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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/10/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 299/2024 RG
Il Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, letti gli atti del procedimento;
richiamato il provvedimento con cui veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente comunicato alle parti;
rilevato che le parti hanno depositato note scritte;
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale. Perugia, 23/10/2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299/24 RGAC,
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. B. Paolieri Parte_1
CONTRO
rapp.ta e difesa dall'Avv Avv. Stefania Controparte_1
Bucci, in virtù di procura in atti.
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale in atti. pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., la sig.ra ha chiesto Parte_1
all'Ecc.Mo Tribunale Civile di Perugia di dichiarare in proprio favore e nei confronti della IG.ra la intervenuta usucapione di alcune Controparte_1 particelle di terreno site in NT(Pg)-Loc.Case Sparse e, segnatamente, quelle distinte al Catasto Terreni di detto Comune al Fg.46 part.n.571,574,588,593 e
594; particelle, tutte distinte al suddetto Fg.46, che risultavano essere catastalmente intestate: la n.571 Cat.F/1, al sig. ; Persona_1 la n.574, Cat.F/1,la n.588, classe sem.2,sup.1,69 red.dom.€.0,92 e red.agr.€.0,74, la n.593, classe ente urbano, sup. 3,80 e la n.594, classe ente urbano, sup.4,71, alla Controparte_2
, di cui figuravano essere soci, in ragione paritaria, il predetto
[...] [...]
e la IG.ra . Persona_2 Controparte_1
A fondamento della domanda, sosteneva di aver utilizzato, goduto e posseduto, da oltre venti anni “uti dominus”, in modo pacifico, continuativo ed ininterrotto le predette porzioni di terreno;
che il suo possesso si era esplicato attraverso diverse attività che avevano interessato le particelle di terreno, di cui aveva sempre disposto liberamente provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
che, in particolare, essa esponente, senza alcuna opposizione, aveva provveduto a delimitare con siepi le particelle n.593,594 e 591, aveva apposto piante ed arbusti sulle particelle 574 e 588, aveva realizzato una strada di campagna sulle pagina 2 di 6 particelle n.594,593 e 574 per accedere alla abitazione di sua proprietà come emergeva dalla documentazione prodotta.
Chiariva che, nell'esercizio delle suddette attività, si era sempre atteggiata ad unica ed esclusiva proprietaria delle suddette particelle e, come tale, era sempre apparsa pubblicamente a tutti i suoi interlocutori, con comportamento sintomatico della presenza sia dell'elemento oggettivo (corpus), sia dell'elemento soggettivo
(animus) richiesti dall'art.1158 c.c. ai fini della prova del possesso ad usucapionem.
Esponeva ancora che la sua intenzione di rivendicare l'avvenuto acquisto della proprietà a titolo originario, era stato espressamente comunicato ai formali intestatari dei beni, di fatto alla sola IG.ra , stante l'intervenuto CP_1 decesso del marito . Persona_1
Il procedimento di mediazione si era arenato, nonostante la partecipazione iniziale della controparte, che tuttavia non era munita di difesa tecnica.
Ritenuti così sussistenti i presupposti formali e sostanziali, si rivolgeva all'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: -
Dichiarare che la ricorrente sig.ra , avendole possedute per oltre Parte_1 venti anni, in maniera pacifica, pubblica, continua, ininterrotta ed animo domini, ha acquisto la proprietà piena ed esclusiva, per intervenuta usucapione, delle particelle di terreno descritte in premessa-site in NT(Pg)-Loc. Case Sparse-distinte al Catasto
Terreni di detto Comune al Fg.46 part.n.571,574,588,593 e 594 catastalmente intestate la n.571 del Foglio 46 al sig. , nato a [...]_1 il 5.12.1939 ( ) e le n.574,588,593 e 594 alla CodiceFiscale_1 Controparte_2
. -Ordinare di conseguenza, al competente
[...] Controparte_2
Conservatore dei Registri Immobiliari e dei Catasti di operare le dovute trascrizioni e volture conseguenti alla pronuncia della definitiva sentenza di usucapione, con esonero, da ogni e qualsiasi responsabilità. -Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio con accessori di legge in caso di ingiusta ed ingiustificata opposizione.
Si costituiva in giudizio la che, sostanzialmente riconosceva la CP_1 sussistenza dei presupposti di fatto invocati ex adverso;
esponeva, a conferma di pagina 3 di 6 quanto già esposto nel corso del procedimento di mediazione che, unica erede del marito, era divenuta esclusiva proprietaria delle particelle di terreno indicate dalla ricorrente e che non aveva nulla da opporre alle richieste avanzate dalla IG.ra confermando e riconoscendo che la stessa aveva posseduto e Parte_1
possedeva, in modo pacifico, continuo ed ininterrotto dall'anno 2000 le particelle di terreno oggetto della domanda di usucapione, sulle quali aveva posto in essere le attività indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, preso atto dell'adesione della convenuta alla domanda dell'attrice, accogliere la stessa così come formulata;
-
Dichiarare compensate le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Così instaurato ritualmente il contraddittorio, in assenza di contrasto, la causa, ritenuta già matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 23.10.2025, sostituita con termine per deposito di note scritte, per precisazione conclusioni, discussione e contestuale decisione, ex art. 281 c.p.c..
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1158 c.c. disciplina in via generale l'istituto dell'usucapione prevedendo che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Tale regola si applica a tutti i beni mobili o immobili, mobili registrati, ecc., tranne le cose extra commercium, purché il possesso abbia i seguenti requisiti:
a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
non occorre l'elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione;
b) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
non sono suscettibili di usucapione i diritti personali, e, quindi, non possono acquistarsi per usucapione i diritti inerenti alla qualità di socio di una cooperativa;
pagina 4 di 6 c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Il decorso del tempo ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
Il contegno processuale della e, prima ancora, quello adottato in sede CP_1 di procedimento di mediazione, configura una vera e propria confessio in jure, con le conseguenze previste dall'art. 2733 c.c. e con esonero, per la parte avversa dall'onere probatorio.
La confessione ed il riconoscimento delle situazioni di fatto allegate dalla ricorrente, trovano ulteriore conferma nella documentazione versata in atti.
Quanto alla decorrenza del possesso, utile all'acquisto a titolo originario della proprietà, esso può ben farsi risalire al periodo indicato in ricorso, e certamente non successivo all'anno 2000, come riferito dalla . CP_1
Ne consegue che il tempo utile all'acquisto era già utilmente trascorso al momento della proposizione della domanda.
Per le suddette ragioni la domanda va accolta.
Le spese, anche in considerazione del contegno processuale delle parti, con la sostanziale adesione della resistente alla domanda della ricorrente, vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ogni altra questione assorbita o disattesa: Parte_1
1. Accoglie la domanda;
per l'effetto,
2. Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto, ex art. 1158 c.c., da parte di nata a [...] il [...](C.F. Parte_1
, residente a [...], del diritto C.F._2 di piena proprietà sugli immobili insistenti nel Comune di NT (Pg)- Loc. Case
Sparse-, così meglio identificate: Fg.46 part.n.571, 574, 588, 593 e 594; particelle, tutte distinte al suddetto Fg.46, che risultavano essere catastalmente pagina 5 di 6 intestate: la n.571 Cat.F/1, al sig. ; la n.574, Persona_1
Cat.F/1,la n.588, classe sem.2,sup.1,69 red.dom.€.0,92 e red.agr.€.0,74, la n.593, classe ente urbano, sup. 3,80 e la n.594, classe ente urbano,sup.4,71, alla
, di cui figuravano Controparte_2
essere soci, in ragione paritaria, il predetto e la Persona_2
IG.ra . Controparte_1
3. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
4. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, addì 23.10.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 6 di 6