Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6959/2021 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti NAVARRIA MARCO MARIA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
LE SPOSE DI , COD FISC. , con il Patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'Avv.to , elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati tutti gli atti di causa, va affermato quanto segue.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Risulta provato dalle coincidenti dichiarazioni di tutti i testi escussi che parte ricorrente ha lavorato presso la ditta individuale di dal febbraio del 2016 al gennaio CP_1
del 2020. Può ritenersi provato, alla stregua delle stesse dichiarazioni, l'orario di lavoro
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allegato in ricorso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30
alle 18.00, nonché lo svolgimento delle mansioni di sarta.
Le modalità lavorative, la sottoposizione della ricorrente alle direttive della , la CP_1
ricezione di una retribuzione periodica sempre uguale (pari a 1000 euro al mese, v. teste
, denotano in maniera evidente i connotati di un rapporto di lavoro Testimone_1
subordinato, non regolarizzato.
L'istruttoria orale ha inoltre comprovato che le lavoratrici percepivano euro 1000 a titolo di 13 mensilità, così come analogo pagamento veniva erogato per il mese di ferie che veniva riconosciuto ogni anno dal 1 al 31 di agosto, mentre nessun'altra retribuzione veniva riconosciuta (teste ). Tes_1
Vanno dunque condotti i conseguenti accertamenti, per determinare le differenze retributive spettanti.
Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, non definitivamente decidendo, così statuisce:
ACCERTA che parte ricorrente, in qualità di dipendente, ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la parte convenuta, dal febbraio del 2016 al gennaio del 2020, osservando l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle 18.00, con mansioni di sarta;
DISPONE la prosecuzione del giudizio per provvedere sulle restanti domande.
RISERVA al definitivo ogni ulteriore statuizione.
Così deciso e depositato, in Catania, lì 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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Dopo la sentenza non definitiva, il G.L. provvede ad emettere la seguente ordinanza,
ORDINANZA NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO C.T.U.
Il Giudice, ritenuto necessario disporre Consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare, a lordo delle ritenute di legge, e detratto quanto già percepito (v. ricorso, v. dichiarazioni teste
, riportate in parte motiva della sentenza), se, ed eventualmente, quanto spetti a Tes_1
parte ricorrente per i crediti reclamati in ricorso in relazione all'attività lavorativa, per come accertata in seno al dispositivo della sentenza non definitiva, tenendo conto:
1) dello svolgimento delle mansioni di sarta;
2) del CCNL che il C.T.U. potrà acquisire ed applicare ex art. 36 Cost. (dunque con esclusione degli istituti meramente contrattuali e non riconducibili entro la nozione di giusta retribuzione ex art. 36 Cost. cit.), seguendo il criterio della maggiore affinità all'attività svolta dalla resistente (impresa artigianale di piccole dimensioni per il confezionamento di abiti da sposa e simili;
v. anche visura camerale in atti, depositata da parte ricorrente il 14.11.2022, all. 2);
3) della circostanza che le ferie venivano concesse ogni anno dal 1 al 31 agosto e retribuite con euro 1000;
4) che la 13 mensilità veniva retribuita con euro 1000;
ritenuto che, in considerazione della data di iscrizione al ruolo e dell'esigenza di definire la causa in tempi brevi, occorra procedere alla nomina e contestuale conferimento di incarico del C.T.U.,
NOMINA
n.q. di C.T.U. il Dott. , iscritto/a all'Albo dei C.T.U. presso Persona_1
questo Tribunale;
AUTORIZZA
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il C.T.U. a prender visione del fascicolo e ad estrarne copia e/o ritirare i fascicoli di parte;
INVITA il C.T.U. a fissare l'inizio delle operazioni peritali procedendo alla rituale convocazione delle parti;
ASSEGNA alle parti termine per la nomina di eventuale C.T.P. fino all'inizio delle operazioni peritali;
ASSEGNA
al C.T.U. il termine di giorni 60, con decorrenza da oggi, per la trasmissione della relazione scritta alle parti;
ASSEGNA
alle parti il termine di giorni 15, dalla ricezione della relazione scritta, per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni sulla medesima;
ASSEGNA
al C.T.U. termine di giorni 15, decorrente dalla scadenza del superiore termine, per il deposito della relazione e contestuale trasmissione via PEC alle parti della stessa, delle eventuali osservazioni delle parti, nonché di una sintetica valutazione delle medesime;
il
C.T.U. provvederà a rendere il prescritto giuramento prima o al momento del deposito;
RINVIA per la prosecuzione ed eventuale decisione all'udienza del 10.9.2025, ore 9,00;
dispone che l'udienza si tenga nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di note sostitutive fino alle ore 9,00 del medesimo giorno.
Si comunichi al C.T.U. ed alle parti.
Catania, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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