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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/06/2024, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
N. 477/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.2.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. OGGIANO Parte_1 C.F._1
NICOLA ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SARDU Controparte_1 C.F._2
CRISTINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni dinnanzi al Giudice all'udienza del 21.5.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Sassari in data 30.6.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato Controparte_1
civile del Comune di Sassari – anno 2001, n. 151, P. 2, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli
(28.9.2002), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e (28.4.2007), Per_1 Per_2
chiedeva a questo tribunale la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 Parte ricorrente chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie presso cui sarebbero stati collocati i figli, l'affidamento condiviso del minore;
di poter contribuire al mantenimento di entrambi i figli corrispondendo a un assegno mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese Per_2
straordinarie e a , maggiorenne non economicamente indipendente, un assegno mensile di € 250, Per_1
fino al termine dei suoi studi universitari.
Con comparsa depositata in data 19.4.2024 si costituiva la quale aderiva alla domanda Controparte_1
di separazione e all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con Per_2
collocamento prevalente presso di lei nonché all'assegnazione della casa familiare;
chiedeva la regolamentazione del diritto di visita del padre e il mantenimento per i due figli.
All'udienza di prima comparizione del 21.5.2024, il Giudice relatore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva personalmente le parti e, all'esito, quest'ultime trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni come di seguito:
“a) Pronunciare la separazione dei coniugi nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata in [...] il [...] (atto di matrimonio C.F._1 Controparte_1
del Comune di Sassari, anno 2001, Numero 151 Parte 2 Serie A).
b) Affidarsi il figlio in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_2 madre nell'abitazione familiare;
c) Conseguentemente assegnare alla signora la casa familiare sita in Sassari alla Controparte_1
Regione Mandra di l'Ainu e distinta al NCEU al Foglio 137 Particella 138, Z.C. 2, Cat. A/3, Classe 2, vani ,5, mq 84, con tutte le pertinenze, gli arredi e corredi, con esclusione del locale “taverna”, affinchè vi abiti unitamente al figlio minore ed al maggiore nei periodi di suo rientro Per_2 Per_1
a Sassari.
d) Assegnare la porzione relativa ai locali della Taverna al signor affinchè vi abiti nelle Parte_1
more della vendita della casa.
e) Le spese per l'abitazione (utenze) e per i ratei del mutuo dal mese di giugno 2024 saranno a carico di entrambi i coniugi in ugual misura
f) Entrambe le assegnazioni (sub. c) e d) sono da considerarsi temporaneee e verranno meno al momento della vendita della casa.
g) Disporre che il padre tenga con sé il figlio minore a weekend alternati, dal sabato mattina Per_2
sino al lunedì mattina successivo, nonché durante le principali festività secondo il principio dell'alternanza.
pagina 2 di 4 h) Porre a carico del padre un assegno per il mantenimento del figlio nella misura di € Per_2
300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabili su base ISTAT, da versare in favore della signora a CP_1
mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
i) Disporre che l'assegno unico erogato dall' sia interamente riconosciuto in favore della signora CP_2
quale genitore collocatario. CP_1
j) Porre a carico di entrambi i genitori un assegno per il mantenimento diretto del figlio Per_1 dell'importo di € 250,00 ciascuno (500 euro totali comprensivi della spesa per l'alloggio fuori sede), da versare al ragazzo entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
k) Porre a carico del il 50%, delle spese straordinarie di carattere medico scolastico e sportivo Pt_1
che si renderanno necessarie per entrambi i figli, da individuarsi secondo le linee guida del CNF del
17 novembre 2017, che dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario entro il 5 del mese successivo alla richiesta.
l) In ogni caso con compensazione delle spese e competenze di lite”.
La causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio.
*
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione dei coniugi deve essere accolta in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Controparte_1
30.6.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2001, n. 151, P. 2, serie A).
Nel caso di specie, la crisi del rapporto coniugale appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, sicché si deve escludere ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione dell'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art 151 co.1, c.c.
Responsabilità genitoriale
Quanto ai punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento all'affidamento condiviso del figlio minore , il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter Per_2
recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, esso risultando idoneo ad assicurare a condizioni di vita funzionali alle sue esigenze. Per_2
pagina 3 di 4 Per la regolamentazione delle visite del padre con il minore, le parti concordavano la modalità di frequentazione come da conclusioni congiunte.
Il Collegio ritiene che tale assetto sia congruo all'interesse dei figli, il quale garantisce un'effettiva e continuativa partecipazione del genitore non convivente nella vita del minore.
Il mantenimento dei figli
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento all'assegno di mantenimento a favore di entrambi i figli, il Collegio ritiene di poter recepire, anche in questo caso, quanto contenuto nelle conclusioni congiunte poiché i profili economici dell'accordo permettono di soddisfare tutte le necessità di e . Per_1 Per_2
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di precisazioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni sopra riportate, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 30.6.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2001, n. 151, P. 2, serie A);
2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui all'udienza del 21.5.2024);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 14.6.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.2.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. OGGIANO Parte_1 C.F._1
NICOLA ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SARDU Controparte_1 C.F._2
CRISTINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni dinnanzi al Giudice all'udienza del 21.5.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Sassari in data 30.6.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato Controparte_1
civile del Comune di Sassari – anno 2001, n. 151, P. 2, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli
(28.9.2002), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e (28.4.2007), Per_1 Per_2
chiedeva a questo tribunale la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 Parte ricorrente chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie presso cui sarebbero stati collocati i figli, l'affidamento condiviso del minore;
di poter contribuire al mantenimento di entrambi i figli corrispondendo a un assegno mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese Per_2
straordinarie e a , maggiorenne non economicamente indipendente, un assegno mensile di € 250, Per_1
fino al termine dei suoi studi universitari.
Con comparsa depositata in data 19.4.2024 si costituiva la quale aderiva alla domanda Controparte_1
di separazione e all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con Per_2
collocamento prevalente presso di lei nonché all'assegnazione della casa familiare;
chiedeva la regolamentazione del diritto di visita del padre e il mantenimento per i due figli.
All'udienza di prima comparizione del 21.5.2024, il Giudice relatore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva personalmente le parti e, all'esito, quest'ultime trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni come di seguito:
“a) Pronunciare la separazione dei coniugi nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata in [...] il [...] (atto di matrimonio C.F._1 Controparte_1
del Comune di Sassari, anno 2001, Numero 151 Parte 2 Serie A).
b) Affidarsi il figlio in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_2 madre nell'abitazione familiare;
c) Conseguentemente assegnare alla signora la casa familiare sita in Sassari alla Controparte_1
Regione Mandra di l'Ainu e distinta al NCEU al Foglio 137 Particella 138, Z.C. 2, Cat. A/3, Classe 2, vani ,5, mq 84, con tutte le pertinenze, gli arredi e corredi, con esclusione del locale “taverna”, affinchè vi abiti unitamente al figlio minore ed al maggiore nei periodi di suo rientro Per_2 Per_1
a Sassari.
d) Assegnare la porzione relativa ai locali della Taverna al signor affinchè vi abiti nelle Parte_1
more della vendita della casa.
e) Le spese per l'abitazione (utenze) e per i ratei del mutuo dal mese di giugno 2024 saranno a carico di entrambi i coniugi in ugual misura
f) Entrambe le assegnazioni (sub. c) e d) sono da considerarsi temporaneee e verranno meno al momento della vendita della casa.
g) Disporre che il padre tenga con sé il figlio minore a weekend alternati, dal sabato mattina Per_2
sino al lunedì mattina successivo, nonché durante le principali festività secondo il principio dell'alternanza.
pagina 2 di 4 h) Porre a carico del padre un assegno per il mantenimento del figlio nella misura di € Per_2
300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabili su base ISTAT, da versare in favore della signora a CP_1
mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
i) Disporre che l'assegno unico erogato dall' sia interamente riconosciuto in favore della signora CP_2
quale genitore collocatario. CP_1
j) Porre a carico di entrambi i genitori un assegno per il mantenimento diretto del figlio Per_1 dell'importo di € 250,00 ciascuno (500 euro totali comprensivi della spesa per l'alloggio fuori sede), da versare al ragazzo entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
k) Porre a carico del il 50%, delle spese straordinarie di carattere medico scolastico e sportivo Pt_1
che si renderanno necessarie per entrambi i figli, da individuarsi secondo le linee guida del CNF del
17 novembre 2017, che dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario entro il 5 del mese successivo alla richiesta.
l) In ogni caso con compensazione delle spese e competenze di lite”.
La causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio.
*
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione dei coniugi deve essere accolta in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Controparte_1
30.6.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2001, n. 151, P. 2, serie A).
Nel caso di specie, la crisi del rapporto coniugale appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, sicché si deve escludere ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione dell'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art 151 co.1, c.c.
Responsabilità genitoriale
Quanto ai punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento all'affidamento condiviso del figlio minore , il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter Per_2
recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, esso risultando idoneo ad assicurare a condizioni di vita funzionali alle sue esigenze. Per_2
pagina 3 di 4 Per la regolamentazione delle visite del padre con il minore, le parti concordavano la modalità di frequentazione come da conclusioni congiunte.
Il Collegio ritiene che tale assetto sia congruo all'interesse dei figli, il quale garantisce un'effettiva e continuativa partecipazione del genitore non convivente nella vita del minore.
Il mantenimento dei figli
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento all'assegno di mantenimento a favore di entrambi i figli, il Collegio ritiene di poter recepire, anche in questo caso, quanto contenuto nelle conclusioni congiunte poiché i profili economici dell'accordo permettono di soddisfare tutte le necessità di e . Per_1 Per_2
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di precisazioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni sopra riportate, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 30.6.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2001, n. 151, P. 2, serie A);
2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui all'udienza del 21.5.2024);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 14.6.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
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