è pertinente il rilievo del ricorrente secondo cui, nell'ipotesi di presenza certa di sangue infetto, il rapporto causale non avrebbe potuto logicamente essere escluso.
Poiché, peraltro, la particolare natura del contagio e l'andamento lungamente asintomatico dell'infezione, impongono che, al fini dell'effettività della tutela, il rapporto di causalità sia accertato su base probabilistica, in termini di ragionevolezza, non è corretto escluderlo per la considerazione che, ancor prima dell'introduzione di controlli mirati, la possibilità che il sangue o gli emoderivati somministrati fossero infetti era molto scarsa e che nel frattempo (prima del manifestarsi della patologia) il IN era stato esposto, come accade "nella vita di tutti", molteplici occasioni di contagio.
Quest'ultima affermazione, infatti, che contrappone una mera eventualità astratta ad una probabilità costituente il fondamento della previsione normativa del beneficio, ben potrebbe attagliarsi a tutte le ipotesi in cui, come di norma, la sintomatologia si manifesti dopo un non indifferente periodo silente, sicché la tutela apprestata dalla legge n. 210 del 1992 si rivelerebbe soltanto teorica.
Tanto più la motivazione della Corte di appello avrebbe dovuto essere approfondita in relazione al parere della Commissione Medica Ospedaliera che, come riportato nel ricorso e non contestato dal Ministero, ritenne probabile il nesso causale.
Le considerazioni svolte impongono, dunque, di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, evidentemente non fondata su una mera contrapposizione di valutazioni di fatto, e di accogliere il ricorso.
La causa deve essere rinviata quindi ad altra Corte di appello, designata in dispositivo, per nuovo esame, alla luce delle considerazioni che precedono, all'esito del quale dovrà pure essere esaminata la questione del danno, ritenuta assorbita dalla decisione impugnata. Al giudice di rinvio è opportuno rimettere altresì la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2004