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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1656/2024
TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
***
DECRETO
DI DECLARATORIA DI NON LUOGO A PROVVEDERE
CIRCA L'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
- art. 445 bis, comma V, cod. proc. civ. -
***
IL GIUDICE DEL LAVORO
- Letto il ricorso proposto da (C.F. , per Parte_1 C.F._1
l'accertamento tecnico relativo alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata nei confronti dell' CP_1
- Vista la comunicazione in data 9.4.2025 del CTU, dott.ssa , con la Persona_1 quale viene evidenziato che la parte ricorrente non si è presentato alla visita medica nei giorni fissati, comunicando successivamente la rinuncia alla visita peritale;
- Rilevato, quindi, che va dichiarato non luogo a provvedere circa l'istanza di accertamento del requisito sanitario, non avendo il ricorrente fornito alcuna giustificazione alla mancata presentazione alla suddetta visita;
- Rilevato, quanto alle spese del presente procedimento, che le stesse vanno compensate ex art. 92 cpc, tenuto conto della natura della decisione adottata;
che non deve essere adottata alcuna statuizione circa le spese di consulenza tecnica, in quanto il Ctu non ha potuto procedere all'incarico conferito;
P.Q.M.
- Letto ed applicato l'art. 445 bis, comma V, cod. proc. civ.;
DICHIARA non luogo a provvedere circa l'istanza di accertamento del requisito sanitario;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite fra le parti;
DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese di consulenza tecnica;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e per la notifica all' CP_1
Così deciso in Avellino in data 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
***
DECRETO
DI DECLARATORIA DI NON LUOGO A PROVVEDERE
CIRCA L'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
- art. 445 bis, comma V, cod. proc. civ. -
***
IL GIUDICE DEL LAVORO
- Letto il ricorso proposto da (C.F. , per Parte_1 C.F._1
l'accertamento tecnico relativo alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata nei confronti dell' CP_1
- Vista la comunicazione in data 9.4.2025 del CTU, dott.ssa , con la Persona_1 quale viene evidenziato che la parte ricorrente non si è presentato alla visita medica nei giorni fissati, comunicando successivamente la rinuncia alla visita peritale;
- Rilevato, quindi, che va dichiarato non luogo a provvedere circa l'istanza di accertamento del requisito sanitario, non avendo il ricorrente fornito alcuna giustificazione alla mancata presentazione alla suddetta visita;
- Rilevato, quanto alle spese del presente procedimento, che le stesse vanno compensate ex art. 92 cpc, tenuto conto della natura della decisione adottata;
che non deve essere adottata alcuna statuizione circa le spese di consulenza tecnica, in quanto il Ctu non ha potuto procedere all'incarico conferito;
P.Q.M.
- Letto ed applicato l'art. 445 bis, comma V, cod. proc. civ.;
DICHIARA non luogo a provvedere circa l'istanza di accertamento del requisito sanitario;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite fra le parti;
DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese di consulenza tecnica;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e per la notifica all' CP_1
Così deciso in Avellino in data 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)